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Regolamento regionale 16 Luglio 2021 n. 13

  • BUR n. 72 del 20/07/2021
  • Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB

  • Art. 1

    (Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17)

    1. Al regolamento regionale 9 agosto 2019, n.17 recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al titolo sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e delle ASP”; 

    b) dopo il comma 1 dell’articolo 1 è inserito il seguente:

    “1 bis. Il presente regolamento disciplina altresì i procedimenti di fusione tra due o più ASP, di fusione tra IPAB e ASP, nonché di estinzione delle ASP.”;

    c) dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti:

    “Art. 15 bis

    (Fusione delle ASP)

    1. Le ASP, ai sensi dell’articolo 13 della l. r. 2/2019, al fine di conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, possono fondersi mediante la costituzione di una nuova ASP o mediante incorporazione.

    2. La fusione tra più ASP è deliberata da ciascuna delle ASP interessate, i cui legali rappresentanti presentano alla direzione regionale una apposita istanza, a firma congiunta, unitamente alla seguente documentazione:

    a) copia dell’atto deliberativo assunto da ciascuna azienda in merito alla fusione;

    b) lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione, redatto secondo il modello di cui all’allegato B;

    c) il progetto di fusione, corredato del piano di sostenibilità economico – finanziaria;

    d) l’indicazione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dal nuovo soggetto giuridico;

    e) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare, con relativa perizia asseverata, dell’ASP risultante dalla fusione recante l’indicazione dell'azienda di provenienza, dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali e degli immobili di valore storico e monumentale, indicando la sussistenza di eventuali vincoli imposti dai rispettivi atti di provenienza;

    f) l'elenco nominativo del personale dell’ASP risultante dalla fusione, con l'indicazione dell’azienda di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, la sua decorrenza e il termine, ove previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento, della contrattazione collettiva applicata;

    g) il parere reso dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne le questioni inerenti al personale;

    h) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascuna azienda;

    i) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna azienda;

    l) il parere dell’organo di revisione di ciascuna azienda.

    2. Lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle ASP originarie, con particolare riguardo alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell’ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. È comunque assicurato il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi.

    3. La direzione regionale, all’atto del ricevimento dell’istanza, invia richiesta di parere motivato, non vincolante, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove hanno sede legale le ASP, che si esprimono entro trenta giorni. Entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, tenuto conto del succitato parere, la direzione regionale verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la fusione.

    4. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio che devono pervenire alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione della loro richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti o, in mancanza, dalla scadenza del termine fissato per il loro invio.

    5. La Giunta regionale, con propria deliberazione:

    a) in caso di fusione tra più ASP, approva lo statuto del nuovo soggetto giuridico e dichiara la fusione delle ASP in un'unica azienda;

    b) in caso di fusione per incorporazione, approva le modifiche allo statuto dell’ASP incorporante e dichiara l’estinzione dell’ASP incorporata.

    Art. 15 ter

    (Fusione tra IPAB ed ASP)

    1. Le IPAB per le quali non ricorrono le condizioni per l’estinzione di cui all’articolo 4, comma 1, della l. r. 2/2019 ovvero per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 18 della l. r. 2/2019, possono fondersi mediante incorporazione con un’ASP esistente, purché l’ASP risultante dalla fusione soddisfi i parametri e i requisiti di cui all’articolo 5.

    2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di amministrazione dell’IPAB, sentito il comune o i comuni interessati, deliberano la trasformazione in ASP mediante fusione per incorporazione con un’ASP esistente, sulla base di un progetto di fusione approvato dall’ASP interessata con propria deliberazione.

    3. Entro dieci giorni dall’adozione degli atti di cui al comma 2, i legali rappresentanti dell’ASP e dell’IPAB presentano alla direzione regionale una apposita istanza, a firma congiunta, unitamente alla seguente documentazione:

    a) copia dell’atto deliberativo assunto da ciascun ente in merito alla fusione;

    b) lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione, redatto secondo il modello di cui all’allegato B;

    c) il progetto di fusione, corredato del piano di sostenibilità economico – finanziaria;

    d) l’indicazione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dal nuovo soggetto giuridico;

    e) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare, con relativa perizia asseverata, dell’ASP risultante dalla fusione recante l’indicazione dell'ente di provenienza, dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali e degli immobili di valore storico e monumentale, indicando la sussistenza di eventuali vincoli imposti dai rispettivi atti di provenienza;

    f) l'elenco nominativo del personale dell’ASP risultante dalla fusione, con l'indicazione dell’ente di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, la sua decorrenza e il termine, ove previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento, della contrattazione collettiva applicata;

    g) il parere reso dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne le questioni inerenti al personale;

    h) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascun ente;

    i) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascun ente.

    4. Lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e dalle tavole di fondazione dell’IPAB e dell’ASP, con particolare riguardo alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell’ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. È comunque assicurato il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi.

    5. La direzione regionale, all’atto del ricevimento dell’istanza, invia richiesta di parere motivato, non vincolante, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove hanno sede legale l’IPAB e l’ASP, che si esprimono entro trenta giorni. Entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, tenuto conto del succitato parere, la direzione regionale verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la fusione.

    6. Il termine di novanta giorni di cui al comma 5 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio che devono pervenire alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione della loro richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti o, in mancanza, dalla scadenza del termine fissato per il loro invio.

    7. La Giunta regionale, con propria deliberazione approva le modifiche allo statuto dell’ASP incorporante e dichiara la fusione mediante incorporazione dell’IPAB.

    Art. 15 quater

    (Estinzione delle ASP)

    1. Le ASP che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari, perché inattive o sprovviste di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di svolgere alcuna attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione.

    2. Ai sensi dell’articolo 14 della legge, il procedimento di estinzione delle ASP può essere promosso:

    a) d’ufficio, dalla direzione regionale;

    b) dall’organo di amministrazione dell’ASP interessata.

    3. Non sono sottoposte al procedimento di estinzione le ASP che abbiano avviato le procedure di fusione ai sensi del presente regolamento.

    Art. 15 quinquies

    (Procedimento di estinzione delle ASP)

    1. Nel caso di cui all’articolo 15-quater, comma 2, lettera a), il procedimento di estinzione delle ASP può essere promosso d’ufficio dalla direzione regionale, previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP, da esprimersi entro trenta giorni, e sentiti, entro lo stesso termine, eventuali altri soggetti interessati. La direzione regionale si esprime motivatamente sui pareri pervenuti.

    2. Nel caso di cui all’articolo 15-quater, comma 2, lettera b), l’organo di amministrazione dell’ASP, con propria deliberazione, propone l’estinzione dell’azienda e il legale rappresentante, entro i dieci giorni successivi, presenta apposita istanza alla direzione regionale. L’istanza è corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, sottoscritta dal legale rappresentante, completa della ricognizione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

    3. La direzione regionale trasmette l’istanza di cui al comma 2 al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP, i quali possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La direzione regionale si esprime motivatamente sui pareri pervenuti.

    4. Ai sensi dell’articolo 14 della legge, il Presidente della Regione, contestualmente all’avvio del procedimento di estinzione di cui ai commi 1 e 2, procede alla nomina di un commissario incaricato, in particolare, di provvedere alla ricognizione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e di trasmettere la relativa documentazione nei successivi sessanta giorni.

    5. Entro trenta giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 3 e della documentazione di cui al comma 4, la Giunta regionale, su proposta della direzione regionale, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti al personale, dichiara, con propria deliberazione, l’estinzione dell’ASP e, contestualmente, individua, secondo i criteri di cui all’articolo 14, comma 2, della l. r. 2/2019, l’ASP cui trasferire i beni, il personale e i relativi rapporti giuridici pendenti già in capo all’ASP soggetta ad estinzione.

    6. L’estinzione produce effetti dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro trenta giorni da tale data il legale rappresentante dell’ASP effettua la consegna dei beni al destinatario individuato nel provvedimento di estinzione mediante appositi verbali da redigersi con l’intervento, in contraddittorio, del destinatario stesso.

    7. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.”.

    Art. 2

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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