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Regolamento regionale 21 settembre 2021 n. 16

  • BUR Lazio 23 settembre 2021, n. 91
  • Modalità e criteri di concessione dei contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle aziende pubbliche di servizi alla persona

  • Art. 1
    (Oggetto e finalità)

    1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle medesime aziende, in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera p), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, al fine di sostenere l’effettiva partecipazione delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, nonché di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.


    Art. 2
    (Ambito d’applicazione ed esclusione)

    1.    I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le ASP costituite ai sensi della legge regionale n. 2 del 2019, con sede legale nel territorio della Regione, in qualità di soggetti passivi dell’imposta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche.
    2.    I contributi di cui al presente regolamento hanno ad oggetto il rimborso parziale della quota IRAP sostenuta annualmente dalle ASP, secondo le modalità e i criteri di cui dell’articolo 3.
    3.    Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al presente regolamento, le ASP sottoposte a commissariamento per perdite di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 11 della legge regionale 2/2019. 

    Art. 3
    (Modalità e criteri di concessione dei contributi)

    1.    I contributi sono concessi annualmente, in riferimento al periodo di imposta precedente a quello di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui al comma 2, per il rimborso parziale degli oneri IRAP sostenuti dalle ASP in relazione alle spese per il personale indicate nel conto economico del bilancio di esercizio di ciascuna ASP.
    2.    Le domande per l’ammissione ai contributi sono presentate dalle ASP sulla base di apposito avviso pubblico ai sensi dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche, nel quale, in particolare, sono indicati:
    a)    la misura massima del rimborso dell’importo sostenuto annualmente da ciascuna ASP per il pagamento dell’IRAP;
    b)    i criteri di applicazione del riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le ASP ammesse a contributo.
    3.    Alle domande di ammissione a contributo ai sensi del comma 2 sono allegati i seguenti documenti: 
    a)    dati identificativi dell’Azienda;
    b)    copia del modello IRAP trasmesso all’Agenzia delle Entrate concernente il periodo di imposta oggetto dei contributi e copia dei documenti attestanti il pagamento degli acconti e del saldo relativo al medesimo periodo di imposta;
    4.    Negli avvisi pubblici di cui al presente articolo è prevista una premialità nei confronti delle ASP di nuova costituzione e di quelle risultanti dalla fusione tra due o più ASP ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 2/2019.
    I contributi sono concessi tramite riparto proporzionale delle risorse finanziarie disponibili in relazione all’annualità di riferimento ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 2/2019, secondo le modalità individuate nei medesimi avvisi pubblici.


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     

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