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Regolamento regionale 20 agosto 1979, n. 4

  • BUR 10 settembre 1979, n. 25.
  • Regolamento di attuazione della L.R. 5 febbraio 1979, n. 11. Determinazione dei criteri per la valutazione dei requisiti per la nomina dei coordinatori di settore ed ufficio.
  • Art. 1

    I coordinatori di settore e di ufficio ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 5 febbraio 1979, n. 11, sono nominati sulla base dei criteri di cui alla medesima L.R. 5 febbraio 1979, n. 11, e dei requisiti di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

    Art. 2

    Nessun impiegato può essere nominato coordinatore se non ha frequentato un apposito corso di formazione.

    Con apposito regolamento sarà disciplinato lo svolgimento dei corsi che dovranno concludersi con un colloquio tendente ad accertare il profitto tratto.

    L'esito della partecipazione è dichiarato collegialmente dal corpo dei docenti i quali esprimeranno una sintetica valutazione di ogni partecipante mediante attribuzione di uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, discreto, insufficiente.

    La valutazione deve essere preceduta da motivazione.

    Art. 3

    Ciascun funzionario che abbia diritto ad essere scrutinato per la nomina a coordinatore ha facoltà di presentare dichiarazione in carta libera dei titoli posseduti nonché degli incarichi svolti nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'apposito avviso.

    L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato dall'interessato.

    Art. 4

    Per i due livelli di coordinamenlo è formata una unica graduatoria degli aspiranti, disposti in ordine decrescente del punteggio loro attribuito ai sensi del successivo articolo 5.

    Art. 5

    A ciascun aspirante è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

    A)        Requisiti di merito:

    1) incarichi di coordinamento di settore affidati ai sensi degli articoli 10 e 11 della L.R. 5 febbraio 1979, n. 11, coefficiente attribuibile 11 per una durata di almeno 3 anni. Per durata inferiore il coefficiente è attribuito nella misura di 11/36 per ciascun mese;
    2) incarichi di coordinamento di ufficio, affidati ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 11 dei 1979, coefficiente attribuibile 9 per una durata di almeno 3 anni. Per durata inferiore il coefficiente è attribuito nella misura di 9/36 per ciascun mese.
    La somma dei punteggi di cui alla lettera A) (punti 1 e 2) non può superare il coefficiente di 11;
    3) attitudine a svolgere incarichi di coordinamento, valutata e motivata dalla Giunta regionale, coefficiente attribuibile max 7;
    4) qualità del servizio prestato, capacità organizzative, rendimento, cultura generale, capacità professionale ed altre mansioni svolte, tra le quali vengono valutate in sede di prima attuazione dalla legge anche gli incarichi di coordinamento di strutture non riconosciute dalla L.R. 26 agosto 1978, n. 48 valutate dalla Giunta regionale, coefficiente attribuibile max 5;
    5) partecipazione a gruppi di lavoro di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 20 del 1973, a commissioni di studio collegate a leggi regionali e nazionali, designazione a componenti di commissioni di concorsi, designazione quale rappresentante della Regione Lazio in seno a consigli di amministrazione di enti sub-regionali, incarichi di commissioni ad acta presso i comuni, coefficiente attribuibile max 3.

    B)        Requisiti di anzianità:

    1) servizio effettivo prestato nella qualifica funzionale di funzionario direttivo o carriere e categorie corrispondenti, coefficiente attribuibile 1 per ogni anno per i primi 15 anni e 0,20 per ogni anno successivo;
    2) servizio effettivo prestato nella qualifica funzionale di collaboratore o carriere e categorie corrispondenti coefficiente attribuibile 0,75 per ogni anno per i primi 12 anni e 0,15 per ogni anno successivo.
    In tutti i casi, si arrotondano ad un anno intero le frazioni superiori a 6 mesi, non computando le inferiori.

    C)        Requisiti di qualifica conseguita presso gli enti di provenienza:

    1) dirigente superiore, ispettore generale e corrispondenti e superiore, coefficiente attribuibile 7;
    2) primo dirigente, direttore di divisione e corrispondenti, coefficiente attribuibile 5;
    3) direttore di sezione e corrispondenti, coefficiente attribuibile 4;
    4) consiglieri e corrispondenti, coefficiente attribuibile 3;
    5) segretario capo e corrispondenti, coefficiente attribuibile 3;
    6) segretario principale, primo segretario e corrispondenti, coefficiente attribuibile 2;
    7) segretari e corrispondenti, coefficiente attribuibile 1.
    Per il requisito di qualifica può essere attribuito un solo coefficiente.
    Gli aspiranti che abbiano percorso più carriere dovranno indicare, nelle dichiarazioni all'articolo 3 la qualifica da prendere in considerazione per l'attribuzione del coefficiente.

    D)        Titoli:

    1) concorsi pubblici per esami vinti, carriere direttive, coefficiente attribuibile 4, carriere di concetto coefficiente attribuibile 2;
    2) concorsi pubblici per esami nei quali sia stata conseguita la idoneità, coefficiente attribuibile pari al 50 per cento di quello attribuibile per il corrispondente concorso di cui alla lettera D), punto 1);
    3) concorsi, per esami interni, coefficiente attribuibile pari al 50 per cento di quello attribuibile per il corrispondente concorso pubblico.
    È consentito che gli aspiranti sottopongano a valutazione un solo ulteriore concorso di pari valore del primo e per il quale è attribuita la metà del coefficiente già valutato;
    4) titoli di studio, coefficiente attribuibile: diploma di laurea 10; diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso agli studi universitari 7.
    È consentita soltanto la valutazione del titolo di studio superiore. E' altresì valutabile un solo ulteriore titolo di studio di pari valore di quello di cui si chiede la valutazione e per il quale è attribuito il coefficiente 2 se trattasi di diploma di laurea, ovvero 1,50 se trattasi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso agli studi universitari;
    5) iscrizione ad albi avente valore legale, abilitazione all'esercizio professionale o di insegnamento, coefficiente attribuibile max 4;
    6) pubblicazioni a stampa su materie attinenti i compiti di istituto, coefficiente attribuibile max 5,50;
    7) conoscenza lingue documentata mediante idoneo attestato con limitazione della valutazione a due lingue, coefficiente attribuibile 1 per ciascuna lingua;
    8) superamento di corsi post universitari e/o post scolastici di specializzazione su materie attinenti i compiti di istituto, coefficiente attribuibile max 4;
    9) valutazione del giudizio riportato nel corso di cui all'articolo 2, coefficiente attribuibile: ottimo 7, buono 5, discreto 3.

    Per la lettera D), punti 6) e 8) le valutazioni saranno effettuate dalla Giunta regionale.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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