NUR 06 99 500

Seguici su:

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

Cerca

Regolamento regionale 22 luglio 1991, n. 1

  • BUR 10 ottobre 1991, n. 22
  • Regolamento per l'erogazione ai disagiati mentali delle provvidenze economiche di cui al punto 3, lettera e) dell'art. 8 della Legge regionale 14 luglio 1983, n. 49
  • Art. 1
    (Finalità e caratteri delle provvidenze economiche)

    1. Il reinserimento sociale del disagiato mentale, quale obiettivo specifico e parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo, è perseguito anche attraverso l'erogazione diretta all'assistito di provvidenze economiche al fine di stimolarne il livello di autonomia e di riattivarne le risorse personali.

    2. L'erogazione delle provvidenze economiche previste al punto 3) lettera e) dell'articolo 8 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 ha carattere temporaneo ed avviene, nel rispetto del presente regolamento, per il tempo e nelle misure determinate dall'andamento del programma terapeutico-riabilitativo individuale delle persone assistite dal Servizio dipartimentale di salute mentale, in funzione del processo di guarigione e di recupero psico-sociale del paziente stesso.

    3. Le provvidenze economiche di cui al comma precedente, sono erogate d'intesa con i comuni di residenza degli assistiti e sono dirette a contribuire a garantire l'alloggio, il vitto e le necessità personali nonché esperienze socializzanti, ricreative, occupazionali, culturali e relazionali ed incentivare la qualificazione o la riqualificazione professionale in vista di un inserimento stabile nel lavoro

    Art. 2
    (Tipi di provvidenze economiche)

    1. Le provvidenze economiche di cui al presente regolamento si distinguono in:
    a)         assegno provvisorio: ha carattere di urgenza ed è finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza, in particolare per agevolare l'avvio del processo terapeutico. Tale assegno, che deve essere corrisposto entro cinque giorni dalla proposta dell'équipe curante, è erogato per un periodo massimo di tre mesi, anche in un'unica soluzione, e non può superare l'importo massimo mensile di L. 300.000.
    b)         assegno ordinario: fa parte integrante del progetto terapeutico ed è proposto dall'équipe curante, previa relazione socio-sanitaria, nella quale siano specificate le finalità terapeutiche del sostegno economico. Alla predetta relazione deve essere allegata la documentazione concernente lo stato di famiglia e la situazione economica dell'assistito e del nucleo familiare di appartenenza. L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo da quattro mesi ad un anno ed è rinnovabile. L'importo mensile dell'assegno va da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 800.000 e deve essere commisurato al livello di reddito personale e familiare;
    c)         assegno di deistituzionalizzazione o di reinserimento: fa parte del progetto terapeutico di reinserimento o di deistituzionalizzazione proposto dall'équipe curante nei casi in cui l'utente non disponga di un valido supporto familiare. L'assegno predetto è diretto a sostenere le spese relative all'inserimento in strutture assistenziali alloggiative (case famiglia, comunità alloggio, centro di ospitalità protratta e simili) anche autogestite dai pazienti, ubicate nel territorio anche di diversa unità sanitaria locale. L'assegno corrisposto per la durata massima di un anno, è rinnovabile e va da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 1.500.000 mensili e deve essere commisurato al reddito personale dell'assistito.

    2. Gli assegni di cui alla lettera c) del precedente comma, in particolari situazioni connesse al livello di autonomia del paziente, nel contesto del progetto terapeutico, su proposta documentata e motivata dall'équipe curante, possono essere corrisposti ad organismi pubblici o privati ovvero a singoli privati per assicurare al paziente medesimo l'ospitalità nonché la partecipazione ad attività risocializzanti anche in funzione del reinserimento lavorativo.

    3. La valutazione sulla rispondenza dei servizi e strutture da utilizzare a norma del comma precedente per le finalità dei singoli progetti terapeutici è espressa dalla commissione, di cui al successivo articolo 8, sulla base degli accertamenti esperiti dall'équipe curante, espressamente evidenziati nella relazione presentata ai fini della concessione dell'intervento economico] (4).

    Art. 3
    (Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche)

    1. L'équipe del Servizio dipartimentale di salute mentale che ha in cura il paziente formula la proposta di concessione dell'intervento economico con motivata relazione.

    2. La proposta di cui al comma precedente è sottoposta all'esame della commissione di cui al successivo articolo 8 per la prescritta autorizzazione.

    3. Gli interventi economici sono erogati dall'unità sanitaria locale a mezzo di funzionario delegato a norma degli articoli 37 e 38 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

    4. Il funzionario delegato provvede a rendere il conto delle somme erogate con cadenza trimestrale.

    5. Gli assegni provvisori di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 2 sono corrisposti, su proposta dell'équipe curante, direttamente dal funzionario delegato dell'unità sanitaria locale, il quale provvede altresì a dame immediata comunicazione alla commissione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

    Art. 4
    (Vigilanza - Sospensione delle provvidenze economiche)

    1. L'équipe curante vigila sulla corretta utilizzazione degli interventi economici in relazione alle finalità per cui sono stati concessi.

    2. La commissione di cui al successivo articolo 8 può dispone la sospensione degli interventi economici individuati all'articolo 2 del presente regolamento, su proposta dell'équipe curante, con riferimento, in particolare, all'andamento del processo terapeutico.

    3. L'erogazione dell'assegno è sospesa o ridotta in caso di ricovero superiore a trenta giorni in strutture pubbliche o convenzionate del Servizio sanitario nazionale.

    Art. 5
    (Individuazione dei redditi minimi personali e familiari per la concessione delle provvidenze economiche)

    1. Gli assegni provvisori possono essere concessi indipendentemente dal reddito dell'assistito è del suo nucleo familiare.

    2. Gli assegni ordinari e gli assegni di deistituzionalizzazione o di reinserimento possono essere erogati:
    a)         agli assistiti privi di nucleo familiare con ultimo reddito imponibile dichiarato non superiore a lire sedici milioni;
    b)         agli assistiti con nucleo familiare di due persone, compreso l'assistito stesso, con ultimo reddito familiare imponibile dichiarato non superiore a lire venti milioni;
    c)         agli assistiti con nucleo familiare superiore a due persone con ultimo reddito familiare imponibile dichiarato non superiore a quello indicato alla lettera b) aumentato di lire un milione per ogni appartenente in più al nucleo familiare.

    3. Non concorre alla determinazione del reddito di cui al precedente comma l'unità immobiliare di proprietà dell'assistito se costituente l'unica unità immobiliare posseduta.

    4. I limiti di reddito di cui ai commi precedenti possono essere superati dalla commissione di cui al successivo articolo 8 in sede di autorizzazione dell'intervento economico, su motivata proposta dell'équipe curante, in casi di riconosciuta gravità della situazione personale e sociale dell'assistito

    Art. 6
    (Aggiornamento degli importi delle provvidenze economiche)

    1. La Giunta regionale provvede annualmente con propria deliberazione all'aggiornamento degli importi minimi e massimi delle provvidenze economiche di cui al precedente articolo 2 nonché dei limiti di reddito massimo di cui all'articolo 5, sulla base delle variazioni, accertate dall'ISTAT, del costo della vita

    Art. 7
    (Integrazione degli interventi del servizio dipartimentale di salute mentale con quelli dei servizi sociali degli enti locali)

    1. Le provvidenze economiche di cui al presente regolamento devono essere integrate con le attività e gli interventi svolti dai servizi sociali degli enti locali ai fini dell'inserimento dei soggetti assistiti dal servizio dipartimentale di salute mentale nei servizi organizzati dagli enti locali stessi ed in vista del loro graduale e progressivo reinserimento sociale, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare, all'assistenza alloggiativa, alle mense, ai centri o polivalenti o ricreativi, ai soggiorni di vacanza, alle attività sportive, culturali, formative e di inserimento lavorativo

    Art. 8
    (Programma degli interventi. Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione)

    1. Presso ogni unità sanitaria locale è costituita la commissione per gli interventi economici e di risocializzazione a favore degli assistiti del servizio dipartimentale di salute mentale. Tale commissione è presieduta dal responsabile del servizio e composta da tre operatori del servizio stesso, di cui almeno uno assistente sociale nonché da due operatori - prioritariamente assistenti sociali - del comune (ovvero della circoscrizione o delle circoscrizioni) sede dell'unità sanitaria locale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale.

    2. La commissione svolge i seguenti compiti:
    a)         propone il piano annuale degli interventi, indicando la spesa annua complessiva prevedibile per l'erogazione delle provvidenze economiche;
    b)         predispone una relazione in ordine agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente;
    c)         formula proposte e individua soluzioni operative ai fini dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi sociali;
    d)         esamina ed approva le proposte formulate dalle singole équipes curanti;
    e)         autorizza l'erogazione degli assegni ordinari e di deistituzionalizzazione o di reinserimento sociale di cui al precedente articolo 2 e prende atto dell'erogazione degli assegni provvisori.

    3. La commissione si riunisce di regola una volta al mese ed ogni qualvolta ne ravveda la necessità.

    4. La commissione di cui al presente articolo, ai fini dell'esame e dell'approvazione degli interventi da effettuare su proposta delle équipes curanti, ivi compresa l'erogazione o la sospensione degli interventi economici, è integrata, di volta in volta, da un operatore prioritariamente da un assistente sociale del comune (o della circoscrizione) di residenza dell'assistito.

    5. La proposta di piano annuale di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo è trasmessa entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento dalla unità sanitaria locale a tutti i comuni compresi nel proprio territorio per la formulazione di eventuali osservazioni.

    6. L'unità sanitaria locale entro il 30 novembre recepisce eventuali osservazioni formulate dai comuni e trasmette il piano definitivo ai comuni stessi nonché alla Regione per i provvedimenti di rispettiva competenza.

    Art. 9
    (Trasferimento fondi dai comuni alle unità sanitarie locali)

    1. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede a ripartire annualmente tra i comuni gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale tenendo conto del piani annuali di cui al precedente articolo 8. I suddetti fondi sono trasferiti dai comuni alle unità sanitarie locali in via di anticipazione ed in un'unica soluzione.

    2. Le unità sanitarie locali al termine dell'esercizio finanziario rendicontano le spese effettivamente sostenute indicando il nominativo del beneficiario, il tipo d'intervento nonché l'entità degli assegni corrisposti. L'eventuale avanzo di gestione è computato nell'esercizio successivo. È esclusa la possibilità che si possa verificare il disavanzo.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

I nostri portali di utilità

Salute Lazio

Portale del sistema sanitario regionale

Protezione Civile Regione Lazio

Il portale della Protezione Civile della Regione Lazio

Lazio Europa

Il portale dei finanziamenti regionali ed europei

Visit Lazio

Visitlazio.com - Portale del turismo

Parchi Lazio

Portale delle aree naturali protette del Lazio

Agenzia Regionale per lo  Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Generazioni Giovani

Opportunità ed iniziative per i giovani

Statistica Lazio

Il portale della statistica della Regione Lazio