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Regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 9

  • BUR 27 giugno 2009, n. 24
  • Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n.4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati).

  • Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale e ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati), di seguito denominata legge, detta disposizioni attuative e integrative della legge stessa.

    2. Il presente regolamento provvede, in particolare, a definire:

    a) i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività degli enti locali e della Regione, con particolare riferimento:
    1) alle modalità di accesso ai benefici da parte dei destinatari della legge;
    2) all'istruttoria, alla selezione, al monitoraggio e controllo delle domande;

    b) le misure delle prestazioni dirette previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge;

    c) le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito minimo garantito, di seguito denominato fondo regionale, di cui all'articolo 9, della legge;

    d) i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette;

    e) le disposizioni di raccordo con le altre misure delle politiche regionali del lavoro;

    f) le modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della legge.

    Art. 2
    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) prestazioni dirette, quelle previste dall'articolo 3, comma 1, della legge;

    b) fondo regionale, quello previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge;

    c) beneficiario, il soggetto individuato dall'articolo 3, al quale sono destinate le prestazioni dirette;

    d) domande, quelle previste dall'articolo 5, comma 1, della legge;

    e) graduatorie, quelle previste dall'articolo 5, comma 3, della legge.

    Art. 3
    (Beneficiari)

    1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge, possono avanzare domanda di accesso alle prestazioni dirette:

    a) i disoccupati;

    b) gli inoccupati;

    c) i lavoratori precariamente occupati che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche.

    d) i lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche.

    2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;

    b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l'impiego, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1,lettera d);

    c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda;

    d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

    3. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), si rileva attraverso la sottoscrizione dei patti di servizio con i centri per l'impiego, redatti sulla base degli standard regionali, nei quali sono, fra l'altro, precisate la professionalità, la formazione ricevuta e le competenze del lavoratore.

    Art. 4
    (Presentazione delle domande)

    1. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano le domande di accesso alle prestazioni dirette agli enti indicati all'articolo 5, comma 1, della legge.

    2. Ai fini della raccolta delle domande di accesso alle prestazioni dirette gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, mediante convenzione, di altri comuni che operino nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario.

    3. Il direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro, ai fini della presentazione delle domande di cui al comma 1, con propria determinazione, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale (BUR) e sul sito Web della Regione, definisce:

    a) la modulistica;

    b) i termini per la presentazione, in modo che sia garantita una periodicità per la stessa non superiore ai sei mesi;

    c) modalità e/o strumenti di consegna delle domande.

    4. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate, pena l'esclusione, utilizzando la modulistica e nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 3.

    Art. 5
    (Esame delle domande e graduatorie)

    1. Entro il quinto giorno successivo a ognuna delle scadenze dei termini di presentazione delle domande, gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge trasmettono le domande alla provincia territorialmente competente, che provvede, attraverso i centri per l'impiego, anche avvalendosi del sistema informativo lavoro, alla verifica delle condizioni occupazionali previste per l'accesso ai benefici.

    2. Le province, definita l'istruttoria delle domande, approvano, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge, la graduatoria per ognuna delle scadenze dei termini di presentazione di cui all'articolo 4, comma 5, prendendo in esame esclusivamente:

    a) le richieste avanzate alla scadenza del termine di riferimento della graduatoria stessa;

    b) le richieste ammissibili alla concessione delle prestazioni dirette, ma non finanziate, presentate nelle scadenze precedenti a quella di riferimento della graduatoria e non decadute secondo quanto stabilito al comma 5.

    3. Non sono oggetto di istruttoria e sono escluse dalla graduatoria di cui al presente articolo domande:

    a) avanzate dai soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1;

    b) prive dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2;

    c) presentate non utilizzando la modulistica di cui all'articolo 4, comma 3.

    4. Ogni domanda è soggetta esclusivamente all'istruttoria di riferimento per la scadenza immediatamente successiva a quella della data di presentazione della domanda stessa.

    5. Le domande che, a seguito della graduatoria, siano state riconosciute ammissibili alla concessione delle prestazioni dirette, ma non finanziate, sono altresì inserite, per un periodo di dodici mesi dalla scadenza cui sono state presentate, nelle graduatorie relative alle scadenze successive. Decorso tale termine le domande decadono e non possono essere finanziate.

    6. Le province, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di trasmissione delle domande di cui al comma 1, formulano, sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge, una graduatoria provvisoria per l'accesso alle prestazioni dirette. A tale fine la provincia effettua verifiche in merito alle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti.

    7. La graduatoria provvisoria di cui al comma 6 è formulata, indicando:

    a) le richieste ammesse alla concessione delle prestazioni dirette e al relativo finanziamento, con l'indicazione dell'importo accordato;

    b) le richieste ammissibili alla concessione delle prestazioni dirette e non finanziate per insufficienza delle risorse disponibili.

    8. Le province pubblicano la graduatoria provvisoria di cui al comma 6, per dieci giorni, entro i quali i soggetti interessati possono proporre ricorso per l' esclusione dalla concessione della prestazione diretta o per i punteggi loro assegnati.

    9. Le province formulano e pubblicano, entro il quinto giorno successivo alla scadenza prevista dal comma 8, la graduatoria definitiva, indicando:

    a) le domande ammesse alla concessione delle prestazioni dirette e finanziate, con l'indicazione dell'importo accordato;

    b) le domande ammissibili alla concessione delle prestazioni dirette e non finanziate per insufficienza delle risorse disponibili.

    10. L'ammissione al finanziamento avviene secondo l'ordine delle graduatorie di cui ai commi 7 e 9 e nel limite delle risorse disponibili per la graduatoria provinciale di riferimento, corrispondente alla quota delle risorse assegnate alla provincia, suddivisa per il numero di graduatorie previste annualmente.

    11. Le province, entro il decimo giorno successivo alla scadenza prevista dal comma 9, comunicano:

    a) alla Regione gli esiti dell'istruttoria indicando:
    1) le domande inserite nella graduatoria di cui comma 9;
    2) le domande finanziate nella graduatoria di cui comma 9;
    3) le domande escluse dalla graduatoria di cui comma 9;

    b) ai soggetti interessati l'esito dell'istruttoria, la concessione delle prestazioni dirette e il relativo finanziamento, con l'indicazione dell'importo accordato, ovvero l'ammissibilità alle prestazioni dirette senza finanziamento per insufficienza delle risorse disponibili nonché l'esclusione per mancanza dei requisiti;

    c) agli enti indicati nell'articolo 5, comma 1, della legge l'esito dell'istruttoria e la graduatoria relativa alle domande da essi raccolte.

    12. Nella formazione delle graduatorie si deve tenere conto se il soggetto interessato ha beneficiato delle prestazioni dirette nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

    13. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, acquisito il parere del Comitato istituzionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), indicazioni per l'erogazione da parte delle province delle prestazioni dirette, sulla base dei seguenti criteri:

    a) omogeneità delle soluzioni operative nei diversi ambiti territoriali di riferimento;

    b) tempestività della liquidazione;

    c) ampia diffusione dei punti e dei servizi per l'accesso alle erogazioni;

    d) facilitazione dell'accesso;

    e) adeguatezza delle forme di erogazione rispetto alle specifiche caratteristiche dei beneficiari degli interventi di cui alla legge;

    f) gratuità per i beneficiari delle prestazioni.

    14. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13 è pubblicata sul BUR e sul sito Web della Regione.

    Art. 6
    (Riparto delle risorse del fondo regionale)

    1. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento, ripartisce annualmente fra le province le risorse del fondo regionale, finalizzate alle prestazioni dirette, da considerare comprensive dei versamenti di cui all'articolo 8, articolandole per:

    a) una quota pari al 50% del totale disponibile, sulla base dei criteri di cui al comma 2;

    b) una quota pari al 50% del totale disponibile, proporzionalmente al numero delle domande inserite nelle graduatorie provinciali, con riferimento alle domande ammesse e finanziate e a quelle ammissibili e non finanziate.

    2. In fase di prima applicazione e al fine di assicurare la disponibilità di risorse per l'erogazione delle prestazioni dirette, il fondo regionale è ripartito per l'anno 2009 fra le province in base ai seguenti criteri:

    a) il 70% in riferimento al numero di disoccupati sul totale dei disoccupati nella Regione;

    b) il 30% in riferimento al tasso di povertà, rapportato alla popolazione residente nella Regione.

    Art. 7
    (Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

    1. Eventuali dichiarazioni false in ordine ai requisiti richiesti di cui all'articolo 3, comma 2, comportano:

    a) nel caso in cui le prestazioni dirette non siano state riconosciute, la decadenza della domanda e l'esclusione dalla possibilità di avanzare ulteriori domande per un periodo doppio a quello individuato dall'articolo 5, comma 5, per l'ammissibilità al riconoscimento dei benefici di cui al presente regolamento;

    b) nel caso in cui le prestazioni dirette siano state riconosciute, la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre a quanto previsto alla lettera a).

    2. Qualora i beneficiari ammessi alle prestazioni dirette abbiano instaurato un rapporto di lavoro con contratto di tipo subordinato o non subordinato a termine, si determina la sospensione della prestazione stessa.

    3. A seguito della sospensione di cui al comma 2, le prestazioni sono rideterminate con riduzione proporzionale al reddito derivante dall'attività lavorativa svolta.

    4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui i beneficiari ammessi alle prestazioni siano impegnati in percorsi di inserimento professionale, che comportino la corresponsione di indennità economiche e indennità di frequenza.

    5. I beneficiari decadono dal riconoscimento della prestazione diretta:

    a) nel caso del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile;

    b) nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato con reddito imponibile annuo superiore a euro 8 mila;

    c) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma con reddito imponibile annuo superiore a euro 8mila.

    6. Ai beneficiari assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero impegnati in attività lavorative autonome, che percepiscono in entrambi i casi un reddito imponibile annuo non superiore a euro 8 mila, si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

    7. La decadenza dai benefici opera anche a seguito del rifiuto, da parte del soggetto beneficiario, di congrua offerta di lavoro da parte del centro per l'impiego, ai sensi dall'articolo 6, comma 5, della legge.

    Art. 8
    (Versamenti a fini previdenziali)

    1. L'ammontare della prestazione diretta da erogare ai beneficiari è maggiorato di un importo corrispondente alla quota di trattenuta previdenziale, proporzionata all'ammontare stesso.

    2. L'importo delle maggiorazioni di cui al comma 1 accordate ai beneficiari è trattenuto dalle province di riferimento fino alla cessazione della fruizione della prestazione diretta.

    3. Al termine della fruizione della prestazione diretta, la provincia, su richiesta del beneficiario, eroga la quota di trattenuta previdenziale, al fine del versamento alla cassa previdenziale pubblica di riferimento del lavoratore.

    4. Per i fini di cui al comma 3 possono essere adottate specifiche convenzioni fra la Regione, le province e gli istituti gestori delle casse previdenziali di destinazione dei versamenti.

    5. Qualora il beneficiario non possa ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali, di quanto percepito in applicazione dell'articolo 3, comma 5, della legge, ha comunque diritto a trattenere gli importi percepiti.

    Art. 9
    (Prestazioni indirette di carattere economico)

    1. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse statali, regionali, provinciali e comunali disponibili, provvedono agli interventi di cui all'articolo 3, commi 4 e 6, della legge.

    2. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, può contribuire, con vincolo di destinazione, al finanziamento delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge.

    Art. 10
    (Monitoraggio)

    1. Le attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono effettuate dalla direzione regionale competente in materia di lavoro, che predispone annualmente un rapporto di monitoraggio. Per tali attività la direzione regionale può avvalersi di altre strutture amministrative regionali, ovvero di altri enti e di organismi di ricerca, con specifica convenzione.

    2. La Giunta regionale adotta la relazione annuale di cui all'articolo 8 della legge, sulla base del rapporto di monitoraggio di cui al comma 1.

    Art. 11
    (Gestione del fondo regionale)

    1. Il fondo regionale sostiene gli interventi previsti dalla legge e in particolare:

    a) le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge;

    b) l'eventuale cofinanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge;

    c) l'attività di promozione e assistenza tecnica alla Regione, alle province ed ai comuni interessati nel processo di ammissione ai benefici;

    d) il monitoraggio degli interventi previsti dalla legge.

    2. Una quota non inferiore al 90% di quella stanziata nel fondo regionale è destinata agli interventi di cui al comma 1, lettera a). Una quota non superiore al 10% di quella stanziata nel fondo regionale può essere destinata agli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d).

    3. Per gli interventi di cofinanziamento previsti al comma 1, lettera b), si attinge alla quota di cui al comma 2.

    4. Gli interventi realizzati mediante l'utilizzo della quota di cui al comma 3 sono in particolare finalizzati ad assicurare l'efficacia e tempestiva attuazione della legge e le necessarie misure di monitoraggio, analisi e verifica.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari

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