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Regolamento regionale 2 Dicembre 2019 n. 24

  • BUR 3 Dicembre 2019, n.97
  • Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modificazioni
  • Art. 1

    (Modifiche all’articolo 3 del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1)

     

     1. Il comma 1 dell’art. 3 del r.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

    “1.  E’ istituito l’Elenco Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, di seguito denominato Elenco, tenuto ed aggiornato dalla Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con la Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale,”;

     

     

    Art. 2

    (Modifiche all’articolo 4 del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1)

     

    1. All’articolo 4 del r.r. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      al comma 2 dopo le parole “I richiedenti l'iscrizione all'Elenco devono possedere” sono inserite le seguenti: “a pena di inammissibilità dell’istanza”;

     

     

     

    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 5 del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1)

     

     1. All’articolo 5 del r.r. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      il comma 2 è sostituito dal seguente:                                                     

    “2. Per l’iscrizione all’Elenco, che ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il professionista presenta apposita domanda, a pena d’inammissibilità, entro il 15 ottobre di ogni anno. La richiesta d’iscrizione che vale per l’annualità successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione reca in allegato:

           a)  il curriculum vitae in formato europeo;

           b)     la scheda riassuntiva dei titoli e requisiti posseduti, di cui all’articolo 4;

           c)      la tipologia dei programmi di intervento con dichiarata expertise e competenza;

           d)      l’area territoriale preferenziale di intervento (se regionale, provinciale, distrettuale, comunale);

           e)      nel caso di programma ABA, il ruolo professionale rivestito tra quelli di seguito indicati:

    1. tutor;
    2. operatore;
    3. tecnico; 
    4. supervisore o consulente. Nel caso di ruolo di supervisore o consulente il richiedente deve dimostrare il possesso almeno del titolo di Master di II livello e 1500 ore di tirocinio super visionato;

           f)       copia del documento di identità.”;

    b)      il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. Non è consentita la regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda. Quanto dichiarato nella domanda e negli allegati deve essere autocertificato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).”;

    c)      il comma 5 è sostituito dal seguente:

    “5. La struttura amministrativa regionale competente provvede all’istruttoria delle domande di iscrizione verificando il rispetto del termine di cui al comma 2.”;

    d)       dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

    “5 bis. La Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con la Direzione competente in materia di inclusione sociale nomina, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, la commissione di valutazione delle istanze ammesse. La commissione è composta dal Direttore della direzione competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, o da un suo delegato, da un dirigente della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria e da un dirigente della Direzione competente in materia di inclusione sociale o loro delegati, nonché da due componenti esterni esperti in materia di disturbo dello spettro autistico e trattamenti evidence based. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale.

    5 ter. La commissione valuta le domande verificando la sussistenza dei requisiti e delle competenze specifiche necessarie alla programmazione (nel caso di supervisori/consulenti) o all’applicazione (nel caso di tutor/operatore/tecnico) di programmi fondati sulla Applied Behavioural Analysis – ABA, o strutturati (Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model –ESDM, Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACCH) nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, di cui all’articolo 74, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2018.

    5 quater. La commissione ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata, certificazioni e attestazioni circa le competenze e i titoli dichiarati.

    5 quinquies. Al termine della valutazione, la commissione, elaborata la lista dei candidati idonei all’iscrizione nell’Elenco e la lista dei candidati non idonei con le motivazioni della non ammissibilità all’iscrizione, trasmette la documentazione alla Direzione competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria.

    5 sexies. Il direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con il direttore della direzione competente in materia di inclusione sociale approva, con determinazione, la lista dei candidati idonei e quella dei non idonei disponendo per i primi l’iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 2 e per i secondi il rigetto della richiesta.                                      

    5 septies. I soggetti iscritti all’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione, e comunque entro e non oltre trenta giorni, ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati, anche ai fini dell’aggiornamento di cui all’articolo precedente.

    5 opties. Ai fini dell’aggiornamento annuale dell’Elenco regionale, i richiedenti, con le modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione, inviano alla struttura regionale competente, entro il termine di cui al comma 1, l’autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione, indicando anche le eventuali variazioni dei dati comunicati. Sono inviate alla commissione esclusivamente le domande di prima iscrizione e quelle che comportino variazioni nei titoli posseduti. La Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con la Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale, dispone, con determinazione, la conferma dell’iscrizione all’Elenco.”

     

     

    Art. 4

    (Modifiche all’articolo 6 del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1)

     

    1. Il comma 1 dell’art. 6 del r.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

    “1. I professionisti sono inseriti nell’Elenco con le indicazioni relative al ruolo professionale, la tipologia di programma e l’area territoriale preferenziale di intervento.”;

     

    Art. 5

    (Modifiche all’articolo 10 del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 10 del r.r. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)     le parole “in acconto” sono soppresse;

    b)    le parole “apertura semestrale” sono sostituite dalle seguenti “possibilità di apertura entro i limiti del fondo assegnato”;

     

     

    Art. 6

    (Modifiche all’articolo 11 del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1)

     

    1. 1.  All’articolo 11 del r.r.1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      al comma 4, secondo periodo, le parole “la direzione competente, sulla base della rendicontazione presentata, eroga il saldo” sono soppresse;

    b)      il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente “1. Le famiglie presentano al comune di residenza la rendicontazione delle spese strettamente connesse al trattamento che siano effettivamente sostenute dai beneficiari dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui è pubblicato l’avviso di cui all’articolo 10. La documentazione deve pervenire all’ufficio competente del comune, entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui è pubblicato il suddetto avviso di cui all’articolo 10.”;

     

    Art. 7

    (Disposizioni transitorie)

     

    1. Per l’anno 2019, le istanze per l’iscrizione all’Elenco dei professionisti di cui all’articolo 3 possono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Sono fatte salve le domande pervenute prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, i professionisti che hanno presentato domanda di iscrizione all’Elenco prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono presentare le necessarie integrazioni.

    2. Nelle more della pubblicazione dell’Elenco dei professionisti di cui all’articolo 3, le famiglie che hanno presentato la domanda ai Comuni nell’annualità 2019 ed ottenuto la relativa approvazione, qualora alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento:

    a) non abbiano cominciato i trattamenti, possono effettuarli fino al 31 dicembre 2020. La rendicontazione delle spese è presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2021;

    b)  abbiano cominciato i trattamenti, possono effettuarli fino al 31 dicembre 2019. La rendicontazione delle spese è presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2020.

    3. È ammessa a liquidazione la documentazione fiscale di cui al comma 2, lettera a) e b), rilasciata dai professionisti che hanno richiesto di iscriversi all’Elenco di cui all’articolo 3 e sono stati dichiarati idonei per l’anno 2020.

     

     

    Art. 8

    (Entrata in vigore)

     

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua   pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

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