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Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 1

  • BUR 30 gennaio 2007, n. 3
  • Regolamento per gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue).
  • Indice

    Art. 1 - Oggetto
    Art. 2 - Bando e presentazione delle domande
    Art. 3 - Istruttoria
    Art. 4 - Calcolo dei contributi e degli indennizzi
    Art. 5 - Concessione dei contributi e degli indennizzi
    Art. 6 - Erogazione
    Art. 7 - Controllo
    Art. 8 - Revoca
    Art. 9 - Monitoraggio
    Art. 10 - Norma transitoria
    Art. 11 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Oggetto)

     1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 settembre 2003, n.30, “Interventi a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)”, di seguito denominata legge regionale, detta disposizioni finalizzate all’attuazione degli interventi ivi disciplinati e concernenti, in particolare, la concessione e l’erogazione dei contributi e degli indennizzi, la revoca della concessione ed il recupero delle somme indebitamente percepite nonché il controllo ed il monitoraggio sull’applicazione della legge regionale.

     

    Art. 2
    (Bando e presentazione delle domande)

     

    1. Le domande di contributo e d’indennizzo sono presentate alle strutture decentrate della Direzione regionale Agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate strutture regionali decentrate, secondo modalità indicate nell’apposito bando emanato dalla suddetta direzione.

    2. Il bando specifica in particolare:
    a)       i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande;
    b)       il contenuto della domanda, secondo moduli da allegare al bando;
    c)       la documentazione da presentare unitamente alle domande;
    d)       le risorse disponibili;
    e)       le condizioni di ricevibilità e quelle di ammissibilità delle domande.

    3. Il bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).


    Art. 3
    (Istruttoria)

    1. Le strutture regionali decentrate, che curano l’istruttoria tecnico-amministrattiva delle domande, provvedono in particolare a:
    a)        verificare la ricevibilità delle domande;
    b)        comunicare ai richiedenti, relativamente alle domande ricevibili, l’avvio del procedimento istruttorio, entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande stesse;
    c)        accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge regionale;
    d)        richiedere, qualora sia utile ai fini dell’istruttoria, l’eventuale integrazione della documentazione ed il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l’invio di quanto richiesto, pena l’inammissibilità della domanda alla valutazione della Regione;
    e)        trasmettere al direttore della Direzione regionale Agricoltura, di seguito denominato direttore, entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande:
    1)         l’elenco delle domande irricevibili e di quelle non ammissibili alla concessione dei contributi e degli indennizzi, con la specificazione delle motivazioni;
    2)         l’elenco delle domande ammissibili, che contenga altresì l’importo del contributo e dell’indennizzo ammissibile, con la specificazione delle motivazioni;
    f)     gestire l’archivio delle pratiche istruite.

     

     Art. 4
    (Calcolo dei contributi e degli indennizzi)

    1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi delle strutture regionali decentrate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), il direttore approva:
    a)      l’elenco regionale delle domande irricevibili e di quelle non ammissibili alla concessione dei contributi e degli indennizzi;
    b)      l’elenco regionale delle domande ammesse alla concessione dei contributi e degli indennizzi.

    2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili comprese nell’elenco di cui al comma 1, lettera b), i contributi e gli indennizzi sono determinati applicando una riduzione proporzionale a quanto ritenuto ammissibile in fase istruttoria.

    3. Il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale è calcolato su base mensile. Qualsiasi frazione di mese si considera per intero.

    4. Gli indennizzi di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4, della legge regionale sono calcolati previa deduzione di quanto previsto al comma 4 bis del medesimo articolo.

     

     Art. 5
    (Concessione dei contributi e degli indennizzi)

     1. Sulla base degli elenchi regionali di cui all’articolo 4, comma 1, il direttore adotta:
    a)     i provvedimenti motivati di irricevibilità e di inammissibilità delle domande per la concessione dei contributi e degli indennizzi;
    b)     i provvedimenti motivati di concessione dei contributi e degli indennizzi

    2. Le strutture regionali decentrate comunicano agli interessati l’esito delle domande.

     

     Art. 6
    (Erogazione)

    1. La Direzione regionale Agricoltura eroga i contributi e gli indennizzi concessi con i provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

    2. L’erogazione è effettuata in un’unica soluzione.

    3. La Direzione regionale Agricoltura può avvalersi, per l’erogazione dei contributi e degli indennizzi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL).

     

     Art. 7
    (Controllo)

    1. Le strutture regionali competenti effettuano idonei controlli, anche a campione, finalizzati a garantire il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento.

    2. I beneficiari si obbligano a consentire l’effettuazione d’ispezioni e controlli da parte delle autorità competenti a livello regionale, statale e comunitario.

     

     Art. 8
    (Revoca)

    1. Il direttore revoca la concessione dei contributi e degli indennizzi quando:
    a)   i controlli evidenziano falsità nei documenti o nelle dichiarazioni effettuate;
    b)  il beneficiario non consente l’accesso in azienda per i controlli previsti all’articolo 7 o non rende le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio di cui all’articolo 9.

    2. Nei casi di cui al comma 1, il direttore procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modifiche, e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.

     

    Art. 9
    (Monitoraggio)

    1. La Direzione regionale Agricoltura effettua ogni anno, entro il 31 ottobre, il monitoraggio sull’applicazione della legge regionale nell’anno che precede, evidenziando, in relazione ai diversi tipi d’interventi, almeno i seguenti dati:
    a)      risorse finanziarie erogate o, in mancanza, impegnate in favore delle imprese;
    b)      numero dei beneficiari;
    c)      importo medio dei contributi o degli indennizzi concessi per beneficiario.


    Art. 10
    (Norma transitoria)

     1. In fase di prima attuazione, il direttore emana il bando previsto dall’articolo 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     

     Art. 11
    (Entrata in vigore)

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURL.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari

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