Regolamento regionale 16 Gennaio 2017 n. 1
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BUR 19 Gennaio 2017 n. 6
- Modifiche al Regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6 (Criteri per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15)
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. Al comma 3 dell’articolo 1 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole “successivo a quello” sono sostituite con “nell’anno in corso al momento”.
Art . 2
(Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. All’articolo 2 del regolamento regionale n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 le parole “e dal comma 3 dello stesso articolo, per le successive annualità.”, sono sostituite dalle seguenti “e, per le annualità successive, con le modalità e i termini di cui all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche.”;
b) il comma 10 è abrogato.
Art . 3
(Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 3 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole “di cui all’articolo 15 comma 3 della l.r. 15/2014” sono soppresse.
Art . 4
(Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. All’articolo 8 del regolamento regionale n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “evento di” sono sostituite con “singolo”;
b) al primo periodo del comma 2 le parole “Le produzioni proposte devono” sono sostituite con “La produzione proposta deve” e le parole “spettacoli complessivi” sono sostituite con “rappresentazioni complessive”;
c) al punto 1), lettera b), del comma 3 la parola “spettacoli” è sostituita con “rappresentazioni”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. Ai punti 4) e 5), lettera b), del comma 4 dell’articolo 10 del regolamento regionale n. 6 del 2016, le parole “fino al 30 per cento” sono sostituite con “fino al 40 per cento”.
Art . 6
(Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. Ai punti 4) e 5), lettera b), del comma 4 dell’articolo 11 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole “fino al 30 per cento” sono sostituite con “fino al 40 per cento”.
Art . 7
(Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. Al punto 3), lettera b), del comma 3 dell’articolo 12 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole “fino al 30 per cento” sono sostituite con “fino al 40 per cento”.
Art . 8
(Modifiche all’articolo 13 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. Al punto 2), lettera b), del comma 8 dell’articolo 13 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole “fino al 30 per cento” sono sostituite con “fino al 40 per cento”.
Art . 9
(Modifiche all’articolo 14 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. Al punto 2), lettera b), del comma 4 dell’articolo 14 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole “fino al 30 per cento” sono sostituite con “fino al 40 per cento”.
Art . 10
(Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. Al punto 2), lettera b), del comma 3 dell’articolo 15 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole “fino al 30 per cento” sono sostituite con “fino al 40 per cento”.
Art . 11
(Modifiche all’articolo 20 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)
1. All’articolo 20 del regolamento regionale n. 6 del 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“3. Le domande già presentate, ai sensi del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. n. 15/2014 all’epoca vigente, entro il 30 giugno 2016 per interventi da realizzare nel corso del 2017, decadute per effetto di quanto disposto al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 10 Agosto 2016 n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), possono essere confermate mediante la piattaforma GeCoWEB, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti nell’avviso adottato ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del presente regolamento.”.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021