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Regolamento regionale 2 novembre 2023 n. 10

  • BUR Lazio 7 novembre 2023 n. 89
  • Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive modifiche.

  • Art. 1
    (Modifica all’articolo 1 del regolamento regionale 18/2008 e successive modifiche)

    1. Al comma 1 dell’articolo 1 del r.r. 18/2008 dopo le parole: “(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)” sono inserite le seguenti: “e successive modifiche”.


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 18/2008 e successive modifiche)

    1. All’articolo 2 del r.r. 18/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 2 dopo le parole: “della L.R. n. 13/2007” sono inserite le seguenti: “e successive modifiche”;
        b) al comma 3 dopo le parole: “della L.R. n. 13/2007” sono inserite le seguenti: “e successive modifiche”.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 18/2008 e successive modifiche)

    1. All’articolo 11 del r.r. 18/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) il comma 2 bis è abrogato;
        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    “3. Il Comune effettua i controlli di competenza e verifica i requisiti minimi funzionali e strutturali indicati nella SCIA e qualora accerti che, per qualsiasi causa, la struttura presenta i requisiti di una classificazione diversa da quella segnalata, attribuisce la classificazione corrispondente, ovvero, in caso di categoria unica, provvede alla cancellazione della classificazione segnalata.”;
        c) il comma 3 bis è abrogato;
        d) il comma 3 ter è sostituito dal seguente:
        “3 ter. Il Comune, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette alla direzione regionale competente in materia di turismo i dati relativi alle SCIA presentate nel corso dell’anno precedente, riguardanti le nuove aperture e le variazioni intervenute e concernenti, in particolare, il numero e la data della SCIA, i dati relativi al titolare o al gestore, l’ubicazione e la denominazione della struttura, la relativa capacità ricettiva nonché la classificazione. Contestualmente il Comune trasmette un elenco riepilogativo aggiornato delle strutture ricettive all’aria aperta esistenti. La direzione regionale può richiedere la trasmissione degli aggiornamenti anche nel corso dell’anno.”.


    Art. 4
    (Inserimento dell’articolo 11 bis nel regolamento regionale 18/2008)

    1.    Dopo l'articolo 11 del r.r. 18/2008 è inserito il seguente:
    “Art. 11 bis
    (Codice identificativo delle strutture ricettive)
    1. Le strutture ricettive all’aria aperta sono inserite nell’apposita banca dati istituita, presso la direzione regionale competente in materia di turismo, ai sensi dell’articolo 23 bis della l.r. 13/2007 e successive modifiche, la quale dispone l’assegnazione di un codice identificativo a ciascuna struttura, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
    2. La banca dati di cui al comma 1 è messa a disposizione dell’utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli.
    3. Le modalità per la gestione della banca dati e per l’utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture ricettive all’aria aperta sono disciplinate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 bis, comma 2, della l.r. 13/2007 e successive modifiche.”.


    Art. 5
    (Modifica all’articolo 13 del regolamento regionale 18/2008 e successive modifiche)

    1. Al comma 1 dell’articolo 13 del r.r. 18/2008 dopo le parole: “della L. R. n. 13/2007” sono inserite le seguenti: “e successive modifiche”.


    Art. 6
    (Modifica all’articolo 14 del regolamento regionale 18/2008 e successive modifiche)

        1. Al comma 3 bis dell’articolo 14 del r.r. 18/2008 le parole da: “il Comune” a: “ai fini dell’applicazione” sono sostituite dalle seguenti: “il Comune, qualora ne ricorrano i presupposti, provvede all'applicazione”.


    Art. 7
    (Inserimento dell'articolo 14 bis nel regolamento regionale 18/2008)

    1.    Dopo l'articolo 14 del r.r. 18/2008 è inserito il seguente:


    “Art. 14 bis
    (Comunicazione a fini statistici, di monitoraggio e di analisi dell’offerta formativa)

        1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della l.r. 13/2007 e successive modifiche, tutti i soggetti titolari o gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 2, comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze alla Regione ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale e del monitoraggio dell’impatto dell’offerta ricettiva entro e non oltre il mese successivo a quello dell’arrivo del cliente.  
        2. Le modalità e i termini delle comunicazioni di cui al comma 1 sono stabilite dalle linee guida adottate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 28, comma 1 bis, della l.r. 13/2007 e successive modifiche.”. 

        
    Art. 8
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     


     

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