NUR 06 99 500

Seguici su:

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

Cerca

Regolamento regionale 21 luglio 1980, n. 2

  • BUR 20 agosto 1980, n. 23
  • Determinazione ai sensi dell’articolo 52, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali per l’esercizio da parte dei comuni del Lazio delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici, loro attribuite dall’articolo 54, lettera g) del D.P.R. medesimo.
  •  Art. 1
    (Oggetto del provvedimento)

    Fino all’entrata in vigore di norme statali di riforma dell’editoria e della stampa, o comunque disciplinanti la materia oggetto del presente provvedimento, i comuni del Lazio debbono attenersi, nell’esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite  dall’art. 54, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri stabiliti dal presente provvedimento in attuazione del disposto di cui all’art. 52, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

    Art. 2
    (Finalità delle funzioni comunali)

    Nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1, i comuni devono determinare la programmata diffusione e ubicazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici in modo da conseguire le seguenti finalità:
    a)         incremento delle diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso l’aumento, ove necessario, dei punti di vendita;
    b)         articolazione omogenea nel territorio della rete di vendita;
    c)         facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita;
    d)         contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

    Art. 3
    (Ricognizione della situazione esistente)

    I comuni al fine di assumere le determinazioni di cui al successivo art. 4:
    1)         suddividono il territorio comunale in quattro zone: centro urbano (zona I), zona intermedia tra centro urbano e periferia (zona II), zona periferica (zona III, zona agricola o montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone.
    Nei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, tali zone possono essere numericamente ridotte, tenendo conto delle realtà territoriali del comune, fino ad un minimo di due zone, quella urbana e quella agricola o montana;
    2)         accertano il numero dei punti di vendita esistenti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell’ambito delle zone in cui è suddiviso  il territorio;
    3)         qualificano la situazione determinatasi negli ultimi anni in ciascuna delle predette zone, secondo i due indicatori seguenti:
    a) di addensamento, sulla base del rapporto, e  del suo andamento nell’ultimo triennio, tra punti di vendita e superficie territoriale della zona e tra punti di vendita e popolazione residente e fluttuante nella zona;
    b) di localizzazione dei punti di vendita in ciascuna zona, tenendo anche presente l’andamento delle nuove localizzazioni nell’ultimo triennio.

    I comuni, inoltre, potranno tener conto dell’andamento delle vendite effettuate in ciascuna zona nell’ultimo triennio, ricavato anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.

    Art. 4
    (Criteri per l’esercizio delle funzione di autorizzazione alla rivendita)

    Le determinazioni di ubicazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici, sia relativa ai nuovi che a quelli esistenti, sono assunte dai comuni, in armonia con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri
    1)         nelle zone I, II e III, sulla base dell’indice di addensamento valutato in funzione:
    a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;
    b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali e di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;
    c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
    d) dell’assetto viario e delle comunicazioni;
    e) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;

    2)         nella zona IV, sulla base dell’estensione degli agglomerati, della popolazione residente e delle sue condizioni socio-economiche, del movimento migratorio, della possibilità di accesso.

    Per la zona IV, il provvedimento comunale di cui al presente articolo potrà prevedere il rilascio di autorizzazioni anche sulla base di semplice domanda.

    I comuni, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinare alle nuove rivendite, al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, debbono garantire, secondo le possibilità dell’ambiente individuato, la superficie più idonea, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo.

    Art. 5
    (Procedure)

    Le determinazioni di cui al precedente art. 4 sono assunte dai comuni entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello regionale dei sindacati dei rivenditori e dei distributori, nonché le associazioni più rappresentative degli editori.

    Le determinazioni assunte dal comune ai sensi del precedente art. 4 sono depositate presso la segreteria comunale entro otto giorni dall’approvazione e devono essere tenute a disposizione del pubblico per trenta giorni.

    Notizia al pubblico dell’avvenuto deposito in data mediate avviso affisso nell’albo comunale.

    Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro i trenta giorni dalla data di inizio dell’affissione.

    Il comune deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

    I sindaci sono tenuti a trasmettere alla Regione le determinazioni approvate e le successive variazioni.

    Art. 6
    (Autorizzazione)

    L’esercizio delle attività di rivendita di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione comunale, ai  sensi dell’art. 54, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

    L’autorizzazione è rilasciata dal sindaco sulla base delle determinazioni comunali assunte ai sensi del precedente art. 4.

    L’autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale.

    L’autorizzazione è personale.

    Il sindaco potrà autorizzare l’affidamento in gestione della rivendita soltanto nei casi un cui il titolare dell’autorizzazione rivesta cariche elettive politiche o sindacali, nonché nei casi in cui, a causa di infermità, sia impossibile al titolare condurre la rivendita.

    Nel caso di cariche elettive politiche o sindacali, l’affidamento in gestione non potrà eccedere il periodo del mandato.

    Nel caso in infermità che impedisca la conduzione della rivendita, il titolare dovrà dimostrare con idonea documentazione tale stato ed il sindaco, prima di concedere l’autorizzazione all’affidamento in gestione, dovrà disporre adeguati controlli.

    Art. 7
    (Domande)

    Chiunque intenda esercitare l’attività di rivendita di quotidiani e periodici deve presentare domanda per ottenere  l’autorizzazione di cui al precedente art. 6 al sindaco del comune nel cui territorio intende esercitare l’attività stessa.

    Il richiedente deve:
    a)         aver raggiunto la maggiore età;
    b)         essere in possesso del godimento dei diritti politici;
    c)         avere la residenza nel comune ove intende svolgere l’attività;
    d)         non essere già in possesso di altra autorizzazione  per un punto di vendita di quotidiani e periodici sito nel territorio comunale;
    e)         non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l’autorizzazione non potrà essere consegnata dal comune al richiedente se non dimostri di possedere detto requisito;
    f)          non essere iscritto in albi professionali;
    g)         non aver ottenuto  altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale nel quinquennio precedente:

    La domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

    Art. 8
    (Autorizzazione temporanea)

    L’autorizzazione temporanea può essere rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, esclusi quelli di cui alle lettere d) e g), anche in deroga ai criteri stabiliti ai sensi dell’art. 4, per un periodo non superiore ai cinque mesi nel corso dell’anno e nei seguenti casi:
    a)         nelle località e per periodi in cui si verifichino consistenti flussi turistici;
    b)         in caso di chiusura temporanea di una rivendita per almeno due mesi dovuta a causa di forza maggiore, a favore dell’esercizio commerciale più prossimo, con priorità ad esercizio affine.

    Art. 9
    (Priorità tra domande concorrenti)

    Nei casi di domande concorrenti, il sindaco rilascia  le autorizzazioni permanenti e quelle temporanee previste dalla lettera a) del precedente art. 8, attendendosi alle seguenti priorità:
    1)         domande per trasferimento da zone sature in zone che presentino disponibilità numerica in base alle determinazioni comunali di cui al precedente art. 4;
    2)         domande presentate da gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione (dichiarazione del titolare unitamente a scrittura privata o dichiarazione fiscale) da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno dodici mesi  prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento;
    3)          le domande presentate da richiedenti che dimostrino di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici;
    4)         esclusività della rivendita;
    5)         affinità dell’autorizzazione comunale per le rivendite promiscue, secondo quanto indicato dalla tabella di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1976;
    6)         pubblico esercizio.

    A parità di condizioni, sarà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

    Art. 10
    (Autorizzazione in deroga)

    A soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, ove lo richiedano esigenze di pubblico interesse, possono essere concesse, in deroga alle ubicazioni di punti di vendita di quotidiani e periodici previste dal comune, autorizzazioni per rivendite situate nelle stazioni ferroviarie e di linee metropolitane, nei porti e aeroporti e lungo le autostrade.

    Art. 11
    (Caso nei quali non è richiesta l’autorizzazione)

    L’autorizzazione non è richiesta:
    1)         per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di pubblicazioni a contenuto particolare, nonché per la vendita ambulante di stampa di partito, sindacale o religiosa svolta attraverso l’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
    2)         per la vendita di quotidiani in alberghi e pensioni;
    3)         per la consegna porta a porta curata dall’editore per le proprie pubblicazioni.

    Art. 12
    (Vendita porta a porta)

    Quanto la rivendita viene curata dall’esercente autorizzato anche attraverso la consegna porta a porta effettuata da parte di coadiutori familiari o da personale dipendente, questi devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune, attestante l’identità della persona e gli estremi dell’autorizzazione.

    Art. 13
    (Subingresso e trasferimento)

    Il trasferimento dell’esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o a causa di morte comporta la volturazione dell’autorizzazione, sempre che sia provato al comune l’effettivo trapasso dell’esercizio e il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.

    Non è consentito il trasferimento della rivendita nell’ambito della stessa zona, o settore, o in altre zone se non in conformità alle ubicazioni determinate dal comune e previa autorizzazione del comune.

    Art. 14
    (Revoca e decadenza dell’autorizzazione amministrativa)

    L’autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l’esercizio di rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l’attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili.

    L’autorizzazione è revocata qualora il titolare:
    a)          sospenda senza autorizzazione per un periodo superiore ad un anno in un quinquennio l’attività. In ogni caso il titolare dell’autorizzazione dovrà chiedere l’autorizzazione alla chiusura, per gravi motivi, per  periodi superiori ai dieci giorni per anno solare, escluso il periodo di ferie di cui al successivo art. 16;
    b)          affidi in gestione la rivendita, salvo quanto previsto dall’art. 6, commi quinto, sesto e settimo;
    c)         trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale.

    Art. 15
    (Sanzioni)

    Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, terzo comma e 12, del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni di cui al primo e secondo comma dell’art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

    Nel caso di esercizio dell’attività di rivendita senza il possesso della prescritta autorizzazione, il sindaco ordina la chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426.

    Art. 16
    (Ferie e chiusura domenicale e festiva)

    L’apertura e chiusura delle rivendite nei giorni domenicali e gestivi deve essere regolata in modo da garantire l’effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di un apposito calendario di turni, sentite le organizzazioni di categoria. I comuni, nel predisporre i turni di chiusura domenicale e festiva, devono prevedere una giornata di recupero del riposo settimanale. Le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il giorno di chiusura settimanale ed i punti di vendita più prossimi che effettuano il servizio in detta giornata.

    Il calendario predisposto ai sensi del precedente comma  deve essere trasmesso dal comune alle organizzazioni sindacali interessate.

    Nelle zone ove si verifichino consistenti movimenti turistici e nei periodi di maggior flusso, i comuni, sentite le organizzazioni di categoria, possono prevedere deroghe di turni di chiusura domenicale e festiva per un periodo non superiore cinque mesi per anno solare.

    La chiusura temporanea per ferie deve essere comunicata al comune almeno sessanta giorni prima dell’inizio di esse.

    Ove lo richieda la tutela delle esigenze della popolazione, nel mese di agosto  i comuni possono predisporre turni di chiusura per ferie.

    Art. 17
    (Norma transitoria)

    Coloro che, alla data di entra in vigore del presente provvedimento, sono in possesso di autorizzazione rilasciata dalla commissione paritetica interregionale costituita con rappresentanti degli editori e dei giornalai, hanno diritto ad ottenere l’autorizzazione di cui al precedente art. 6, previa apposita domanda da presentare al comune in cui ha sede la rivendita entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

    Coloro che non provvedono in tempo utile all’adempimento di cui al precedente comma, sono soggetti alla sanzione di cui all’art. 15, ultimo comma.

    Prima dell’approvazione delle determinazioni di cui al precedente art. 4 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 2 e fino ad un numero massimo di una rivendita ogni 3.000 abitanti.

    Nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che siano sprovvisti di punti di vendita di quotidiani e periodici, i sindaci potranno rilasciare una autorizzazione.

    Le autorizzazioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma sono rilasciate sentite le organizzazioni più rappresentative a livello regionale dei rivenditori e dei distributori, nonché le associazioni più rappresentative degli editori.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

I nostri portali di utilità

Salute Lazio

Portale del sistema sanitario regionale

Protezione Civile Regione Lazio

Il portale della Protezione Civile della Regione Lazio

Lazio Europa

Il portale dei finanziamenti regionali ed europei

Visit Lazio

Visitlazio.com - Portale del turismo

Parchi Lazio

Portale delle aree naturali protette del Lazio

Agenzia Regionale per lo  Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Generazioni Giovani

Opportunità ed iniziative per i giovani

Statistica Lazio

Il portale della statistica della Regione Lazio