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Regolamento regionale 20 Febbraio 2013 n. 1 (1)

  • BUR 26 febbraio 2013, n. 17
  • "Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 1, commi 134 e 135 della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di Assestamento del Bilancio 2011-2013) in materia di semplificazione dei procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola per le istanze presentate tramite i centri autorizzati di assistenza agricola".    

  • Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento in attuazione ed integrazione dell'articolo 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013):
    a) individua i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio dell'attività agricola di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), di seguito denominati "CAA", operanti nel territorio regionale;
    b) descrive gli adempimenti ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria in relazione a ciascun procedimento di cui alla lettera a);
    c) indica, per ciascun procedimento, il termine per l'adozione del provvedimento finale.

    Art. 2
    (Semplificazione dei procedimenti amministrativi)

    1. I procedimenti amministrativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, sono individuati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In relazione a ciascun procedimento l'allegato A contiene, in particolare, l'indicazione:
    a) degli adempimenti, attinenti all'acquisizione, verifica e certificazione della completezza ed adeguatezza della documentazione da allegare alle istanze, ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria;
    b) del termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), decorso il quale l'istanza, già istruita ai sensi della lettera a), e trasmessa dai CAA all'amministrazione competente, si intende accolta.

    2. Nei limiti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, nonché dalla specifica normativa di settore, per i procedimenti di cui al comma 1, l'istanza si intende accolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, lettera a), della l.r. 12/2011, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento finale dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione competente dell'istanza stessa.

    3. Il termine di cui al comma 1, lettera b), può essere sospeso ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della l.r. 241/90 e successive modificazioni. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, il termine per l'emanazione, anche tacita, del provvedimento finale ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione competente delle integrazioni istruttorie richieste al CAA.

    4. Nel caso di accoglimento dell'istanza per l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, lettera b), è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'amministrazione competente di assumere le determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinqies e 21-nonies della l. 241/90 e successive modificazioni.

    5. Qualora l'amministrazione competente assuma le determinazioni di cui al comma 4 ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

    Art. 3
    (Requisiti e adempimenti dei CAA)

    1. Possono svolgere gli adempimenti istruttori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), propedeutici alla presentazione delle istanze ed elencati per ciascun procedimento nell'allegato A, esclusivamente i CAA, operanti nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), nonché dei requisiti aggiuntivi previsti nell'allegato B al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tali requisiti sono, in ogni caso, funzionali esclusivamente al perseguimento delle finalità di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

    2. I CAA, interessati a svolgere l'attività ai sensi del comma 1, presentano la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della l. 241/90 e successive modifiche alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. A tal fine, i CAA si avvalgono della modulistica indicata nell'allegato C al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

    3. Con determinazione del direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con il direttore della struttura regionale competente per materia, sono definite, per ciascun procedimento di cui all'allegato A, le modalità operative alle quali si attiene il CAA nello svolgimento degli adempimenti istruttori di cui al comma 1.

    4. Le istanze istruite e trasmesse dai CAA sono sottoscritte dall'utente secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

     

    Art. 4
    (Rapporti con l'utenza)

    1. I CAA svolgono l'attività di cui al presente regolamento, sulla base di un apposito mandato conferito dal soggetto esercente l'attività agricola, i cui contenuti minimi essenziali sono individuati con determinazione del direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche con riferimento all'accettazione da parte dell'utente degli esiti dell'attività stessa.

    2. I CAA rilasciano a ciascun utente apposite certificazioni attestanti:
    a) la data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente, ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale;
    b) l'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.

    3. Le certificazioni di cui al comma 2 sono redatte in conformità a quanto previsto nell' allegato D al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

    4. I CAA garantiscono all'utente una costante e completa informazione sullo stato di ciascun procedimento amministrativo, anche ai fini dell'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla l. 241/90 e successive modifiche.

    5. I CAA possono sottoscrivere il contratto di mandato di cui al comma 1 esclusivamente con i soggetti dei quali detengono il fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

    Art. 5
    (Presentazione delle istanze)

    1. Le istanze di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate dai CAA all'amministrazione competente per ciascun procedimento di cui all'allegato A al presente regolamento.

    2. Nei comuni in cui è istituito ed è effettivamente operante lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) o lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), i CAA presentano le istanze al SUAP o al SUE territorialmente competente.

    Art. 6
    (Monitoraggio e controllo)

    1. I CAA, che svolgono l'attività prevista dal presente regolamento, trasmettono, ogni sei mesi, per via telematica, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, le informazioni dettagliate per ciascun procedimento amministrativo istruito, anche in relazione ai relativi esiti, secondo le procedure operative definite con atto del direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura.

    2. Le informazioni scaturenti dalle attività di monitoraggio e le relative elaborazioni confluiscono in un'apposita banca dati, costituita, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura che predispone e rende disponibile, altresì, la modulistica necessaria ai fini della trasmissione delle informazioni stesse.

    3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura esercita, nell'ambito del piano annuale di controlli a campione di cui all'articolo 11 del d.m 27 marzo 2008, la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti aggiuntivi di cui all'allegato B al presente regolamento.

    4. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, qualora, nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, rilevi la perdita totale o parziale dei requisiti aggiuntivi di cui all'allegato B al presente regolamento, diffida il CAA a provvedere entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è fatto divieto al CAA di proseguire l'attività di cui al presente regolamento, informandone contestualmente le amministrazioni competenti per ciascun procedimento di cui all'allegato A al presente regolamento.

    5. Ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali in capo ai CAA nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, la procedura prevista al comma 4 è attivata, altresì, in caso di gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5, qualora, sulla base delle rispettive competenze e nell'ambito della propria attività di controllo, rilevino gravi e ripetute violazioni di legge, ne danno immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

    Art. 7
    (Attività in regime convenzionale)

    1. Le convenzioni stipulate tra i CAA e la Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.m. 27 marzo 2008 restano efficaci, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

    2. Qualora talune attività svolte dai CAA a norma del presente regolamento si sovrappongano a quelle effettuate, in regime convenzionale ai sensi del comma 1, per tali attività non è dovuto alcun corrispettivo da parte della Regione.

    Art. 8
    (Efficacia)

    1. L'efficacia del presente regolamento è differita all'adozione degli atti previsti rispettivamente dagli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1.

    Art. 9
    (Disposizioni finanziarie)

    1. L'attuazione del presente regolamento non comporta oneri per la finanza regionale.

    Art. 10
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

    1. ANNULLATO CON SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 5991/2013

  • File allegati:
  • Allegati_REG_N_1_DEL_2013.pdf ( pdf 876.56 KB)

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