NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

Cerca

Regolamento regionale 23 Dicembre 2020 n. 30

  • BUR 29 dicembre 2020, n.155
  • Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici

  •  

     

    CAPO I

    OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

     

     

    Articolo 1

    (Oggetto e finalità)

     

      1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 21, comma 6, lettere a), b), c), d), g), h) ed i), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), disciplina:

    a)    le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel rispetto delArla normativa vigente;

    b)   i termini e le modalità per l’invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l’avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici;

    c)    i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività di ispezione di cui agli articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1, lettera e), della  legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

    d)   le modalità di istituzione e gestione del catasto regionale degli impianti termici di cui all’articolo 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e successive modifiche;

    e)    l’istituzione del tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai fini dell’uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;

    f)    l’istituzione del comitato di indirizzo impianti termici composto dai rappresentanti di Regione, Anci Lazio, UPI Lazio, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni e associazioni di categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie ivi rappresentate e di promozione e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative;

    g)   i limiti minimo e massimo del contributo di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), del d.p.r. 74/2013.

     

     

     

    Articolo 2

    (Definizioni)

     

    1. Ai fini del presente regolamento, anche nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e del d.p.r. 74/2013, s’intende per:

    a)    accertamento: l’insieme delle attività di controllo, effettuate dall’autorità competente o dall’organismo incaricato, diretto ad accertare, in via esclusivamente documentale, che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alla normativa vigente e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi dalla stessa previsti;

    b)    audit energetico o diagnosi energetica: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

    c)    autorità competente: l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni, ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. Ai fini del presente regolamento l’autorità competente è costituita dalla città metropolitana e dalle province per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti e dai comuni per quelli con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 51 e 52 della l.r. 14/1999 e successive modifiche;

    d)    certificazione energetica dell’edificio: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti abilitati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio dell’attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio;

    e)    cogenerazione: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;

    f)    combustione: il processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

    g)   condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

    h)   conduttore di impianto termico: l’operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

    i) conduzione di impianto termico: l’insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto;

    l) contratto servizio energia: è un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui all’allegato 2, paragrafo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e successive modifiche, disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;

    m) controllo: la verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

    n) dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione: la dichiarazione per i nuovi impianti redatta dall’installatore anche in occasione di ristrutturazioni o di sostituzione del generatore di calore, o redatta dal manutentore per gli impianti esistenti, che riporta i controlli da effettuare durante le manutenzioni dell’impianto e la frequenza con cui devono essere effettuate in accordo con quanto previsto dall’articolo 7 del d.p.r. 74/2013 e dall’articolo 284 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;

    o) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata;

    p) esercizio: l’attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto;

    q) fluido termovettore: il fluido mediante il quale l’energia termica viene trasportata all’interno dell’edificio, fornita al confine energetico dell’edificio oppure esportata all’esterno;

    r) generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

    1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

    2) l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

    3) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

    4) la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;

    s) generatore ibrido: il generatore che utilizza più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e di gestione;

    t) generatore di calore disattivato: il generatore di calore non collegato a una fonte di energia o privo di parti essenziali senza le quali non può funzionare;

    u) generatore di calore modulare: il generatore di calore costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente in un unico circuito idraulico;

    v) gradi giorno di una località: il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

    z) impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

    aa) impianto termico centralizzato: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;

    bb) impianto termico di nuova installazione: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

    cc) impianto termico disattivato: un impianto termico di cui alla lettera z) non collegato ad una fonte di energia o privo di parti essenziali (a titolo d’esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio del combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto non può funzionare o in cui sono stati disattivati tutti i generatori di calore presenti sullo stesso. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto stesso;

    dd) impianto termico individuale: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;

    ee) ispezioni sugli impianti termici: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e dal presente regolamento;

    ff) locale tecnico: l’ambiente utilizzato per l’allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell’impianto o al soggetto delegato;

    gg) macchina frigorifera: nell’ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

    hh) manutenzione: l’insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire, nel tempo, la sicurezza e la funzionalità e tali da conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti;

    ii) manutenzione ordinaria dell’impianto termico: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;

    ll) manutenzione straordinaria dell’impianto termico: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;

    mm) manutentore abilitato: il soggetto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed abilitato ad operare almeno su una tipologia di impianti classificati dall’articolo 1, comma 2 lettere c), d) ed e) del decreto del Ministero dello viluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37;

    nn) manutentore accreditato: il soggetto, secondo quanto definito alla lettera mm), iscritto nell’apposito elenco dell’autorità competente, pubblicato sul sito istituzionale, che aderisce allo specifico protocollo di intesa, concordato con l’autorità competente e finalizzato, in particolare, alla qualificazione degli operatori ed in generale al miglioramento del servizio prestato a tutela degli utenti e tale da garantire una leale concorrenza tra i soggetti;

    oo) modulo termico: il generatore di calore costituito da due o più elementi termici da esso inscindibili dove l’elemento termico è composto da uno scambiatore di calore e da un bruciatore;

    pp) occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

    qq) organismo esterno: un soggetto individuato dall’autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza, di cui all’allegato C al d.p.r. 74/2013;

    rr) personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore): il personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all’allegato C al d.p.r. 74/2013; l’ispettore può operare come parte dell’organismo esterno con cui l’autorità competente stipula un apposito contratto;

    ss) pompa di calore: un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;

    tt) potenza termica convenzionale di un generatore di calore: la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW;

    uu) potenza termica del focolare di un generatore di calore: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;

    vv) potenza termica utile nominale: la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

    zz) potenza termica utile di un generatore di calore: la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW;

    aaa) proprietario dell’impianto termico: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

    bbb) rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico): il rapporto redatto dall’operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall’articolo 8 del d.p.r. 74/2013;

    ccc) rapporto di prova: il documento che l’ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell’ispezione;

    ddd) rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

    eee) rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio;

    fff) rendimento di produzione medio stagionale: il rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio;

    ggg) rendimento termico utile di un generatore di calore: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

    hhh) responsabile dell’impianto termico: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

    iii) ristrutturazione di un impianto termico: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;

    lll) scheda identificativa dell’impianto: la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all’autorità competente o all’organismo esterno a cura del responsabile dell’impianto;

    mmm) segno identificativo: il segno da apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica;

    nnn) servizi energetici degli edifici:

    1)   climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell’edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

    2)   produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

    3)   climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all’interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

    4)   illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l’illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio;

    5)   sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;

    ooo) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;

    ppp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

    qqq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;

    rrr) soggetto esecutore: l’autorità competente o organismo esterno da quest’ultima delegato che esegue gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

    sss) sostituzione di un generatore di calore: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

    ttt) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;

    uuu) sottosistema di distribuzione: il circuito idronico o aeraulico utilizzato per il trasporto del calore;

    vvv) sottosistema di generazione: l’apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

    1)   prodotto dalla combustione;

    2)   ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali, quali ad esempio l’energia solare, etc.);

    3)   contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;

    4)   contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

    zzz) tecnico abilitato: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali, ovvero ai collegi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste;

    aaaa) teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

    bbbb) termoregolazione: il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore;

    cccc) terzo responsabile dell’impianto termico: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

    dddd) unità cogenerativa: l’unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

    eeee) unità di micro-cogenerazione: l’unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

    ffff) unità immobiliare: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

    gggg) valori nominali delle potenze e dei rendimenti: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

     

    Articolo 3

    (Ambito di applicazione ed esclusioni)

     

    1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria installati sul territorio regionale, fermi restando gli obblighi e i casi di esclusione di cui al d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, al d.p.r. 74/2013 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013).  

    2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, gli impianti termici disattivati o mai attivati sono esentati dal rispetto delle disposizioni del presente regolamento fino alla relativa riattivazione o alla prima attivazione.

    3. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di cui all’articolo 283, comma 1, lettera g) del d.lgs. 152/2006, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II dello stesso decreto.

     

     

     

    CAPO II

    MODALITÀ DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

     

     

     

    Articolo 4

    (Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente)

     

    1. L’esercizio degli impianti termici è condotto nel rispetto dei valori massimi delle temperature e dei limiti disposti dagli articoli 3, 4 e 5 del d.p.r. 74/2013.

     

     

     

    Articolo 5

    (Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore)

     

    1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare.

    2. Gli edifici costituiti da una o più unità immobiliari, gestiti ed utilizzati, a qualsiasi titolo, da un unico soggetto, serviti da un unico impianto centralizzato, sono esenti dagli obblighi di contabilizzazione del calore. La suddetta esenzione permane finché sussiste tale stato di fatto e di diritto.

    3. L’installazione dei sistemi di termoregolazione e/o contabilizzazione del calore deve essere eseguita in conformità alle norme di buona tecnica da installatori e/o da ditte abilitate in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche. L’installatore che effettua le operazioni deve adeguare il libretto di impianto inserendo le relative schede, debitamente compilate.

    4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.

    5. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento sono soggetti all’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione.

    6. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l’uso di acqua calda sanitaria, se quest’ultima è prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI EN 15459 e sue revisioni.

    7. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si procede all’installazione di contatori di energia termica utile per calcolare l’energia utilizzata per le singole zone e successivamente a dotare ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i suddetti corpi scaldanti.

    8. Il responsabile dell’impianto è tenuto a:

                 a)    fornire agli utenti informazioni dettagliate riguardo al funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione e a produrre un prospetto previsionale delle spese, comprensive anche di quelle accessorie ed un prospetto a consuntivo;

                 b)   attivarsi per verificare i casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

    9.Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell’impianto o eventualmente il terzo responsabile, ove delegato, delle modifiche interne alla propria proprietà che riguardano l’impianto di distribuzione del calore, quali, tra l’altro, la sostituzione, lo spostamento ed un nuovo inserimento di singoli caloriferi.

    10.Gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5, lettere b) e c), del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione, di edifici polifunzionali di nuova costruzione, nonché di edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ai sensi della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).

    11. Con riferimento alla disciplina della misurazione e fatturazione dei consumi energetici si rinvia, in particolare, a quanto previsto dall’articolo 9, commi 8 bis e 8 ter del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche. 

     

     

      

     

    Articolo 6

     (Requisiti degli impianti termici e disposizioni in materia di installazione)

     

    1. L’installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 37/2008 e successive modifiche, in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’installazione rese disponibili dall’impresa produttrice, nel rispetto della normativa vigente, nonché in osservanza delle prescrizioni di cui alle norme UNI e CEI vigenti. Nel caso di impianti con macchine frigorifere/pompe di calore soggette al regolamento F-Gas, il personale e la ditta installatrice devono essere iscritti al registro telematico nazionale delle persone e delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006).

     

     

    Articolo 7

     (Documentazione a corredo degli impianti termici)

     

    1. Gli impianti termici sono muniti di:

    a)    libretto di impianto per la climatizzazione di cui all’allegato 1, conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014;

    b)   libretto di uso e manutenzione dell’impianto rese dalla ditta installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;

    c)    libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori;

    d)   autorizzazioni amministrative quali: libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;

    e)    dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 37/2008 e successive modifiche, ferma restando, per gli impianti installati antecedentemente all’entrata in vigore del suddetto decreto, la validità della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). In alternativa, è possibile sostituire i suddetti documenti con la dichiarazione di rispondenza ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del medesimo decreto 37/2008;

    f)    rapporti di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (allegato 7);

    g)   dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione conforme ai modelli, distinti per tipologia di impianto, di cui all’allegato 6;

    h)   documentazione prevista dalla parte V, titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282, 283 e 284 dello stesso decreto.

     

     

     

     

    Articolo 8

    (Modalità di compilazione del libretto degli impianti termici)

     

    1. Il libretto dell’impianto termico, conforme al modello di cui all’allegato 1, è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistente che di nuova installazione.
    2. Il libretto di cui all’allegato 1 sostituisce i “libretti di impianto” e i “libretti di centrale” di cui all’articolo 11, comma 9, del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modifiche, che vanno comunque conservati dal responsabile dell’impianto e allegati al libretto di cui al comma 1.  
    3. La compilazione inziale, delle sole schede pertinenti, del libretto di impianto, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, è effettuata dalla ditta installatrice all’atto di prima attivazione, previo rilevamento dei parametri di efficienza energetica. Una copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell’impianto, è inviata dall’installatore all’autorità competente entro trenta giorni dalla relativa compilazione.
    4. In caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l’inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, l’installatore provvede ad aggiungere e/o aggiornare le relative schede al libretto di cui al comma 1.
    5. Per ogni sistema edificio/impianto, occorre compilare un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto degli impianti termici, ove esistente. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto centralizzato di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso un solo servizio risulti centralizzato (riscaldamento o raffrescamento), e l’altro risulti autonomo, si provvede, per quest’ultimo, alla compilazione del relativo libretto per impianti autonomi.
    6. La compilazione e l’aggiornamento delle diverse parti del libretto di cui al comma 1, successivamente alla fase transitoria di cui all’articolo 28, comma 5, sono effettuate a cura: 

               a)  del responsabile che firma, relativamente alla scheda 1;

               b)  dell’installatore relativamente alle schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

               c)  del responsabile (con firma del terzo responsabile) relativamente alla scheda 3;

               d)  del manutentore relativamente alle schede 11 e 12;

               e)  dell’ispettore relativamente alla scheda 13;

               f)  del responsabile o eventuale terzo responsabile relativamente alla scheda 14.

            7. Il manuale di compilazione delle diverse parti del libretto per l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 6, è riportato nell’allegato 2.

            8. In caso di trasferimento della proprietà o del possesso dell’immobile o dell’unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati al soggetto che subentra, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

     

     

     

     

    Articolo 9

     (Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico)

     

     

     

    1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 del d.p.r. 74/2013, il responsabile dell’impianto termico e il terzo responsabile, ove incaricato, sono responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto e sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia. In tale veste sono tenuti, tra l’altro, a:

    a)    condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’articolo 3 del d.p.r. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’articolo 4 del decreto stesso;

    b)   demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);

    c)    demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del capo II del d.p.r. 146/2018; 

    d)   provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 11, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche;

    e)    provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell’efficienza energetica dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui agli articoli 12 e 13, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche;

    f)    firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);

    g)   acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 21 se non assolto dal manutentore o dall’installatore;

    h)   conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell’impianto, ed in particolare:

      1)   la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008 e successive modifiche;

      2)   copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l’obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;

      3)   copia del rapporto di prova che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell’impianto termico;

      4)   il libretto di impianto;

      5)   i libretti d’uso e manutenzione dei vari componenti dell’impianto;

    i)     redigere ed inviare, quando previsto, all’autorità competente:

      1)   la scheda identificativa dell’impianto;

      2)   la comunicazione del cambio del responsabile dell’impianto termico ai sensi del comma 3;

      3)   nel caso il responsabile dell’impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di avvenuta nomina o cessazione dall’incarico ai sensi dei commi 3 e 5;

    l)     compilare, firmare ed inviare, quando previsto, all’autorità competente:

      1)   la dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’articolo 14, comma 2;

      2)   la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’articolo 19, comma 9;

      3)   la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’articolo 19, comma 10;

    m)  consentire l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli articoli 16 e 19 e firmando, per presa visione, il rapporto di controllo che l’ispettore compila al termine dei controlli.

    2. Nel caso di delega da parte del responsabile dell’impianto termico ad un terzo responsabile ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 6 del d.pr. 74/2013, il responsabile dell’impianto è tenuto a compilare e controfirmare la parte all’uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile di cui all’allegato 3.

    3. Il cambio del responsabile deve essere comunicato all’autorità competente a cura del nuovo responsabile nei seguenti termini e modalità:

        a)    entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio, all’uopo utilizzando, rispettivamente, gli allegati 3 e 4;

        b)   entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, all’uopo utilizzando l’allegato 5.

    4. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all’incarico di terzo responsabile di cui all’articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del d.p.r. 74/2013, sono comunicate, a cura dello stesso, all’autorità competente entro due giorni lavorativi, utilizzando l’allegato 3.

    5. La cessazione dall’incarico di amministratore di condominio è comunicata, a cura dello stesso, all’autorità competente entro due giorni lavorativi, utilizzando l’allegato 4.

     

     

    Articolo 10

    (Conduttore degli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW)

     

    1. Il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile individua la figura specifica del conduttore di impianto termico per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento dotati di generatore di calore a fiamma con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, compresi quelli alimentati a gas naturale.
    2. Il conduttore, nello svolgimento delle operazioni di conduzione dell’impianto, osserva le disposizioni di cui all’articolo 6 del d.p.r 74/2013, nonché gli obblighi di cui al Titolo II, Parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.
    3. Il conduttore, tra l’altro, è tenuto a:

               a)    applicare le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico;

               b)   garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

     

    Articolo 11

    (Modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici)

     

    1. Il responsabile dell’impianto incarica il manutentore di eseguire i controlli e le manutenzioni ordinarie e straordinarie. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:

              a)    compilare le parti del libretto di impianto di propria competenza;

              b)   effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito dal presente articolo;

              c)    effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13;

              d)   redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo secondo le modalità dei commi 6 e 7;

              e)    fornire all’utente/committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative alle operazioni di controllo e manutenzione di cui al comma 5, secondo le modalità ivi previste.

           2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso rilasciate dall’impresa installatrice dell’impianto.

           3. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.

           4. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

           5. Gli installatori, per i nuovi impianti, e i manutentori, per gli impianti esistenti, forniscono all’utente/committente, nell’apposita dichiarazione redatta in conformità ai modelli di cui all’allegato 6, le istruzioni relative alle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e le tempistiche degli interventi di manutenzione. La dichiarazione deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa all’autorità competente.

            6. Il manutentore abilitato esegue le operazioni di propria competenza a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il manutentore ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli, distinti per tipologia di impianto, riportati nell’allegato 7. Il responsabile dell’impianto ha l’obbligo di firmare il rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica il manutentore deve annotare, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto. Sullo stesso modello il manutentore deve riportare la data prevista per il successivo intervento. Se necessario il rapporto di controllo dell’efficienza energetica può essere integrato con ulteriori controlli previsti dall’installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili.

            7. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all’articolo 8; una copia è detenuta dal manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni e l’ulteriore copia è inviata all’autorità competente con le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 15.

            8. Qualora il soggetto manutentore rilevi, nella sua attività, situazioni di immediato pericolo, provvede ad informare senza indugio il responsabile d’impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l’eventuale adozione di idonee misure.

            9. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia quali il gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore, il gruppo termico a combustibile fossile e il gruppo termico a biomassa, possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di rapporto di controllo dell’efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato e ad aggiornare le parti del libretto di impianto di competenza.

     

     

    Articolo 12

     (Obblighi di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici)

     

    1. In attuazione del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche i controlli di efficienza energetica sono obbligatori per gli impianti termici ad esclusione dei sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 

    2. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 1, devono essere realizzati:

               a)    all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;

               b)    nel caso di sostituzione anche di un solo apparecchio del sottosistema di generazione, quale, tra l’altro, il generatore di calore;

               c)    nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l’efficienza energetica dell’impianto.

    3. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui al comma 2 e all’articolo 28 comma 7 sono eseguiti contestualmente agli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 11, secondo la periodicità riportata nella seguente tabella, redatta in conformità all’allegato A al d.p.r. 74/2013, in funzione della tipologia di impianto, tipo di alimentazione e potenza termica:

     

    TABELLA

     

    Tipologia impianto

    Alimentazione

    Potenza termica utile (1)
    [kW]

    Cadenza del controllo di efficienza energetica

    Rapporto di controllo di efficienza energetica

    Impianti con generatore di
    calore a fiamma

    Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

    10 < P < 100

    2

    Rapporto tipo 1

    P ≥ 100

    1

    Generatori alimentati a gas, metano o Gpl

    10 < P <100

    4

    Rapporto tipo 1

    P ≥ 100

    2

    Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

    Macchine frigorifere
    e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere
    e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

    12 < P < 100

    4

    Rapporto tipo 2

    P ≥ 100

    2

    Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

    P ≥ 12

    4

    Rapporto tipo 2

    Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica

    P ≥ 12

    2

    Rapporto tipo 2

    Impianti
    alimentati da teleriscaldamento

    Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

    P > 10

    4

    Rapporto tipo 3

    Impianti

    cogenerativi

    Microgenerazione

    Pel < 50

    4

    Rapporto tipo 4

    Unità cogenerative

    Pel ≥ 50

    2

    Rapporto tipo 4

    P - Potenza termica utile

    Pel - Potenza elettrica nominale.

    (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

     

    4. Ferma restando la periodicità dei controlli di cui al comma 3 e all’articolo 28, comma 7, la data di scadenza dei controlli di efficienza energetica dell’impianto termico, va rideterminata solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

                a)    ristrutturazione dell’impianto termico;

                b)   sostituzione anche di un solo sottosistema di generazione dell’impianto termico;

                c)    riattivazione di un impianto termico precedentemente disattivato secondo quanto previsto dall’articolo 14.

    5. Ferma restando l’invariabilità delle scadenze per la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la tempistica di cui alla tabella del comma 3, è possibile anticipare i controlli fino a sei mesi prima del termine ivi previsto.

    6. Al fine di individuare gli impianti termici soggetti all’obbligo del controllo dell’efficienza energetica di cui al comma 1, nonché per determinare la periodicità del controllo di cui ai commi 2 e 3, occorre:

               a)    per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente sono:

                  1)   alimentati dallo stesso tipo di combustibile;

                  2)   inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, se servono lo stesso ambiente;

               b)   per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente:

                  1)    sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;

                  2)    sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);

                  3)    producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo);

              c)    per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.

     

     

    Articolo 13

     (Modalità di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici)

     

    1. Il controllo di efficienza energetica verifica:

    a)    il sottosistema di generazione;

    b)   la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

    c)    la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti;

    d)   il tiraggio della canna fumaria per l’espulsione dei prodotti della combustione ove presente.

    2. Il controllo di cui al comma 1, lettera a), è effettuato con le modalità di seguito riportate:

    a)    per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile liquido o gassoso occorre verificare che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, maggiorato di 2 punti percentuali in conformità alle norme tecniche UNI10389-1 in vigore, rispetti il valore limite riportato nella seguente tabella, redatta in conformità all’allegato B al d.p.r. 74/2013:

     

    TABELLA

     

    Tipologie di generatori di calore

    Data di installazione

    Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)

    Generatore di calore (tutti)

    prima del 29 ottobre 1993

    82 + 2 log Pn

    Generatore di calore (tutti)

    dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997

    84 + 2 log Pn

    Generatore di calore standard

    dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005

    84 + 2 log Pn

    Generatore di calore a bassa

    temperatura

    dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005

    87,5 + 1,5 log Pn

    Generatore di calore a gas a condensazione

    dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005

    91 + 1 log Pn

    Generatore di calore a gas a

    condensazione

    dall’8 ottobre 2005

    89 + 2 log Pn

    Generatore di calore (tutti, salvo

    generatore di calore a gas a condensazione)

    dall’8 ottobre 2005

    87 + 2 log Pn

    Generatori ad aria calda

    prima del 29 ottobre 1993

    77 + 2 log Pn

    Generatori ad aria calda

    dopo il 29 ottobre1993

    80 + 2 log Pn

    log Pn: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW

    Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

     

     

     

    La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse fornite dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore.

    I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dalla tabella, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro centottanta giorni decorrenti dalla data del controllo. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati dalla tabella sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’articolo 4, comma 6, lettera e) del d.p.r. 74/2013;

    b)   per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile solido, nelle more della pubblicazione della relativa norma UNI per la misurazione in opera del rendimento di combustione, non si eseguono i controlli che nel rapporto di controllo dell’efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici) di cui all’allegato 7 fanno riferimento alla norma UNI 10389-1. Per tali generatori di calore la misurazione in opera del rendimento di combustione si esegue a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa norma;

    c)    per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica non si discostino più del 15% da quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto. All’esito della verifica, in caso di risultato negativo, occorre riportate tali valori alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Se i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non sono disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. La misura dei suddetti parametri si esegue secondo la relativa norma o rapporto tecnico che sarà pubblicata dall’UNI. Tale norma o rapporto tecnico e gli eventuali successivi aggiornamenti, si applicano a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Nelle more dell’entrata in vigore della suddetta norma o rapporto tecnico, la specifica parte del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo) di cui all’allegato 7, non deve essere compilata.

    d)   per gli impianti dotati di unità cogenerative occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante.  Se la verifica dà un risultato negativo occorre riportate tali parametri alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

    3. I controlli sui componenti dell’impianto termico sottoposti a regolare manutenzione sono effettuati con strumentazione idonea, da sottoporre a regolare manutenzione, secondo quanto disposto dalle istruzioni del costruttore dello strumento e nelle specifiche norme UNI. In particolare la misura del rendimento di combustione e la misura del tiraggio della canna fumaria sono effettuate con strumentazione verificata e tarata ogni dodici mesi.

    4. Per gli impianti ricadenti nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 6, in cui occorre sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori che compongono l’impianto, l’operatore effettua i controlli del primo generatore, così come identificato nel libretto di impianto, e compila le relative parti del rapporto di controllo dell’efficienza energetica. Successivamente controlla i restanti generatori compilando la relativa parte del rapporto di controllo dell’efficienza energetica. Al termine delle operazioni di compilazione, il rapporto di controllo dell’efficienza energetica risultante è composto da tanti fogli quanti sono i generatori di calore che compongono l’impianto. Il primo foglio reca i parametri comuni relativi all’intero impianto. Laddove pertinente, il segno identificativo di cui all’articolo 21 deve essere applicato sul primo foglio.

     

     

    Articolo 14

    (Modalità di controllo degli impianti termici nuovi e/o disattivati)

     

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a) e dall’articolo 15, comma 1, lettera a), i responsabili degli impianti termici e/o generatori di nuova installazione sono tenuti alla trasmissione del rapporto di efficienza energetica di cui all’allegato 7 entro il quarto anno successivo a quello d’istallazione ed in seguito con la periodicità di cui all’articolo 12, comma 3.

    2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all’autorità competente, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all’allegato 8. La suddetta dichiarazione deve essere corredata dalla dichiarazione di un tecnico manutentore abilitato che attesti che la disattivazione è stata effettuata nel rispetto delle norme di messa in sicurezza. Una copia di tale dichiarazione, munita della ricevuta di deposito presso l’autorità competente, con il relativo numero di protocollo, è allegata al libretto d’impianto ed una copia è trasmessa anche al soggetto esecutore, se diverso dall’autorità competente, entro trenta giorni dalla data di deposito.

    3. In tutti i casi in cui, a seguito di ispezione ai sensi dell’articolo 16, si riscontra che l’intero impianto o singoli generatori di calore sono stati disattivati e il responsabile dell’impianto, quando obbligatorio, non ha provveduto a trasmettere la dichiarazione di cui comma 2 o l’ha trasmessa oltre i termini ivi previsti, è addebitato, allo stesso, il costo dell’ispezione nella misura prevista dalla tabella di cui all’articolo 20, comma 3.

    4. La riattivazione di un impianto può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica ed a seguito della trasmissione, entro il termine di sessanta giorni dall’intervento, del relativo rapporto all’autorità competente privo del segno identificativo di cui all’articolo 21, con indicazione, nel campo osservazioni, che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell’impianto termico o del singolo generatore.

    5. Il responsabile d’impianto che abbia comunicato mediante il modello di cui al comma 2 la disattivazione dell’impianto o di singoli generatori i quali, a seguito di attività ispettiva, risultino riattivati senza che sia stato trasmesso il rapporto di controllo dell’efficienza energetica, ovvero quando sia stato inviato oltre il termine di cui al comma 4, è tenuto a corrispondere, secondo le modalità decise dall’autorità competente, il costo dell’ispezione nella misura prevista dalla tabella di cui all’articolo 20, comma 3.

    6. Tutti gli impianti termici disattivati sono soggetti a controllo da parte dell’autorità competente o dell’organismo esterno, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni di disattivazione.

    7. In caso di riattivazione dell’impianto, occorre ricalcolare le date di invio del rapporto di controllo dell’efficienza energetica all’autorità competente, partendo dalla data di riattivazione dell’impianto stesso indicata nel rapporto di efficienza energetica di cui al comma 4, con la cadenza e le modalità di cui all’articolo 12.

    8. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi, dagli obblighi di manutenzione e controllo dell’efficienza energetica di cui agli articoli 11 e 12 nonché dagli obblighi di comunicazione all’autorità competente.
    9. Nel caso di crolli, inagibilità o sgombero di edifici e/o di unità abitative, al fine di individuare gli impianti termici disattivati o inattivi, i comuni trasmettono all’autorità competente per territorio, qualora non coincidano con la stessa, tutte le ordinanze di inagibilità e sgombero, nonché le eventuali ordinanze di revoca delle medesime, entro trenta giorni dalla loro emanazione.

    10. Nel caso in cui la disattivazione dell’impianto termico sia avvenuta, per motivi di sicurezza, a seguito del distacco dalla rete di distribuzione ad opera del gestore della rete stessa, quest’ultimo, entro il termine di quindici giorni dall’interruzione della fornitura di energia, invia all’autorità competente i dati relativi agli impianti disattivati. In caso di riallaccio alla rete dei suddetti impianti, il gestore della rete comunica l’avvenuta ripresa della fornitura entro quindici giorni dalla ripresa stessa.

    11. Nel caso in cui l’impianto rimanga disattivato perché scollegato da una fonte di energia o privato di parti essenziali senza le quali non può funzionare, anche qualora l’ordinanza di inagibilità o sgombero sia stata revocata e/o il gestore della rete abbia provveduto al riallaccio, il responsabile dell’impianto, entro sessanta giorni dal riallaccio alla rete, qualora avvenuto, o dalla predetta revoca, invia il modello di cui al comma 2 di dichiarazione di disattivazione dell’impianto stesso, indicando, nel campo “modalità”, che l’impianto rimane disattivato anche dopo il riallaccio alla rete e/o la revoca dell’ordinanza, nonché la data di riallaccio e/o di revoca.

    12. In caso di impianti termici che, pur non disattivati, risultano inattivi perché situati in edifici dichiarati inagibili anche solo temporaneamente o parzialmente o in edifici che, pur agibili, sono oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di sicurezza, i termini inerenti gli obblighi di manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica di cui agli articoli 11 e 12, nonché i relativi obblighi di comunicazione all’autorità competente, sono sospesi fino alla revoca dell’ordinanza di inagibilità o di sgombero.

    13. Nei casi di disattivazione di impianti situati in edifici crollati, come attestato da ordinanza comunale, o in edifici inagibili anche temporaneamente o parzialmente, per procedere alla riattivazione dell’impianto termico, è necessario eseguire un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e trasmettere all’autorità competente il relativo rapporto, entro il termine di trenta giorni dall’intervento, indicando nel campo osservazioni che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell’impianto termico.

     

    Articolo 15

    (Trasmissione del rapporto di controllo dell’efficienza energetica)

     

    1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13, l’operatore che effettua il controllo redige e sottoscrive in triplice copia, il relativo rapporto di controllo dell’efficienza energetica. Una copia di tale rapporto è inviata dal manutentore/installatore o dal terzo responsabile all’autorità competente entro:

               a) sessanta giorni dai controlli di cui all’articolo 12, comma 2;

               b) sessanta giorni dalla riattivazione di impianti o singoli generatori di cui all’articolo 14;

               c) con le periodicità previste dall’articolo 12, comma 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, successivamente alle circostanze di cui alle lettere a) e b).

    2. Il manutentore/installatore o il terzo responsabile trasmettono il rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità competente senza oneri aggiuntivi per l’utente, con le modalità indicate dalla stessa autorità, prioritariamente con strumenti informatici. Sul rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso a seguito delle operazioni di cui agli articoli 12 e 13 devono essere riportati, laddove pertinenti, i risultati dell’ultimo controllo di efficienza energetica effettuato.

    3. Per i controlli effettuati nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il manutentore deve applicare il segno identificativo, di cui all’articolo 21, sia nella copia del rapporto di controllo dell’efficienza energetica da inviare all’autorità competente, sia nella copia da rilasciare al responsabile dell’impianto.

    4. In occasione dell’invio del rapporto di controllo dell’efficienza energetica, il manutentore allega al rapporto stesso tutte le copie dei rapporti non ancora inviati all’autorità competente, relativi alla manutenzione e ai controlli periodici di cui all’articolo 11, effettuati, nel periodo antecedente.

     

     

    CAPO III

    ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI

     

    Articolo 16

    (Modalità di ispezione)

     

    1. L’autorità competente è costituita dalla città metropolitana e dalle province per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti e dai comuni per quelli con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, nel rispetto degli articoli 51 e 52 della l.r. 14/1999 e successive modifiche. Le suddette autorità, tra l’altro:

       a)    effettuano, per quanto di competenza, gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013 sugli impianti termici con proprio personale o mediante affidamento del servizio a organismi esterni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

       b)   esercitano i controlli sull’istallazione dei contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali di cui all’articolo 9, comma 5 del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche, ivi compresi i controlli sul rispetto dei termini per l’istallazione dei sistemi di contabilizzazione.

    2. L’autorità competente effettua gli accertamenti e le ispezioni volte alla verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. L’ispezione dell’impianto comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore, consigli su possibili interventi standard di efficientamento e, per gli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma di età superiore a  quindici anni aventi una potenza nominale utile totale superiore a 116 kW, nonché per gli impianti termici dotati di macchine frigorifere di età superiore a quindici anni, aventi una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, eventuali interventi atti a migliorare il rendimento energetico in modo economicamente conveniente e una stima del corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile.

    3.L’autorità competente provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, attiva le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

    4. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni, gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

       a)    impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;

       b)   impianti a ciclo frigorifero/pompe di calore con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) maggiore di 12 kW;

       c)    impianti cogenerativi di qualsiasi potenza.

    5. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione. Tuttavia, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) si procede ad effettuare controlli a campione ai sensi del comma 6.

    6. Sugli impianti di cui al comma 5, le ispezioni sono eseguite con il metodo a campione su base annuale, determinato mediante sorteggio dall’autorità competente, con priorità per gli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma o macchine frigorifere/pompa di calore con anzianità superiore a quindici anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

       a)    1 per cento dei rapporti pervenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL);

       b)    1 per cento dei rapporti prevenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido.

    7. Ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del dpr 74/2013, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

       a)    impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità non risolti tramite la realizzazione degli interventi prescritti;

       b)    impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;

       c)    impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

       d)    impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

      e)    impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

      f) impianti soggetti al controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 12 per i quali il relativo rapporto evidenzia la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nella tabella di cui all’articolo 13, comma 2.

    8. Sono sottoposti ad ispezione, con il contestuale obbligo del contributo di cui all’articolo 20, comma 3, gli impianti termici:

       a)    per i quali, a seguito dell’accertamento documentale, permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;

       b)   per i quali l’ispezione avviene su richiesta del responsabile d’impianto;

       c)    per i quali sussiste l’obbligo di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, ma tale rapporto:

         1)   non risulta pervenuto;

         2)   risulta pervenuto senza l’applicazione del segno identificativo di cui all’articolo 21, ove previsto;

         3)   risulta pervenuto oltre il termine.

    9. Sono sottoposti ad ispezione, senza il contestuale obbligo del contributo di cui all’articolo 20, comma 3:

       a) gli impianti di cui al comma 4, per i quali risulta regolarmente pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 15, ivi compresa l’applicazione del segno identificativo di cui all’articolo 21, ove previsto;

       b) gli impianti per i quali, pur essendo regolarmente pervenuto il rapporto di controllo dell’efficienza energetica, non risultano presenti in allegato uno o più rapporti relativi ai controlli periodici effettuati antecedentemente, come previsto all’articolo 15, comma 4.

    10. Ai fini dell’individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultano ancora accatastati, l’autorità competente può richiedere ad altri enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità, le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell’ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.

    11. L’autorità competente:

       a)    può effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, di cui all’articolo 4, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell’utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta dell’utente con oneri a proprio carico. I rilevamenti sono effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364;

       b)   deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore di cui all’articolo 5, al fine di verificare l’ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia di uso razionale dell’energia. Tale ispezione comporta la visita dell’ispettore incaricato dall’autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall’impianto termico centralizzato. Il controllo è di tipo visivo e documentale e può essere effettuato anche non contemporaneamente alle ispezioni sull’efficienza dell’impianto termico;

       c)    può procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l’esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore ai sensi di legge.

    12. Nel caso di ispezioni su impianti termici civili dotati di generatore di calore a fiamma, di potenza termica nominale al focolare superiore alla soglia di cui all’articolo 283, comma 1 lettera g) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, l’autorità competente può, con modalità da essa stabilite, effettuare controlli a campione, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del medesimo decreto.

    13. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista, l’autorità competente laddove non vietato dalla normativa vigente e nel rispetto della stessa, diffida il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a regolarizzare le violazioni riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’autorità competente avvia la procedura sanzionatoria. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche, dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, dal d. lgs. 102/2014 e successive modifiche e dalla parte V, Titolo II del d. lgs. 152/2006 e successive modifiche, si applicano le norme e i principi di cui al capo I sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative vigenti.

     

     

    Articolo 17

    (Accertamenti documentali)

     

    1. Nell’ipotesi di accertamento documentale ai sensi dell’articolo 16, comma 5, per gli impianti ivi previsti, qualora dall’accertamento stesso si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l’autorità competente segnala tempestivamente l’anomalia al comune competente per territorio se quest’ultimo non è autorità competente, nonché, nel caso di impianti alimentati da rete di distribuzione, all’impresa distributrice per l’adozione delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti. Il comune competente per territorio, con l’ausilio di un ispettore, effettua un controllo in campo ed eventualmente ordina la disattivazione dell’impianto.  I costi del controllo, corrispondenti a quelli del contributo di cui all’articolo 20, comma 3, sono a carico del responsabile dell’impianto. Laddove, in sede di attività ispettiva di cui all’articolo 16, risulti necessaria l’adozione di atti di polizia giudiziaria, l’ispettore è supportato dalla competente polizia locale ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche. Al termine dei lavori il responsabile di impianto invia all’autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’allegato 9. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata anche al comune competente per territorio.

    2. Se dall’accertamento documentale emergono altre anomalie o non conformità, l’autorità competente ne richiede l’eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell’impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall’invio della comunicazione e, al termine dei lavori, invia all’autorità competente la dichiarazione di cui all’allegato 9, di avvenuto adeguamento dell’impianto termico. Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo di pagamento del contributo di cui all’articolo 20, comma 3.

    3. Qualora, a seguito dell’accertamento documentale, si riscontrano differenze tra i dati in possesso dell’autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi, il responsabile dell’impianto comunica all’autorità competente le informazioni dalla stessa richieste entro trenta giorni dalla richiesta medesima. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo di versamento del contributo di cui all’articolo 20, comma 3.

    Articolo 18

    (Ispettori degli impianti termici)

    1. L’attività ispettiva è affidata dall’autorità competente al personale interno o a soggetti esterni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera rr).

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, commi 9 e 11, ai sensi dell’articolo 9 comma 5 e dell’allegato C, punto 7, del d.p.r. 74/2013, i professionisti che intendono avviare l’attività di ispezione degli impianti termici per conto delle autorità competenti, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

       a)    laurea magistrale conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta in ingegneria, architettura, fisica e chimica;

       b)   lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline di cui alla lettera a), nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno degli esami riconducibili ai seguenti:

         1)   sistemi per l’ingegneria e l’ambiente;

         2)   fisica tecnica industriale;

         3)   fisica tecnica ambientale;

         4)   fisica teorica, modelli e metodi matematici;

         5)   misure meccaniche e termiche;

         6)   chimica industriale;

         7)   principi di ingegneria chimica;

       c)    diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011;

       d) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1 del d.m. 37/2008 presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) del d.m.  37/2008 è di un anno. Oltre al possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 è necessario, altresì, aver superato con profitto un corso di abilitazione riconosciuto dalla Regione Lazio.

    3. Con deliberazione di giunta regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici e lo standard formativo.

    4. L’organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell’organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.

    5. Al fine di garantire l’indipendenza ai sensi dell’allegato C al d.p.r. 74/2013, i soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l’ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici, sono considerati incompatibili con la figura dell’ispettore di impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell’autorità competente.

    6. Sono incompatibili con il ruolo di ispettore degli impianti termici anche venditori di energia, mandatari e personale dagli stessi dipendente.

    7. L’ispettore di impianti termici, o l’organismo per conto del quale opera, è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico ispezionato per l’intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.

    8. L’ispettore di impianti termici, o l’organismo per conto del quale opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell’ambito di tale attività.

     

     

    Articolo 19

    (Esecuzione delle ispezioni)

     

    1. L’ispezione sull’impianto termico è preannunciata al responsabile dell’impianto dal soggetto esecutore con almeno quindici giorni d’anticipo, mediante apposita cartolina di avviso inviata tramite posta raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita, non maggiore di due ore, nonché il nominativo dell’ispettore che effettua il controllo e le modalità per l’eventuale richiesta di modifica della data programmata per l’ispezione.
    2. La data programmata per l’ispezione può essere modificata su richiesta del responsabile dell’impianto con le medesime modalità indicate al comma 1, con almeno cinque giorni di anticipo, e per non più di due volte consecutive. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta.
    3. Qualora, per cause imputabili al responsabile dell’impianto, l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata, anche a seguito della richiesta di cui al comma 2, a partire dal secondo appuntamento, allo stesso responsabile è addebitato l’importo di cui all’articolo 20, comma 3, a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento” e l’ispezione viene effettuata in altra data, concordata con il responsabile dell’impianto, con le modalità e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Qualora, sempre per causa imputabile al responsabile dell’impianto, anche nella successiva data stabilita non sia possibile effettuare l’ispezione, al responsabile stesso è addebitato l’importo di cui all’articolo 20, comma 3 e l’autorità competente, su segnalazione dell’ispettore, provvede a informare il comune competente per territorio anche ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. Se si tratta di un impianto alimentato a gas di rete, viene informata l’azienda distributrice ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche.
    4. Durante l’ispezione, il responsabile dell’impianto:

               a)    in caso di impedimento ad essere presente, può delegare una persona maggiorenne di propria fiducia;

               b)   ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore o progettista;

               c)    deve mettere a disposizione dell’ispettore la documentazione di cui all’articolo 7;

               d)   deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore.

            5. Durante l’ispezione, l’ispettore:

               a)    deve:

                  1)   presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata;

                  2)   essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

                  3)   mantenere un contegno corretto e cortese nei confronti dell’utente;

                  4)   eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei relativi rapporti di prova di cui all’allegato 10;

                  5)   annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova di cui all’allegato 10;

                  6)   compilare il rapporto di prova, di cui all’allegato 10, in triplice copia, di cui una viene consegnata al responsabile dell’impianto, una viene conservata dal soggetto esecutore e una resta a far parte del proprio archivio;

              b)   non deve:

                  1)   eseguire interventi sull’impianto;

                  2)   indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

                  3)   divulgare e trattare dati anche personali e le relative informazioni acquisite durante l’ispezione dai manutentori, installatori e da qualsiasi altro soggetto per finalità diverse da quelle relative alle attività di cui al presente regolamento;

               c)    accerta:

                  1)   le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico o della persona delegata;

                  2)   la presenza o meno della documentazione di cui al comma 4, lettera c);

                  3)   che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

                  4)   che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.

           6. L’ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli “Interventi atti a migliorare il rendimento energetico” e la parte relativa alla “Stima del dimensionamento del/i generatore/i”, concernenti gli impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, aventi una potenza nominale utile superiore a 116 kW, per quelli a fiamma, e una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, per quelli con macchine frigorifere/pompe di calore. L’autorità competente può stabilire, in modo autonomo, le modalità con cui possono essere eseguite e consegnate le relazioni di dettaglio ivi previste.

           7. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo direttamente all’ispettore.

           8. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa, anche attraverso l’organismo esterno incaricato delle ispezioni, l’autorità competente e il comune interessato. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche.

           9. Qualora in sede di ispezione sugli impianti dotati di generatori di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, il valore del rendimento di combustione non raggiunga il valore limite di cui all’articolo 13, comma 2, il generatore deve essere ricondotto, entro i successivi quindici giorni, nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 4, comma 6, lettera e) del d.p.r. 74/2013 per la conduzione in esercizio continuo degli impianti termici ivi previsti. Al termine dell’intervento, il responsabile dell’impianto deve trasmettere all’autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’allegato 9.

         10. Se durante l’intervento manutentivo di cui al comma 9, si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro centottanta giorni dalla data del controllo effettuato dall’ispettore. Entro trenta giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa l’autorità competente che la sostituzione del generatore di calore verrà eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all’allegato 11.

          11. Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino ulteriori difformità dell’impianto termico rispetto alla normativa vigente, l’ispettore prescrive l’adeguamento. Il responsabile dell’impianto può eseguire gli interventi entro sessanta giorni prorogabili per altri sessanta giorni, previa richiesta all’autorità competente da parte del responsabile dell’impianto termico, per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Una volta effettuato l’intervento il responsabile dell’impianto trasmette all’autorità competente la dichiarazione di cui all’allegato 9 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche.

         12. Qualora in base alla documentazione prodotta entro i termini di cui al comma 11 non si rilevi l’avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l’autorità competente o l’organismo esterno da questa delegato, effettua una nuova ispezione con addebito del contributo di cui all’articolo 20, comma 3.

         13. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro i successivi trenta giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante o trasmettendo all’autorità competente la scheda identificativa dell’impianto aggiornata.

         14. Se l’ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell’impianto termico, l’ispettore annota sul rapporto di prova tale circostanza al fine di procedere successivamente all’aggiornamento del catasto impianti ove operante.

         15. Se il responsabile dell’impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di prova, l’ispettore procede ad annotare tale circostanza sul rapporto che viene consegnato in copia o successivamente notificato all’interessato.

         16. Se durante l’ispezione, si accerta che, pur essendo stato regolarmente eseguito il controllo manutentivo previsto e redatto il relativo rapporto di controllo dell’efficienza energetica, il manutentore o il terzo responsabile non hanno provveduto alla trasmissione dello stesso nei modi e nei termini previsti dall’articolo 15, l’ispettore riporta l’accaduto sul rapporto di prova. In tal caso il manutentore o terzo responsabile è tenuto al rimborso dei costi dell’ispezione con addebito del contributo previsto dall’articolo 20, comma 3.

     

     

    Articolo 20

    (Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici)

     

    1. In attuazione dell’articolo 10, comma 3, lettera c), del d.p.r. 74/2013 la Regione assicura la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

    2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005 le autorità competenti, nel realizzare, con cadenza periodica, anche attraverso altri organismi, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.

    3. Per le ispezioni sugli impianti termici di cui all’articolo 16, comma 8, è versato un contributo a seguito della ricezione della comunicazione di avviso di ispezione o con eventuali diverse modalità, indicate dall’autorità competente e nei termini dalla stessa stabiliti. Apposita ricevuta dell’avvenuto pagamento è esibita all’ispettore all’atto dell’ispezione o trasmessa all’autorità competente con le modalità indicate nella medesima comunicazione. Il contributo è determinato dall’autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nella tabella di cui all’allegato 12. Detta tabella può essere modificata con successiva deliberazione di giunta regionale, previo parere non vincolante del tavolo tecnico regionale di cui all’articolo 24.

    4. Ai fini della potenza da considerare per il calcolo del contributo, occorre:

       a)    per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali al focolare dei singoli generatori, se contemporaneamente:

          1)   sono alimentati dallo stesso tipo di combustibile;

          2)   sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;

       b)   per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente:

         1)   sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;

         2)   sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);

         3)   producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo);

      c)    per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.

    5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto anche nei casi disciplinati dall’articolo 14, commi 3 e 5, dall’articolo 17, commi 1, 2 e 3, dall’articolo 19, commi 3, 12 e 16. Le modalità di versamento dei suddetti contributi all’autorità competente, sono stabilite da quest’ultima.

    6. Se il responsabile dell’impianto non effettua il pagamento entro il termine stabilito dall’autorità competente, la stessa provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute.

    7. Nel calcolo della somma delle potenze di cui al comma 4, finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al comma 3, non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.

     

     

    Articolo 21

    (Segno identificativo dell’avvenuto pagamento)

     

    1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno, univocamente individuabile e gestito in modo da prevenirne la contraffazione, che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell’invio all’autorità competente del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui all’articolo 12.

    2. L’autorità competente definisce le procedure, le caratteristiche e le modalità di utilizzo e di acquisto del segno identificativo di cui al comma 1, privilegiando l’acquisto per via telematica, nel rispetto della deliberazione di giunta regionale di cui all’articolo 22, comma 2.

    3. I manutentori e gli installatori acquistano dall’autorità competente il segno identificativo da apporre sul rapporto di controllo di efficienza per conto del responsabile di impianto, anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dallo stesso responsabile senza applicazione di costi aggiuntivi.

    4.L’autorità competente determina i valori dei segni identificativi, entro gli importi minimi e massimi indicati nella tabella di cui all’allegato 13, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti. Detta tabella può essere modificata con successiva deliberazione di giunta regionale, previo eventuale parere non vincolante del tavolo tecnico regionale di cui all’articolo 24.

     

     

    CAPO IV

    MODALITÀ DI ISTITUZIONE E GESTIONE DEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI

     

    Articolo 22

    (Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici - CURITEL)

     

    1. Allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, è istituito il catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici (CURITEL), fruibile on line, in cui confluiscono i catasti delle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse, secondo le modalità disciplinate con deliberazione della giunta regionale.
    2. Il CURITEL è realizzato dalla Regione avvalendosi della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Al fine di consentire un agevole utilizzo del CURITEL in funzione delle diverse competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato ed interconnesso con il sistema informativo APE Lazio di cui alla disciplina regionale in materia. 
    3. Alla gestione del CURITEL provvede la direzione regionale competente in materia di impianti termici, anche avvalendosi della società LAZIOcrea S.p.A. 
    4. Per le finalità di cui al comma 1, con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di impianti termici sono definiti:

              a)    la procedura per la registrazione degli utenti;

              b)   la procedura di assegnazione di un codice univoco a ogni impianto termico registrato, detto codice catasto;

              c)    la procedura di accreditamento e visualizzazione dei dati;

              d)   la procedura per la registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti quali: libretto di impianto, scheda identificativa, dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova;

              e)    la procedura telematica di acquisizione e apposizione del segno identificativo;

              f)    l’interazione tra gli operatori garantendo la registrazione di tutti i documenti ed i relativi dati e la trasmissione degli stessi tra le autorità competenti e gli operatori medesimi, prevedendo, altresì, le opportune procedure di accreditamento;

              g)   l’aggiornamento del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici.

     

     

    Articolo 23

    (Relazione biennale)

    1. Entro il 31 dicembre di ogni biennio la struttura regionale competente predispone e trasmette, ai sensi dell’articolo 9, comma 10 del d.p.r. 74/2013, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio.

     

     

    CAPO V

    ISTITUZIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO E TAVOLO TECNICO

     

    Articolo 24

    (Tavolo tecnico regionale)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 6, lettera g) della l.r. 7/2018, è istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentati della Regione, della città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai fini dell’uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento. Il tavolo tecnico è coordinato dalla Regione.
    2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di impianti termici:

               a)    tre rappresentanti della direzione regionale competente in materia di impianti termici, di cui uno con funzioni di presidente;

               b)   due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di tutela della qualità dell’aria;

               c)    due rappresentanti per ogni autorità competente di cui al comma 1, designati dalla stessa.

           3.  I membri del tavolo tecnico regionale durano in carica quattro anni. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito.

           4. Il tavolo tecnico regionale, per la finalità di cui al comma 1, svolge, i seguiti compiti:

              a)    individua i contenuti tecnici e le modalità di funzionamento del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici;

              b)   verifica le attività di controllo e ispezione su base regionale e locale;

              c) effettua il monitoraggio sull’attuazione e sull’uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;

              d) costituisce la sede tecnica di riferimento per la rappresentazione delle diverse problematiche da parte dei portatori di interesse ed in particolare delle associazioni di categoria di impiantisti e manutentori;

              e) favorisce l’adozione di iniziative finalizzate a garantire l’uniforme applicazione sul territorio regionale del presente regolamento e dei suoi provvedimenti attuativi;

              f) promuove misure tecniche finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica e al conseguimento dell’obiettivo regionale di risparmio energetico;

              g)   supporta la direzione regionale competente, su richiesta della stessa, ai fini della predisposizione della relazione biennale di cui all’articolo 23;

              h)   esprime, su richiesta, parere non vincolante in merito all’importo delle tabelle di cui agli allegati 12 e 13 e ai relativi aggiornamenti ai sensi degli articoli 20, comma 3 e 21 comma 4.

            5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, l’amministrazione regionale può promuovere forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche e con enti e soggetti pubblici e pri  vati, sia a livello nazionale che locale.

     

     

    Articolo 25

    (Comitato di indirizzo impianti termici)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 6, lettera h), della l.r. 7/2018, è istituito il comitato di indirizzo impianti termici. Il comitato è coordinato dalla Regione.
    2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da ventiquattro membri, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di impianti termici, di cui:

              a)    due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di impianti termici, di cui uno con funzioni di Presidente;

              b)   tre rappresentanti della direzione regionale competente nella tutela della qualità dell’aria, di cui almeno uno con qualifica di funzionario;

              c)    due componenti designati dalle associazioni regionali dell’industria scelti tra le categorie maggiormente rappresentative dei quali, almeno uno, in rappresentanza del settore degli impianti termici;

              d)   due componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie del commercio;

              e)    quattro componenti designati dalle organizzazioni regionali delle categorie dell’artigianato;

              f)    due componenti designati dalle organizzazioni regionali delle categorie degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica;

              g)   un componente designato dalle associazioni regionali delle categorie degli amministratori di condomini;

              h)   un componente designato dalle associazioni regionali dei consumatori;

              i) un componente designato dall’ANCI Lazio;

              l) un componente designato dall’UPI Lazio;

             m) un componente designato dalla Camera di Commercio di Roma;

             n)   un componente designato dalla Camera di Commercio di Latina;

             o)   un componente designato dalla Camera di Commercio di Frosinone;

             p)   un componente designato dalla Camera di Commercio di Viterbo;

             q)   un componente designato dalla Camera di Commercio di Rieti.

          3. Il Comitato di indirizzo impianti termici svolge, in particolare, i seguenti compiti:

             a)    supporta il tavolo tecnico regionale di cui all’articolo 24 nell’attività di monitoraggio in merito all’applicazione omogenea sul territorio regionale del presente regolamento;

             b)   svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate;

             c)    propone e indirizza le campagne informative rivolte agli utenti;

             d)   propone alla Regione e alle autorità competenti la stipula di protocolli di intesa di cui all’articolo 26 comma 2 con le associazioni e organizzazioni regionali di categoria, fornendo il proprio supporto; 

             e)    trasmette annualmente alla direzione regionale competente in materia di impianti termici, una relazione sull’andamento delle manutenzioni, dei controlli e delle ispezioni degli impianti soggetti all’applicazione del presente regolamento.

           4. I membri del tavolo tecnico regionale restano in carica quattro anni. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito.

     

     

    Articolo 26

    (Accordi tra le autorità competenti e protocolli di intesa con le organizzazioni e associazioni di categoria)

     

    1. I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti possono concludere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, accordi con le rispettive amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Roma capitale, per lo svolgimento coordinato delle attività previste nel presente regolamento, nonché per la predisposizione di un regolamento-tipo ai fini del recepimento uniforme delle disposizioni dallo stesso previste.
    2. La Regione e le autorità competenti possono sottoscrivere, nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, specifici protocolli di intesa con una o più categorie di imprese, impiantisti, manutentori, commercio, artigiani, consumatori, inquilini e amministratori di condomini, anche su proposta e con il supporto tecnico del comitato di indirizzo di cui all’articolo 25, al fine di:

               a)    sensibilizzare gli utenti di impianti termici sulla necessità di effettuare una corretta manutenzione e gestione degli impianti stessi, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento;

               b)    rendere più chiari e trasparenti i rapporti, le procedure e le prestazioni fornite dalle imprese di manutenzione agli utilizzatori degli impianti;

               c)    conseguire un’attuazione effettiva e realistica del controllo e della manutenzione degli impianti termici e la verifica ispettiva e/o documentale degli impianti termici da parte dell’autorità competente;

              d)    avviare corsi di aggiornamento professionale per gli operatori del settore allo scopo di raggiungere più alti livelli di professionalità e competenza specifica anche sulle nuove normative in materia;

              e)    tutelare e garantire la leale concorrenza tra i soggetti deputati al servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici;

              f)    individuare soluzioni tecniche tali da ottimizzare le procedure per le comunicazioni all’autorità competente utilizzando anche gli sportelli di assistenza presenti presso le organizzazioni e le associazioni di categoria quali, a titolo esemplificativo, i centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 8 della legge regionale  6 novembre 2019 n. 22 (Testo Unico del Commercio) e i centri servizi per l’artigianato di cui all’articolo 33 della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 e successive modifiche (Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche);

             g)    rendere disponibili le informazioni per l’implementazione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici.

     

     

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

     

    Articolo 27

    (Dati personali)

     

    1. Il trattamento dei dati personali relativi al manutentore abilitato, al manutentore accreditato, all’organismo esterno, al personale incaricato delle verifiche ispettive, al proprietario e al responsabile dell’impianto termico, al soggetto esecutore e al terzo responsabile dell’impianto termico è  consentito  esclusivamente  per le finalità del presente regolamento e avviene nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “regolamento generale sulla protezione dei dati” (Testo rilevante ai fini del SEE) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
    2. Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento è obbligatorio. Le autorità competenti sono titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’organismo esterno e il personale incaricato delle verifiche ispettive vengono nominati dal titolare in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
    3. Le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, ricorrono unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti della normativa vigente in materia e tale da garantire la tutela dei diritti dell’interessato.

     

     

    Articolo 28

    (Disposizioni transitorie e finali)

     

    1. La giunta regionale con una o più deliberazioni può:

               a)    dettare circolari, direttive operative e linee guida al fine di omogeneizzare lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, di cui al presente regolamento e nel rispetto dello stesso;

               b)   prevedere le modalità per la realizzazione di campagne informative rivolte ai cittadini.

           2. In fase di prima applicazione sono fatti salvi i contratti di affidamento del servizio informativo, di accertamento e di ispezione dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla loro naturale scadenza.

           3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti adeguano i propri regolamenti al le disposizioni dello stesso.

           4. Le autorità di cui al comma 3, possono prevedere, per i soli impianti termici già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, un termine, non superiore ad un anno dalla medesima data, per la trasmissione del rapporto di efficienza energetica comprensivo del segno identificativo di cui all’articolo 21.

           5. Per gli impianti termici esistenti, in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si è provveduto né alla compilazione del nuovo libretto di cui all’articolo 8, né ad inviare la relativa scheda identificativa all’autorità competente, il responsabile dell’impianto, con l’eventuale ausilio del manutentore, vi provvede:

           a)    in occasione della prima manutenzione utile e, comunque, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso per gli impianti dotati di generatore a fiamma;

           b)    entro due anni dalla entrata in vigore del regolamento per le altre tipologie di impianti.

          6. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, relativamente agli impianti esistenti, i manutentori forniscono le istruzioni relative ai controlli da effettuare e le tempistiche degli interventi di manutenzione nell’apposita dichiarazione redatta in conformità ai modelli di cui all’allegato 6 e le trasmettono all’autorità competente.

          7. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli impianti di cui all’articolo 12, comma 1, non si sia provveduto ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, si provvede al primo controllo di efficienza energetica in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 11 comma 6 e, in ogni caso, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

          8. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui all’articolo 22, comma 1, le autorità competenti continuano ad applicare le modalità telematiche previste nella propria disciplina regolamentare purché in coerenza con quanto previsto dal d. lgs. 192/2005 e dal d.p.r. 74/2013, nonché ad applicare le procedure per l’identificazione univoca degli impianti termici.

          9. In fase di prima applicazione del presente regolamento sono considerati esperti e quindi idonei all’esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già iscritti in appositi elenchi istituiti dalle autorità competenti, purché in possesso dei requisiti richiesti dall’allegato C al d.p.r. 74/2013.

        10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la giunta regionale adotta un’apposita deliberazione per disciplinare i corsi abilitanti e di formazione ed aggiornamento degli ispettori di cui all’articolo 18, comma 3.

        11. In armonia con quanto stabilito dall’articolo 9, comma 6 del d.p.r. 74/2013, nelle more dell’adozione della delibera di giunta regionale di cui al comma 10, la Regione riconosce come abilitanti i corsi e gli esami di idoneità tecnica tenuti da ENEA – Unità Tecnica Efficienza Energetica, nonché i corsi di aggiornamento con superamento dell’esame finale tenuti dallo stesso ENEA. Nelle more della adozione della suddetta deliberazione l’autorità competente riconosce tali corsi come requisito di partecipazione all’eventuale selezione per l’acquisizione di nuovi ispettori.

        12. Nelle more della costituzione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici di cui all’articolo 22, al fine di consentire alla Regione di inviare la relazione di cui all’articolo 23, comma 1, le autorità competenti trasmettono alla direzione regionale competente in materia di impianti termici, entro e non oltre il 30 aprile del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, eventualmente reiterabili alle successive scadenze biennali fino a tale costituzione, le risultanze circa lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici relativi al territorio di competenza, nonché le risultanze delle ispezioni effettuate negli ultimi due anni attraverso la compilazione delle schede di cui all’allegato 14.

       13. In attuazione dell’articolo 9, comma 5 bis, del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 del medesimo articolo, che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

     

     

    Articolo 29

    (Disposizione finanziaria)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 8, della l.r. 7/2018, all’anticipazione delle risorse relative all’istituzione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici di cui all’articolo 22 si provvede a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, nei limiti dell’autorizzazione di spesa stabilita ai sensi dell’Allegato B all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020).

    2. Per l’anno 2020, le risorse anticipate di cui al comma 1 sono recuperate a valere sulla quota dei proventi di cui al primo periodo dell’articolo 21, comma 8, della l.r.  7/2018, versata all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3 “Entrate extratributarie”.

    3. A decorrere dall’anno 2020, fatto salvo il recupero delle risorse anticipate ai sensi del comma 2,  la quota dei proventi di cui al primo periodo dell’articolo 21, comma 8, della l.r. 7/2018 è destinata alla copertura delle spese relative alla gestione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici di cui all’articolo 22, a valere sul “Fondo per la gestione del Catasto regionale degli impianti termici”, di cui al programma 01 della missione 17, titolo 1 “Spese correnti”.

     

     

    Articolo 30

    (Abrogazioni)

     

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il regolamento stesso.

     

    Articolo 31

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

                                                    

  • File allegati:
  • AllegatiRR30_2020.pdf ( pdf 4.84 MB)

Data di aggiornamento/verifica: 20/12/2022

I nostri portali di utilità

Salute Lazio

Portale del sistema sanitario regionale

Protezione Civile Regione Lazio

Il portale della Protezione Civile della Regione Lazio

Lazio Europa

Il portale dei finanziamenti regionali ed europei

Visit Lazio

Visitlazio.com - Portale del turismo

Parchi Lazio

Portale delle aree naturali protette del Lazio

Agenzia Regionale per lo  Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Banner Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Il portale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione

Statistica Lazio

Il portale della statistica della Regione Lazio

Lascia un feedback