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Regolamento regionale 19 Marzo 2021 n. 4

  • BUR 23 Marzo 2021, n. 29
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie
  • Art. 1

    (Modifica all’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. All’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla lettera a) del comma 1:

    1) all’alinea le parole: “non dirigenziali” sono soppresse;

    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: “Ufficio di staff del Presidente e cerimoniale – struttura autonoma”;

    3) il numero 8) è sostituito dal seguente: “Cinema – struttura autonoma”;

    b) al comma 4 le parole: “è articolata nella Segreteria tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “è articolata nella Segreteria politica”;

    c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7 bis. Il Vice Presidente si avvale, altresì, di un Segretario particolare che provvede all'organizzazione degli impegni del Vice Presidente e cura l’agenda, la corrispondenza, nonché i rapporti del Vice Presidente con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.”.

      

    Art. 2

    (Modifica all’articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla lettera a) le parole: “massimo 120 unità” sono sostituite dalle seguenti: “massimo 133 unità”;

    b) al numero 1) della lettera c), le parole: “n. 23 unità per la segreteria del Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “n. 10 unità per la segreteria del Presidente;”.

     

    Art. 3

    (Modifica all’articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. Al comma 2 dell’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “nonché quelli relativi alle posizioni individuali non dirigenziali” sono soppresse.

     

    Art. 4

    (Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. All’articolo 11 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla rubrica le parole: “non dirigenziale” sono soppresse;

    b) al comma 1 le parole: “non dirigenziale” sono soppresse;

    c) al comma 5 le parole: “non dirigenziale” sono soppresse.

    Art. 5

    (Modifica all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: «in diciotto “direzioni regionali”» sono sostituite dalle seguenti: «in diciannove direzioni regionali».

    Art. 6

    (Modifica all’articolo 19 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. Il comma 1 dell’articolo 19 ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “1. Il Direttore della Direzione generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività delle direzioni regionali agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di governo e il coordinamento dell’azione amministrativa, delle attività e degli uffici. Il Direttore generale, in particolare:

    a) assicura il supporto tecnico all’attività di indirizzo e controllo della Giunta, ivi compresa la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali alle direzioni regionali, garantendo l’efficace e corretta attuazione del ciclo della gestione delle prestazioni e dei risultati di cui alla legge regionale 16 marzo 2011, n.1;

    b) provvede al coordinamento delle attività delle direzioni, al fine di garantire l’efficiente e l’efficace esecuzione dell’indirizzo politico-amministrativo, mediante la conferenza dei Direttori regionali di cui al comma 3;

    c) coordina la pianificazione strategica, mediante l’apposizione del visto sugli atti di programmazione previsto dall’articolo 65, comma 4, nonché l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall’organo politico;

    d) coordina l’attività amministrativa curando il raccordo delle direzioni con gli assessorati di riferimento;

    e) garantisce il regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell’Autorità di Audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione europea ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti;

    f) svolge le funzioni previste nell’allegato “H” per il conferimento degli incarichi di direttore regionale, nonché degli incarichi di dirigente delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni;

    g) partecipa alla Conferenza di coordinamento di cui all’articolo 3;

    h) adotta le direttive indirizzate ai direttori regionali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge di organizzazione, per l’istituzione delle strutture organizzative di base;

    i) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza ed esercita i relativi poteri di spesa;

    l) cura gli adempimenti relativi all'individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza interna regionale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, assicurando il coordinamento e l'armonizzazione tra i procedimenti autorizzativi ricompresi nelle conferenze di servizi decisorie; cura gli adempimenti relativi alla individuazione del rappresentante unico regionale e alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale nonché gli ulteriori adempimenti nell'ambito delle conferenze regionale e permanente previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), assicurando il raccordo organizzativo tra i lavori delle conferenze regionale e permanente con le attività dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

    m) garantisce l’attuazione delle politiche di genere, attraverso la promozione e la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità.”.

     

    Art. 7

    (Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. Al comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al numero 1) le parole: “, personale e sistemi informativi” sono sostituite dalle seguenti: “e personale”;

    b) al numero 6) è aggiunta, in fine, la seguente parola: “, foreste”;

    c) al numero 8) la parola: “, Ricerca” è soppressa;

    d) al numero 9) le parole: “, Politiche Giovanili” sono soppresse;

    e) dopo il numero 9) è inserito il seguente: “9 bis) Direzione regionale Politiche giovanili e sport”;

    f) al numero 11) le parole: “Per lo Sviluppo economico e le attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca".

     

    Art. 8

    (Modifica all’articolo 61 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 61 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: “g) firma digitale.”.

      

    Art. 9

    (Modifiche all’articolo 63 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. All’articolo 63 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) l’alinea del comma 2 è sostituita dalla seguente: “2. I decreti sono redatti secondo lo schema A) di cui all’allegato F al presente regolamento e, oltre ai requisiti di cui all’articolo 61, devono:”;

    b) al comma 5 le parole: “dal direttore” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore generale ovvero dal direttore”;

    c) al comma 6 le parole: “oltre alla firma dell’assessore eventualmente proponente, sono apposte le firme del direttore regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “oltre alla firma digitale dell’assessore eventualmente proponente, sono apposte le firme digitali del Direttore generale ovvero del direttore regionale,”;

    d) al comma 7 le parole: “gli schemi sono proposti e i relativi frontespizi sono firmati di concerto.” sono sostituite dalle seguenti: “gli schemi sono proposti e firmati digitalmente di concerto.”;

    e) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. L’ originale del decreto e dell’ordinanza, firmato digitalmente e numerato, è conservato nell’archivio informatico regionale.”.

     

    Art. 10

    (Modifiche all’articolo 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. All’articolo 65 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Lo schema di deliberazione è firmato digitalmente dal Presidente o dall’assessore proponente e dal Direttore generale o dal direttore regionale in relazione alle rispettive competenze.”;

    b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Qualora le deliberazioni riguardino competenze di più assessorati e/o più strutture organizzative appartenenti a direzioni regionali diverse, gli schemi sono proposti e firmati digitalmente di concerto. Ai fini del coordinamento dell’azione amministrativa, qualora le deliberazioni riguardino atti di programmazione, sulle stesse va acquisito il visto digitale del Direttore generale.”.

     

    Art. 11

    (Modifiche all’articolo 67 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. All’articolo 67 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le determinazioni dirigenziali concernenti i provvedimenti finali sono adottate, mediante sottoscrizione digitale, dal Direttore generale e dai direttori regionali, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalla normativa vigente, da atti di indirizzo e di direttiva dell’organo di governo ovvero da atti di organizzazione. Possono essere, altresì, adottate dai dirigenti appositamente delegati. Lo schema di determinazione è corredato di un frontespizio sul quale, in particolare, sono apposte le firme digitali del dirigente della struttura sottordinata proponente, del responsabile del procedimento e dell’estensore, i quali condividono con il dirigente che adotta l’atto, ognuno nell’ambito della propria competenza, la responsabilità della legittimità dell’atto stesso.”;

    b) al comma 2 le parole: “Dopo la sottoscrizione, la determinazione” sono sostituite dalle seguenti: “La determinazione”.

     

    Art. 12

    (Modifiche all’articolo 86 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. All’articolo 86 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “a cura della struttura del rappresentante unico della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “a cura della struttura del rappresentante unico della Direzione Generale”;

    b) al comma 2 le parole: “è nominato con atto di organizzazione del direttore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “è nominato con atto di organizzazione del Direttore Generale”.

     

    Art. 13

    (Modifiche all’articolo 87 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. Al comma 1 dell’articolo 87 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “è indetta dalla struttura del rappresentante unico della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “è indetta dalla struttura del rappresentante unico della Direzione Generale,”.

     

    Art. 14

    (Modifiche all’articolo 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. Al comma 1 dell’articolo 88 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “alla struttura del rappresentante unico della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura del rappresentante unico della Direzione Generale”.

     

    Art. 15

    (Modifica all’articolo 181 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

     

    1. Il comma 2 dell’art. 181 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “2. Nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 202 del presente regolamento, sono definite le percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al comma 1. Nei concorsi indetti dalla Giunta regionale, la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente della Giunta regionale è pari al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.”.

      

    Art. 16

    (Modifica all’allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. Al paragrafo A dell’allegato A del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al numero 1:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Ufficio di staff del Presidente e cerimoniale”;

    2) dopo le parole: “visite di cortesia o di lavoro.” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Svolge, altresì, le funzioni di segreteria tecnica del Presidente al fine di coadiuvare e assistere il Presidente nei suoi compiti istituzionali e politici.”;

    b) il numero 7 è sostituito dal seguente: “7. CINEMA - Supporta il Presidente e l'Ufficio di Gabinetto nelle attività di indirizzo e coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle azioni dedicate al settore cinematografico, ivi comprese le iniziative e le attività promosse dalla Regione attraverso gli enti partecipati che operano in ambito cinematografico e nel progetto ABC Lazio (Arte, Bellezza e Cultura).”.

     

    Art. 17

    (Modifiche all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. All’allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) nel paragrafo “Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”:

    1) nella rubrica le parole: “, personale e sistemi informativi” sono sostituite dalle seguenti: “e personale”;

    2) nella declaratoria delle funzioni le parole: “Provvede, in raccordo con la direzione regionale Centrale acquisti, alla rilevazione dei fabbisogni informativi ed infrastrutturali di rete delle strutture interne alla Regione, pianificando di conseguenza lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR).” sono soppresse;

    3) nella declaratoria delle funzioni dopo le parole: “un idoneo sistema informativo-informatico.” sono inserite le seguenti: “Promuove l’amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l’amministrazione regionale, gli enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e pubblicità.”;

    b) nel paragrafo “Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca”:

    1) nella rubrica è aggiunta, in fine, la seguente parola: “, foreste”;

    2) nella declaratoria delle funzioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Cura la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso l’utilizzazione accorta e razionale e la valorizzazione delle risorse forestali. Ai sensi del decreto legislativo 34/2018 e successive modificazioni, promuove lo sviluppo socio-economico del comparto forestale attraverso le autorizzazioni alle imprese forestali, l’approvazione della pianificazione, lo sviluppo di strumenti funzionali alle imprese e alla gestione attiva delle foreste regionali e delle attività ad esse collegate.”;

    c) nella declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio” le parole: “Promuove l'amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l'amministrazione regionale, gli enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e pubblicità. Attua le politiche di genere, attraverso la predisposizione del bilancio di genere trasversale, la promozione e la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità. Promuove l'applicazione della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4.” sono soppresse;

    d) nel paragrafo “Direzione regionale Istruzione, formazione, ricerca e lavoro”:

    1) nella rubrica la parola: “, ricerca” è soppressa;

    2) nella declaratoria delle funzioni le parole: “Opera, in qualità di Struttura regionale attuatrice, in materia di ricerca e innovazione relativamente alla programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione dei risultati dei Programmi operativi regionali finanziati con il FESR e, più in generale, in relazione agli obiettivi di propria competenza, del Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico” nonché le parole: “; d) lo sviluppo della ricerca e delle reti di conoscenza e l’offerta di R&S da parte delle università e dei centri di ricerca. Cura il fondo per l’osservatorio astronomico di Campo Catino (l.r. 22/1988)” sono soppresse;

    e) nel paragrafo “Direzione regionale Cultura, politiche giovanili e Lazio creativo”:

    1) nella rubrica le parole: “, politiche giovanili” sono soppresse;

    2) nella declaratoria delle funzioni le parole: “Cura l’attuazione della normativa regionale in materia di politiche giovanili, promuovendo lo sviluppo socio-economico, culturale, artistico e creativo delle nuove generazioni, anche attraverso l’attuazione degli Accordi e/o Convenzioni con il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coerentemente con gli orientamenti strategici dell’Unione Europea e dello Stato.” nonché le parole: “Provvede alle attività, ai programmi e alle iniziative nel campo dello sport e dell’attività motoria. Sostiene programmi ed iniziative per la promozione e la diffusione delle diverse discipline sportive e promuove un adeguato sviluppo dell’impiantistica sportiva.” sono soppresse;

    f) dopo il paragrafo “Direzione regionale Cultura e Lazio creativo” come modificato dal presente regolamento, è inserito il seguente:

    “DIREZIONE REGIONALE POLITICHE GIOVANILI E SPORT

    Cura l’attuazione della normativa regionale in materia di politiche giovanili, promuovendo lo sviluppo socio-economico, culturale, artistico e creativo delle nuove generazioni, anche attraverso l’attuazione degli Accordi e/o Convenzioni con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coerentemente con gli orientamenti strategici dell’Unione Europea e dello Stato. Provvede alle attività, ai programmi e alle iniziative nel campo dello sport e dell’attività motoria. Sostiene programmi ed iniziative per la promozione e la diffusione delle diverse discipline sportive e promuove un adeguato sviluppo dell’impiantistica sportiva. Cura i procedimenti amministrativi e contabili e le attività istruttorie relative alla l.r.. 20/2007 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) e successive modificazioni, inerente all’istituzione e alla gestione dei Consigli Comunali e Municipali dei giovani e dei bambini. Promuove e coordina il settore del servizio civile attraverso la tenuta dell’albo regionale e l’accreditamento degli enti e delle organizzazioni, la valutazione e il monitoraggio dei progetti.”;

    g) nel paragrafo “Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive”:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca”;

    2) nella declaratoria delle funzioni le parole: “Cura gli adempimenti relativi all'individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza interna regionale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, assicurando il coordinamento e l'armonizzazione tra i procedimenti autorizzativi ricompresi nelle conferenze di servizi decisorie. Cura gli adempimenti relativi alla individuazione del rappresentante unico regionale e alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale nonché gli ulteriori adempimenti nell'ambito delle conferenze regionale e permanente previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), assicurando il raccordo organizzativo tra i lavori delle conferenze regionale e permanente con le attività dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.” sono sostituite dalle seguenti: “Opera, in qualità di Struttura regionale attuatrice, in materia di ricerca e innovazione relativamente alla programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione dei risultati dei Programmi operativi regionali finanziati con il FESR e, più in generale, in relazione agli obiettivi di propria competenza, del Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico. Coordina e promuove le attività per lo sviluppo della ricerca e delle reti di conoscenza e l’offerta di R&S da parte delle università e dei centri di ricerca. Cura il fondo per l’osservatorio astronomico di Campo Catino (l.r. 22/1988).”;

    h) nella declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti” le parole: “Cura la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale e la valorizzazione delle risorse naturali e forestali. Ai sensi del decreto legislativo n. 34/2018 promuove lo sviluppo socio-economico del comparto forestale attraverso le autorizzazioni alle imprese forestali, l'approvazione della pianificazione, lo sviluppo di strumenti funzionali alle imprese e alla gestione attiva delle foreste regionali e delle attività ad esse collegate.” sono soppresse;

    i) nella declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale Centrale acquisti” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Provvede agli acquisti ICT, previa rilevazione dei fabbisogni informativi ed infrastrutturali di rete delle strutture interne alla Regione.”;

    l) nella declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale per l’Inclusione sociale” le parole: “Promuove e coordina il settore del servizio civile attraverso la tenuta dell’albo regionale e l’accreditamento degli enti e delle organizzazioni, la valutazione e il monitoraggio dei progetti.” sono soppresse.

     

    Art. 18

    (Modifiche all’allegato F del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

                1. All’allegato F del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) lo schema A è sostituito dal seguente:

    Schema A 

    b) lo schema B è sostituito dal seguente:

    Schema B

    c) lo schema C è sostituito dal seguente: 

    Schema C

    d) lo schema E è sostituito dal seguente:

    Schema E

         

                                 

    Art. 19
    (Modifiche all’allegato L del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’allegato L del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 2 del punto 3 è aggiunto il seguente: “2 bis. Nelle procedure concorsuali di accesso alla qualifica dirigenziale sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dipendenti di ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale con almeno cinque anni di anzianità nonché i dirigenti a tempo determinato della medesima amministrazione regionale, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, assunti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che negli ultimi quindici anni abbiano maturato, anche non continuativamente, almeno cinque anni di anzianità in strutture amministrative della Giunta regionale diverse da quelle di diretta collaborazione politica.”;
    b) dopo il comma 6 del punto 5 sono aggiunti i seguenti:
    “6 bis. I componenti esterni all’amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici di concorso sono individuati tra gli iscritti nell’Elenco regionale dei Commissari di concorso di cui all’allegato O bis del r.r. 1/2002. Per la scelta dei componenti interni in servizio nell’amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici di concorso nonché per la scelta dei componenti esterni delle commissioni medesime da individuare tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato e professori di prima fascia di università statali o equiparate resta fermo quanto previsto al comma 1.
    6 ter. Fino alla completa operatività dell’Elenco regionale dei Commissari di concorso di cui all’allegato O bis, resta fermo quanto previsto al comma 1.”.

     

    Art. 20
    (Modifiche all’allegato O del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’allegato O del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 3 del punto 8 è aggiunto il seguente: “3 bis. Nelle procedure concorsuali di accesso alle qualifiche non dirigenziali sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dipendenti di ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale, con almeno cinque anni di anzianità nella categoria precedente a quella prevista dal bando di concorso.”;
    b) dopo il comma 6 del punto 10 sono aggiunti i seguenti:
    “6 bis. I componenti esterni all’amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici di concorso sono individuati tra gli iscritti nell’Elenco regionale dei Commissari di concorso di cui all’allegato O bis del r.r. 1/2002. Per la scelta dei componenti interni in servizio nell’amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici di concorso nonché per la scelta dei componenti esterni delle commissioni medesime da scegliere tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato e professori di ruolo di università statali o equiparate resta fermo quanto previsto al comma 1.”
    “6 ter. Fino alla completa operatività dell’Elenco regionale dei Commissari di concorso di cui all’allegato O bis, resta fermo quanto previsto al comma 1.”

     

    Art. 21
    (Inserimento dell’allegato O bis  al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. Dopo l’allegato O del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

     

    “ALLEGATO O bis

    ELENCO REGIONALE DEI COMMISSARI DI CONCORSO ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

    Punto 1.
    (Elenco regionale dei Commissari di concorso esterni all’amministrazione regionale)

    1. Secondo quanto disposto dal punto 5, comma 6 bis, dell’Allegato “L” nonché dal punto 10, comma 6 bis, dell’Allegato “O”, al fine di individuare i componenti esterni all’amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dalla Giunta regionale del Lazio secondo le modalità di cui agli Allegati “L” e “O” del r.r. 1/2002, è istituito l’Elenco regionale dei Commissari di concorso esterni all’amministrazione regionale, di seguito denominato Elenco regionale. L’Elenco regionale è tenuto e aggiornato dalla direzione regionale competente in materia di personale.
    2.   L’Elenco regionale è composto da:
      1. dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo;
      2. professionisti di comprovata esperienza nelle materie individuate nell’Avviso pubblico di cui     al successivo punto 2, anche collocati a riposo.
    3.       L’Elenco regionale è composto da sei distinte sezioni:
      1. giuridico - amministrativa;
      2. finanziario- contabile;
      3. tecnica, distinta nelle seguenti sottosezioni:
        1. architetti
        2. ingegneri edili, civili e ambientali
        3. ingegneri gestionali
        4. geologi
        5. agronomi
      4. informatica e statistica, distinta nelle seguenti sottosezioni:
        1. informatici
        2. statistici
      5. unanistica e linguistica, distinta nelle seguenti sottosezioni:
        1. archeologi
        2. archivisti
        3. bibliotecari
        4. competenze linguistiche
      6. scientifica, distinta nelle seguenti sottosezioni:
        1. medici
        2. farmacisti
        3. veterinari
        4. psicologi
        5. chimici
        6. biologi
      Ciascun componente dell’Elenco regionale può appartenere contemporaneamente a più sezioni.
    4. A Ciascun componente verrà assegnata una posizione nella sezione dell’Elenco corrispondente all’ordine di inserimento.
    5. La permanenza nell’Elenco regionale è stabilita per un periodo di tre anni, rinnovabili. La composizione dell’Elenco regionale può essere aggiornata annualmente.
    6. L’Elenco regionale è approvato con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale.

     

    Punto 2.
    (Formazione dell’Elenco regionale)

    1. L’Elenco regionale è formato a seguito di pubblicazione di un Avviso pubblico approvato con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale. L’Avviso pubblico è finalizzato ad acquisire la disponibilità, da parte dei soggetti individuati al comma 2 del punto 1, ad essere inseriti nell’Elenco regionale dei Commissari di concorso esterni all’amministrazione regionale, banditi dalla Giunta regionale del Lazio. Nell’Avviso pubblico sono indicate le modalità e i requisiti di presentazione della candidatura.
    2.  Non possono fare parte dell’Elenco regionale i componenti dell’organo di direzione politica della Regione Lazio, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le suddette situazioni di incompatibilità, anche sopravvenute, comportano la cancellazione dall’Elenco regionale.
    3. Ai sensi dell'art. 35bis del d.lgs. 165/2001, non possono essere iscritti nell’Elenco regionale coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.
    4. La costituzione dell’Elenco regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggio e/o altre classificazioni di merito.
    5. L’iscrizione nell’Elenco regionale non comporta, per gli iscritti, alcun diritto alla designazione.
    6. Le manifestazioni di interesse saranno oggetto di istruttoria da parte della direzione regionale competente in materia di personale relativamente al possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di cui al comma 1 e all’assenza delle incompatibilità di cui ai commi 2 e 3.

    Punto 3.
    (Modalità e criteri di individuazione)

    1. L’individuazione dei componenti della commissione esaminatrice del concorso tra i soggetti inseriti nell’Elenco regionale di cui al presente Allegato, sarà effettuata dalla direzione regionale competente in materia di personale, che sorteggerà il nominativo tra i soggetti iscritti nell’Elenco regionale. L’individuazione dei componenti avverrà mediante sorteggio casuale, alla presenza del Responsabile del procedimento del concorso per cui si procede alla nomina della commissione e fino a due testimoni. Si procederà ad individuare, in via prioritaria, il nominativo del Presidente della commissione di concorso e, successivamente, i nominativi dei componenti della medesima commissione e dei componenti supplenti. Prima del sorteggio verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio l’Avviso contenente le indicazioni sulla data e sulle modalità di svolgimento del sorteggio.
    2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità dell’articolo 57, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001.
    3. L’individuazione dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi tra i soggetti iscritti nell’Elenco regionale avverrà sorteggiando il nominativo sulla base dei seguenti criteri:
      1. competenze e qualifiche degli iscritti nell’Elenco regionale rispetto ai profili professionali e/o alle competenze e qualifiche richieste per i posti da ricoprire nel bando di concorso nonché alle materie oggetto delle prove concorsuali;
      2. rotazione degli incarichi. A tal fine, compatibilmente con il numero dei nominativi presenti nella sezione, è escluso dal sorteggio il nominativo già impegnato in altra commissione esaminatrice nonché chi sia stato nominato componente titolare della commissione esaminatrice dell’ultimo concorso bandito dalla Giunta regionale.
    4. La competenza professionale attinente ai profili professionali e/o alle competenze e qualifiche richieste per i posti da ricoprire nel bando di concorso nonché alle materie oggetto del bando, idonea alla nomina, sarà documentata dal curriculum vitae et studiorum.
    5. Al soggetto estratto verrà data comunicazione dell’esito del sorteggio affinché presenti, nei termini indicati nella predetta comunicazione, la dichiarazione di accettazione dell’incarico nonché la dichiarazione di assenza delle situazioni di incompatibilità previste dell’art. 11 del D.P.R. 487/1994 e dall’art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. 165/2001.

     

    Punto 4.
    (Rinuncia all’incarico di componente esterno di una commissione esaminatrice di concorso)

    1. Il soggetto sorteggiato potrà rinunciare all’incarico di componente esterno di una commissione esaminatrice di concorso per un massimo di due volte consecutive, dandone tempestiva comunicazione scritta al direttore della direzione regionale competente in materia di personale.
    2. Il terzo rifiuto consecutivo all’incarico comporta la cancellazione dall’elenco e l’impossibilità di ripresentare la propria candidatura per i due anni successivi alla cancellazione.

    Punto 5.
    (Compensi per l’incarico di componente di una commissione esaminatrice di concorso)

    1. I compensi per l’incarico di Presidente e/o di componente di una commissione esaminatrice di concorso sono stabiliti dal punto 6 dell’Allegato L e dal punto 19 dell’Allegato O del r.r. 1/2002.
    2. La sola iscrizione nell’Elenco regionale non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso da parte della amministrazione regionale, se non seguita da designazione di nomina quale componente esterno di una commissione esaminatrice di concorso ai sensi del comma 1 del punto 5 dell’Allegato L e/o del comma 1 del punto 10 dell’Allegato O del r.r. 1/2002.”.

     

     

    Art. 22
    (Modifiche all’allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

                1. All’allegato BB del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nella tabella dopo la riga “Portavoce del Presidente” è inserita la seguente: “Ufficio di staff del Presidente e cerimoniale”;
    b) nella tabella le parole. “Agenda digitale” sono sostituite dalla seguente: “Cinema”;
    c) nella tabella alla riga “Responsabile Cerimoniale, Responsabile del Coordinamento dei fondi comunitari FESR, FSE e FEASR e delle relative attività di comunicazione, Responsabile dei Progetti Speciali” le parole: “Responsabile Cerimoniale” sono soppresse;
    d) nella tabella le parole: “Responsabile delle segreterie del Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “Responsabile della segreteria del Presidente e Segretario particolare del Presidente”;
    e) nella tabella le parole: “Responsabile segreteria del Vice Presidente, degli assessori” sono sostituite dalle seguenti: “Responsabile della segretaria degli Assessori, del Vice Presidente e Segretario particolare del Vice Presidente”.

    Art. 23
    (Modifiche all’allegato GG del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

                1. All’allegato GG del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al paragrafo 1 “Quadro di riferimento - Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”:
    1) le parole: “Strutture appartenenti all’ex Segretariato Generale” sono soppresse;
    2) le parole: “Segretario Generale, individuato come vertice dell’amministrazione per lo svolgimento delle attività amministrative-gestionali, preposto a garantire la conformità dell’azione amministrativa agli indirizzi formulati dall’organo politico, nonché alla normativa vigente” sono sostituite dalle seguenti: “il Direttore Generale, con funzioni di coordinamento complessivo delle attività delle direzioni regionali in ordine al corretto svolgimento dell’azione amministrativa e al raggiungimento dei risultati;”;
    3) nello schema dell’organigramma le parole: “Segretario Generale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore Generale”;
    b) al paragrafo 2.2 “Metodologia- Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”:
    1) le parole: “Per strutture amministrative si intendono, le strutture organizzative di I livello (Segretario Generale, direzioni regionali, agenzie regionali equiparate a direzioni regionali, avvocatura regionale) e le strutture organizzative di II livello (aree, uffici)” sono  sostituite dalle seguenti: “Per strutture amministrative si intendono, le strutture organizzative di I livello (Direttore Generale, direzioni regionali, agenzie regionali equiparate a direzioni regionali, avvocatura regionale) e le strutture organizzative di II livello (aree, uffici)”;
    2) al primo punto dell’elenco introdotto dall’alinea: “Nella configurazione organizzativa della Giunta Regionale il Sistema si applica a” le parole: “Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore Generale”;
    c) al paragrafo 2.2.2. “Performance individuale - Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati” alla nota 13 ovunque compaiano le parole: “Segretario Generale” queste sono sostituite dalle seguenti: “Direttore Generale”;
    d) al paragrafo 5 “Soggetti, funzioni e responsabilità - Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati” nella partizione “Organismo indipendente di valutazione (OIV)” le parole: “propone alla Giunta Regionale la valutazione annuale dei dirigenti apicali;” sono sostituite dalle seguenti: “propone alla Giunta Regionale la valutazione annuale dei dirigenti apicali e del dirigente dell’Area Prevenzione della corruzione e trasparenza”;
    e) al paragrafo 7.2 “Gestione delle contestazioni - Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati” alla nota 44 le parole: “dal Segretario Generale” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore Generale”;
    f) all’allegato I “Manuale operativo”:
    1) nel paragrafo “Soggetti, tempistica e modalità di applicazione” le parole: “Segretario Generale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore Generale”;
    2) alla nota 54 del paragrafo “Performance organizzativa” le parole: “Segretariato Generale” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione Generale”.

    Art. 24
    (Disposizioni transitorie)

                1. In fase di prima applicazione del presente regolamento:
    a) il personale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla segretaria tecnica del Presidente è riassegnato, senza soluzione di continuità, con atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale competente in materia di personale, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni e fermo restando il rispetto dei contingenti numerici complessivi previsti dall’articolo 9 del citato r.r.1/2002, alla Segreteria politica del Presidente e all’Ufficio di staff del Presidente, con effetto dalla medesima data;
    b) l’Area “Sistemi informativi e progetti ICT, time management” della Direzione regionale Affari istituzionali e personale è ridenominata “Sistemi informativi e progetti ICT” ed è  incardinata presso la Direzione regionale Centrale acquisti; sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione, fatta eccezione per le seguenti competenze: “Coordina e supporta le singole Direzioni e Agenzie negli adempimenti relativi in materia di presenze/assenze del personale della Giunta, delle Direzioni e delle Agenzie regionali di propria competenza. Coordina e si raccorda con le strutture della Direzione per l'applicazione degli istituti contrattuali riguardanti le diverse tipologie di assenze. Cura la gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza, dell’Ufficio di Gabinetto e delle altre strutture di diretta collaborazione, anche con riguardo ai sistemi di valutazione e all’applicazione degli istituti contrattuali. Cura, su direttiva del Direttore regionale, i rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione del sistema NoiPa - Time Management. Cura l’erogazione dei buoni pasto. Gestisce, ove istituito, il Portale del Personale e cura la diretta pubblicazione sul medesimo dei servizi proposti. Gestisce la casella vocale per la comunicazione delle assenze per malattia del personale in servizio presso le strutture della Giunta regionale. Provvede alla istruzione delle pratiche relative alle missioni.  Supporta il Direttore nello svolgimento delle ulteriori attività di propria competenza ai sensi della legge regionale n. 6/2002 e del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche e integrazioni.” che rimangono assegnate, insieme al personale addetto all’esercizio delle stesse, alla Direzione  Affari istituzionali e personale; il Direttore della Direzione  Affari istituzionali e personale procede con l’atto di cui al comma 2 a riassegnare le suddette funzioni a una delle strutture organizzative già istituite all’interno della Direzione;
    c) le competenze dell’Area “Valutazione di incidenza e risorse forestali” della Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti” concernenti la promozione ai sensi del Decreto Legislativo 34/2018 dello sviluppo socio-economico del comparto forestale attraverso le autorizzazioni alle imprese forestali, l’approvazione della pianificazione forestale nonché la promozione dello sviluppo degli strumenti funzionali alle imprese e alla gestione attiva delle foreste regionali e delle attività ad esse collegate sono assegnate alla Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste; il direttore della Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste procede con l’atto di cui al comma 2 all’attribuzione delle dette funzioni a una delle strutture organizzative già istituite all’interno della Direzione;
    d) l’Area “Attuazione della normativa sui beni comuni” della Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio è incardinata presso la Direzione regionale Affari istituzionali e personale ed è confermata la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;
    e) presso la Direzione regionale Politiche giovanili e sport è istituita l’Area Affari generali e sono incardinate le Aree “Interventi per lo sport” e “Politiche giovanili” della Direzione regionale cultura e Lazio creativo per le quali sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, dei dirigenti responsabili e dei dipendenti in servizio presso le suddette Aree nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;  
    f) l’Area “Ricerca e innovazione” della Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro è incardinata presso la Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive, ricerca e innovazione e sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;
    g) presso la Direzione Generale sono istituite due nuove Aree, di cui una “Affari generali” e sono incardinati:
    1) l’Area “Pari opportunità” della Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio; sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;
    2) l’Ufficio “Rappresentante unico e ricostruzione, conferenze di servizi” dell’Area politiche di sviluppo economico del territorio e delle aree urbane e del cratere sismico della Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive; sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso il suddetto Ufficio nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione.
    2. I direttori interessati procedono alla presa d’atto di quanto disposto dal comma 1 con proprio atto. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale procede alla novazione dei contratti dei dirigenti di cui al comma 1 e alla assegnazione del personale ove previsto.
    3. I direttori interessati dalle modifiche nella declaratoria delle funzioni delle rispettive direzioni di cui all’allegato B del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento, ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 1, procedono alla presa d’atto delle stesse con proprio atto, nell’ambito delle strutture organizzative già istituite all’interno delle rispettive Direzioni.

    Art. 25
    (Pubblicazione ed entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° aprile 2021, fatta eccezione per le disposizioni relative alla istituzione della Direzione regionale Politiche giovanili e sport, che entrano in vigore alla data della sottoscrizione del contratto del relativo Direttore regionale.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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