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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 16 dicembre 1975, n. 4

  • BUR 20 dicembre 1975, n. 35, s.o. n. 1
  • Regolamento concernente i criteri per l'erogazione delle rette di assistenza a carico dell'Amministrazione regionale da corrispondere alle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza che ricoverano, ai sensi di legge, indigenti in genere, inabili al lavoro, minorenni e profughi inabili.
  • Art. 1

    Le istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza che ricoverano, ai sensi di legge, indigenti in genere, inabili al lavoro, minorenni e profughi inabili, sono tenute a presentare rendiconti semestrali relativi alla gestione di detti ricoveri.

    Art. 2

    All'inizio di ciascun anno, le predette istituzioni sono tenute a comunicare le previsioni di spesa relative alla gestione dell'anno, ricavabili dal risultato delle presenze accertate alla fine dell'anno precedente moltiplicato per la retta di degenza riconosciuta e per il numero delle giornale di presenza previste.

    Art. 3

    Sulla base delle previsioni di spesa di cui all'art. 2, vengono concesse agli Enti interessati le seguenti anticipazioni:
    1)         primo acconto pari al 25% della spesa globale prevista da corrispondersi all'inizio dell'anno;
    2)         secondo acconto pari al 50% della spesa globale prevista da corrispondersi all'atto dell'approvazione del bilancio regionale e comunque, entro il mese di luglio dell'esercizio;
    3)         saldo di fine anno, a conguaglio, pari, più o meno al 25% della spesa globale sostenuta nell'anno, tenuto conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, su presentazione del rendiconto finale di gestione.

    Art. 4

    Gli acconti ed i saldi di cui al precedente art. 3 vengono determinati a mezzo di deliberazioni della Giunta regionale.

    Art. 5

    Alle deliberazioni di concessione degli acconti ovvero dei saldi dovranno essere allegati elenchi di liquidazione di spesa contenenti i seguenti elementi:
    1)         indicazione dell'Ente creditore;
    2)         indicazione del numero delle presenze;
    3)         indicazione dell'ammontare della retta riconosciuta dall'Amministrazione regionale;
    4)         indicazione del numero delle giornate di presenza previste;
    5)         indicazione dell'ammontare complessivo della spesa;
    6)         indicazione dell'ammontare delle anticipazioni concesse e dei conguagli finali, tenuto conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno.

    Il regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Il testo non ha valore legale; rimane, comunque,  inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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