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Regolamento regionale 19 maggio 1983, n. 3

  • BUR 10 giugno 1983, n. 16.
  • Regolamento per l'amministrazione del fondo di solidarietà istituito fra i consiglieri della Regione Lazio con l'art. 26 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.
  • Art. 1

    Il «Fondo di solidarietà tra i consiglieri della Regione Lazio» istituito dall'articolo 26 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, a sua volta sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, è amministrato da uno speciale comitato di amministrazione, costituito a norma dell'articolo 7 della citata legge regionale.

    Il predetto comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale ed è composto:
    a)         dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
    b)         dagli stessi rappresentanti dei gruppi consiliari, scelti per l'amministrazione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali.

    Il comitato di amministrazione del fondo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e dura in carica fino al termine di ciascuna legislatura.

    Le eventuali variazioni nella composizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel corso di una stessa legislatura, formeranno oggetto delle medesime variazioni, nella composizione dei membri del comitato, da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio.

    Le deliberazioni validamente adottate dal comitato di amministrazione del fondo sono immediatamente esecutive.

    Art. 2

    Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza legale del fondo; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal comitato di amministrazione del fondo, del quale è di diritto Presidente e che egli convoca, a norma delle presenti disposizioni, determinando la materia da portare alla discussione; dispone gli atti relativi ai rapporti bancari, ai mandati di pagamento e alle reversali di introito.

    Art. 3

    Il comitato di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative ed ha tutti i poteri per la gestione del fondo.

    In particolare, il comitato di amministrazione:
    a)         delibera sui bilanci preventivi e consuntivi da allegare come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale e da sottoporre all'approvazione dello stesso, nonché sul bilancio tecnico che deve essere redatto alla fine di ciascuna legislatura e, comunque, prima dell'insediamento del nuovo comitato;
    b)         delibera sul rendiconto annuale e sulla situazione patrimoniale del fondo, da presentarsi per l'approvazione al Consiglio regionale unitamente alla propria relazione ed a quella del collegio dei revisori dei conti;
    c)         delibera sull'ammontare dei premi di reinserimento da liquidare agli aventi diritto;
    d)         delibera sulla misura e sulle modalità di investimento e di erogazione delle uscite;
    e)         delibera sulla determinazione degli istituti di credito con i quali intrattenere rapporti bancari e su quello incaricato delle funzioni di tesoreria;
    f)          delibera sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, nonché sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;
    g)         delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;
    h)         delibera sulle domande e sulle istanze presentate dagli interessati relativamente alle prestazioni dovute dal fondo e dispone gli accertamenti e gli atti di informazione necessari per l'istruzione delle pratiche;
    i)          delibera su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente oppure da un terzo dei membri del comitato stesso o dal collegio dei revisori dei conti;
    l)          decide, in via definitiva, sulle opposizioni alle proprie deliberazioni proposte dagli interessati;
    m)        esercita tutte le attribuzioni e gli adempimenti ad esso demandati dalla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, dalla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 51.

    Art. 4

    Il comitato di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente, quando sia ritenuto necessario, dal Presidente anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio dei revisori dei conti.

    L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai membri del comitato e ai revisori dei conti, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

    Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti il comitato.

    Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti degli intervenuti.

    Non è ammessa delega. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

    Art. 5

    Contro le deliberazioni del comitato di amministrazione previste dall'articolo 3, lettera h), del presente regolamento è ammessa opposizione al comitato stesso entro sessanta giorni dalla loro comunicazione.

    Il comitato decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

    Gli atti e i provvedimenti emessi, in base al presente articolo, dal comitato di amministrazione hanno carattere definitivo.

    Art. 6

    Le funzioni di segretario e di addetto alle operazioni contabili del comitato di amministrazione sono esercitate da funzionari del Consiglio regionale nominati dal Presidente.

    Il segretario:
    a)         redige i verbali delle riunioni del comitato;
    b)         sottoscrive con il Presidente tutti i provvedimenti da questi emanati;
    c)         riceve le domande, le istanze e le opposizioni presentate dagli interessati, sottoscrivendo la ricevuta attestante la data di deposito;
    d)         cura l'istruttoria delle pratiche;
    e)         assume tutte le iniziative necessarie per l'attuazione delle direttive deliberate dal comitato di amministrazione;
    f)          coordina il lavoro della struttura autonoma dei fondi di previdenza e di solidarietà e ne segue l'attuazione da parte del personale addetto.

    Il funzionario addetto alle operazioni contabili:
    a)         cura la redazione dei bilanci, del rendiconto annuale e della situazione patrimoniale del fondo;
    b)         esegue le operazioni relative al funzionamento economico, finanziario e contabile del fondo;
    c)         segue lo svolgimento del servizio di tesoreria, emette i mandati di pagamento e le reversali di introito, controfirmandoli con il Presidente e con il segretario.

    Art. 7

    Le funzioni di controllo sull'amministrazione del fondo sono esercitate dallo stesso collegio dei revisori dei conti eletto dal Consiglio regionale per il fondo di previdenza dei consiglieri regionali.

    Il collegio dei revisori dei conti dura in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale viene eletto.

    I revisori dei conti intervengono alle riunioni del comitato di amministrazione, senza voto deliberativo.

    Art. 8

    Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e in particolare:
    a)         rivede e controlla la gestione nonché le scritture contabili e può chiedere informazioni e chiarimenti;
    b)         effettua ispezioni e controlli di cassa;
    c)         rivede i bilanci, il rendiconto annuale e la situazione patrimoniale del fondo, per i quali deve riferire periodicamente le proprie osservazioni al Consiglio regionale.

    Al termine di ogni ispezione il collegio dei revisori dei conti redige un verbale, del cui contenuto deve essere informato il Presidente del comitato di amministrazione.

    Art. 9

    Il patrimonio del fondo di solidarietà è costituito:
    a)         dai depositi in conto corrente presso gli istituti di credito;
    b)         dai crediti, dagli interessi e dai frutti derivanti dalla gestione del fondo e dall'amministrazione dei relativi valori;
    c)         dai beni mobiliari e immobiliari acquistati mediante l'impiego dei capitali disponibili;
    d)         da tutte le somme, beni ed attività che a qualsiasi titolo pervengano al fondo.

    Art. 10

    Le somme disponibili del fondo possono essere impiegate:
    a)         in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
    b)         in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito di notoria solidità a carattere nazionale e casse di risparmio;
    c)         investimenti immobiliari;
    d)         in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Consiglio regionale su proposta del comitato di amministrazione.

    Art. 11

    Le entrate del fondo sono costituite da:
    a)         contributi obbligatori e volontari dei consiglieri, previsti dalla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni;
    b)         interessi, redditi ed altri utili derivanti dalle attività patrimoniali mobiliari ed immobiliari del fondo;
    c)         qualsiasi altro provento di carattere ordinario e straordinario che, a giusto titolo, perviene al fondo.

    Art. 12

    Le uscite del fondo sono costituite da:
    a) pagamento dei premi di reinserimento nella vita professionale previsti dalla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 ed eventuali successive modificazioni;
    b) spese relative all'amministrazione e al mantenimento del fondo.

    Art. 13

    Le domande e le istanze di cui all'articolo 3, lettera h), del presente regolamento debbono essere indirizzate al «Comitato di amministrazione del fondo di solidarietà tra i consiglieri della Regione Lazio» e presentate al segretario del comitato.

    Art. 14

    Il premio di reinserimento spettante ai consiglieri regionali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, è stabilito nella misura pari all'ultima mensilità delle competenze lorde, detratto il rimborso riconosciuto ai consiglieri regionali per spese di trasporto, percepite in carica dal consigliere cessato, moltiplicate per ogni anno di esercizio del mandato il cui importo massimo non superi le dieci mensilità.

    A tale effetto la frazione di anno di esercizio del mandato non inferiore a sei mesi ed un giorno viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.

    Per il periodo di cui al comma precedente l'avente diritto verserà al fondo un contributo pari a quello trattenuto ai consiglieri in carica alla data in cui viene liquidato il premio di reinserimento.

    I premi di reinserimento, su cui gravano le ritenute fiscali stabilite dalla legge, vengono liquidati d'ufficio e sono pagati in unica soluzione presso l'istituto di credito gestore del servizio di tesoreria.

    Art. 15

    L'esercizio finanziario del fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

    Il presidente del fondo, a sua discrezione, farà uso dell'esercizio suppletivo fino al 31 gennaio di ogni anno per il pagamento delle spese impegnate e la riscossione delle entrate accertate nell'esercizio precedente.

    Il bilancio di previsione deve essere approvato dal comitato di amministrazione del fondo, e corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, della relazione e della deliberazione del comitato, trasmesso al settore segreteria del Consiglio.

    Il settore segreteria del Consiglio provvederà ad allegare detto bilancio al bilancio di previsione del Consiglio regionale e invierà entrambi all'assemblea consiliare perché ne deliberi l'approvazione.

    Il settore sopracitato provvederà successivamente a trasmettere alla segreteria del fondo la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

    Il conto consuntivo di ciascun esercizio, deliberato dal comitato di amministrazione, va allegato al consuntivo del Consiglio regionale ed è sottoposto alla stessa disciplina del bilancio di previsione.

    Il comitato di amministrazione o, nella impossibilità di ottenere in tempo utile una sua convocazione, il Presidente del fondo, provvederà a redigere il bilancio tecnico al termine di ciascuna legislatura. Il bilancio tecnico deliberato ai sensi del secondo comma, lettera a) del precedente articolo 3 verrà sottoposto al comitato di amministrazione eletto nella successiva legislatura perché prenda conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria del fondo riferita al termine della legislatura precedente.

    Art. 16

    Il fondo corrisponde, in caso di decesso di un consigliere regionale nel corso della legislatura, un contributo di solidarietà ai beneficiari testamentari in mancanza al coniuge o, in subordine, ai figli od ai genitori.

    Il comitato di amministrazione del fondo stabilirà la misura di detto contributo che comunque non potrà superare l'importo di una mensilità, di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, per ogni annualità di carica.

    Art. 17

    Il Presidente del Consiglio regionale delibera con i poteri del comitato di amministrazione del fondo di solidarietà, salvo successiva ratifica da parte dello stesso comitato, di liquidare agli aventi diritto, nei casi d'urgenza, il premio di reinserimento ed il contributo di solidarietà, subito dopo la cessazione dalla carica degli interessati.

    Art. 18

    Il comitato di amministrazione, nell'eventualità che le disponibilità del fondo risultino insufficienti per operare le liquidazioni di cui agli articoli precedenti, integrerà il fondo, nella misura strettamente necessaria, della somma occorrente, mediante anticipazione da parte del fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio.

    Tale anticipazione sarà restituita dal fondo di solidarietà mediante storno delle relative ritenute mensili operate sulle indennità consiliari.

    Art. 19

    Per il sequestro, il pignoramento e la cessione del premio di reinserimento, si applicano le disposizioni di legge statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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