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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 18 gennaio 1989, n. 1

  • BUR 10 febbraio 1989, n. 4
  • Regolamento  per il funzionamento degli organi delle unità sanitarie locali
  • TITOLO I
    Disposizioni generali

    Art. 1
    (Definizione e ambito territoriale)

    L'unità sanitaria locale è la struttura operativa e cioè il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dell'associazione intercomunale costituita dai comuni di ...

    La U.S.L. costituisce lo strumento per la promozione e la gestione unitaria degli interventi diretti alla tutela della salute dei cittadini nonché degli interventi sociali ad essa connessi.

    Art. 2
    (Sede)

    La sede della U.S.L.__________________è stabilita nel comune          via
                                                                          di ___________________         _______________
    Gli organi della U.S.L………………..si riuniscono di regola presso la sede della U.S.L. stessa.

    Art. 3
    (Attribuzioni e prestazioni della U.S.L)

    L'unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazione sanitaria stabiliti dalla programmazione nazionale e regionale.

    In particolare provvede:
    a)         all'educazione sociale e sanitaria;
    b)         alla formazione permanente del personale;
    c)         all'igiene dell'ambiente;
    d)         alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
    e)         alla protezione sanitaria materno - infantile, all'assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
    f)          all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
    g)         all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
    h)         alla medicina dello sport ed alla tutela sanitaria delle attività sportive;
    i)          all'assistenza medico - generica ed infermieristica, domiciliare ed ambulatoriale;
    l)          all'assistenza medico - specialistica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
    m)        all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
    n)         alla riabilitazione;
    o)         all'assistenza farmaceutica ed alla vigilanza sulle farmacie;
    p)         all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
    q)         alla profilassi ed alla polizia veterinaria; all'ispezione ed alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
    r)         agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi sanitari istituiti per le forze armate, per i corpi di polizia, per il corpo degli agenti di custodia e per il corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai servizi dell'ente Ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico - sanitario delle condizioni del personale dipendente.

    TITOLO II
    Organi della U.S.L. e loro attribuzioni

    Art. 4
    (Organi)

    Gli organi della U.S.L. sono:
    a)         il comitato di gestione;
    b)         il presidente del comitato di gestione;
    c)         il collegio dei revisori.

    Capo I

    Art. 5
    (Comitato di gestione)

    Il comitato di gestione della                         é composto dal presidente e                 membri eletti con
    U.S.L.                                  ____________ da n.                                   _________
    separate votazioni e con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale anche fuori dal proprio seno.

    I componenti del comitato di gestione debbono essere scelti tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione documentata da un curriculum che deve essere depositato da uno o più gruppi presenti nell'assemblea dell'associazione intercomunale almeno cinque giorni prima dell'elezione secondo le modalità previste dallo statuto.

    Il presidente ed i membri del comitato di gestione sono eletti con la maggioranza assoluta. Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale, ovvero non venga conseguita la maggioranza prescritta, la votazione viene rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti stessi. Nel caso in cui anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra un numero di candidati doppio rispetto a quelli da eleggere ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. Partecipano al ballottaggio i candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene nominato il più anziano di età.

    Art. 6
    (Durata)

    Il presidente e i membri del comitato di gestione durano carica cinque anni.

    Il comitato di gestione viene interamente rinnovato in caso di rinnovo integrale dell'assemblea dell'associazione intercomunale che lo ha eletto, nonché in caso di modifica dell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

    Il presidente e i membri del comitato di gestione restano comunque in carica fino alla loro sostituzione.

    Art. 7
    (Incompatibilità – Decadenza)

    Al presidente e ai membri del comitato di gestione si applicano le norme sulle incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

    In particolare i dipendenti dell'unità sanitaria locale nonché i professionisti con essa convenzionati non possono ricoprire la carica di presidente e componente del comitato di gestione della stessa U.S.L. da cui dipendono o con cui sono convenzionati.

    Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non hanno effetto qualora i dipendenti della U.S.L., entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, chiedano di essere collocati in aspettativa.

    Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui al secondo comma del presente articolo se, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, cessano dalle funzioni che danno luogo all'incompatibilità.

    Se non intervengono tali opzioni, gli interessati vengono dichiarati decaduti dalla carica.

    Il presidente e i componenti del comitato di gestione che vengono a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dai precedenti commi devono dare tempestiva e formale comunicazione al presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale. A decorrere dal verificarsi della situazione di incompatibilità e fino a che tale situazione persista il presidente o i componenti sono tenuti ad astenersi dal partecipare alle sedute del comitato di gestione e, comunque, da ogni altra attività di gestione. Decadono altresì dalla carica il presidente e i componenti del comitato di gestione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del comitato stesso.

    Il segretario del comitato di gestione è tenuto comunque a segnalare al presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale i nominativi dei componenti che sono risultati assenti a qualsiasi titolo per tre sedute consecutive precisando i motivi addotti. Tale segnalazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall'ultima assenza.

    Il presidente dell'assemblea, valutate le circostanze, deve iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'assemblea dell'associazione intercomunale i casi di incompatibilità e decadenza.

    Art. 8
    (Revoca dei membri del comitato di gestione)

    Il presidente e i membri del comitato i gestione possono essere revocati anche individualmente, a maggioranza assoluta dei componenti e su proposta motivata di almeno 1/3 dei membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale che li ha eletti, in caso di persistente violazione di leggi o di regolamenti o del piano sanitario o di indirizzi e direttive vincolanti.

    Art. 9
    (Sostituzione dei membri)

    In caso di cessazione dalla carica per dimissioni decadenza, morte o incompatibilità del presidente o di un componente del comitato di gestione, il presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale provvede a convocare entro quindici giorni l'organo per procedere alla elezione dei membri da sostituire.

    La sostituzione totale o parziale dei membri deve avvenire con le modalità previste dal precedente articolo 5.

    I membri del comitato di gestione restano comunque in carica fino alla loro sostituzione.

    Art. 10
    (Attribuzione del comitato di gestione)

    Il comitato di gestione è l'organo esecutivo della U.S.L.

    Esso compie tutti gli atti di amministrazione della U.S.L., che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi od uffici. Spetta al comitato di gestione:
    a)         adottare le proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dell'associazione intercomunale:
    b)         nominare i rappresentanti dell'unità sanitaria locale presso enti organizzazioni e commissioni:
    c)         nominare i dirigenti dei servizi dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio di direzione, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni;
    d)         deliberare la revoca dei coordinatori dell'ufficio di direzione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti e con provvedimento motivato;
    e)         predisporre la relazione semestrale sull'andamento gestionale della U.S.L., sullo stato di attuazione dei progetti e dei programmi da sottoporre all'esame dell'assemblea dell'associazione intercomunale;
    f)          esercitare ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti.

    Per l'esercizio delle funzioni sopra indicate non sono ammesse deleghe a singoli componenti del comitato di gestione.

    Art. 11
    (Convocazione del comitato di gestione)

    Il comitato di gestione si riunisce in prima convocazione entro otto giorni dalla sua elezione.

    Il comitato di gestione si riunisce per iniziativa del presidente o della metà dei suoi membri.

    La richiesta di convocazione da parte dei membri è presentata per scritto al presidente con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso il presidente dovrà convocare il comitato di gestione non oltre cinque giorni dalla presentazione della richiesta.

    La convocazione è notificata dal presidente mediante avvisi individuali scritti nei quali dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, almeno settantadue ore prima di quello stabilito per la riunione.

    L'avvenuta notifica deve essere attestata da formale ricevuta.

    Il comitato di gestione si riunisce almeno tre volte al mese.

    In caso di convocazione di urgenza, il termine può essere ridotto fino a un minimo di ventiquattro ore.

    Art. 12
    (Ordine del giorno - Pubblicità.)

    L'ordine del giorno è predisposto dal presidente del comitato di gestione tenuto conto delle richieste presentate dai singoli componenti sentiti il coordinatore amministrativo e il coordinatore sanitario in relazione alle rispettive competenze. L'ordine del giorno è notificato, oltre che ai membri del comitato, ai membri del collegio dei revisori nonché ai coordinatori amministrativo e sanitario e al segretario con le procedure di cui all'articolo precedente.

    L'ordine del giorno è altresì notificato al presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

    Eventuali modificazioni dell'ordine del giorno devono essere notificate con le stesse modalità previste per l'ordine del giorno.

    Sono comunque consentite, senza particolari formalità comunicazioni su circostanze che possono interessare il comitato.

    Sulle medesime ciascun componente può fare osservazioni o raccomandazioni nonché presentare proposte da iscrivere all'ordine del giorno della successiva seduta. Il comitato di gestione, se al completo, a voto unanime dei partecipanti, può stabilire la trattazione di problemi urgenti o indilazionabili.

    L'ordine del giorno del comitato di gestione è affisso all'albo della U.S.L. nei termini previsti per la convocazione dell'organo.

    Art. 13
    (Invio, deposito, consultazione degli atti)

    Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati a cura del coordinatore amministrativo e del coordinatore sanitario presso la segreteria del comitato di gestione lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione.

    I componenti del comitato di gestione e del collegio dei revisori nonché i coordinatori amministrativo e sanitario hanno diritto di prendere visione di tali atti.

    L'elenco dei provvedimenti adottati dal comitato di gestione è inviato al presidente dell'associazione intercomunale.

    Le deliberazioni soggette a controllo devono essere trasmesse al comitato regionale di controllo entro otto giorni dalla loro adozione.

    Le deliberazioni che comportano impegni di spesa devono essere trasmesse, entro il termine di cui al comma precedente, al presidente del collegio dei revisori ai fini di quanto previsto dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

    Art. 14
    (Sedute del comitato di gestione)

    Il comitato di gestione è presieduto dal presidente o in caso di assenza o impedimento dal vice - presidente. Per la validità delle deliberazioni del comitato di gestione si richiede l'intervento della maggioranza dei componenti.

    Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

    Le sedute del comitato di gestione non sono pubbliche.

    Partecipano alle sedute del comitato di gestione con voto consultivo, ciascuno per la parte di competenza, i coordinatori amministrativo e sanitario; vi partecipa inoltre, con voto consultivo, il responsabile dei servizi sociali nel caso che la U.S.L. provveda alla gestione di tali servizi ai sensi dell'art. 37 della citata legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5.

    Negli atti adottati dal comitato di gestione deve essere fatta menzione dei voti consultivi espressi dai coordinatori amministrativo e sanitario nonché del parere di ciascun responsabile di servizio in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui è preposto.

    Il collegio dei revisori dei conti, ovvero i singoli componenti, possono assistere alle sedute del comitato di gestione.

    Art. 15
    (Segretario)

    Alle sedute del comitato di gestione assiste, con funzioni di segretario, un funzionario direttivo della U.S.L. appartenente alla tabella A) del ruolo amministrativo dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nominato dallo stesso comitato di gestione.

    Il segretario provvede alla redazione del verbale delle sedute del comitato di gestione e assiste il presidente per la trasmissione delle deliberazioni assunte agli organi e agli uffici competenti per l'ulteriore corso.

    I verbali devono riportare il resoconto della riunione, con i punti principali della discussione, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. I verbali devono, altresì, indicare l'ora di inizio e di chiusura della seduta, i nomi dei componenti del comitato di gestione presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti.

    Ogni componente il comitato di gestione ha diritto, seduta stante, che nel verbale si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune.

    Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie e di altri membri.

    Il verbale, approvato nella stessa seduta o in quella successiva, deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

    Il segretario curerà che siano rispettati i termini previsti dall'art. 21, terzo comma e dall'art. 33, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 per l'invio al competente comitato regionale degli atti sottoposti a controllo.

    Le funzioni del segretario del comitato di gestione non danno diritto alla corresponsione di alcuna indennità comunque denominata, salvo eventuale compenso per lavoro straordinario.

    Art. 16
    (Conservazione degli atti)

    Tutti gli atti del comitato di gestione sono depositati presso l'ufficio del segretario.

    Capo II -
    Presidente del comitato di gestione

    Art. 17
    (Attribuzioni del presidente del comitato di gestione)

    Il presidente del comitato di gestione:
    a)         convoca e presiede il comitato di gestione;
    b)         predispone l'ordine del giorno;
    c)         ha la rappresentanza legale per gli atti demandati alla U.S.L. medesima dalle leggi e dai regolamenti;
    d)         assicura unitarietà di indirizzi ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti.

    Il presidente del comitato di gestione designa il membro del comitato stesso che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e che assume la qualifica e le funzioni di vice presidente.

    Il presidente può delegare la firma di specifici atti a dirigenti dei servizi dell'unità sanitaria locale. Di tale delega dovrà essere data comunicazione al comitato di gestione.

    Il presidente del comitato di gestione è tenuto ad inviare entro otto giorni dall'adozione all'assemblea dell'associazione intercomunale le proposte concernenti:
    1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
    2) spese che vincolano il bilancio per oltre un anno;
    3) l'adozione e le modificazioni delle piante organiche;
    4) le convenzioni di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    5) l'articolazione dei distretti socio - sanitari di base.

    L'approvazione, anche con modificazioni degli atti di cui al comma precedente deve intervenire quarantacinque giorni dalla data di trasmissione delle proposte.

    Decorso inutilmente tale termine, il presidente del comitato di gestione provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie segnalazioni al comitato di controllo, ai fini di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 21 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5.

    Il presidente del comitato di gestione, nel caso in cui non sia componente dell'assemblea dell'associazione intercomunale può partecipare alle sedute dell'assemblea stessa con diritto di parola in ordine alle proposte di cui al precedente quarto comma senza diritto di voto.

    Il presidente del comitato di gestione riferisce almeno ogni sei mesi all'assemblea dell'associazione intercomunale con apposita relazione, sull'andamento gestionale dell'unità sanitaria locale, sullo stato dei servizi, sugli interventi realizzati nonché sullo stato di attuazione dei progetti e dei programmi.

    Art. 18
    (Indennità)

    Al presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile pari a quella prevista dall'art. 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'unità sanitaria locale, escluso quanto previsto dal secondo comma dello stesso art. 3.

    Agli altri componenti del comitato di gestione compreso il vice presidente comete una indennità mensile pari al 50 per cento di quella prevista per il presidente.

    Al presidente e ai membri del comitato di gestione sono corrisposti i rimborsi spese e le indennità di missione nella misura e con le modalità previste dall'articolo 13 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

    Le indennità di carica previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle derivanti da altre cariche elettive.

    Capo III

    Art. 19
    (Collegio dei revisori)

    Il collegio dei revisori è l'organo cui spetta la vigilanza e la verifica dell'andamento gestionale dell'unità sanitaria locale sotto il profilo contabile e finanziario.

    Art. 20
    (Costituzione e incompatibilità.)

    Il collegio dei revisori dei conti è nominato con deliberazione dell'assemblea dell'associazione intercomunale ed è composto da tre membri dei quali uno eletto dalla stessa assemblea, uno eletto dal Consiglio regionale e uno designato dal Ministero del tesoro.

    I membri eletti dall'assemblea dell'associazione intercomunale o del Consiglio regionale devono essere iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti o nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri.

    Entro tre giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva il presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale trasmette copia della deliberazione di nomina del collegio al presidente del comitato di gestione il quale, a sua volta provvede entro tre giorni a darne comunicazione ai singoli membri del collegio.

    La stessa procedura di cui al comma precedente è seguita in caso di sostituzione di membri in seno al collegio.

    Ai componenti del collegio dei revisori si applicano le norme sull'incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, per i membri del comitato di gestione.

    La funzione di membro del collegio dei revisori è incompatibile con quella di presidente o membro del comitato di gestione.

    Art. 21
    (Durata.)

    I membri del collegio dei revisori durano in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione di nomina da parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

    I membri del collegio esercitano la loro funzione fino alla loro sostituzione.

    La nomina a componente del collegio è rinnovabile.

    Art. 22
    (Presidente)

    Il collegio è presieduto dal membro eletto dal Consiglio regionale.

    In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano d'età.

    Art. 23
    (Prima convocazione)

    Entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina, il presidente convoca gli altri due membri del collegio.

    L'insediamento del collegio deve risultare da apposito verbale da trasmettersi entro tre giorni al Ministero del tesoro al Consiglio regionale, all'assemblea dell'associazione intercomunale, nonché all'assessorato regionale alla sanità.

    Art. 24
    (Convocazione)

    Il collegio deve riunirsi almeno due volte ogni trimestre ed è convocato dal presidente almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, mediante avviso scritto nel quale deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché gli argomenti scritti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza il collegio può essere convocato anche telegraficamente con un preavviso di almeno 24 ore.

    Il collegio può altresì essere convocato su richiesta degli altri due membri. La richiesta è presentata per iscritto al presidente con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

    La seduta del collegio deve in tal caso aver luogo non oltre cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.

    Art. 25
    (Decadenza)

    Il membro del collegio che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

    Art. 26
    (Sostituzione)

    In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più componenti del collegio, il presidente del collegio stesso provvede, entro tre giorni, a darne comunicazione al soggetto tenuto alla sua sostituzione informandone l'assemblea dell'associazione intercomunale.

    Entro trenta giorni dalla comunicazione della sostituzione, l'assemblea dell'associazione intercomunale provvede alla nomina del membro sostituito in seno al collegio.

    Art. 27
    (Numero legale e verbali del collegio)

    Per la validità delle sedute del collegio è richiesta la presenza di almeno due membri.

    Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

    A parità di voti prevale il voto del presidente.

    Le sedute del collegio devono essere verbalizzate su apposito registro da sottoscriversi da parte di tutti i presenti.

    Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

    Fatte salve le eventuali comunicazioni ai soggetti o organi interessati, in relazione a specifici rilievi formulati dal collegio, copia di tutti i verbali deve essere trasmessa al presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale entro cinque giorni dalla relativa seduta.

    Art. 28
    (Compiti del collegio)

    Il collegio vigila o verifica l'andamento gestionale dell'unità sanitaria locale sotto il profilo contabile e finanziario.

    In particolare è tenuto:
    1) a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile dell'unità sanitaria locale da trasmettere alla Regione, ai Ministeri del tesoro e della sanità nonché all'assemblea dell'associazione intercomunale;
    2) a sottoscrivere i rendiconti trimestrali di cui all'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58;
    3) a trasmettere all'assemblea dell'associazione intercomunale una relazione sulla conformità del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale, predisposti dal comitato di gestione ai sensi degli articoli 9 e 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, alle norme di legge;
    4) ad esaminare i provvedimenti dell'unità sanitaria locale che comportano impegni di spesa segnalando tempestivamente, a norma dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, gli eventuali rilievi al comitato regionale di controllo;
    5) ad esercitare le altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti.

    Il collegio provvede inoltre a verificare:
    a)         l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sotto il profilo contabile, finanziario e fiscale;
    b) la regolare tenuta dei libri e registri obbligatori;
    c)         l'applicazione delle norme concernenti le fasi dell'entrata e della spesa;
    d)         la gestione delle entrate direttamente riscosse dalla U.S.L. e l'utilizzazione della quota parte destinata all'acquisto di attrezzature in conto capitale;
    e)         il regolare riversamento delle entrate riscosse in partite di giro ed il pagamento degli oneri sociali a carico della U.S.L.;
    f)          le modalità ed i tempi di pagamento delle obbligazioni assunte dalle U.S.L.;
    g)         la consistenza della cassa, dei valori e dei titoli dell'U.S.L. nonché dei beni ricevuti in custodia e a titolo di deposito cauzionale;
    h)         la corretta applicazione della convenzione per il servizio di tesoreria;
    i)          la corretta applicazione dei regolamenti concernenti le spese in economia e le spese economali;
    l)          l'osservanza delle priorità, vincoli e criteri fissati dalla Giunta regionale per l'utilizzazione da parte della U.S.L. delle risorse di parte corrente, in conto capitale ed a destinazione vincolata;
    m)        l'osservanza delle disposizioni legislative riguardanti il trattamento economico del personale dipendente e convenzionato.

    Art. 29
    (Termini)

    La relazione di cui al punto 1) del precedente articolo 28 deve essere trasmessa agli enti indicati nel medesimo articolo, entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del trimestre.

    La relazione, oltre ad evidenziare i risultati delle verifiche di cui al precedente articolo 28, deve contenere una sintesi delle osservazioni e dei rilievi formulati, distinti per materia, nonché le necessarie segnalazioni in ordine al perdurare di eventuali situazioni di irregolarità.

    I rendiconti trimestrali di cui al punto 2) del precedente articolo 28 predisposti e sottoscritti dal responsabile del competente servizio, devono essere debitamente trasmessi al collegio almeno sette giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del comitato di gestione.

    Entro cinque giorni dalla data di ricevimento, il collegio è tenuto a trasmettere al comitato di gestione una relazione circa la conformità alle norme di legge dei rendiconti di cui al comma precedente.

    Ai fini previsti dal punto 3) del precedente articolo 28 il bilancio di previsione ed il rendiconto generale devono essere trasmessi al collegio entro sette giorni dalla data di approvazione delle relative proposte da parte del comitato di gestione.

    Entro quindici giorni dalla data di ricevimento il collegio è tenuto ad esprimere il parere di propria competenza.

    Art. 30
    (Assistenza alle sedute dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione)

    Il collegio, ovvero i singoli componenti, possono assistere alle sedute del comitato di gestione. Possono altresì assistere alle sedute dell'assemblea dell'associazione intercomunale limitatamente a quelle parti dell'ordine del giorno relative ad argomenti riguardanti l'unità sanitaria locale.

    Art. 31
    (Indennità)

    Al presidente e ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una indennità mensile pari rispettivamente al 70% ed al 50% di quella prevista per il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

    TITOLO III
    Pubblicità ed informazione dei cittadini

    Art. 32
    (Pubblicità degli atti)

    Tutti i provvedimenti dell'unità sanitaria locale nonché le deliberazioni dell'assemblea dell'associazione intercomunale di cui all'art. 21 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, sono pubblicati all'albo dell'unità sanitaria locale entro otto giorni dalla loro adozione e restano esposti per i quindici giorni successivi.

    L'unità sanitaria locale è tenuta a trascrivere su un apposito registro gli estremi e l'oggetto degli atti pubblicati con indicazione della data di pubblicazione e della durata della stessa.

    Gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 59 della legge regionale 8 febbraio 1983, n. 58, sono trasmessi, entro otto giorni dalla loro adozione, alla Regione Assessorato sanità - archivio sanitario regionale.

    Art. 33
    (Regolamentazione del diritto di visione dei provvedimenti)

    Si intendono «provvedimenti adottati» tutti quelli conclusivi di un procedimento, ossia le deliberazioni, le autorizzazioni, i contratti, le ordinanze - ingiunzioni e in genere tutti gli atti e i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo che siano produttivi di effetti giuridici e che, conseguentemente, salvo eccezioni, siano impugnabili ex se.

    Non sono provvedimenti e conseguentemente non rientrano nel diritto accordato ai cittadini di visionarli: le relazioni, le segnalazioni, i pareri, i verbali di contravvenzione, le denunce e tutti gli atti interni o comunque che sono propedeutici o di base per l'emanazione o l'adozione di un provvedimento conclusivo.

    Art. 34
    (Istanza per la visione dei provvedimenti)

    I cittadini che intendano prendere visione di singoli o di più provvedimenti adottati dagli organi della unità sanitaria locale o comunque depositati negli archivi correnti o di deposito sono tenuti a presentare apposita istanza.

    Nell'istanza, oltre ad indicare sommariamente l'interesse, anche indiretto, che ha il richiedente a visionare i provvedimenti, devono essere esplicitati con chiarezza, per la sollecita e puntuale individuazione, gli atti ed i provvedimenti dei quali intende prendere visione. Non sono, di regola, ammesse ed accettate istanze generiche, cioè che non indichino in modo specifico e puntuale gli atti ed i provvedimenti che si intendono visionare.

    Art. 35
    (Procedura e termini per autorizzare o negare la visione)

    Il presidente della unità sanitaria locale o suo delegato, è tenuto ad esaminare l'istanza e ad autorizzare o non autorizzare la visione dei provvedimenti oggetto della richiesta.

    Tanto il provvedimento autorizzativo, quanto l'eccezionale provvedimento negatorio, devono essere adottati entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta e comunicati all'interessato.

    Il provvedimento che nega la visione di particolari atti deve essere formalmente comunicato al richiedente entro e non oltre venti giorni dalla data in cui è stata protocollata la relativa istanza.

    Art. 36
    (Termine per visionare gli atti)

    Trascorsi trenta giorni dalla data di autorizzazione, senza che il richiedente si sia avvalso del diritto, l'autorizzazione decade a tutti gli effetti e, qualora fosse ancora necessario visionare i provvedimenti, dovrà essere ripetuta l'istanza ed ottenersi una nuova autorizzazione.

    Art. 37
    (Appunti, copie ed estratti degli atti visionati)

    Il cittadino autorizzato a visionare i provvedimenti adottati ha facoltà di prendere appunti e di copiarli a mano.

    Non si possono, invece, fotocopiare o comunque riprodurre i provvedimenti predetti senza la specifica autorizzazione di cui al successivo art. 38.

    Art. 38
    (Rilascio di copie autentiche di atti.)

    Per il rilascio di copie autentiche degli atti depositati negli archivi e negli uffici della unità sanitaria locale si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

    Il rilascio è comunque subordinato a specifica richiesta e deve essere autorizzato dal presidente del comitato di gestione o suo delegato.

    Il richiedente è tenuto al pagamento delle spese relative alla copia degli atti nella misura fissata dal comitato di gestione.

    Art. 39
    (Rimedi amministrativi avverso il silenzio - rifiuto e avverso i provvedimenti negatori alla visione dei provvedimenti e al rilascio delle copie)

    Trascorsi i termini previsti dal precedente articolo 35 senza che l'unità sanitaria locale abbia provveduto in ordine all'istanza di visione ovvero al rilascio di copia degli atti o dei provvedimenti richiesti, il silenzio si considera a tutti gli effetti come silenzio - rifiuto.

    Nei trenta giorni successivi al predetto silenzio - rifiuto ovvero della comunicazione del provvedimento di cui al precedente articolo 35, il cittadino può presentare ricorso al comitato di gestione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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