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Regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2

  • BUR 21 febbraio 2008, n. 7
  • Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (“Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria.”
  • Indice

    Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12
    Art.  2 - Modifiche all’articolo 15 del r.r. 2/2000
    Art. 3 - Disposizione transitoria
    Art. 4 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12)

    1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 2 del r.r. 2/2000, le parole: “, tra loro non cumulabili,” sono soppresse.

    2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

    “2 bis. Le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 2.

    2 ter. I comuni, in relazione a particolari situazioni di emergenza abitativa presenti nel loro territorio, possono motivatamente prevedere ulteriori condizioni di priorità aggiuntive rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.”.

    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 15 del r.r. 2/2000)

    1. Il comma 4 dell’articolo 15 del r.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

    “4. Gli enti gestori, nelle more dell’effettivo avvio dell’autogestione, applicano quanto previsto dall’articolo 17 bis della l.r. 12/1999 e successive modifiche.”.

    Art. 3
    (Disposizione transitoria)

    1. Nelle more dell’adozione dei bandi formulati sulla base dei nuovi criteri di cui all’articolo 2 del r.r. 2/2000, al fine di consentire la definizione delle procedure concorsuali già avviate garantendo le aspettative dei soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie relative ai bandi generali per  l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le graduatorie in essere restano ferme fino alla data del 31 dicembre 2010.

    Art. 4
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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