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Regolamento regionale 17 ottobre 2022 n. 14

  • BUR Lazio 18 ottobre 2022 n. 86
  • Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n.9 (Disposizioni di attuazione e integrazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n.4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l’albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostengo ai percorsi di uscita dalla violenza.)

  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

    1.    Al comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    “b) avere nello Statuto, da almeno cinque anni, gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e e perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla congruità della percentuale di risorse destinate in bilancio;”
    b)    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
    “b bis) avere una consolidata, comprovata e documentata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza di genere, con particolare riguardo alla gestione delle strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche;
    b ter) avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul contrasto della violenza di genere ed utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;”.


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

    1.    Al comma 3 dell’articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 dopo le parole “organismi esterni” sono inserite le seguenti: “e di figure esperte con comprovata esperienza nel campo”.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

    1.    Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 le parole “, entro e non oltre la data del 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività di gestione delle strutture antiviolenza svolta nell'anno solare precedente” sono sostituite dalle seguenti: “la relazione di cui all’articolo 6 bis”.


    Art. 4
    (Inserimento dell’articolo 6 bis nel regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

    1.    Dopo l’articolo 6 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è inserito il seguente:

    Art. 6 bis
    (Monitoraggio)

    1.    Le organizzazioni che gestiscono le strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche inviano alla Regione una relazione semestrale sulle attività svolte che descriva anche il percorso di accompagnamento delle donne prese in carico e inseriscono nel sistema informativo regionale LARA, con cadenza mensile, i dati richiesti al fine del monitoraggio di cui al comma 2.
    2.    Al fine di un monitoraggio integrato, la Regione predispone un piano per la verifica della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate e finanziate, anche attraverso l’utilizzo del sistema informativo regionale LARA.”.


    Art. 5
    (Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

    1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è aggiunto il seguente:
    “1 bis. Fino all’effettivo trasferimento dei dati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 si intende soddisfatto con l’iscrizione nei registri e negli albi regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali.” 


    Art. 6
    (Entrata in vigore)

    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     

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