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Regolamento regionale 23 Aprile 2012 n. 6  

  • BUR 7 maggio 2012, n.17
  • "Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico - ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale"      
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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1
    (Finalità e oggetto)

    1. Il presente regolamento, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche:
    a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;
    b) le procedure, le modalità ed i tempi per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;
    c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici comprensivo dell'individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull'attività certificatoria.

     

    Art. 2
    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
    a) attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio, il documento redatto ai sensi del d.lgs n. 192/2005 e nel rispetto delle norme contenute nel Decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, n. 158, attestante la prestazione energetica e alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
    b) certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio, il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, attestante il livello di sostenibilità ambientale dell'edificio in base ai criteri stabiliti nel protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'articolo 7 della l.r. 6/2008, d'ora innanzi denominato protocollo regionale;
    c) attestato di conformità del progetto, il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, attestante il livello di sostenibilità ambientale del progetto in base ai criteri stabiliti nel protocollo regionale.

    2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni di cui al d.lgs 192/2005 e al D.M. 26 giugno 2009.

     

    Art. 3
    (Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia)

    1. La certificazione della sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia è a carattere volontario e consiste in un sistema di procedure univoche e normalizzate basate sul protocollo regionale e sulle relative linee guida per la valutazione sia del progetto che dell'edificio realizzato.

    2. La certificazione di cui al comma 1 ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per il cui rilascio si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia.

    3. La certificazione di cui al comma 1 si applica a tutte le categorie di edifici di cui all'articolo 3, del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modifiche, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le suddette categorie non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

    4. L'applicazione del protocollo regionale e l'acquisizione del certificato di sostenibilità ambientale è obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione.

     

    CAPO II
    PROCEDURA PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DEL
    CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

    Art. 4
    (Richiesta del certificato di sostenibilità ambientale)

    1. Il certificato di sostenibilità ambientale degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento, dai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 12.

    2. Il certificato di sostenibilità può essere richiesto per edifici già esistenti anche in assenza di interventi.

    3. Nel caso di edifici di nuova costruzione e, limitatamente alle ristrutturazioni totali, nel caso di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 192/2005, la nomina del soggetto abilitato al rilascio del certificato avviene prima dell'inizio dei lavori.

    4. Alla richiesta di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato:
    a) una relazione tecnica avente ad oggetto le scelte progettuali che consentono di determinare il punteggio calcolato in base al sistema di valutazione previsto dal protocollo regionale;
    b) le schede tecniche di accompagnamento indicanti le prestazioni ambientali ed energetiche conseguibili e la scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi ottenuti, in applicazione del protocollo regionale, in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate;
    c) l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 192/2005, ove previsto dal decreto stesso.

    5. La relazione tecnica di cui al comma 4, lettera a), deve specificare, in particolare, che nella realizzazione degli interventi è previsto l'uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive i quali:
    a) siano ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dall'articolo 8 della l.r. 6/2008, dal capitolato tecnico e dal prezziario di cui all'articolo 11 della medesima legge;
    b) consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei luoghi, come previsto dall'articolo 8, lettera b), della l.r. 6/2008;
    c) siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
    d) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
    e) rispettino il benessere e la salute degli abitanti.

    6. Al fine di tutelare l'identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, la relazione di cui al comma 4, lettera a), deve altresì illustrare i criteri adottati per preservare gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della l.r. 6/2008.

    7. Nelle more dell'adozione del capitolato tecnico e del prezziario di cui al comma 5 lettera a), i requisiti minimi dei materiali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5 sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16.

    8. Il certificato di sostenibilità ambientale può essere rilasciato anche da soggetti o organismi comunitari o internazionali accreditati, che utilizzino sistemi di valutazione che, per il contenuto e l'importanza dei criteri in cui essi sono articolati, possano essere assimilati al protocollo regionale.

    9. Per i fini di cui al comma 8, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16, sono definiti i criteri per verificare la conformità dei diversi sistemi di valutazione utilizzati rispetto ai requisiti richiesti dal protocollo regionale.

     

    Art. 5
    (Richiesta di incentivi e contributi legati alla qualità energetica o ambientale degli edifici)

    1. Al fine di poter accedere alle agevolazioni previste dagli articoli 13 e 14 della l.r. 6/2008, nonché ad eventuali incentivi previsti da altre disposizioni regionali, il proprietario dell'immobile o chi ne ha titolo deve allegare alla richiesta del titolo abilitativo edilizio o comunque prima del rilascio del titolo medesimo, insieme agli elaborati richiesti per il rilascio del titolo abilitativo stesso, l'indicazione delle agevolazioni regionali o locali per le quali si fa richiesta e la seguente documentazione, in formato cartaceo ed elettronico:
    a) in caso di incentivi e/o contributi previsti dagli articoli 13 e 14 della l.r. 6/2008, legati alla sostenibilità ambientale dell'edificio: la relazione tecnica e le schede di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b) e l'attestato di conformità del progetto ai requisiti previsti dal protocollo regionale, rilasciato dai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 12, redatto in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16;
    b) in caso di incentivi e/o contributi legati espressamente alla prestazione energetica dell'edificio: la relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico degli edifici e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 192/2005 relativo al progetto presentato contenente l'indicazione della classe di efficienza energetica dell'edificio che si intende conseguire.

    2. La mancata presentazione degli elaborati di cui al comma 1 comporta, nel caso della lettera a), la non applicazione delle agevolazioni previste dalla l.r. 6/2008 e, nel caso della lettera b), la non applicazione delle agevolazioni espressamente legate alla prestazione energetica previste da altre disposizioni regionali.

    3. In caso di richiesta di agevolazioni regionali, il soggetto richiedente, entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, trasmette agli uffici dell'Assessorato regionale che ha previsto l'agevolazione copia del titolo abilitativo e della documentazione di cui al comma 1, lettere a) o b), in formato cartaceo e elettronico, i quali, entro i successivi quindici giorni, provvedono a darne comunicazione all'organismo regionale di accreditamento di cui all'articolo 11.

    4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la non applicazione delle agevolazioni regionali.

    5. Al fine di consentire controlli in corso d'opera, il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto abilitato al rilascio del certificato le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche e ambientali dell'edificio. Il soggetto abilitato al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale, nell'ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, di tecniche strumentali.

    6. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e senza alcun onere aggiuntivo per il committente, insieme alla attestazione di conformità asseverata dal direttore dei lavori delle opere realizzate rispetto al progetto autorizzato e alle sue eventuali varianti, alla relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni energetiche e all'attestato di qualificazione energetica dell'edificio di cui al d.lgs n. 192/2005, al comune competente deve essere presentata la scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi ottenuti, in applicazione del protocollo regionale, dell'edificio come realizzato anch'essa asseverata dal direttore dei lavori. La mancata presentazione della scheda di valutazione riassuntiva comporta la decadenza dagli incentivi e contributi qualora entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione non si provveda a trasmettere copia della scheda medesima al comune competente.

    7. L'effettivo conseguimento da parte dell'edificio così come realizzato della prestazione energetica e/o ambientale dichiarata in sede di richiesta del titolo abilitativo è attestato dal soggetto certificatore attraverso il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica secondo le modalità di cui all'articolo 7. Entro quindici giorni dal rilascio delle suddette certificazioni il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, deve trasmetterne copia al comune di pertinenza. La mancanza della suddetta certificazione e del raggiungimento della prestazione dichiarata comporta la non applicazione delle agevolazioni regionali o locali previste.

     

    Art. 6
    (Controlli sugli interventi edilizi)

    1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), della l.r. 6/2008, i controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati, al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata, sono effettuati dai comuni, anche in raccordo con la Regione.

    2. Qualora dagli stessi risultino difformità, il comune ingiunge al soggetto attuatore o al proprietario di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l'intervento a quanto dichiarato ai fini del rilascio del certificato di sostenibilità ambientale. In caso di inottemperanza, il comune:
    a) provvede ad effettuare le necessarie comunicazioni all'organismo regionale di accreditamento di cui all'art. 11 ai fini della revoca del certificato di sostenibilità ambientale, nonché della revoca dei contributi di cui all'articolo 14 della l.r. 6/2008;
    b) provvede alla revoca degli eventuali incentivi concessi ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 6/2008.

    3. Per i fini di cui al presente articolo, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 sono adottate le linee guida per garantire l'uniformità sul territorio regionale nell'effettuazione dei controlli.

     

    Art. 7
    (Procedura per il rilascio del certificato)

    1. La procedura per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale ricomprende anche la procedura per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e si articola, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale per la certificazione energetica, nelle seguenti attività:
    a) l'esecuzione di una diagnosi o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'immobile e all'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti attraverso:
    1) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell'attestato di qualificazione energetica;
    2) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;
    3) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
    b) la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
    c) la valutazione, in base ad una verifica del progetto dell'edificio e alla documentazione tecnica ricevuta, del livello di sostenibilità ambientale dell'edificio sulla base dei criteri di cui al protocollo regionale secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

    2. L'iter procedurale di cui al comma 1 si conclude con il rilascio da parte del soggetto iscritto agli elenchi di cui all'articolo 12 del certificato di sostenibilità ambientale, comprensivo dell'attestato di certificazione energetica.

    3. Le condizioni e le modalità attraverso cui è effettuata la valutazione della prestazione ambientale ed energetica di un edificio o di una unità immobiliare, vengono indicate esplicitamente nei relativi certificati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità.

    4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e successive modifiche, i soggetti iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, allegano ai certificati di cui al comma 2 una dichiarazione che attesti:
    a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
    b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

    5. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 4 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

    6. Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica, i soggetti iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12 ne trasmettono copia, anche informatica, alla Regione presso l'organismo regionale di accreditamento di cui all'articolo 11, comma 1.

     

    Art. 8
    (Determinazione del livello di sostenibilità ambientale e classificazione di un edificio)

    1. I requisiti di sostenibilità ambientale degli edifici vengono determinati in relazione alle cinque aree di valutazione del protocollo regionale di seguito riportate:
    a) qualità del sito;
    b) consumo di risorse;
    c) carichi ambientali;
    d) qualità ambientale indoor;
    e) qualità del servizio.

    2. Ognuna delle aree di cui al comma 1 comprende un determinato numero di criteri organizzati in schede. Per ciascuna delle schede, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento, viene calcolato un indicatore di qualità energetica o ambientale che a sua volta viene rapportato ad una scala di prestazione per definire un punteggio; tale punteggio esprime il livello di sostenibilità dell'edificio rispetto allo specifico criterio. La somma dei punteggi ottenuti per le singole schede, ricalibrati secondo la pesatura attribuita ad ognuna di esse nel sistema complessivo, determina il punteggio associato a ciascuna area di valutazione. La somma dei punteggi ottenuti nelle cinque aree di valutazione determina il livello globale di sostenibilità ambientale dell'edificio.

    3. La dimostrazione del raggiungimento del livello di sostenibilità ambientale viene attestata in conformità ai requisiti previsti dal protocollo regionale:
    a) in fase di progetto, attraverso l'attestato di conformità del progetto, redatto in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione di cui all'articolo 16, nel caso si intenda ricorrere agli incentivi e contributi previsti dalla l.r. 6/2008;
    b) al termine dei lavori, attraverso il certificato di sostenibilità ambientale, redatto in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione di cui all'articolo 16.

    4. La soglia minima per la valutazione delle prestazioni energetico-ambientali, definita secondo il protocollo regionale, necessaria ai fini del rilascio della certificazione, è stabilita nel raggiungimento di un punteggio maggiore di zero, sia per le nuove costruzioni che per gli edifici esistenti.

    5. E' stabilita nel raggiungimento del punteggio minimo "1", in fase di progetto e da confermare al termine dei lavori, la soglia minima necessaria per:
    a) l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 6/2008, di competenza dei comuni, relativi alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, nonché per l'accesso alle altre forme di incentivazione adottate dai comuni ai sensi del medesimo articolo 13, comma 1;
    b) l'accesso ai contributi regionali di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 6/2008.

    6. Con la deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 16 sono stabiliti gli ulteriori punteggi per l'accesso ai contributi regionali di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 6/2008, distinguendo tra soggetti pubblici e privati ed in funzione della misura percentuale di contributo concedibile rispetto al costo complessivo dell'intervento, nonché le relative modalità di erogazione.

     

    Art. 9
    (Certificato di sostenibilità ambientale)

    1. Il certificato di sostenibilità ambientale, redatto in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione di cui all'articolo 16, è affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile e contiene i seguenti dati:
    a) identificazione dell'edificio;
    b) livello globale di sostenibilità ambientale raggiunto, punteggio degli indicatori di prestazione relativa alle aree di valutazione e valore degli indicatori di prestazione assoluta;
    c) numero progressivo del certificato, data di emissione, data di validità temporale, firma del certificatore.

    2. Il certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio, la cui validità è di dieci anni, rinnovabili, deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifichi la prestazione energetica o ambientale dell'edificio.

     

    Art.10
    (Oneri istruttori)

    1. Per la copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, al fine di concorrere al contenimento della spesa regionale, per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica, è prevista a carico dei soggetti richiedenti, la corresponsione di oneri istruttori secondo quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 quantificati in base ai seguenti criteri:
    a) classificazione dell'immobile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.10);
    b) superficie utile lorda dell'immobile;
    c) proprietà pubblica o privata dell'immobile.

     

    CAPO III
    SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICO -AMBIENTALE
    DEGLI EDIFICI

    Art. 11
    (Organismo regionale di accreditamento)

    1. Le funzioni di organismo regionale di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale sono svolte dalla Direzione Regionale competente in materia di edilizia residenziale e includono le seguenti attività:
    a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione della sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;
    b) tenuta e aggiornamento degli elenchi regionali dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;
    c) predisposizione e gestione del catasto degli edifici certificati;
    d) predisposizione e gestione di un software per la compilazione e gestione dei certificati di sostenibilità ambientale e aggiornamento dello stesso;
    e) controllo sui certificati rilasciati, sull'effettivo versamento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 10 e sull'operato dei soggetti iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12;
    f) predisposizione della modulistica da utilizzare nell'ambito delle procedure di certificazione;
    g) aggiornamento della procedura operativa per il rilascio del certificato di sostenibilità;
    h) monitoraggio sull'impatto delle disposizioni del presente regolamento sugli utenti finali, in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico, benefici ottenuti;
    i) monitoraggio sull'impatto delle disposizioni del presente regolamento sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione;
    l) consulenza tecnico-scientifica e assistenza agli enti locali e ai soggetti certificatori iscritti agli elenchi regionali per l'attuazione uniforme delle norme sulla sostenibilità ambientale;
    m) adozione degli atti di sospensione e di revoca dell'accreditamento.

     

    Art. 12
    (Iscrizione agli elenchi regionali dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico- ambientale o energetica degli edifici)

    1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetico-ambientale degli edifici, e quindi essere riconosciuti come soggetti certificatori:
    a) i tecnici operanti, in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
    b) professionisti liberi o associati, i tecnici operanti in veste di dipendente di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

    2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini del rilascio della sola certificazione energetica degli edifici, e quindi essere riconosciuti come soggetti certificatori energetici, i soggetti abilitati a seguito della partecipazione ai corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14, con superamento di esame finale, ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio tecnico scientifici:
    1) diploma di laurea in ingegneria;
    2) diploma di laurea in architettura;
    3) diploma di laurea in scienze agrarie;
    4) diploma di laurea in scienze forestali;
    5) diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali;
    6) diploma di laurea specialistica in Chimica;
    7) diploma di laurea specialistica in Fisica;
    8) diploma di laurea specialistica in Scienze dell'Universo;
    9) diploma di agrotecnico o agrotecnico laureato;
    10) diploma di perito agrario;
    11) diploma di perito industriale o perito industriale laureato;
    12) diploma di geometra.

    3. Possono richiedere l'iscrizione in uno degli elenchi regionali di cui ai commi 1 e 2 i soggetti abilitati come certificatori energetici-ambientali o energetici da altri Paesi appartenenti all'Unione Europea, nonché da altre Regioni o Province autonome, previa verifica da parte dell'Organismo regionale di accreditamento del possesso di adeguate competenze in coerenza con quanto previsto dal comma 2.

    4. I soggetti di cui al comma 2 possono svolgere l'attività di certificazione limitatamente ad edifici già esistenti.

    5. Per i soggetti di cui al comma 2, il mantenimento dell'accreditamento come soggetti certificatori è subordinato alla partecipazione, con frequenza annuale, ad un corso di aggiornamento di cui all'articolo 14 autorizzato dalla Regione ed al superamento della relativa verifica finale.

     

    Art. 13
    (Presentazione della domanda e rilascio dell'accreditamento)

    1. La domanda di iscrizione ad uno degli elenchi regionali di cui all'articolo 12 è redatta in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16.

    2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione, in formato cartaceo ed elettronico:
    a) titolo di studio (copia autocertificata);
    b) dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale di appartenenza in merito all'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, ovvero attestato di partecipazione ad un corso di formazione di cui all'articolo 12, comma 2, con superamento della relativa verifica finale rilasciato dal Soggetto autorizzato che ha organizzato il corso.

    3. L'organismo di accreditamento valuta, ai fini istruttori, i requisiti di ammissibilità delle domande e richiede, se necessario, integrazione o chiarimenti della documentazione prodotta, con cadenza trimestrale e comunque sulla base delle istanze e delle eventuali integrazioni e redige il parere su ciascuna domanda pervenuta.

    4. L'organismo di accreditamento provvede alla tenuta, aggiornamento e revisione degli elenchi regionali di cui all'articolo 12 e a renderne disponibile la consultazione.

     

    Art. 14
    (Corsi di formazione e aggiornamento)

    1. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 16 ed in coerenza con la pianificazione regionale in materia, individua:
    a) i contenuti, l'articolazione e la durata dei corsi di formazione previsti dall'articolo 12, comma 2 e dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 12, comma 5;
    b) i soggetti pubblici e privati abilitati alla organizzazione dei corsi;
    c) i requisiti minimi dei docenti dei corsi;
    d) i requisiti minimi dei locali e delle attrezzature necessarie;
    e) le modalità di svolgimento della verifica finale e la composizione della commissione esaminatrice;
    f) le caratteristiche dell'attestato rilasciato;
    g) le spese a carico dei partecipanti.

     

    Art. 15
    (Controlli sull'attività di certificazione)

    1. I controlli previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera c), della l.r. 6/2008 sono effettuati dalla Regione attraverso l'Organismo regionale di accreditamento di cui all'articolo 11 e consistono in particolare in:
    a) un controllo formale sull'intero processo di certificazione in tutte le sue fasi, su un campione minimo del 5% degli edifici certificati;
    b) un controllo di tipo tecnico sulla correttezza dei calcoli energetici e sulla emissione del certificato di sostenibilità ambientale, su un campione minimo del 1% degli edifici certificati.

    2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 6/2008, nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, ovvero nel caso di rilascio di certificazioni irregolari, i soggetti decadono dall'accreditamento medesimo e, qualora iscritti, la Regione ne segnala l'operato al rispettivo ordine o collegio professionale.

    3. La Regione si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sull'operato dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e sui certificati emessi, nonché di effettuare verifiche, con cadenza triennale sui requisiti dei soggetti abilitati stessi.

    4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 sono individuati i requisiti e le competenze dei soggetti deputati ai controlli.

     

    Art. 16
    (Disposizioni finali)

    1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione della Giunta Regionale sono stabiliti:
    a) il modello del certificato di sostenibilità ambientale;
    b) il modello dell'attestato di conformità del progetto;
    c) i punteggi da raggiungere per l'accesso a contributi e incentivi regionali legati alla sostenibilità ambientale degli edifici e modalità di erogazione degli stessi;
    d) i requisiti minimi dei materiali di cui all'articolo 4, comma 7;
    e) i criteri per verificare la conformità dei diversi sistemi di valutazione utilizzati rispetto ai requisiti richiesti dal protocollo regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 9;
    f) la quantificazione degli oneri istruttori di cui all'articolo 10;
    g) i modelli di domanda di iscrizione agli elenchi regionali di cui all'articolo 12;
    h) le linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 14;
    i) le linee guida per garantire l'uniformità sul territorio regionale nell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 6 e all'articolo 15.

     


  • File allegati:
  • Regolamento_regionale_23_Aprile_2012_n_6_TABELLA_A.pdf ( pdf 136.07 KB)

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