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Regolamento regionale 21 febbraio 1979, n. 2

  • BUR 20 marzo 1979, n. 8.
  • Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio del personale ed alla commissione di disciplina-articoli 64 e 66 della L.R. 29 maggio 1973, n. 20 e successive modificazioni
  • Art. 1
    (Dell'elettorato attivo e passivo - Durata in carica)

    Sono elettori tutti i dipendenti della Regione Lazio debitamente inquadrati nei ruoli regionali. Sono altresì elettori, ancorché non inquadrati, i dipendenti trasferiti da organi dello Stato ai sensi di legge della Repubblica, nonché i dipendenti aventi diritto all'inquadramento in forza di leggi della Regione.

    Sono eleggibili tutti gli elettori.

    I candidati debbono rilasciare dichiarazione scritta di accettazione della candidatura. La firma è autenticata dalla organizzazione sindacale proponente con postilla in calce alla dichiarazione.

    Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti in posizione di sospensione cautelare, sospensione dalla qualifica per sanzione disciplinare ed espiazione di pena detentiva. L'esclusione cessa al cessare del particolare stato nel quale trovansi gli esclusi.

    I rappresentanti del personale in seno al consiglio del personale durano in carica un triennio e sono immediatamente rieleggibili.

    I rappresentanti del personale in seno alla commissione di disciplina durano in carica un anno e sono immediatamente rieleggibili.

    Cessano di far parte dei collegi di cui agli ultimi due precedenti alinea, ancor prima dello spirare del termine del loro mandato, coloro i quali vengono a trovarsi nello stato di sospensione cautelare, sospensione dalla qualifica, espiazione di pena detentiva, aspettativa per motivi di famiglia per un periodo superiore ad un terzo del mandato, coloro i quali risultino per tre volte assenti non a causa di forza maggiore, nonché coloro i quali siano collocati in pensione o comunque cessino dal rapporto di impiego.

    I cessati dai collegi predetti sono sostituiti con i candidati compresi nella stessa lista, classificatisi immediatamente dopo l'ultimo eletto.

    Art. 2
    (Convocazione dei comizi elettorali)

    Il Presidente della Giunta regionale, con propria ordinanza, convoca i comizi elettorali almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di durata in carica dei rappresentanti del personale in seno ai collegi di cui al precedente articolo 1.

    L'ordinanza di convocazione dei comizi elettorali è comunicata alle organizzazioni sindacali in via amministrativa ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione per ogni effetto di legge; della stessa è data notizia al personale mediante manifesti da affiggere in tutte le sedi di lavoro nonché mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a grande tiratura.

    Le votazioni debbono aver luogo in una giornata lavorativa, non successiva al trentesimo giorno antecedente quello di cessazione del mandato dei rappresentanti in carica.

    Era la data della pubblicazione nel Bollettino della convocazione dei comizi elettorali e quella fissata per le votazioni, debbono intercorrere non meno di venti giorni. In mancanza le votazioni sono rinviate di diritto di tanti giorni quanti ne occorrono perché la precedente condizione sia soddisfatta. Nei due giorni immediatamente precedenti quello delle votazioni è vietata ogni attività elettorale.

    Art. 3
    (Costituzione dei seggi elettorali)

    Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali, costituisce i seggi elettorali in tempo utile e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

    I seggi elettorali debbono essere ubicati in tutti i capoluoghi di provincia in numero sufficiente a consentire una rapida effettuazione delle operazioni di voto.

    Ad ogni seggio è attribuito un proprio numero ordinale, ad iniziare dal primo da assegnare ad un seggio operante in Frosinone.

    Gli elettori iscritti a votare in ciascun seggio non possono superare il numero di duecento. La distribuzione degli elettori nei vari seggi è portata a conoscenza degli interessati mediante elenchi affissi nelle sedi di lavoro.

    L'elettore che non trovasse il proprio nome compreso in alcun elenco, può chiedere l'iscrizione all'assessore al personale o ad un suo delegato, che adotta i provvedimenti urgenti ed idonei ad assicurare l'espressione del voto.

    Art. 4
    (Composizione dei seggi elettorali)

    Entro le ore quattordici del settimo giorno successivo alla comunicazione della convocazione dei comizi elettorali, ciascuna organizzazione sindacale dei dipendenti regionali, aderente alle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede nazionale, designa fino a dieci nominativi per ognuna delle province del Lazio, venti per quella di Roma; fra questi, il Presidente della Giunta sceglie gli scrutinatori: uno per ogni organizzazione sindacale e per ogni seggio.

    Le designazioni e le nomine debbono essere effettuate in modo da evitare, per quanto possibile, che i componenti dei seggi siano costretti a trasferirsi dal comune ove ha sede l'ufficio cui sono assegnati, a comune diverso.

    Con gli stessi criteri il Presidente della Giunta nomina, sentita la competente commissione consiliare permanente, fra il personale regionale, i presidenti e i segretari dei seggi, i cui componenti sono nominati tutti con il decreto di costituzione dei seggi medesimi. Con lo stesso decreto è indicato il seggio che procederà anche alle operazioni di cui all'articolo 15.

    Per ogni lista di candidati partecipanti alla competizione elettorale può essere designato un rappresentante per ogni seggio.

    Art. 5
    (Sistema elettorale)

    Alle elezioni si procede mediante liste contrapposte col sistema proporzionale puro.

    I rappresentanti da eleggere in seno al consiglio del personale ovvero in seno alla commissione di disciplina sono assegnati tutti ad un unico collegio regionale.

    Art. 6
    (Designazione dei candidati)

    Elezione del consiglio del personale:
    nel termine di cui al precedente articolo 4, le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, presentano una lista di candidati, contenente non più di quattordici nominativi né meno di cinque. Due o più organizzazioni sindacali possono presentare una lista unica.

    Elezione della commissione di disciplina:
    nel termine di cui al precedente articolo 4, le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, presentano una lista di candidati contenente non più di quattro nominativi né meno di due. Due o più organizzazioni sindacali possono presentare una lista unica.

    In ogni caso i candidati debbono essere anche elettori. Nessun candidato può figurare in più di una lista.

    Art. 7
    (Elemento distintivo delle liste e loro pubblicità)

    Le liste sottoscritte da almeno cento elettori contenenti i nominativi dei candidati (da distinguere con luogo e data di nascita nei casi di omonimia) debbono essere presentate all'assessore al personale o ad un suo delegato che ne dà ricevuta e le numera con cifre arabe a partire dall'uno, seguendo la cronologia di presentazione.

    Il simbolo distintivo di ciascuna lista, all'atto della votazione è costituito dalla cifra araba assegnata alla lista medesima, dalla sigla della organizzazione sindacale che la presenta e da un eventuale motto.

    Entro dieci giorni dal ricevimento, le liste debbono essere affisse in tutte le sedi di lavoro nonché, successivamente, in quelle dei seggi elettorali, dove debbono restare affisse l'intera giornata di votazione.

    Art. 8
    (Scheda per la votazione)

    Le schede per la votazione sono costituite da rettangoli di carta di colore uniforme, chiaro, delle dimensioni di centimetri quindici virgola cinque (all'incirca) per ventuno (all'incirca).

    In alto, al centro, debbono contenere la scritta: (sul primo rigo) «Regione Lazio»; (sul secondo rigo) «Elezione del consiglio del personale»; ovvero «Elezione della commissione di disciplina».

    Sul margine sinistro vanno collocati dall'alto verso il basso, tanti quadrati quante sono le liste contrapposte, con dentro i numeri d'ordine, alti almeno millimetri cinque, le sigle e gli eventuali motti delle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste stesse.

    I quadrati sono distanziati l'uno dall'altro con intervalli di millimetri cinque. A fianco dei singoli quadrati sono tracciate quattro righe equidistanti per l'intera larghezza residua della scheda.

    Art. 9
    (Operazioni preliminari)

    Il giorno antecedente a quello stabilito per le votazioni, i componenti dei seggi constatano le condizioni delle urne destinate a raccogliere le schede, accertano che siano vuote e le sigillano, compresa la feritoia per l'introduzione delle schede, con carta gommata firmata sui bordi dal presidente e da almeno due scrutatori.

    Accertano l'esistenza di cabina o altro idoneo scomparto che consenta di esprimere il voto in segreto.

    Accertano l'esistenza del registro degli elettori iscritti a votare nel seggio, nel quale debbono essere contenuti non più di duecento nominativi, ai quali vanno aggiunti a cura del segretario i nominativi dei componenti del seggio stesso, nonché quelli eventualmente autorizzati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3.

    Accertano, altresì, l'esistenza di matite tutte uguali, destinate ad esprimere il voto.

    Controllano che le schede siano indenni da vizi e prive di segni.

    Nel lasciare il locale ove ha sede il seggio, ne sigillano porte e finestre con carta gommata firmata sui bordi dal presidente e da almeno due scrutatori.

    Il mattino seguente, prima di aprire il seggio agli elettori, deve essere constatata l'integrità di tutti i sigilli.

    Di tutte le operazioni preliminari deve essere fatta menzione nel verbale da redigere a scrutinio avvenuto.

    Art. 10
    (Durata di apertura dei seggi elettorali - Sostituzione dei componenti assenti)

    Il presidente del seggio elettorale, nel giorno fissato per le votazioni, alle ore otto e minuti quarantacinque constata la presenza del segretario e degli scrutatori. In caso di assenze li sostituisce all'istante, facendone menzione nel processo verbale. I sostituti vanno scelti fra gli elettori presenti, possibilmente fra quelli aderenti alle stesse organizzazioni sindacali i cui scrutatori risultino assenti.

    In caso di assenza del presidente, gli scrutatori presenti lo eleggono fra loro a maggioranza di voti; l'eletto procede alla propria sostituzione dalla qualifica di scrutatore, nonché a quella degli altri assenti nei modi di cui al comma precedente.

    Alle ore nove il presidente dispone l'apertura del seggio che viene chiuso alle ore diciotto, consentendo l'ingresso agli elettori che si trovino nelle immediate adiacenze. Tutti gli elettori che a tale ora sono presenti nel seggio debbono essere ammessi al voto.

    Art. 11
    (Turbative)

    Nel caso che nell'ambito del seggio elettorale o nelle sue immediate adiacenze, avvengano disordini tali da turbare il sereno svolgimento delle operazioni di voto, il presidente invita i responsabili ad allontanarsi, denunciandoli, se dipendenti regionali, con relazione apposita all'assessore al personale per l'azione disciplinare di sua competenza.

    Ove i responsabili rifiutino di declinare le generalità o di allontanarsi, ovvero i disordini abbiano carattere di particolare gravità, il presidente avverte senza indugio le forze dell'ordine chiedendone l'ausilio.

    Di tutto deve essere fatta menzione nel verbale.

    Art. 12
    (Modalità della espressione di voto)

    L'elettore esprime il proprio voto tracciando le diagonali del quadrato entro il quale è contenuto il numero, la sigla dell'organizzazione sindacale e l'eventuale motto, che simbolicamente rappresenta, ai sensi del precedente articolo 7, la lista destinataria del voto.

    Le preferenze, che non possono essere superiori a quattro ovvero a due, a seconda che si tratti della elezione del consiglio del personale oppure della commissione di disciplina, sono attribuite trascrivendo i nominativi dei candidati prescelti sulle righe orizzontali della scheda.

    Le preferenze possono essere espresse anche trascrivendo i numeri d'ordine, secondo i quali i candidati prescelti sono iscritti nella lista votata.

    Nei seggi elettorali sono esposti «fac-simile» come dall'allegato «A».

    I componenti dei seggi votano negli stessi seggi.

    Prima dell'espressione del voto, l'elettore firma sull'apposito registro in corrispondenza del proprio nominativo.

    Prima di lasciare la cabina, l'elettore effettua una doppia piegatura della scheda, secondo le due direzioni mediane principali della scheda stessa.

    Art. 13
    (Nullità delle schede e dei voti di preferenza)

    È motivo di nullità della scheda ogni segno che possa far individuare l'elettore.

    Sono nulle le preferenze espresse oltre la quarta ovvero la seconda rispettivamente per la elezione del consiglio del personale o della commissione di disciplina, e quelle espresse per candidati non compresi nella lista votata.

    I componenti del seggio elettorale sono tenuti a fornire, in modo imparziale, ogni chiarimento idoneo a far esprimere da parte degli elettori voti validi.

    Art. 14
    (Operazioni di scrutinio)

    Durante le assenze, il presidente è sostituito dallo scrutatore più anziano.

    Al termine delle operazioni di voto, il presidente ripartisce i compiti fra gli scrutatori, quindi apre l'urna delle schede, del contenuto delle quali dà lettura.

    Le operazioni di scrutinio sono condotte senza interruzione sino ad esaurimento. Al termine è redatto il processo verbale, che deve contenere il totale dei voti validi, il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista concorrente nonché, nell'ambito di questa, i candidati che hanno ricevuto preferenze con l'indicazione del relativo numero.

    Le schede, chiuse in buste sigillate, sottoscritte sui lembi chiusura da tutti i componenti del seggio con l'indicazione esterna della provincia e del numero ordinale del seggio stesso, ed il processo verbale, pure sottoscritto da tutti i componenti, debbono essere consegnati a cura del presidente del seggio di cui al penultimo comma dell'articolo 4, entro il giorno successivo a quello di votazione.

    Art. 15
    (Proclamazione degli eletti)

    Il seggio di cui al penultimo comma dell'articolo 4 provvede:
    - a correggere eventuali evidenti errori materiali commessi nei seggi elettorali e risultanti dall'esame dei processi verbali; a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista concorrente, sommando i voti riportati in ogni seggio;
    - a determinare il totale delle preferenze di ciascun candidato;
    - a determinare la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, pari alla cifra elettorale della lista di appartenenza aumentata del numero di preferenza;
    - a determinare il quorum elettorale, dividendo il numero totale dei voti validi per quattordici (numero dei rappresentanti da eleggere in seno al consiglio del personale) ovvero per quattro nel caso di elezione dei rappresentanti in seno alla commissione di disciplina;
    - ad attribuire a ciascuna lista il numero dei rappresentanti che le competono, pari al numero di volte che il quorum è contenuto nella cifra elettorale della lista e tenuto conto dei maggiori resti;
    - a proclamare eletti, nell'ambito di ciascuna lista e nel limite dei rappresentanti attribuiti alla lista stessa, i candidati con maggiore cifra elettorale individuale e, a parità di questa, quelli con precedenza di iscrizione nella lista.

    Nel caso di elezione della commissione di disciplina, per ogni eletto con qualifica funzionale diversa da quella di funzionario direttivo, deve essere scelto, nell'ambito della lista di appartenenza e con i criteri di cui al comma precedente, un suo supplente con qualifica di funzionario direttivo, al fine di assicurare il rispetto del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 66 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20. Se nella lista non vi sono candidati con tale qualifica, i supplenti si scelgono nelle altre liste.

    Di tutto è redatto processo verbale che, sottoscritto da tutti i componenti, viene immediatamente consegnato al Presidente della Giunta. Una copia conforme è contestualmente consegnata all'assessore al personale e alle organizzazioni sindacali] (18).

    Art. 16
    (Nomina dei componenti del consiglio del personale e della commissione di disciplina)

    Depositato il processo verbale della proclamazione degli eletti, si procede alla nomina dei componenti del consiglio del personale ovvero della commissione di disciplina con decreto del Presidente della Giunta, preso atto delle designazioni fatte dal Consiglio regionale, per quanto attiene ai componenti di propria spettanza, nonché dei risultati delle elezioni.

    Con lo stesso decreto viene nominato un dipendente regionale con funzioni di segretario del collegio.

    Art. 17
    (Pubblicità del decreto di nomina)

    Il decreto di cui al precedente articolo 16 è pubblicato per ogni effetto di legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Copie sono affisse in tutte le sedi di lavoro.

    Art. 18
    (Gravami)

    Chiunque abbia interesse, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, può ricorrere avverso il decreto di cui al precedente articolo 16, al Presidente della Giunta regionale che decide, sentito il consiglio del personale.

    Se il Presidente della Giunta accoglie in tutto o in parte le censure dedotte in ricorso, con la decisione adotta anche provvedimenti conseguenziali.

    Art. 19
    (Parere del consiglio del personale)

    Tutti i pareri del consiglio del personale devono contenere la indicazione dell'oggetto e degli estremi della richiesta di parere, una premessa nella quale siano riassunte le circostanze di fatto, le considerazioni sulle quali fonda il parere, nonché, infine, il parere in forma concisa, ma chiara e tale da consentire una interpretazione univoca.

    Il presidente del consiglio del personale per ciascun affare, nomina fra i componenti uno o più relatori, i quali predispongono uno schema di parere sulla cui base si tiene il dibattito in adunanza.

    Art. 20
    (Spese)

    Con l'ordinanza di cui al precedente articolo 3 è determinata la spesa occorrente per l'elezione e si autorizza l'impegno dei fondi occorrenti.

    Al segretario del seggio ed agli scrutatori è dovuto il compenso lordo di L. 30.000. Al Presidente del seggio che opera in Roma il compenso di L. 40.000. Al presidente del seggio che opera in diverso capoluogo di provincia il compenso di L. 50.000.

    Il compenso è comprensivo di ogni altra indennità a qualsiasi titolo dovuta, nonché del rimborso delle spese.

    Art. 21
    (Iniziative degli atti)

    Tutti gli atti necessari per le elezioni sono adottati su proposta dell'assessore al personale.

    Il decreto di cui al precedente articolo 3 è firmato per concerto anche dall'assessore al bilancio.

    Art. 22
    (Norma transitoria e finale)

    In sede di prima costituzione del consiglio del personale e della commissione di disciplina, tutti i termini previsti nel presente regolamento sono abbreviati nel limite del possibile.

    Allegato “A”

    FAC-SIMlLE ALLEGATO «A» DI CUI ALL'ARTICOLO 12
    REGIONE LAZIO
    ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE

    1 (SIGLA).............................................(MOTTO).......................................................................................
    2 (SIGLA) (MOTTO)  
    3 (SIGLA) (MOTTO)  
    4 (SIGLA) (MOTTO)  
    5 (SIGLA) (MOTTO)  

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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