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Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 11

  • BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4
  • Regolamento per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti.
  • Indice

    Art. 1 –Oggetto
    Art. 2 - Promozione di programmi di collaborazione
    Art. 3 - Concessione di contributi
    Art. 4 - Soggetti beneficiari
    Art. 5 - Tipologia e misura dei contributi
    Art. 6 - Cumulo dei contributi
    Art. 7 - Spese ammissibili
    Art. 8 - Bando e presentazione delle domande
    Art. 9 - Istruttoria delle domande
    Art.10 - Nucleo di valutazione
    Art.11 - Criteri di valutazione
    Art.12 – Concessione
    Art.13 – Erogazione
    Art.14 - Monitoraggio e controllo
    Art.15 - Revoca dei contributi
    Art.16 – Convenzione
    Art.17 - Durata del regime di aiuti e limite massimo dello stanziamento annuo del fondo speciale
    Art.18 - Rapporto annuale
    Art.19 - Norma transitoria


    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 2002, n.20 (Interventi per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti) e, in particolare, dagli articoli 2 e 3, detta norme per l’attuazione degli interventi regionali a favore della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo, finalizzati allo sviluppo di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti, attraverso:
    a) la promozione di programmi di collaborazione;
    b) la concessione di contributi.

    2. Per “ricerca industriale”e “sviluppo precompetitivo” si fa riferimento alle definizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea relativa alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) C 45 del 17 febbraio 1996, e successive modifiche, di seguito denominata disciplina comunitaria.

    Art. 2
    (Promozione di programmi di collaborazione)

    1. L’Assessore competente in materia di attività produttive sottopone all’esame del Nucleo di valutazione, di cui all’articolo 10, i programmi di collaborazione tra le università, gli enti e i soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione che intende promuovere.

    2. Il nucleo di valutazione esprime il parere, vincolante sotto il profilo scientifico, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

    Art. 3
    (Concessione di contributi)

    1. La Regione concede contributi per incentivare le attività di cui all’art.1, comma 1, lettera b), quando i relativi progetti vertono su una o più delle seguenti aree tematiche e su una o più delle seguenti aree di ricerca.

    2. Le aree tematiche rilevanti sono:
    a) sanità pubblica, con particolare attenzione alla diagnosi, prevenzione e terapia delle malattie cardiache e vascolari, neoplastiche, infettive, degenerative, delle malattie rare nonché allo sviluppo di farmaci orfani;
    b) integrazione della ricerca post-genomica con lo sviluppo di nuovi approcci biomedici e biotecnologici oppure dei diversi approcci multidisciplinari, tecnologici e biologici, per un più efficace trasferimento delle conoscenze derivanti dalla ricerca di base e preclinica in applicazioni cliniche; c) utilizzo o sviluppo di piattaforme tecnologiche innovative che permettano la definizione di medotologie e approcci più rapidi ed efficaci nel campo della diagnosi, prevenzione e terapia delle patologie di particolare interesse nel piano sanitario nazionale.

    3. Le aree di ricerca che i progetti devono perseguire sono:
    a) sviluppo di nuovi farmaci o vaccini attraverso approcci innovativi, inclusi gli approcci di farmaco-genomica, terapia genica e bioterapia, in grado di prevenire e/o curare malattie;
    b) sviluppo di nuovi approcci terapeutici da utilizzarsi anche in associazione a terapie convenzionali per un miglioramento del risultato clinico;
    c) sviluppo di metodologie e strategie diagnostiche per la prevenzione del rischio di malattia;
    d) nuovi approcci per l’identificazione di marcatori molecolari e/o profili gnomici e/o proteomici per la diagnosi e la prognosi delle malattie e per la previsione della risposta terapeutica, in particolare in ambito oncologico;
    e) sviluppo anticorpi monoclonali umanizzati attraverso le tecniche dell’ingegneria genetica utilizzati per la diagnosi o la terapia dei tumori;
    f) sviluppo di nuovi vettori e nuove strategie di terapia genica;
    g) sviluppo di strategie preventive e terapeutiche innovative per la modulazione e il monitoraggio della risposta immunitaria di tipo anticorpale e/o cellulare mediata;
    h) sviluppo di protocolli clinici innovativi basati sulla tipizzazione molecolare allo scopo di valutare l’efficacia e/o la durata del trattamento;
    i) altre aree di ricerca che rispettino i presupposti di innovatività e di trasferibilità.

    4. Relativamente ai protocolli clinici ed alla loro configurabilità come attività di ricerca e sviluppo, si tiene conto di quanto convenuto al paragrafo 130 del Manuale di Frascati, pubblicato nel 2002 dall’ Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico.

    Art. 4
    (Soggetti beneficiari)

    1. Possono presentare domanda per accedere ai contributi di cui al presente regolamento:
    a) imprese farmaceutiche o biotecnologiche;
    b) consorzi e società consortili costituiti tra i soggetti di cui alla lettera a); c) società, anche consortili, a capitale misto pubblico e privato con partecipazione maggioritaria dei soggetti di cui alla lettera a);
    d) associazioni temporanee tra i soggetti di cui alla lettera a).

    2. I soggetti di cui al comma 1, in relazione all’attuazione del progetto per il quale si chiede la concessione di contributi, devono avere almeno un’unità locale regolarmente iscritta presso il registro delle imprese e un laboratorio di ricerca nella regione oppure, in alternativa, devono impegnarsi ad istituire e a realizzare almeno un’unità locale regolarmente iscritta presso il registro delle imprese nonché un laboratorio di ricerca nella regione.

    3. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono:
    a) essere costituiti da almeno cinque imprese;
    b) avere un fondo patrimoniale, consortile o un capitale sociale non inferiore a cinquantamila euro.

    4. I soggetti di cui al comma 1 non devono trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, né aver presentato domanda di concordato o avere gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.

    5. Per “piccole” e “medie imprese” si fa riferimento alle definizioni contenute nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), pubblicata nella GUCE L 124 del 20 maggio 2003.

    Art. 5
    (Tipologia e misura dei contributi)

    1. Ai sensi della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, la Regione concede contributi sia a fondo perduto sia in conto interessi, nelle misure di cui ai commi successivi.

    2. I contributi per la ricerca industriale sono concessi:
    a) se trattasi di contributi a fondo perduto, nella percentuale del 25 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 35 per cento per le piccole e medie imprese;
    b) se trattasi di contributi in conto interessi, nella misura di cui al comma 4, a fronte di un finanziamento non superiore al 65 per cento delle spese ritenute ammissibili.

    3. I contributi per le attività di sviluppo precompetitivo sono concessi:
    a) se trattasi di contributi a fondo perduto, nella percentuale del 10 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 20 per cento per le piccole e medie imprese;
    b) per i contributi in conto interessi, nella misura di cui al comma 4, a fronte di un finanziamento non superiore al 65 per cento delle spese ritenute ammissibili.

    4. Il finanziamento di cui ai commi 2 e 3 deve avere una durata non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento pari alla durata del progetto. Il contributo in conto interessi è pari al 50 per cento del tasso di riferimento, stabilito per il settore industriale, che vige alla data dell’atto di concessione.

    5. I contributi complessivi concedibili non possono comunque superare, rispetto alle spese ammissibili del progetto, il 50 per cento, calcolato in equivalente sovvenzione lorda (ESL), per le attività di “ricerca industriale” ed il 25 per cento calcolato in ESL, per le attività di “sviluppo precompetitivo”, con l’eccezione per le piccole e medie imprese per le quali le percentuali dette sono elevate di un ulteriore 10 per cento.

    6. Il calcolo dei contributi in conto interessi è effettuato secondo le regole di cui all’allegato I degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicato nella GUCE C 74 del 10 marzo 1998 e alla Comunicazione della Commissione sui tassi di riferimento e di attualizzazzione in vigore.

    Art. 6
    (Cumulo dei contributi)

    1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere cumulati, in relazione alle stesse spese ammissibili di cui all’articolo 7, con altre agevolazioni pubbliche nei limiti previsti dal punto 5.12 della disciplina comunitaria.

    Art. 7
    (Spese ammissibili)

    1. I contributi di cui all’articolo 5, in coerenza con la disciplina comunitaria, sono calcolati sulla base delle seguenti spese, purché riferibili in via esclusiva all’attività di ricerca e sviluppo sovvenzionata:
    a) personale qualificato, quali ricercatori, tecnici e personale ausiliario adibito alle attività di ricerca e sviluppo, sia dipendente sia in rapporto di collaborazione;
    b) strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica, utilizzati in forma permanente per le attività di ricerca e sviluppo, nei limiti delle quote di ammortamento come risultanti dalla normativa fiscale;
    c) servizi di consulenza utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca e sviluppo, compresa l’acquisizione dei risultati delle ricerche, di brevetti, di know-how, di diritti di licenza;
    d) spese generali supplementari direttamente imputabili all’attività di ricerca e sviluppo entro il limite massimo del 30 per cento del costo del personale;
    e) altri costi d’esercizio come, in via esemplificativa, materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca e sviluppo.

    2. Le spese ammissibili, la cui riferibilità in via esclusiva all’attività di ricerca e sviluppo è attestata mediante atto notorio, non possono superare complessivamente l’importo di 4.000.000 di euro.

    3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e non oltre tre anni dalla data di concessione del contributo medesimo, restando esclusa l’I.V.A. e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

    4. E’ esclusa in ogni caso l’ammissibilità a contributo di spese che si configurano quali aiuti al funzionamento.

    Art. 8
    (Bando e presentazione delle domande)

    1. Le domande di contributo sono presentate all’Agenzia Sviluppo Lazio Spa, secondo modalità indicate nell’apposito bando emanato dal Direttore del Dipartimento Economico e occupazionale, di seguito denominato Direttore del Dipartimento.
    Salvo delega al Direttore regionale competente in materia di attività produttive, e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

    2. Il bando specifica in particolare le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare in aggiunta al progetto di cui al comma 3, il termine per la realizzazione del progetto stesso, le condizioni di ammissibilità delle domande alla concessione dei contributi, il termine di validità della graduatoria delle domande ammissibili.

    3. Il progetto deve includere:
    a) la presentazione del soggetto proponente, con particolare riferimento alle proprie competenze tecnico-scientifiche e al proprio posizionamento sul mercato, con illustrazione dello scenario di riferimento;
    b) la descrizione del progetto, in particolare del suo interesse scientifico in relazione alla novità, originalità e utilità delle conoscenze acquisibili, con evidenziazione degli obiettivi complessivi e degli obiettivi intermedi;
    c) l’illustrazione di eventuali collaborazioni con università, altri enti pubblici o privati nel settore della ricerca;
    d) l’illustrazione di eventuali partenariati italiani o stranieri per potenziare la collaborazione scientifica;
    e) il piano economico-finanziario del progetto, tempistica e ricadute occupazionali, con dimostrazione della capacità economico-finanziaria del soggetto proponente a realizzare il progetto;
    f) gli elementi per la valutazione dell’effetto incentivante del contributo, limitatamente alle grandi imprese, ai sensi della vigente disciplina comunitaria.

    4. Entro novanta giorni dal termine di attuazione dei progetti i soggetti beneficiari presentano certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. Detta certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari e nei progetti approvati dalla Regione, nonché la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente dei titoli originali di costo e di spesa.

    5. In ogni caso la documentazione contabile, costituita dai titoli originali, nonché i progetti sono conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione del saldo, restando in facoltà della Regione effettuare controlli a campione, anche mediante ispezioni presso le sedi dei soggetti proponenti.

    Art. 9
    (Istruttoria delle domande)

    1. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria la Regione si avvale dell’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A, di seguito denominata “Agenzia”, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all’articolo 16.

    2. In particolare, l’Agenzia provvede a:
    a) comunicare ai richiedenti, non oltre trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l’avvio del procedimento istruttorio;
    b) accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
    c) richiedere la rettifica di atti erronei, l’integrazione della documentazione incompleta e, qualora lo ritenga utile ai fini dell’istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l’invio di quanto richiesto;
    d) proporre al nucleo di valutazione, entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, un elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei contributi, con la specificazione delle motivazioni, e, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel presente regolamento, uno schema di graduatoria delle domande ammissibili, nonché a trasmettere gli atti istruttori e la relativa documentazione al nucleo stesso per gli adempimenti successivi.

    Art. 10
    (Nucleo di valutazione)

    1. Presso l’Assessorato competente in materia di attività produttive è istituito il nucleo di valutazione, il cui compito, oltre a quanto previsto dall’articolo 2, è quello di valutare la validità tecnico-scientifica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dall’Agenzia a norma dell’articolo 9, secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 11. In particolare il nucleo di valutazione, di seguito denominato Nucleo, procede ai seguenti adempimenti:
    a) formula l’elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei contributi, con la specificazione delle motivazioni;
    b) formula la graduatoria delle domande ammissibili alla concessione dei contributi;
    c) inoltra l’elenco e la graduatoria delle domande, di cui alle lettere a) e b), al Direttore del Dipartimento, entro un mese dalla ricezione degli atti istruttori e della relativa documentazione di cui all’articolo 9;
    d) autorizza l’Agenzia a modificare, nell’ipotesi in cui intervengano fatti nuovi rispetto a quanto considerato al momento della valutazione dei progetti, su richiesta del beneficiario e previa motivazione, il contenuto dell’atto d’impegno.

    2. Il nucleo è composto da:
    a) un presidente, scelto tra i Dirigenti appartenenti alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive;
    b) due membri designati dalla Direzione regionale competente in materia di sanità, di cui uno interno ed uno esterno all’amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità, scelti tra esperti nella specifica materia oggetto del presente regolamento;
    c) quattro membri designati dalla Direzione regionale competente in materia di attività produttive, di cui due interni e due esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità, scelti tra esperti nella specifica materia oggetto del presente regolamento;
    d) un segretario designato dall’Agenzia.

    3. I componenti del nucleo, previa verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità degli stessi, sono nominati, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del Presidente della Regione che determina, altresì, il relativo compenso omnicomprensivo.

    4. Le adunanze sono valide quando è presente il presidente ed almeno la metà dei componenti, di cui almeno uno designato dall’Assessorato alla Sanità. L’assenza ingiustificata a due sedute consecutive del nucleo comporta la decadenza di diritto dall’incarico.

    Art. 11
    (Criteri di valutazione)

    1. Il nucleo valuta i progetti secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
    a) interesse scientifico del progetto, in relazione alla novità, originalità e utilità delle conoscenze acquisibili: punti da 0 a 6;
    b) soggetti che, in relazione al progetto per il quale si chiede la concessione di contributi, s’impegnano ad istituire e a realizzare almeno una unità locale e un laboratorio di ricerca nella Regione: punti 2;
    c) collaborazioni, relative al progetto presentato, con università, altri enti pubblici e privati nel settore della ricerca: punti 4;
    d) rapporto tra il contributo per addetto previsto e la potenzialità occupazionale del progetto: punti da 0 a 4. Il punteggio è graduato in base al rapporto fra il contributo concedibile ed il numero, calcolato con il metodo delle unità lavorative annue (ULA), dei nuovi addetti di varie qualifiche che si prevede assumere con la realizzazione del progetto, secondo le vigenti norme dei CCNL, a tempo indeterminato pieno o parziale, secondo le seguenti modalità:
    1) rapporto pari o inferiore a 100.000 euro: punti 4;
    2) rapporto compreso fra 100.001 e 200.000 euro: punti 3;
    3) rapporto compreso fra 200.001 e 300.000 euro: punti 2;
    4) rapporto superiore a 300.000 euro: punti 1;
    e) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo: punti da 0 a 4. Il punteggio è graduato in relazione al rapporto tra la percentuale di contributo richiesto e la percentuale massima del contributo concedibile. E’ assegnato un punto per ogni 5 per cento di minore intensità richiesta.

    2. Nella valutazione dei progetti che prevedono collaborazioni con istituti di istruzione superiore o enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro, la Regione verifica in via preliminare che i medesimi istituti ed enti agiscano secondo il principio dell’operatore in economia di mercato, in conformità alle indicazioni del punto 2.4 della disciplina comunitaria.

    Art. 12
    (Concessione)

    1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), il Direttore del Dipartimento provvede a:
    a) approvare:
    1) l’elenco delle domande non ammissibili alla concessione di contributi;
    2) la graduatoria delle domande ammissibili al contributo, nonché a disporne la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio;
    b) adottare i provvedimenti motivati di non ammissione alla concessione dei contributi in relazione alle domande incluse nell’elenco di cui alla lettera a), punto 1), e a darne comunicazione agli interessati;
    c) adottare, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine della graduatoria di cui alla lettera a), punto 2), i provvedimenti motivati di concessione dei contributi e quelli di mancata concessione di contributi per insufficienza di risorse, e provvede a darne comunicazione agli interessati;
    d) trasmettere all’Agenzia gli atti di cui alle lettere precedenti per gli adempimenti successivi.

    Art. 13
    (Erogazione)

    1. L‘Agenzia, in base alla convenzione di cui all’articolo 16, procede all’erogazione dei contributi.

    2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 12, i beneficiari ricevono dall’Agenzia atto d’impegno contenente le specifiche condizioni cui è soggetta l'erogazione del contributo.

    3. L’erogazione dei finanziamenti è effettuata secondo le seguenti modalità:
    a) anticipo facoltativo del 50 per cento delle spese ammesse a contributo previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, oppure a presentazione della dichiarazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad almeno il 50 per cento del progetto ammesso a contributo;
    b) il restante contributo a saldo, previa verifica della realizzazione del progetto e della presentazione dello stato avanzamento finale, nonché della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata, tramite la certificazione prevista dall’articolo 8.

    4. Tutte le erogazioni sono assoggettate alle ritenute di legge.

    Art. 14
    (Monitoraggio e controllo)

    1. L’Agenzia effettua il monitoraggio sull’utilizzo e la disponibilità dei fondi stanziati e svolge periodica attività di controllo, anche sullo stato di attuazione dei progetti.

    2. La direzione regionale competente in materia di attività produttive si riserva la facoltà di effettuare ulteriore attività di controllo.

    Art. 15
    (Revoca dei contributi)

    1. Il Direttore del Dipartimento revoca i contributi quando:
    a) il progetto realizzato è difforme da quello ammesso e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata;
    b) il progetto non è realizzato secondo quanto indicato nell’atto d’impegno;
    c) non sono stati adempiuti gli obblighi previsti nell’atto di impegno;
    d) l’impresa beneficiaria cessa la propria attività;
    e) l’impresa fallisce, è posta in liquidazione coatta amministrativa o assoggettata ad altra procedura concorsuale.

    2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente regionale competente esperisce ogni azione utile al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.

    3. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della revoca di cui al comma 1 e del successivo recupero, sono assegnate alle domande che seguono secondo l’ordine della graduatoria di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), entro il termine di validità della graduatoria stessa, indicato nel bando previsto dall’articolo 8.

    Art. 16
    (Convenzione)

    1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, il Direttore del Dipartimento e il legale rappresentante dell’Agenzia stipulano una convenzione, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttoria e di erogazione dei contributi da parte dell’Agenzia, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l’utilizzo delle risorse conferite.

    2. La convenzione prevede che proventi e oneri maturati dalla gestione del fondo speciale di cui all’articolo 4 della legge, che è inserito nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell’Agenzia sotto la voce “Fondi in gestione”, rispettivamente, aumentano e diminuiscono la consistenza del fondo stesso, senza generare oneri e proventi in capo alla predetta Agenzia, in quanto non inerenti all’attività di quest’ultima.

    3. L’Agenzia risponde della regolarità, della qualità e della tempestività dello svolgimento della fase istruttoria e della fase di erogazione, nonché dell’utilizzo delle risorse conferite.

    Art. 17
    (Durata del regime di aiuti e limite massimo dello stanziamento annuo del fondo speciale)

    1. Conformemente agli impegni assunti nei confronti della Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n 659 del Consiglio, del 22 marzo 1999 (recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE), pubblicato sulla GUCE L 83 del 27 marzo 1999, il regime di aiuti disciplinato dal presente regolamento ha una durata di cinque anni ed uno stanziamento annuo massimo pari a otto milioni di euro.

    Art. 18
    (Rapporto annuale)

    1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale sull’attuazione del regime di aiuti nell’anno precedente, che in particolare includa un riferimento all’analisi dell’effetto d’incentivazione degli aiuti per le grandi imprese.

    2. L’effetto d’incentivazione è valutato tenendo conto, in particolare, sia di fattori quantificabili, come l’evoluzione delle spese destinate alla ricerca e allo sviluppo, del numero delle persone che si dedicano ad attività di ricerca e sviluppo e del rapporto tra detta attività e fatturato, sia delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera, ovvero se l’aiuto contribuisce alla realizzazione di una ricerca che in assenza di detti aiuti sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo.

    Art. 19
    (Norma transitoria)

    1. In fase di prima attuazione, il Direttore del Dipartimento emana il bando previsto dall’articolo 8 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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