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Regolamento regionale 19 maggio 1983, n. 2

  • BUR 10 giugno 1983, n. 16.
  • Regolamento per l'amministrazione del fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio.
  • Art. 1

    Il «Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio» istituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, è amministrato da uno speciale comitato di amministrazione, costituito a norma dell'articolo 7 della citata legge regionale.

    Il predetto comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale ed è composto:
    a)         dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
    b)         da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, scelto tra i consiglieri del gruppo stesso.

    I rappresentanti di cui alla lettera b) del precedente comma sono designati da ciascuno dei rispettivi gruppi consiliari, entro il termine che sarà ad essi stabilito dal Presidente del Consiglio.

    Qualora i gruppi consiliari interessati non provvedano a trasmettere, nei termini assegnati, le designazioni di propria competenza, il Presidente del Consiglio regionale ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

    Il comitato di amministrazione del fondo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e dura in carica fino al termine di ciascuna legislatura.

    Le eventuali variazioni nella composizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel corso di una stessa legislatura, formeranno oggetto delle medesime variazioni, nella composizione dei membri del comitato, da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio.

    Le deliberazioni validamente adottate dal comitato di amministrazione del fondo sono immediatamente esecutive.

    Art. 2

    Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza legale del fondo; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal comitato di amministrazione del fondo, del quale è di diritto Presidente e che egli convoca, a norma delle presenti disposizioni, determinando la materia da portare alla discussione; dispone gli atti relativi ai rapporti bancari, ai mandati di pagamento e alle reversali di introito.

    Art. 3

    Il comitato di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative ed ha tutti i poteri per la gestione del fondo.

    In particolare, il comitato di amministrazione:
    a)         delibera sui bilanci preventivi e consuntivi da allegare come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale e da sottoporre all'approvazione dello stesso, nonché sul bilancio tecnico che deve essere redatto alla fine di ciascuna legislatura e, comunque, prima dell'insediamento del nuovo comitato;
    b)         delibera sul rendiconto annuale e sulla situazione patrimoniale del fondo, da presentarsi per l'approvazione al Consiglio regionale unitamente alla propria relazione ed a quella del collegio dei revisori dei conti;
    c)         delibera sulla misura e sulle modalità di investimento e di erogazione delle uscite;
    d)         delibera sulla determinazione degli istituti di credito con i quali intrattenere rapporti bancari o su quello incaricato delle funzioni di tesoreria;
    e)         delibera sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, nonché sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;
    f)          delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;
    g)         delibera sulle domande e sulle istanze presentate dagli interessati relativamente alle prestazioni dovute dal fondo e dispone gli accertamenti e gli atti di informazione necessari per l'istruzione delle pratiche;
    h)         delibera su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente oppure da un terzo dei membri del comitato stesso o dal collegio dei revisori dei conti;
    i)          decide, in via definitiva, sulle opposizioni alle proprie deliberazioni proposte dai consiglieri o dai loro aventi causa;
    l)          esercita tutte le attribuzioni e gli adempimenti ad esso demandati dalla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Art. 4

    Il comitato di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente, quando sia ritenuto necessario, dal Presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o del collegio dei revisori dei conti.

    L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai membri del comitato e ai revisori dei conti, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

    Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti il comitato.

    Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti degli intervenuti.

    Non è ammessa delega. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

    Art. 5

    Contro le deliberazioni del comitato di amministrazione previste dall'articolo 3, lettera g), del presente regolamento è ammessa opposizione al comitato stesso entro sessanta giorni dalla loro comunicazione.

    Il comitato decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

    Gli atti e i provvedimenti emessi, in base al presente articolo, dal comitato di amministrazione, hanno carattere definitivo.

    Art. 6

    Le funzioni di segretario e di addetto alle operazioni contabili del comitato di amministrazione sono esercitate da funzionari del Consiglio regionale nominati dal Presidente.

    Il segretario:
    a)         redige i verbali delle riunioni del comitato;
    b)         sottoscrive con il Presidente tutti i provvedimenti da questi emanati;
    c)         riceve le domande, le istanze e le opposizioni presentate dagli interessati, sottoscrivendo la ricevuta attestante la data di deposito;
    d)         cura l'istruttoria della pratiche;
    e)         assume tutte le iniziative necessarie per l'attuazione delle direttive deliberate dal comitato di amministrazione;
    f)          coordina il lavoro della struttura autonoma dei fondi di previdenza e di solidarietà e ne esegue l'attuazione da parte del personale addetto.

    Il funzionario addetto alle operazioni contabili:
    a)         cura la redazione dei bilanci, del rendiconto annuale e della situazione patrimoniale del fondo;
    b)         esegue le operazioni relative al funzionamento economico, finanziario e contabile del fondo;
    c)         segue lo svolgimento del servizio di tesoreria, emette i mandati di pagamento e le reversali di introito, controfirmandoli con il Presidente e con il segretario.

    Art. 7

    Le funzioni di controllo sull'amministrazione del fondo sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti, uno dei quali con veste di presidente, eletti dal Consiglio regionale tra i propri membri che non siano anche membri del comitato di amministrazione del fondo stesso.

    Il collegio dei revisori dei conti dura in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale viene eletto.

    I revisori intervengono alle riunioni del comitato di amministrazione, senza voto deliberativo.

    Art. 8

    Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e in particolare:
    a)         rivede e controlla la gestione nonché le scritture contabili e può chiedere informazioni e chiarimenti;
    b)         effettua ispezioni e controlli di cassa;
    c)         rivede i bilanci, il rendiconto annuale e la situazione patrimoniale del fondo, per i quali deve riferire periodicamente le proprie osservazioni al Consiglio regionale.

    Al termine di ogni ispezione il collegio dei revisori dei conti redige un verbale, del cui contenuto deve essere informato il Presidente del comitato di amministrazione.

    Art. 9

    Il patrimonio del fondo di previdenza è costituito:
    a)         dai depositi in conto corrente presso gli istituti di credito;
    b)         dai crediti, dagli interessi e dai frutti derivanti dalla gestione del fondo e dall'amministrazione dei relativi valori;
    c)         dai beni mobiliari e immobiliari acquistati mediante l'impiego dei capitali disponibili;
    d)         da tutte le somme, beni ed attività che a qualsiasi titolo pervengano al fondo.

    Art. 10

    Le somme disponibili del fondo possono essere impiegate:
    a)         in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
    b)         in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito di notoria solidità a carattere nazionale e casse di risparmio;
    c)         in investimenti immobiliari;
    d)         in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Consiglio regionale su proposta del comitato di amministrazione.

    Art. 11

    Le entrate del fondo sono costituite da:
    a)         contributi obbligatori e volontari dei consiglieri e loro aventi causa, previsti dalla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni;
    b)         interessi, redditi ed altri utili derivanti dalle attività patrimoniali mobiliari ed immobiliari del fondo;
    c)         qualsiasi altro provento di carattere ordinario o straordinario che, a giusto titolo, perviene al fondo.

    Art. 12

    Le uscite del fondo sono costituite da:
    a)         pagamento di assegni vitalizi diretti e di reversibilità;
    b)         rimborso di contributi in applicazione dell'articolo 13 lettere c) e d), della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7;
    c)         indennità relative al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'articolo 24 della citata legge regionale n. 7 del 1973;
    d)         spese relative all'amministrazione e al mantenimento del fondo.

    Art. 13

    I consiglieri regionali all'atto della loro iscrizione al fondo debbono produrre al segretario del comitato di amministrazione:
    a)         un certificato di stato di famiglia;
    b)         una dichiarazione sottoscritta, attestante l'eventuale condizione scolastica dei figli e le altre circostanze previste dall'articolo 17, lettera d), della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.

    Le successive variazioni rispetto alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente articolo, dovranno essere prontamente comunicate al segretario.

    Analoghi adempimenti debbono essere osservati dagli iscritti volontari o dagli eventuali aventi diritto.

    Art. 14

    Le domande e le istanze di cui all'articolo 3, lettera g), del presente regolamento debbono essere indirizzate al «Comitato di amministrazione del fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio» e presentate al segretario del comitato.

    Art. 15

    Gli assegni diretti e di reversibilità vengono liquidati di ufficio. Per il relativo computo, la frazione di anno pari o superiore ai sei mesi viene considerata come anno intero, mentre quella inferiore ai sei mesi compiuti si trascura.

    Per il periodo corrispondente al completamento dell'anno l'avente diritto verserà al fondo un contributo pari a quello trattenuto ai consiglieri in carica alla data in cui viene liquidato il vitalizio.

    Gli assegni, al netto delle ritenute fiscali di legge, sono pagabili in mensilità posticipate presso l'istituto di credito avente funzione di tesoriere.

    Art. 16

    Entro il 31 gennaio di ogni anno è predisposto, per ciascuno degli iscritti al fondo, un estratto conto chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente indicante l'importo dell'indennità consiliare lorda, su cui a norma della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, sono stati calcolati i contributi e l'importo dei contributi fiscali.

    Copia dell'estratto conto è rilasciata su richiesta degli iscritti.

    Art. 17

    L'esercizio finanziario del fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

    Il Presidente del fondo, a sua discrezione, farà uso dell'esercizio suppletivo fino al 31 gennaio di ogni anno per il pagamento delle spese impegnate e la riscossione delle entrate accertate nell'esercizio precedente.

    Il bilancio di previsione deve essere approvato dal comitato di amministrazione del fondo e, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, della relazione e della deliberazione del comitato, trasmesso al settore segreteria del Consiglio.

    Il settore segreteria del Consiglio provvederà ad allegare detto bilancio al bilancio di previsione del Consiglio regionale e invierà entrambi all'Assemblea consiliare perché ne deliberi l'approvazione.

    Il settore sopracitato provvederà successivamente a trasmettere alla segreteria del fondo la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

    Il conto consuntivo di ciascun esercizio deliberato dal comitato di amministrazione, va allegato al consuntivo del Consiglio regionale ed è sottoposto alla stessa disciplina del bilancio di previsione.

    Il comitato di amministrazione o, nella impossibilità di ottenere in tempo utile una sua convocazione, il Presidente del fondo, provvederà a redigere il bilancio tecnico al termine di ciascuna legislatura. Il bilancio tecnico, deliberato ai sensi del secondo comma, lettera a), del precedente articolo 3, verrà sottoposto al comitato di amministrazione eletto nella successiva legislatura perché prenda conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria del fondo riferita al termine della legislatura precedente.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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