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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 15 novembre 1974, n. 4

  • BUR 14 dicembre 1974, n. 34, S.O. senza numero
  • Pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
  • Art. 1

    Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio si pubblica in Roma, con frequenza di norma quindicinale, a cura della Presidenza della Giunta, presso la quale ha sede l'Ufficio per la direzione, redazione ed amministrazione dello stesso.

    COMPOSIZIONE E FORMATO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

    Art. 2

    Il Bollettino Ufficiale deve essere stampato in modo che per la qualità della carta, per dimensioni, per tipo di carattere, per le interlinee, per numero di testata di ciascuna legge, decreto, atto o avviso corrisponda all'attuale Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    Art. 3

    Il Bollettino Ufficiale si divide in tre parti:

    - nella parte prima vanno pubblicati le leggi ed i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente od in sunto - nonché le deliberazioni, di rilevante interesse, degli Organi della Regione.

    Sono anche pubblicati, in tale prima parte, le disposizioni ed i comunicati ufficiali emanati dai Presidenti della Giunta e del Consiglio, che possono interessare :la generalità dei cittadini;

    - nella parte seconda vanno pubblicati le leggi ed i decreti dello Stato, che interessino la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunzi e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione;

    - nella parte terza vanno pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatoria la pubblicazione nel foglio annunzi legali delle cinque province del Lazio, e le inserzioni gratuite o a pagamento concernenti i concorsi, avvisi e bandi.

    Art. 4

    Le parti prima e seconda del Bollettino sono pubblicate in fascicoli distinti dalla parte terza ed hanno numerazione autonoma rispetto a questa.

    Gli annunzi ed avvisi della parte terza, devono essere contraddistinti dal numero progressivo e dalla categoria cui appartengono: «a credito ", « a pagamento", « gratuiti". Tali indicazioni devono essere stampate in caratteri più alti del doppio di quelli adoperati nel corpo dell'avviso.

    Il testo di ogni facciata è diviso (quando non si tratti di specchi o tabelle) in due colonne, ciascuna colonna è composta in media di 62 righe.

    Fuori testo ed in margine superiore di ogni facciata del Bollettino sarà stampato il titolo: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, preceduto dalla data di pubblicazione e seguito dalla indicazione della parte (prima, seconda, ovvero terza) e dal numero progressivo del fascicolo e puntata e della pagina.

    La composizione del Bollettino deve essere fatta in modo da permettere di rilegare la collezione in volumi. Non è ammessa la stampa su mezzi fogli, anche quando manchi la materia per riempire tutto il foglio di stampa.

    La pubblicazione di supplementi ordinari e straordinari al Bollettino per le sole parti prima e seconda è autorizzata dal Presidente della Giunta.

    Art. 5

    La tiratura del Bollettino è fissata di regola in 2.500 copie.

    Essa può essere variata per disposizioni del Presidente della Giunta in rapporto alle esigenze e alla diffusione  del Bollettino.

    APPALTO DELLA STAMPA DEL BOLLETTINO

    Art. 6

    L'appalto della stampa del Bollettino è effettuato mediante licitazione privata, in. base ad apposito capitolato di oneri deliberato dalla Giunta regionale, fra le ditte tipografiche esercenti in Roma.

    PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE, ABBONAMENTI E VENDITE

    Art. 7

    La pubblicazione delle parti prima e seconda e della parte terza del Bollettino Ufficiale avviene ordinariamente il 1° ed il 16 di ogni mese, sempre che non si tratti di giorno festivo.

    In tal caso la pubblicazione è anticipata al giorno precedente.

    In caso di necessità tanto le parti prima e seconda, come la parte terza, possono essere pubblicate con maggior frequenza, con edizione straordinaria.

    Art. 8

    Il Bollettino Ufficiale ha un direttore responsabile nella persona di un funzionario della Regione iscritto nell'elenco: speciale, annesso all'albo professionale dei giornalisti e designato dal Presidente della Giunta regionale.

    Art. 9

    I responsabili degli Organi, degli Uffici e dei servizi regionali sono tenuti a trasmettere al Presidente della Giunta regionale il testo definitivo - integrale o in sunto ­degli atti di cui è obbligatoria o richiesta la pubblicazione in duplice copia dal responsabile dell'Organo, Ufficio o servizio con l'indicazione degli estremi e dell'argomento dell'atto.

    Art. l0

    Gli originali degli annunzi e degli avvisi da pubblicare nella parte terza debbono essere scritti su carta legale, salve le eccezioni di legge, e, in particolare, sono sempre stesi in carta libera gli avvisi che si pubblicano nell'interesse dello Stato e della Regione anche se da parte delle Province e dei Comuni del Lazio.

    Art. 11

    Il Bollettino Ufficiale, parte prima e seconda, viene distribuito gratuitamente:
    a) agli Uffici della Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale, agli Assessori e ai Consiglieri regionali;
    b) al Commissario del Governo ed ai Prefetti del Lazio;
    c) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazione e proprietà intellettuale, Ufficio studi e legislazione e Ufficio Regioni;
    d) ai Ministeri;
    e) alla Corte Suprema di Cassazione e alla Procura Generale presso la stessa Corte, nonché a tutti gli altri organi giudiziari della Regione Lazio;
    f) alla Corte dei Conti e alla Procura Generale presso la Corte;
    g) alla Corte Costituzionale;
    h) al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
    i) al Consiglio di Stato;
    l) all'Avvocatura dello Stato;
    m) alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica;
    n) ai Senatori e Deputati del Lazio;
    o) all'Avvocatura distrettuale dello Stato del Lazio;
    p) ai Tribunali Amministrativi regionali del Lazio;
    q) al Comitato regionale ed alle Sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione del Lazio;
    r) alle Amministrazioni provinciali, comunali, ospedaliere e consorziali della Regione;
    s) agli uffici statali ed agli organi di polizia cui è demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;
    t) a tutti gli uffici pubblici dello Stato, di Enti ed orgasmi, a carattere regionale e provinciale, nella Regione Lazio;
    u) ai Presidenti di Giunta e di Consiglio delle altre Regioni;
    v) ai quotidiani che si pubblicano nel Lazio.

    Art. 12

    I prezzi di abbonamento e di vendita sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, e possono essere soggetti a revisione con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità. Con la stessa deliberazione sono altresì fissate dalla Giunta, le modalità di affidamento della stampa del Bollettino ed i relativi impegni di spesa, le tariffe delle inserzioni a pagamento nonché !'indicazione delle inserzioni che saranno pubblicate gratuitamente o a particolari condizioni.

    Art. 13

    La divulgazione e la vendita dei fascicoli singoli sono date preferibilmente alle ditte librarie, che ne facciano richiesta, esercenti nella Regione, in conto deposito e con la percentuale del 20,% sulle copie vendute, da liquidare trimestralmente.

    I fascicoli arretrati possono essere acquistati presso l’Amministrazione del Bollettino.

    Il servizio contabile è affidato all'economo-cassiere della Presidenza della Giunta il quale è tenuto a versare trimestralmente alla Tesoreria regionale le somme riscosse per la vendita diretta dei fascicoli separati con l'imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione, ove confluiranno, peraltro, le somme corrispondenti all’importo degli abbonamenti ed il ricavato delle vendite e delle inserzioni a pagamento.

    In apposito capitolo di spesa del bilancio saranno imputate le spese per la stampa e la spedizione del Bollettino nonché per la somministrazione di registri e stampati occorrenti per la gestione del Bollettino medesimo.

    Art. 14

    L'importo degli abbonamenti ed il ricavato delle vendite sono versati in apposito c/c postale intestato al “Bollettino Ufficiale della Regione del Lazio”.

    CONTABILITA' E RENDIMENTO DEI CONTI

    Art. 15

    L'economo-cassiere tiene apposita contabilità all'uopo servendosi di:
    a) un registro delle entrate;
    b) un registro per le inserzioni a pagamento;
    c) un registro per le vendite di singoli fascicoli o puntate separate;
    d) un registro per le inserzioni prenotate a credito;
    e) un conto di magazzino per il movimento di carico e scarico dei singoli fascicoli e puntate del Bollettino.

    Art. 16

    I registri indicati nel presente regolamento, debitamente numerati in ogni foglio, sono consegnati all'economo che ne rilascia ricevuta.

    Art. 17

    L'economo-cassiere, nell'inviare agli Uffici amministrativi e giudiziari le puntate nelle quali sono stati pubblicati gli annunzi «a credito» ricevuti dagli Uffici medesimi, deve indicare in apposito stampato, divisibile in due parti mediante perforazione nel mezzo, l'importo della spesa di inserzione.

    In detto stampato deve essere contenuto l'invito a restituire, una delle parti di cui esso si compone, con la dichiarazione che del debito per la spesa di inserzione è stata presa nota nelle scritture dell'Ufficio.

    Gli atti che contengono tali dichiarazioni sono conservati dall'economo fino all'esazione dei proventi per le inserzioni cui si riferiscono o fino all'annullamento della prenotazione di credito relativa.

    Art. 18

    Nella colonna delle annotazioni del registro delle partite prenotate a credito deve essere riportato per ogni inserzione pubblicata nell'interesse di persona o enti ammessi al gratuito patrocinio il numero dell'articolo di campione sul quale da parte della Cancelleria giudiziaria è stato annotato il debito per il prezzo dell'inserzione medesima.

    Art. 19

    La Ragioneria regionale accerta, attraverso verifiche trimestrali e all'occorrenza, mediante ispezioni saltuarie, la regolare tenuta dei libri contabili.

    Art. 20

    Alla fine di ciascun esercizio e nel termine di 90 giorni, l'economo-cassiere trasmette alla Ragioneria regionale il conto annuale della gestione del Bollettino.

    Il conto è costituito da un prospetto dal quale devono risultare:
    a) il riassunto del carico e dello scarico dei fascicoli del Bollettino;
    b) le prenotazioni per gli abbonamenti;
    c) gli accertamenti delle inserzioni a pagamento;
    d) i prenotamenti per le inserzioni a credito;
    e) gli incassi effettuati per gli abbonamenti;
    f) gli incassi effettuati per la vendita dei fascicoli e delle puntate;
    g) gli incassi effettuati per le inserzioni a pagamento e a credito;
    h) i versamenti effettuati alla Tesoreria regionale.

    Art. 21

    Al conto di cui all'articolo precedente sono allegati i seguenti documenti:

    a) i certificati di allibramento del c/c postale;
    b) le originali quietanze della Tesoreria regionale con apposita distinta;
    c) un elenco delle inserzioni prenotate a credito nel quale sono riportate tutte le partite da appurare alla chiusura dell'esercizio precedente;
    d) l'elenco dei proventi accertati durante l'esercizio;
    e) l'elenco dei crediti rimasti accesi durante l'esercizio;
    f) un prospetto dimostrante la rimanenza di fascicoli e puntate in magazzino, valutati al prezzo di costo;
    g) la raccolta dei numeri del Bollettino stampati nel corso dell'esercizio.

    Art. 22

    I modelli per i registri, bollettari, rendiconti, ecc., previsti dal presente regolamento, saranno predisposti, d'intesa con la Ragioneria regionale, dalla Direzione del Bollettino che si atterrà, per quanto possibile, a quelli allegati al decreto ministeriale 25 maggio 1895 contenenti istruzioni per l'applicazione della legge 30-6-1876, n. 3195.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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