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Regolamento regionale 23 luglio 2007, n. 8

  • BUR 30 luglio 2007, n.21
  • Regolamento del Forum regionale per le politiche giovanili.
  • Indice

    Art. 1 - Forum per le politiche giovanili
    Art. 2 - Composizione del Forum
    Art. 3 - Modalità di svolgimento dei lavori del Forum
    Art. 4 - Presidente
    Art. 5 - Ufficio di Presidenza
    Art. 6 - Direttivo
    Art. 7 - Commissioni di lavoro
    Art. 8 - Pubblicità delle attività del Forum
    Art. 9 - Modifiche al regolamento


    Art. 1
    (Forum per le politiche giovanili)

    1. Il Forum regionale per le politiche giovanili, istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani), di seguito denominato Forum, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età non superiore ai 35 anni.

    2. Il Forum esprime pareri, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionali nonché degli enti locali, in ordine alle iniziative concernenti le condizioni di vita e di lavoro dei giovani e contribuisce all’elaborazione delle politiche regionali a loro favore anche attraverso la predisposizione di relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile da sottoporre alla valutazione dei competenti organi regionali. Per lo svolgimento dei suddetti compiti il Forum può consultare le strutture della Giunta e del Consiglio regionali, nonché rappresentanti di altre istituzioni ed esperti nella materia.

    3. Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale.

      Art. 2
    (Composizione del Forum)

    1. Il Forum è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato ed è composto:
    a) dai rappresentanti delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, di cui:
    1) un rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico presente in almeno uno dei due rami del Parlamento, purché abbia eletti nelle circoscrizioni elettorali del Lazio o all’interno del Consiglio regionale;
    2) un ulteriore rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico avente un numero complessivo di parlamentari non inferiore al cinque per cento;
    b) dai rappresentanti delle associazioni studentesche ed universitarie, di cui:
    1) un rappresentante per ciascuna consulta provinciale studentesca, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;
    2) cinque rappresentanti delle associazioni universitarie individuate sulla base della presenza negli organi collegiali degli atenei del Lazio, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni stesse indetta ai sensi del comma 3;
    c) daquattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori presenti nella Regione e maggiormente rappresentative sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
    d) da dodici rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all’articolo 5 della l.r.29/2001, purché costituite da almeno un anno ed operanti almeno in due province, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni aventi titolo indetta ai sensi del comma 3;
    e) dai rappresentanti di consulte e forum istituiti dalle province del Lazio e dei consigli dei giovani istituiti dai comuni del Lazio di cui :
    1) un rappresentante per ciascuna consulta o forum istituiti dalle province del Lazio, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;
    2) un rappresentante per ciascun ambito provinciale dei consigli comunali dei giovani istituiti ed operanti nel relativo territorio, eletto mediante apposita assemblea dei consigli stessi indetta ai sensi del comma 3;
    f) tre rappresentanti dei giovani eletti nelle amministrazioni comunali del territorio regionale designati dalla Consulta dei giovani amministratori dell’ANCI Lazio;
    g) tre rappresentanti dei giovani immigrati eletti mediante apposita assemblea delle associazioni di immigrati di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari)  indetta con le modalità di cui al comma 3;
    h) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei giovani imprenditori, appartenenti alle categorie degli artigiani, dei commercianti, degli industriali e dei cooperatori, presenti nella Regione.

    2. Nella composizione del Forum deve essere garantita un’equilibrata presenza di entrambi i sessi e, comunque, tale da garantire che i componenti appartenenti allo stesso sesso non superino la percentuale del sessanta per cento.

    3. Al fine dell’elezione dei rappresentanti indicati dal comma 1, lettere b), numero 2, d), e), numero 2) e g), la struttura regionale di supporto al Forum di cui all’articolo 4 della l.r. 29/2001 indice apposite assemblee previa comunicazione, da parte delle associazioni e dei consigli comunali dei giovani, della designazione del proprio rappresentante effettivo e di quello supplente, con l’indicazione dei recapiti presso cui devono essere effettuate le comunicazioni. Le associazioni giovanili devono allegare, altresì, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla lettera d) del comma 1.

    Art. 3
    (Modalità di svolgimento dei lavori del Forum)

    1. Il Forum si riunisce di regola in sedute ordinarie non meno di due volte l’anno secondo una programmazione semestrale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente, o un terzo dei membri del direttivo, ovvero un quarto dei componenti del Forum stesso ne faccia richiesta.

    2. La convocazione del Forum in via ordinaria è comunicata per iscritto ai suoi membri con un preavviso di almeno dieci giorni dalla data di indizione della seduta. La convocazione in via straordinaria può avvenire tramite telegramma, fonogramma o fax con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla suddetta data.

    3. Possono, altresì, richiedere la convocazione del Forum la Giunta regionale e le commissioni consiliari. In tale caso il Presidente convoca il Forum entro i quindici giorni successivi alla comunicazione della relativa richiesta.

    4. L’ordine del giorno delle sedute del Forum è redatto dal Presidente e l’eventuale inserimento di ulteriori punti può essere richiesto da almeno due membri del direttivo o da un quinto dei componenti dell’assemblea stessa.      

    5. Le sedute del Forum sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti stessi.

    6. Le deliberazioni del Forum sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta salva la diversa maggioranza prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

    7. Le sedute del Forum sono pubbliche e delle stesse è redatto un processo verbale che viene approvato all’inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce nonché depositato e conservato agli atti in libera consultazione presso la struttura regionale di supporto al Forum di cui all’articolo 4 della l.r. 29/2001.

    8. Alle sedute del Forum possono partecipare i consiglieri e gli assessori regionali ed essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri enti, pubblici o privati e delle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 5 della lr. 29/2001 diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), nonché esperti in materia.

     Art. 4
    (Presidente)

    1. Il presidente del Forum:
    a) convoca e presiede il Forum, il Direttivo e l’Ufficio di presidenza, ne coordina i lavori e redige l’ordine del giorno delle relative sedute ;
    b) rappresenta il Forum nelle sedi istituzionali.

     Art. 5
    (Ufficio di Presidenza)

    1. All’interno del Forum è costituito l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e da un massimo di altri quattro membri eletti dal Forum stesso con la maggioranza dei relativi componenti.

    2. L’Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale, presenta la relazione annuale sulle attività svolte, adotta gli atti di organizzazione delle commissioni di lavoro in attuazione della deliberazione di cui all’articolo 7, promuove convegni, audizioni, consultazioni ed indagini conoscitive finalizzate all’attività del Forum.

    3. L’Ufficio di Presidenza nella prima seduta elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. I vice presidenti sostituiscono il Presidente in caso d’impedimento su delega dello stesso. I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, tengono nota dei membri iscritti a parlare, danno lettura dei verbali e di ogni altro atto che debba essere comunicato al Forum, procedono all’appello nominale, accertano il risultato delle votazioni e coadiuvano il Presidente nel regolare l’andamento dei lavori.

    4. Le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei relativi membri.

     Art. 6
    (Direttivo)

    1. All’interno del Forum è costituito, altresì, il Direttivo, presieduto dal Presidente e composto da un massimo di altri venti membri eletti dal Forum stesso nella prima seduta con la maggioranza dei relativi componenti, sulla base di liste differenziate per ciascuna categoria di rappresentanti di cui all’articolo 2, comma 1. Ogni componente del Forum non può esprimere più di due preferenze nell’ambito della lista dei rappresentanti della propria categoria.

    2. Il Direttivo predispone e attua il piano annuale di attività ed ogni altra deliberazione del Forum, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, e può proporre al Forum stesso la costituzione di apposite commissioni di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 7.

    3. I componenti del Direttivo decadono dalla carica a seguito di un numero di assenze consecutive non giustificate superiori a due. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Direttivo, il Presidente indice entro trenta giorni una seduta straordinaria del Forum per l’elezione del sostituto.

    4. In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei membri del Direttivo, quest’ultimo decade e il Presidente convoca entro i trenta giorni successivi il Forum per procedere all’elezione del nuovo Direttivo.

    5. Il Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

    6. Le deliberazioni del Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei relativi membri.

    Art. 7
    (Commissioni di lavoro)

    1. Con deliberazione del Forum, adottata a maggioranza dei componenti e su proposta del direttivo, possono essere istituite specifiche commissioni di lavoro.

    2. La deliberazione di cui al comma 1 individua il numero, i compiti e le modalità di funzionamento delle commissioni.

    3. Le commissioni eleggono al proprio interno un presidente e due vice presidenti.

    4. I componenti delle commissioni possono essere assistiti a titolo gratuito da esperti in materie attinenti ai compiti delle commissioni stesse.

    Art. 8
    (Pubblicità delle attività del Forum)

    1. Delle attività del Forum è data pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonché sulle pagine web all’interno del sito della Regione stessa.

    Art. 9
    (Modifiche al regolamento)

    1. Il presente regolamento può essere modificato anche su richiesta del Forum sottoscritta dalla maggioranza dei relativi componenti.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari

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