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Regolamento regionale 22 Aprile 2020 n. 12

  • BUR 23 Aprile 2020, n. 51
  • Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche
  • Art.1

    (Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 “Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi” e successive modifiche)

     

    1. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 del r.r. 10/2014 è inserito il seguente:

    “6 bis.L’ufficio procedente, individuato ai sensi dell’articolo 3, nel caso di debiti derivanti dal mancato pagamento dei canoni di concessione può applicare la rateizzazione degli importi dovuti come disciplinato ai sensi dell’articolo 32.”  

     

    Art.2

    (Modifiche all’articolo 32 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10“Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenzeidrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi” e successive modifiche)

                   

    1. L’articolo 32 del r.r. 10/2014 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     

    “Art.32

    (Rateizzazionedel pagamento dei debiti derivanti dai canoni di concessione edall’indennità per utilizzazione senza titolo)

     

    1.La rateizzazione può essere ammessa per il pagamento dei debiti derivanti dai canoni di concessione di cui all’articolo 15 e per il pagamento dei debiti derivanti dall’indennità per utilizzazione senza titolodi cui all’articolo 30, previa presentazione di apposita istanza all’ufficio procedente, individuato ai sensi dell’articolo 3, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti adottate con apposita deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’articolo 64, comma 10 bis della legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche.

    2. Il mancato rispetto delle disposizioni sulla rateizzazione adottate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione”.

     

     

    Art.3

    (Disposizioni transitorie)

     

    1. In fase di prima applicazione, e comunque entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al pagamento degli importi dei debiti derivanti dai canoni delle concessioni in essere, ancora dovuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica, previa apposita istanza, la rateizzazione secondo le modalità stabilite in materia di rateizzazione dei debiti extra tributari adottate con apposita deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’articolo 64, comma 10 bis della legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche.


    Art.4
     

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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