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Regolamento regionale 16 Giugno 2017 n. 14

  • 20 Giugno 2017, n.49
  • Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
  • Art. 1
    (Sostituzione dell’articolo 1 del r.r. 8/2015)

    1. L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    “Art. 1
    (Oggetto e ambito di applicazione)

    1. Il presente regolamento autorizzato ai sensi degli articoli 23 comma 6, 25 comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) individua:
    a) le strutture ricettive extralberghiere, di seguito denominate strutture, e le relative caratteristiche;
    b) i diversi livelli di classificazione e le categorie;
    c) i requisiti minimi strutturali e funzionali.
    2. Il presente regolamento stabilisce altresì:
    a) gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nell’applicazione della disciplina ai procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture e alla regolamentazione delle attività;
    b) le modalità di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività (SCIA), per l’avvio delle attività;
    c) le disposizioni a cui si attengono i soggetti i quali, anche mediante piattaforme elettroniche gestite da terzi, offrono, in maniera occasionale e in forma non imprenditoriale e nel rispetto della normativa vigente, altre forme di ospitalità in appartamenti privati regolarmente detenuti e locati a fini turistici, di seguito denominati alloggi per uso turistico.
    3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle seguenti strutture:
    a) Guest house o Affittacamere;
    b) Ostelli per la gioventù;
    c) Hostel o Ostelli;
    d) Case e Appartamenti per vacanze;
    e) Case per ferie;
    f) Bed & Breakfast;
    g) Country house o Residenze di campagna;
    h) Rifugi montani;
    i) Rifugi escursionistici.
    i bis) Case del Camminatore.
    4. Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio e contrastare forme irregolari di ospitalità è istituita, presso l’Agenzia regionale del Turismo, una apposita banca dati nella quale sono inserite le strutture ricettive extralberghiere e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza. La banca dati è messa a disposizione dell’utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli e pubblicata sul sito dell’Agenzia regionale del turismo.
    5. La Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con apposita deliberazione della Giunta regionale, stabilisce le modalità per la gestione della banca dati e le modalità di utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture e degli alloggi di cui al comma 4 che, attraverso le piattaforme elettroniche, anche gestite da terzi, utilizzano i servizi di intermediazione, prenotazione e pubblicizzazione turistica da offrire.”.

    Art. 2
    (Sostituzione dell’articolo 2 del r.r. 8/2015)

    1. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    “Art. 2
    (Comunicazioni sulla capacità ricettiva e sulla rilevazione dei flussi turistici)

    1. Per consentire la gestione e l’aggiornamento della banca dati di cui all’articolo 1 comma 4, i Comuni trasmettono all’Agenzia regionale del Turismo di cui all’articolo 12 della l.r.13/2007, di seguito denominata Agenzia, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta della stessa i dati relativi alle Segnalazioni Certificate di Inizio attività (SCIA) presentate, nel corso dell’anno, dai titolari o gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 1, comma 3.
    2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti che offrono ospitalità negli alloggi per uso turistico ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera c), trasmettono, per via telematica all’Agenzia, copia della comunicazione presentate ai Comuni, ai sensi dell’articolo 12 bis comma 4. 
    3. Per favorire la rilevazione statistica dei flussi turistici ai sensi dell’articolo 28, comma 1 della l.r.13/2007, i titolari o i gestori delle strutture di cui all’articolo 1, comma 3, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 lettera c), trasmettono per via telematica all’Agenzia i dati sugli arrivi e sulle presenze. 
    4. L’Agenzia, di concerto con gli enti e le istituzioni competenti, effettua il monitoraggio e il confronto dei dati relativi alla capacità ricettiva pervenuti ai sensi del presente articolo, con i dati rilevabili dai siti e dai canali on line di promo-commercializzazione delle strutture, segnalando gli esiti del monitoraggio alle autorità competenti.”.


    Art. 3
    (Abrogazione dell’articolo 3 del r.r. 8/2015)

    1. L’articolo 3 è abrogato.

    Art. 4
    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 8/2015)

    1. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
    “2. Le strutture di cui al comma 1, sono composte da un massimo di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e sono dotate di un soggiorno, di una cucina o di angolo cottura annesso al soggiorno.”;
    b) al comma 4, la parola “civili” è soppressa;
    c) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
    “4-bis. Le strutture di cui al comma 1, possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”;                                                                                                       c bis) al comma 1, dopo le parole “sono strutture” sono aggiunte le seguenti: “situate in immobili”;


    Art. 5
    (Modifiche all’articolo 5 del r.r. 8/2015)

    1. All’articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, dopo le parole “ostelli” sono inserite le seguenti: “per la gioventù”;
    b) al comma 3, dopo le parole “ostelli” sono inserite le seguenti: “per la gioventù”;
    c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    “3-bis. Gli ostelli per la gioventù possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”;
               

    Art. 6
    (Modifiche all’articolo 6 del r.r. 8/2015)

    1. All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 è abrogato;
    b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
    “3-bis. Gli Hostel o Ostelli possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.


    Art. 7
    (Sostituzione dell’articolo 7 del r.r. 8/2015)

    1. L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

    “Art. 7
    (Case e appartamenti per vacanze)

    1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili ubicati nel medesimo territorio comunale e gestite in forma non imprenditoriale o imprenditoriale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre.
      2. Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti né domiciliate.
    3. Le case e gli appartamenti per vacanze rispettano i requisiti minimi strutturali e funzionali previsti per le abitazioni di cui all’Allegato 4, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
    4. Le case e gli appartamenti per vacanze possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.


    Art.8
    (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 8/2015)

    1. L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

    “Art. 9
    (Bed and Breakfast)

    1. I Bed & Breakfast (B&B) sono strutture situate in immobili che erogano ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, ed aventi un massimo di tre camere da destinare agli ospiti, con un totale massimo consentito di posti letto calcolati sulla base della metratura di cui all’Allegato 6 e, comunque, non superiore complessivamente a 8. Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da letto all'interno della stessa.
    2. I Bed & Breakfast, rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 6. L’utilizzo degli appartamenti come B&B non comporta cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
    3. I Bed & Breakfast possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.

    Art. 9
    (Modifiche all’articolo 10 del r.r. 8/2015)

    1. All’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 dopo le parole “o residenze di campagna” sono inserite le seguenti: “di seguito denominate Country House”;
    b) al comma 2 le parole “Le strutture di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Le Country House”;
    c) al comma 3 le parole “Nelle strutture di cui al comma 1”, sono sostituite dalle seguenti:” Nelle Country House”;
    d) al comma 4, le parole “Le strutture di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ Le Country House”;
    e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
    “4 bis. Le Country House possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.


    Art. 10
    (Modifiche all’articolo 11 del r.r. 8/2015)


    1. All’articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 4, le parole “Le strutture di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “I rifugi montani”;
    b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
    “4-bis. I rifugi montani possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.
     

    Art. 11
    (Modifiche all’articolo 12 del r.r. 8/2015)


    1. All’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) (abrogata)
    b) al comma 3, le parole: “Le strutture di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “I rifugi escursionistici”;
    c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    “3-bis. Le strutture di cui al comma 1 possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”;
    c bis) al comma 1 le parole “e cammini di fede” sono sostituite dalle parole  “escursionistici” e le parole “pellegrini ed” sono abrogate.


    Art. 11 bis
     (Inserimento dell’articolo 11 bis al r.r. 8/2015)

    Art. 11 bis
    (Case del Camminatore)

    1. Le case del camminatore sono strutture ricettive ubicate, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla l.r. 6 agosto 2017, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) lungo i tracciati della rete dei cammini della Regione (RCL) o in un raggio non superiore ai 500 metri dal tracciato. Tali strutture di proprietà privata, di enti o di associazioni senza scopo di lucro offrono ospitalità nella forma del donativo ai pellegrini e camminatori fornendo alloggio e servizi, compreso l’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2017, tenuto conto delle disposizioni ivi contenute, si provvede all’individuazione dei requisiti strutturali e funzionali delle strutture di cui al comma 1, nonché alle modalità relative all’offerta di ospitalità.”


    Art. 12
     (Inserimento dell’articolo 12 bis al r.r. 8/2015)


    1. Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

    “Art. 12 bis
    (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico)

    1. Gli alloggi per uso turistico, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1, sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.
    2. Per le finalità di cui al comma 1, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire  ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
    3. Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
    4. I soggetti di cui al comma 2 che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso e trasmettono, per via telematica all’Agenzia, copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 .
    5. Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.


    Art. 13
    (Modifiche all’articolo 13 del r.r. 8/2015)

    1. Al comma 1 dell’articolo 13, le parole da “Il titolare o il gestore” fino a “del presente Capo.” sono sostituite dalle seguenti: “I titolari o i gestori delle strutture di cui al comma 3, dell’articolo 1, indicano, nella SCIA unica, la classificazione, la denominazione e la tipologia di appartenenza delle stesse.”.


    Art.14
    (Sostituzione dell’articolo 14 del r.r. 8/2015)

    1. L’articolo 14 è così sostituito:

    “Art. 14
    (Avvio delle attività)

    1. Ai fini dell’avvio delle attività il soggetto titolare o gestore delle strutture indicate al comma 3 dell’articolo 1 presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le attività ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA unica nella quale indica:
    a) le relative generalità, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
    b) la tipologia della struttura e la conformità della stessa alla normativa vigente;
    c) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;
    d) la relativa denominazione, la classificazione e l’ubicazione della stessa;
    e) l’indicazione della capacità ricettiva, dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale nonché l’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
    2. Per l’avvio delle attività relative alle Guest House o affittacamere, Hostel o Ostelli, Case e appartamenti per vacanza, Country House o Residenze di campagna, i titolari o gestori di tali strutture allegano alla SCIA la seguente documentazione:
    a) planimetria dell’unità immobiliare sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell’altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano;
    b) statuto e atto costitutivo per le società e la relativa certificazione antimafia;
    c) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di igiene, edilizia, urbanistica, sicurezza energetica;
    d) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolare, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato;
    e) dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;
    e bis) attestazione della comunicazione formale all’amministratore di condominio, ove lo stesso sia costituito, dell’attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari.
    3. Per l’avvio delle attività relative agli Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Rifugi montani, Rifugi escursionistici, i titolari o gestori di tali strutture allegano alla SCIA la seguente documentazione:
    a) planimetria dell’unità immobiliare sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell’altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano;
    b) statuto e atto costitutivo, con l’indicazione delle finalità nel caso di associazioni senza scopo di lucro o enti religiosi, e la relativa certificazione antimafia;
    c) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di igiene, edilizia, urbanistica, sicurezza energetica;
    d) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolari, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato;
    e) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;
    f)  il regolamento interno da esporre all’ingresso dell’immobile;
    g) limitatamente alle case per ferie di cui all’articolo 8, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che specifichi il tipo di utenti ai quali è rivolta l’ospitalità.
     4. Per l’avvio dell’attività di Bed & Breakfast i titolari o gestori di tali strutture allegano alla SCIA la seguente documentazione:
     a) planimetria catastale dell’unità immobiliare sottoscritta dall’interessato, con dichiarazione di conformità a quella presente in catasto, con indicazione dati catastali, specifica delle superfici, dell’altezza, del numero dei posti letto, dell’individuazione dei vani comuni e dei vani riservati, della conformità della struttura alla normativa vigente;
    b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolare, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato;
    c) attestazione della comunicazione formale all’amministratore di condominio dell’attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari.
    d)    statuto e atto costitutivo per le società e la relativa certificazione antimafia.
    5. La SCIA abilita altresì ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, ove previsto, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. La SCIA abilità inoltre all’utilizzo esclusivo, riservato agli ospiti, delle attrezzature e delle strutture a carattere ricreativo, ove consentito, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.”.


    Art. 15
    (Modifiche all’articolo 15 del r.r. 8/2015)

    1. Al comma 1, dopo le parole “della struttura” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 3 dell’articolo 1,”;
    2. Al comma 2, dopo le parole “della struttura” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1,”

    Art. 16
    (Modifiche all’articolo 16 del r.r. 8/2015)

    1. Al comma 1, dopo le parole “La denominazione” sono inserite le seguenti: “delle strutture di cui al comma 3 dell’articolo 1,” e alla fine del comma sono inserite le seguenti: “la cui affissione è obbligatoria.”.


    Art.17
     (Sostituzione dell’articolo 17 del r.r. 8/2015)

    1. L’articolo 17 è sostituito dal seguente:


    “Art.17
    (Obblighi del titolare o gestore delle strutture)


    1. I titolari o i gestori delle attività concernenti le strutture di cui al comma 3 dell’articolo 1 devono:
    a) presentare la SCIA, ai sensi dell’articolo 14, al fine dell’avvio dell’attività;
    b) esporre, in modo ben visibile, il segno distintivo di classificazione attribuito;
    c) esporre l’apposito cartello indicante il percorso antincendio;
    d) non attribuire alla propria struttura, mediante qualsiasi mezzo, requisiti, denominazioni o classificazioni diverse da quelli dichiarati nella SCIA;
    e) non dotarsi di un numero di posti letto superiori a quelli indicati nella SCIA;
    f) rispettare l’obbligo di comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 3.
    g) esporre, in modo ben visibile all’interno delle camere e a pubblicare sul sito internet della struttura, il cartellino dei prezzi aggiornato;
    h) esporre in prossimità dei locali destinati al ricevimento ospiti, la tabella con l’indicazione dei prezzi delle camere o delle unità abitative e i relativi servizi;
    i) non praticare prezzi difformi da quelli esposti.
    2. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 31 della l.r. 13/2007.
    3. I titolari o gestori di cui al comma 1, provvedono altresì:
    a) ad indicare la corretta denominazione delle strutture ricettive, corrispondente a quella dichiarata nella SCIA, la categoria di classificazione attribuita, gli estremi della SCIA, nonché gli eventuali periodi di chiusura della struttura, in tutte le forme di comunicazione, ivi compresi i siti internet;
    b) ad apporre, all’esterno dell’immobile ed in prossimità dell’entrata della struttura, in modo ben visibile al pubblico, la targa nella quale sono riportate la tipologia della struttura ricettiva, la denominazione, la classificazione, il recapito telefonico attivo, il sito internet,  gli estremi della SCIA, i periodi di apertura. Sulla targa è possibile apporre, altresì, il logo turistico regionale denominato: “Lazio eterna scoperta”. Nel caso in cui i regolamenti comunali o del condominio nel quale è ubicata la struttura vietino l’apposizione della targa all’esterno, quest’ultima può essere apposta solo all’interno, in prossimità dell’entrata della struttura stessa;
    c) a stipulare apposita assicurazione per i  rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.
    4. I titolari o i gestori delle strutture di cui agli articoli 5 e 8, sono tenuti altresì ad esporre il regolamento interno all’ingresso dell’immobile e in ogni camera.
    5.  I titolari o i gestori delle attività di cui all’articolo 12 bis, sono tenuti ad aggiornare i dati delle comunicazioni fornite ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 bis, in caso di modifiche o di eventuali variazioni intervenute.” .


    Art.18
    (Sostituzione dell’articolo 18 del r.r. 8/2015)

    1. L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

    “Art. 18
    (Disposizioni transitorie)

    1. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei requisiti minimi  strutturali e funzionali previsti dagli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 è obbligatorio:
    a) per l’apertura delle nuove strutture ricettive extralberghiere;
    b) per le strutture ricettive extralberghiere già esistenti nel caso in cui quest’ultime, dalla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente regolamento, siano oggetto di interventi di ristrutturazione
    2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati al permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche.
    3. Le strutture ricettive extralberghiere già esistenti, alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente regolamento, sono tenute ad adeguarsi, entro il 31 dicembre 2017, al rispetto dei requisiti minimi funzionali di dotazione ed arredo previsti dagli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 di cui al presente regolamento.
    4. Al fine di garantire l’integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsti dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest’ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi.”. 


    Art. 19
    (Sostituzione degli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 al r.r. 8/2015)

    1. Gli allegati al r.r. 8/2015 sono sostituiti dai seguenti:
    a) l’Allegato A1 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di affittacamere o Guest House, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A1 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di affittacamere o Guest House”;
    b) l’Allegato A1 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di affittacamere o Guest House, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A1 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di affittacamere o Guest House”;
    c) l’Allegato A1 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di affittacamere o guest house, è sostituito da seguente:
    “Allegato A1 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di affittacamere o guest house”;
    d) l’Allegato A2 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di ostello per la gioventù, è sostituito dal seguente:
    e) “Allegato A2 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Ostelli per la gioventù”;
    f) l’Allegato A2 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di ostello per la gioventù, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A2 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere Ostelli per la gioventù”;
    g) l’Allegato A2 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di ostello per la gioventù, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A2 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere Ostelli per la gioventù”;
    h) l’Allegato A3 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di Hostel o Ostelli, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A3 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Hostel o Ostelli”;
    i) l’Allegato A3 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di Hostel o Ostelli, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A3 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere Hostel o Ostelli”;
    j) l’Allegato A3 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di Hostel o Ostelli, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A3 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere  Hostel o Ostelli”;
    l) l’Allegato A4 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di case e appartamenti per vacanze, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A4 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Case e appartamenti per vacanze”;
    m) l’Allegato A4 - Impianti, infrastrutture e complementi strutture extralberghiere di case e appartamenti per vacanze, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A4 - Impianti, infrastrutture e complementi strutture extralberghiere Case e Appartamenti per vacanze”;
    n) l’Allegato A4 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di case e appartamenti per vacanze, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A4 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere Case e Appartamenti per vacanze”;
    o) l’Allegato A5 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di casa per ferie, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A5 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Casa per ferie”;
    p) l’Allegato A5 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di Casa per ferie, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A5 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere Casa per ferie”;
    q) l’Allegato A5 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di casa per ferie, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A5 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere Casa per ferie”;
    r) l’Allegato A6 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di B&B non imprenditoriale ed imprenditoriale, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A6 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere B&B”;
    s) l’Allegato A6 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di B&B non imprenditoriale ed imprenditoriale, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A6 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere B&B”;
    t) l’Allegato A6 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di B&B non imprenditoriale ed imprenditoriale, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A6 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere B&B”;
    u) l’Allegato A7 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di country house o residenza di campagna, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A7 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere  Country house o Residenza di campagna”;
    v) l’Allegato A7 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere e delle strutture extralberghiere di country house o residenza di campagna, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A7 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere e strutture extralberghiere di Country house o Residenza di campagna”;
     z)  l’Allegato A7 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di country house o residenza di campagna, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A7 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere Country house o Residenza di campagna”;
    aa) l’Allegato A8 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di rifugi montani ed escursionistici, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A8 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Rifugi montani ed escursionistici”;
    bb) l’Allegato A8 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere e delle strutture extralberghiere di rifugi montani ed escursionistici, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A8 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere e delle strutture extralberghiere Rifugi montani ed escursionistici;
    cc) l’Allegato A8 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di rifugi montani ed escursionistici, è sostituito dal seguente:
    “Allegato A8 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere Rifugi montani ed escursionistici”.


    Art. 20
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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