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Regolamento regionale 21 Aprile 2017 n. 12 (1)

  • BUR 27 Aprile 2017 n.34
  • Disposizioni relative alla gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio
  • CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1
    (Oggetto e finalità)

    1. Ai sensi dell’articolo 10, commi 5 e 6, della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile) e nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile), il presente regolamento disciplina le modalità per l’iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, dall’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominato Elenco.
    2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:
    a) la struttura dell’Elenco;
    b) i requisiti di idoneità tecnico-operativa per l’iscrizione all’Elenco;
    c) i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco;
    d) le modalità di gestione dell’Elenco e le cause di sospensione e/o cancellazione dall’Elenco.
    3. L’iscrizione nell’Elenco costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l’attivazione e l’impiego dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio, anche ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).
    4. I soggetti iscritti nell’Elenco possono operare anche per attività o eventi di rilievo nazionale.


    Articolo 2
    (Ambito soggettivo di applicazione)

    1. I soggetti iscrivibili nell’Elenco sono:
    a) organizzazioni di volontariato, costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) aventi carattere locale;
    b) organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria;
    c) gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile;
    d) articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle lettere a) e b) aventi diffusione sovra regionale o nazionale aventi autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile;
    e) coordinamenti territoriali, come individuati all’articolo 5, comma 2.
    2. Ai fini del presente regolamento i coordinamenti territoriali di cui al comma 1, lettera e), sono strutture associative di cui l’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito Agenzia, può avvalersi a supporto del sistema regionale di protezione civile con funzioni organizzative, tecniche e di coordinamento operativo degli associati.


    CAPO II

    ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO TERRITORIALE


    Articolo 3
    (Classi e sezioni specialistiche)

    1. L’Elenco è articolato in classi e sezioni specialistiche.
    2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, iscritti nell’Elenco sono suddivisi funzionalmente nelle seguenti classi:
    a) soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) che svolgono attività prevalente di protezione civile in ambito comunale e intercomunale e possono garantire interventi in ambito regionale e/o nazionale;
    b) soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) che svolgono attività prevalente di protezione civile esclusivamente in ambito comunale e intercomunale;
    c) soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) che, pur non svolgendo attività prevalente di protezione civile, sono in grado di svolgere funzioni specifiche di particolare rilevanza ed interesse per la Regione ai fini delle attività di protezione civile o che possono garantire disponibilità di risorse utili per lo svolgimento delle attività operative di protezione civile in ambito comunale e intercomunale o regionale e nazionale;
    d) coordinamenti territoriali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).
    3. Le classi indicate al comma 2, lettere a), b) e c), sono attribuite sulla base dell’ambito di attività dichiarato nella domanda di iscrizione all’Elenco e della prevalente attività di protezione civile dichiarata nello statuto del soggetto richiedente e sono confermate o modificate a seguito della revisione periodica di cui all’articolo 7.
    4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione nell’Elenco, possono chiedere di essere inseriti in una o più delle sezioni specialistiche di cui al comma 5 in base alle finalità dei propri statuti, qualora in possesso dei requisiti indicati nell’allegato A al presente regolamento per ogni specifica sezione nonché di quelli previsti da eventuale normativa di settore.
    5. Le sezioni specialistiche dell’Elenco sono:
    a) antincendio boschivo e/o d’interfaccia;
    b) idraulica;
    c) alluvionale e soccorso in superficie;
    d) soccorso in acque interne;
    e) idrogeologica;
    f) neve;
    g) ricerca e salvataggio, unità cinofile;
    h) cucine per assistenza alla popolazione;
    i) tele - radiocomunicazioni;
    6. Il soggetto non iscritto ad una sezione specialistica, in quanto non in possesso dei requisiti minimi di cui all’Allegato A, può operare a supporto degli altri soggetti iscritti nelle sezioni specialistiche di cui al comma 5.


    Articolo 4
    (Dati e informazioni contenuti nell’Elenco)

    1. L’Elenco, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), contiene i seguenti dati indicati dal soggetto nell’istanza di iscrizione:
    a) denominazione sociale, indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative del soggetto qualora differente dalla sede legale;
    b) codice fiscale del soggetto;
    c) nominativo e dati anagrafici del rappresentante legale;
    d) contatti del soggetto;
    e) classe ed eventuale sezione specialistica di appartenenza.
    2. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 il titolare del trattamento è l’Agenzia.


    CAPO III
    REQUISITI GENERALI PER L’ISCRIZIONE E REVISIONE PERIODICA

    Articolo 5
    (Requisiti per l’iscrizione)

    1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono possedere i seguenti requisiti di idoneità tecnico-operativa:
    a) presenza della sede operativa nel territorio regionale;
    b) previsione nell’atto costitutivo o nello statuto, dei seguenti elementi minimi:
    1) svolgimento di attività di protezione civile, anche in misura non prevalente;
    2) assenza di fini di lucro;
    3) assenza di finalità politiche sotto forma di sostegno a partiti o movimenti politici o loro esponenti;
    4) presenza prevalente della componente volontaria;
    5) democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche qualora il soggetto sia un’organizzazione di volontariato costituita ai sensi della l. 266/1991;
    6) modalità di nomina e durata delle cariche direttive, ad eccezione dei gruppi comunali ai quali si applica il regolamento comunale vigente in materia;
    7) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti;
    8) gratuità e volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli aderenti;
    9) obbligatorietà del rendiconto contabile da sottoporre annualmente alla approvazione della base associativa con le modalità stabilite dal proprio statuto;
    c) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Per i gruppi comunali e intercomunali il requisito di cui alla presente lettera è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo titolari di incarichi operativi direttivi;
    d) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di incarichi direttivi in altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;
    e) iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio), qualora il soggetto sia un’organizzazione costituita ai sensi della l. 266/1991;
    f) numero minimo di volontari associati operativi, come definiti al comma 7, non inferiore a dieci unità, avuto riguardo alle organizzazioni di volontariato, alle articolazioni locali ed alle sezioni o raggruppamenti delle associazioni nazionali;
    g) sottoscrizione di polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile i cui massimali e coperture siano almeno pari a quelli individuati dalla Regione e che copra tutti i volontari associati impegnati in attività di protezione civile;
    h) osservanza degli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria sui propri volontari;
    i) ai fini dell’iscrizione alle classi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), possesso di mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività di protezione civile;
    j) essere in regola con la rendicontazione dei contributi economici ricevuti dalla Regione.
    2. Possono iscriversi all’Elenco i coordinamenti territoriali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), aventi i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h) e i) e che, alternativamente:
    a) siano articolazioni locali di organizzazioni di volontariato di protezione civile di livello nazionale, iscritte all’Elenco centrale del Volontariato di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012;
    b) siano costituiti da almeno venticinque soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) aventi sede operativa nel territorio della Regione.
    3. I coordinamenti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui al precedente comma 2, presentano apposito registro contenente l’indicazione delle organizzazioni iscritte al coordinamento, nonché la sottoscrizione dei rappresentanti legali delle organizzazioni relativa all’adesione al coordinamento.
    4. Non possono essere iscritti all’Elenco i soggetti le cui uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni siano riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, agli organi della protezione civile, ad altri corpi dello Stato o ad altre organizzazioni di volontariato, o che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private.
    5. Non possono essere iscritti all’Elenco i soggetti le cui attività siano idonee a confondere, nell’opinione pubblica, la funzione del volontariato di protezione civile con quella dei corpi di polizia, anche locali, delle forze armate, degli altri corpi dello Stato, a meno che non facenti capo ad associazioni e/o strutture riconosciute dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
    6. I requisiti per l’iscrizione all’Elenco previsti nel presente articolo devono sussistere all’atto della presentazione dell’istanza e permanere per il periodo di iscrizione allo stesso, a pena di cancellazione ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. b). I requisiti di cui all’allegato A per l’inserimento nelle sezioni specialistiche devono sussistere all’atto della relativa richiesta e costituiscono il presupposto per la permanenza nella Sezione Specialistica.
    7. Ai fini del presente regolamento, sono volontari operativi gli associati ad uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che:
    a) abbiano compiuto la maggiore età per gli interventi operativi di protezione civile;
    b) siano assicurati ai sensi della normativa vigente;
    c) abbiano partecipato ad attività di formazione e di addestramento, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, secondo i piani e programmi definiti dall’Agenzia;
    d) non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato e per le quali non sia intervenuta la riabilitazione, per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio commessi nell’esercizio dell’attività di protezione civile;
    e) abbiano adempiuto agli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria;
    f) siano dotati di dispositivi di sicurezza individuale idonei alle attività svolte, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
    8. I volontari non in possesso dei requisiti di cui al comma 7 possono svolgere esclusivamente funzioni non operative.
    9. Ogni socio volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo presso un solo soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), iscritto nell’Elenco.


    Articolo 6
    (Diritti e obblighi derivanti dall’iscrizione all’Elenco)

    1. I soggetti iscritti nell’Elenco possono:
    a) accedere ai finanziamenti regionali finalizzati alla gestione e alla manutenzione, ai sensi del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 (Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile);
    b) accedere ai finanziamenti regionali finalizzati al potenziamento, ai sensi del r.r. 9/2015;
    c) ricevere dalla Regione mezzi e attrezzature in comodato d’uso e in affidamento temporaneo;
    d) accedere allo svolgimento delle attività formative e addestrative di protezione civile finanziate e organizzate dalla Regione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente a favore dei volontari;
    e) usufruire dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 del d.P.R. 194/2001;

    2. I soggetti iscritti nell’Elenco sono tenuti a:
    a) intervenire tempestivamente nell’emergenza esclusivamente su richiesta degli organi istituzionalmente competenti;
    b) tenere in efficienza mezzi e attrezzature, anche ai fini di tutela della salute e della sicurezza dei volontari e delle persone a questi affidate;
    c) utilizzare i mezzi e le attrezzature acquistati con contributi regionali o concessi in comodato d’uso gratuito dalla Regione, esclusivamente per le finalità di protezione civile;
    d) non trasferire a terzi, per un periodo di dieci anni consecutivi, dalla data di acquisizione, la proprietà di mezzi e attrezzature di natura durevole acquistati con contributi regionali finalizzati ad attività di protezione civile;
    e) acquisire il preventivo nulla osta del Direttore dell’Agenzia per l’alienazione dei mezzi e attrezzature di cui alla lettera e), decorsi i dieci anni dall’acquisto;
    f) non trasferire a terzi mezzi e attrezzature concessi a titolo di comodato d’uso gratuito dalla Regione;
    g) utilizzare per le attività di protezione civile i propri mezzi e attrezzature, nonché quelli concessi a titolo di comodato d’uso gratuito da altri enti pubblici;
    h) comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre trenta giorni, eventuali variazioni dei singoli elementi concernenti i requisiti di iscrizione, nonché dei dati di cui all’articolo 4 o comunque forniti in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione;
    i) utilizzare il logo della protezione civile regionale di cui all’allegato A del regolamento regionale 10 novembre 2015, n. 25 (Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione civile), ed i simboli identificativi del volontariato di protezione civile regionale esclusivamente per attività di protezione civile e secondo le direttive impartite dall’Agenzia;
    j) adottare, sempre, comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e collaborazione nei confronti delle istituzioni;
    k) svolgere la propria attività nell’osservanza della normativa vigente;
    l) assicurare che i propri associati non utilizzino uniformi, distintivi emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, ad altri corpi dello Stato o ad altre organizzazioni di protezione civile, o che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private;
    m)  assicurare che i propri associati non utilizzino l’immagine del volontario di protezione civile a fini elettorali nel corso dello svolgimento dei propri compiti;
    n) presentare ogni anno, entro i termini stabiliti dall’Agenzia:
    1) il bilancio consuntivo dell’Organizzazione;
    2) la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sulla consistenza dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
    3) l’attestazione, anche ricorrendo ad autocertificazioni aventi requisiti di legge, dell’adempimento di quanto previsto in materia di controllo sanitario dei volontari e, laddove applicabile, in materia di sorveglianza sanitaria, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
    o) assicurare ai volontari impegnati nell’attività di protezione civile condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fornite in merito dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
    p) garantire la reperibilità telefonica nelle modalità e tempi concordati con l’Agenzia;
    q) assicurare la partecipazione dei volontari alle attività di formazione di base e specialistica, di addestramento ed aggiornamento, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza, periodicamente programmate ed organizzate dalla Regione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    r) assicurare la disponibilità allo svolgimento da parte dell’Agenzia dei sopralluoghi previsti dall’articolo 7, comma 5.
    3. Le articolazioni locali delle organizzazioni di volontariato a diffusione sovra-regionale o nazionale, al momento dell’iscrizione all’Elenco, comunicano all’Agenzia e ai Comuni ove hanno sede operativa la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione dell’organizzazione di appartenenza, nell’ambito della rispettiva colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, o subisca variazioni, il soggetto ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque entro e non oltre trenta giorni, all’Agenzia e ai Comuni ove hanno sede operativa.
    4. Ciascun volontario operativo appartenente ad uno dei soggetti iscritti nell’Elenco espone un tesserino di riconoscimento personale che deve essere utilizzato esclusivamente durante le operazioni e le esercitazioni promosse dall’Autorità di protezione civile. In conformità a quanto previsto sulla diffusione dei dati personali dall’articolo 19, comma 3, del d.lgs. 196/2003, i tesserini riportano la foto, i dati anagrafici, il soggetto di appartenenza e il numero di iscrizione dello stesso nell’Elenco.
    5. Ai fini di cui al comma 4, l’Agenzia adotta un modello di tessera di riconoscimento che i soggetti iscritti nell’Elenco, a loro cura e spese, rilasciano ai volontari operativi, previa vidimazione da parte dell’Agenzia stessa.


    Articolo 7
    (Revisione periodica)

    1. L’Elenco è soggetto a revisione periodica, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 5.
    2. I soggetti iscritti nell’Elenco, a decorrere dal terzo anno consecutivo alla data della loro iscrizione, devono risultare in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
    a) partecipazione ad attività e interventi di protezione civile a carattere locale, regionale o nazionale, svolti nel precedente triennio, e riconosciuti dagli enti pubblici di riferimento;
    b) capacità di intervento acquisita e dimostrata in occasioni di attività di protezione civile.
    3. Ai fini di cui al presente articolo i soggetti iscritti nell’Elenco al 31 dicembre di ogni anno trasmettono, entro e non oltre i termini e con le modalità fissate dall’Agenzia, oltre a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera n), una relazione sugli interventi operativi di protezione civile svolti nell’anno precedente in ambito comunale, intercomunale, regionale e nazionale, sull’attività di informazione alla popolazione sulle tematiche della previsione e prevenzione, sulla partecipazione ad attività formative o esercitative ed altre attività inerenti la protezione civile, sulla consistenza dei mezzi e delle attrezzature in dotazione. L’Agenzia relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sulle attività risultanti dalle relazioni di cui al presente comma.
    4. La documentazione di cui al comma 3 è presentata, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, tramite autocertificazione a firma del legale rappresentante ed è sottoposta alle verifiche previste dalla normativa vigente.
    5. Al fine di un impiego adeguato delle organizzazioni nelle attività di protezione civile, l’Agenzia verifica le dotazioni di automezzi e attrezzature, nonché gli aspetti legati alla sicurezza degli operatori, anche attraverso sopralluoghi nelle sedi legali e/o operative dei soggetti iscritti ubicate nel territorio regionale.


    CAPO IV
    GESTIONE DELL’ELENCO


    Articolo 8
    (Gestione dell’Elenco)

    1. L’Elenco è gestito dall’Agenzia, che provvede anche al relativo aggiornamento.
    2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera h), relativa alla modifica di dati ed informazioni riportati nell’Elenco, l’Agenzia provvede all’aggiornamento degli stessi.
    3. L’Elenco aggiornato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). L’Elenco è trasmesso altresì al Dipartimento nazionale della Protezione Civile nell’ambito dell’aggiornamento periodico dei dati inerenti ai soggetti iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile ai sensi della normativa vigente in materia. 
    4. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni dei dati contenuti nell’Elenco sono contestualmente comunicate, oltre alle organizzazioni richiedenti, ai comuni interessati, affinché i sindaci, in qualità di autorità comunali di protezione civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.
    5. Le iscrizioni e le cancellazioni delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile dall’Elenco sono altresì pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione.

    Articolo 9
    (Presentazione delle istanze d’iscrizione)

    1. L’istanza di iscrizione all’Elenco è presentata secondo le indicazioni e le modalità fornite dalla Agenzia.
    2. L’istanza contiene, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i seguenti elementi:
    a) i dati di cui all’articolo 4;
    b) gli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla l.r. 29/1993, per le Organizzazioni costituite ai sensi della l. 266/1991, salvo quanto previsto per i Coordinamenti territoriali;
    c) le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per l’iscrizione previsti all’articolo 5;
    d) gli estremi della deliberazione di costituzione e del regolamento comunale, per i gruppi comunali e intercomunali;
    e) la eventuale indicazione della sezione o delle sezioni specialistiche nelle quali si richiede l’inserimento.
    3. All’istanza di iscrizione è allegata la seguente documentazione:
    a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto stesso, attestante l’operatività, anche in maniera non prevalente, nell’ambito della protezione civile;
    b) copia del verbale di nomina del legale rappresentante, se non risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto; 
    c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche direttive con l’indicazione dell’incarico conferito;
    d) autocertificazione del rappresentante legale e dei titolari di incarichi direttivi di assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
    e) relazione dettagliata che evidenzi:
    1) gli ambiti prevalenti di protezione civile in cui intende operare il soggetto;
    2) l’operatività in protezione civile, la presenza e il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;
    3) l’eventuale attività svolta dal soggetto anche a favore di terzi;
    4) la disponibilità a svolgere qualsiasi attività nell’ambito di missioni di protezione civile, specificando l’ambito territoriale regionale/nazionale/internazionale, richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza di protezione civile;
    f) copia delle polizze assicurative per infortunio e responsabilità civile dei volontari ai sensi della normativa vigente;
    g) registro dei volontari redatto ai sensi della normativa vigente;
    h) scheda informativa individuale dei volontari, nella quale sono indicati, per ogni iscritto, qualità di volontario operativo o non operativo, professionalità, mansioni e/o specializzazioni operative con allegata copia dei documenti o delle relative certificazioni.
    4. I coordinamenti territoriali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che presentino i requisiti previsti dagli articoli 2, comma 2, e 5 presentano apposito registro contenente l’indicazione delle organizzazioni iscritte al coordinamento, nonché la sottoscrizione di adesione da parte dei rappresentanti legali delle organizzazioni.


    Articolo 10
    (Istruttoria e decisione)

    1. L’Agenzia provvede all’esame dell’istanza d’iscrizione e alla verifica della documentazione prodotta dal soggetto, ed adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, il provvedimento conclusivo, con atto del Direttore dell’Agenzia.
    2. L’istruttoria di cui al comma 1 è volta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari in capo all’istante, nonché le competenze specifiche necessarie all’eventuale inserimento nelle sezioni specialistiche di cui all’articolo 3, comma 5.
    3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora l’Agenzia richieda l’integrazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza.
    4. Qualora al termine dell’istruttoria di cui al comma 1 sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione o non sia integrata entro trenta giorni la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, il Dirigente competente procede ai sensi dell’articolo 10-bis della l. 241/1990.

    Articolo 11
    (Cancellazione dall’Elenco)

    1. La cancellazione dall’Elenco è disposta con atto motivato del Direttore dell’Agenzia e comunicata ai sensi dell’articolo 8, comma 4.
    2. Sono cause di cancellazione dall’Elenco:
    a) istanza del soggetto iscritto;
    b) riscontro della perdita di uno o più requisiti indicati all’articolo 5, accertata dall’Agenzia anche sulla base di controlli a campione effettuati, per quanto di propria competenza, dalla struttura regionale di protezione civile e dai comuni territorialmente competenti;
    c) violazione da parte del soggetto iscritto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
    d) gravi disfunzioni nello svolgimento dell’attività o cessazione di operatività nell’ambito della protezione civile;
    e) ripetuti episodi di irreperibilità o rifiuto di intervenire quando richiesto, senza giustificato motivo;
    f) mancata restituzione, entro i termini previsti, delle somme dovute a seguito dall’avvenuta notifica della revoca del contributo per mancata rendicontazione dei fondi concessi dall’amministrazione regionale;
    g) falsità nelle dichiarazioni, nella documentazione o nelle relazioni annuali presentate ai sensi del presente regolamento;
    h) mancato svolgimento di attività di protezione civile in un triennio, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a);
    i) utilizzo per fini diversi da quelli di protezione civile di mezzi e attrezzature di proprietà del soggetto iscritto, o finanziate o ricevute in comodato d’uso dalla Regione, nonché la mancata apposizione sugli stessi dello stemma della protezione civile regionale;
    j) utilizzo del logo della protezione civile regionale su mezzi privati destinati ad attività diverse da quelle di protezione civile.
    3. L’Agenzia, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 2, procede alla relativa contestazione al legale rappresentante del soggetto iscritto e sospende quest’ultimo da ogni attività di protezione civile, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni ai fini della rimozione della causa contestata e per la presentazione di eventuali osservazioni secondo quanto previsto dall’articolo 10-bis della l. 241/1990.
    4. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 3, o qualora le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l’inadempienza rilevata, l’Agenzia procede alla cancellazione del soggetto dall’Elenco.
    5. Il rappresentante legale, gli amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi di soggetti cancellati dall’Elenco non possono ricoprire per un quinquennio incarichi in altri soggetti iscritti nell’Elenco, ad eccezione dell’ipotesi prevista dal comma 2, lettera a).


    CAPO V

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 12
    (Disposizioni transitorie)

    1. In fase di prima attuazione, i soggetti iscritti nell’Elenco Territoriale di cui alla delibera di Giunta regionale 22 maggio 2013, n. 109 alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano ai requisiti previsti dall’articolo 5 entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco. Decorso inutilmente tale termine, l’Agenzia procederà alla cancellazione dall’Elenco ai sensi dell’articolo 11.
    2. I soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti di cui all’allegato A possono chiedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione ad una o più delle sezioni specialistiche di cui all’articolo 3, comma 5.
    3. L’Agenzia entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, con proprio atto, determina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco e approva la relativa modulistica.
    4. L’Agenzia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, individua i massimali e le coperture della polizza per assicurazione infortuni e responsabilità civile di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g).
    5. L’Agenzia, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, definisce le modalità di gestione informatizzata dell’Elenco.


    Articolo 13
    (Entrata in vigore)


    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    S O M M A R I O

    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 - Oggetto e finalità
    Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione

    CAPO II - ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO TERRITORIALE
    Art. 3 – Classi e Sezioni Specialistiche
    Art. 4 - Dati e informazioni contenuti nell’Elenco

    CAPO III - REQUISITI GENERALI PER L’ISCRIZIONE E REVISIONE PERIODICA
    Art. 5 - Requisiti per l’iscrizione
    Art. 6 - Diritti e obblighi derivanti dall’iscrizione all’Elenco
    Art. 7 - Revisione periodica

    CAPO IV - GESTIONE DELL’ELENCO
    Art. 8 – Gestione dell’Elenco
    Art. 9 - Presentazione delle istanze d’iscrizione
    Art. 10 - Istruttoria e decisione
    Art. 11 - Cancellazione dall’Elenco

    CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
    Art. 12 - Disposizioni transitorie
    Art. 13 - Entrata in vigore

    ALLEGATO A

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

    (1) Regolamento abrogato dall'art.13 del r.r. 14 Ottobre 2019, n. 18, pubblicato sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

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