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Regolamento regionale 15 Febbraio 2018 n. 5

  • BUR 20 Febbraio 2018, n. 15
  • Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese. Procedure e modalità per l’effettuazione del Test MPMI
  • CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. In attuazione ed integrazione dei commi da 13 a 19 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n.17 (Legge di Stabilità regionale 2017) il presente regolamento disciplina:
    a) le funzioni ed i compiti spettanti al Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese ( MPMI) di seguito denominato “Garante regionale”, nonché i relativi criteri di nomina;
    b) le procedure e le modalità per l’effettuazione del Test MPMI;
    c) la metodologia ed il modello operativo del Test MPMI.

    Art. 2
    (Principi generali)

    1. La Regione, nel riconoscere il ruolo strategico delle MPMI nello sviluppo economico del territorio, ispira le proprie politiche al principio “Pensare anzitutto in piccolo” (Think small first) definendo un contesto normativo ed economico favorevole alle imprese stesse, al fine di agevolarne la crescita e rafforzarne la competitività sui mercati.
    2. Per le finalità di cui al comma 1, le proposte di atti individuati all’articolo 5 comma 2, che interessano le MPMI sono precedute, nell’ambito della procedura di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) disciplinata dall’articolo 71 quater del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), da una valutazione preventiva degli interventi previsti volta a contenere gli oneri, compresi quelli di natura fiscale, a carico delle imprese stesse, mediante l’effettuazione del Test MPMI.
    3. La valutazione preventiva di cui al comma 2 avviene sulla base del principio di proporzionalità, graduando gli adempimenti previsti a carico delle MPMI in relazione alle loro dimensioni, al numero degli addetti e al settore merceologico di attività.
     4. L’attuazione dei principi di cui al presente articolo è assicurata dal Garante regionale di cui al Capo II.


    CAPO II
    GARANTE REGIONALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

    Art. 3
    (Garante regionale)

    1. Il Garante regionale, nominato ai sensi del comma 15 dell’articolo 3 della l.r.17/2016, è scelto, previo avviso pubblico, tra i dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale, in possesso di appositi requisiti, deducibili dai rispettivi curricula vitae, quali in particolare:
    a) specifica competenza in materia di analisi di impatto della regolamentazione e semplificazione amministrativa;
    b) comprovata esperienza nel settore dello sviluppo economico con particolare riguardo alle politiche pubbliche per le MPMI.
    2. Il Garante regionale dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.


    Art. 4
    (Funzioni e compiti)

    1. Il Garante regionale svolge le seguenti funzioni:
    a) fornisce il necessario supporto metodologico alle strutture regionali in tutte le fasi di realizzazione del Test MPMI di cui all’articolo 5;
    b) verifica gli esiti del Test MPMI, segnalando agli assessori competenti e al Presidente della Regione i casi in cui le iniziative di cui al comma 2 dell’articolo 5, possono determinare rilevanti oneri finanziari o amministrativi a carico della MPMI;
    c) elabora proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle MPMI;
    d) assicura, sul territorio regionale, il raccordo tra il tessuto imprenditoriale e le istituzioni;
    e)  monitora l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi dello Small Business Act;
    f) propone eventuali modifiche al modello operativo di cui all’articolo 7.
    2. Il Garante regionale, nell’esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1, si raccorda con il Garante nazionale per le MPMI di cui all’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese).
    3. Il Garante regionale trasmette:
    a) ogni sei mesi, una relazione sull’attività svolta al Presidente della Regione e alla competente commissione consiliare;
    b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione, a livello regionale, dei principi dello Small Business Act al Garante nazionale di cui al comma 2.
    4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, il Garante regionale è supportato, a norma del comma 15 dell’articolo 3 della l.r.17/2016, da un’apposita struttura organizzativa dotata di adeguate professionalità quali, in particolare, esperti in tecniche legislative, economia e statistica.
    5. Presso il Garante regionale è istituito il Tavolo regionale di consultazione permanente quale organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle MPMI, al quale partecipano le organizzazioni datoriali e sociali firmatarie del Patto per il lavoro e per lo sviluppo.

     
    CAPO III
    PROCEDURE E MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE
    DEL TEST MPMI


    Art. 5
    (Test MPMI)

    1. In coerenza con le previsioni di cui al comma 13 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016, il Test MPMI, quale strumento di supporto per le politiche regionali a favore delle MPMI consente, mediante una  procedura di valutazione ex ante:
    a) di individuare e stimare  i costi derivanti dalla regolazione a carico delle MPMI, nonché di stimare se gli stessi siano proporzionati ai benefici che ne derivano per le MPMI e per la collettività;
    b) di individuare le opzioni regolatorie alternative che attenuino l’eventuale impatto negativo degli interventi regionali sulle MPMI e sulla collettività.
    2. Il Test MPMI è effettuato nel caso di formulazione di:
    a) proposte normative;
    b) proposte di manutenzione della regolazione esistente;
    c) provvedimenti amministrativi di carattere generale.
    3. Il Test MPMI è obbligatorio nelle ipotesi di cui al comma 2, fatti salvi i casi di esclusione  previsti dall’articolo 71 quinquies del r.r. 1/2002.

    Art. 6
    (Procedure e modalità)

    1 Il test MPMI è effettuato dalla Direzione regionale proponente l’intervento normativo e amministrativo con il supporto della struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 4.
     2. Il test MPMI è effettuato sugli schemi di atti di cui al comma 2 dell’articolo 5, secondo una procedura articolata nelle seguenti fasi:
    a) individuazione dei destinatari e valutazione preliminare degli effetti a carico delle MPMI e della collettività;
    b) stima dei singoli costi di regolazione e comparazione con i benefici attesi;
    c) individuazione e valutazione delle possibili opzioni regolatorie alternative, incluse quelle di mitigazione, in conformità al principio di proporzionalità di cui al comma 3 dell’articolo 2;
    d) consultazione dei rappresentanti delle MPMI.
    3. Le fasi di cui alle lettere a), b) e c) sono progressive e il passaggio a quella successiva si verifica esclusivamente nell’ipotesi in cui sia riscontrato un effettivo impatto sulle MPMI e sulla collettività, secondo quanto previsto dal Modello operativo di cui all’articolo 7.
    4. La consultazione di cui alla lettera d) costituisce un momento fondante del Test MPMI e informa ciascuna fase dell’intera procedura secondo le modalità e gli strumenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni.
    5. L’esito del Test MPMI, una volta effettuato, è trasmesso al Garante regionale ed è allegato alle proposte di cui al comma 2 dell’articolo 5, all’interno della relazione AIR ai sensi del comma 2 dell’articolo 2.


    Art. 7
    (Modello operativo)

    1. Le strutture regionali provvedono all’effettuazione del test MPMI ai sensi dell’articolo 6, secondo il Modello operativo di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
    2. Il Modello operativo fornisce un supporto metodologico alle strutture regionali anche al fine di assicurare un livello minimo di uniformità, nell’espletamento delle procedure di cui all’articolo 6.

     
    CAPO IV
    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 8
    (Formazione del personale)

    1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione annuale della formazione del personale, al fine di garantire un’efficace ed omogenea implementazione del Test MPMI, nonché la qualità dell’intero ciclo della regolazione, assicura la formazione specialistica dei dipendenti delle strutture competenti all’effettuazione del Test MPMI e dei dipendenti preposti alla redazione ed al coordinamento degli atti normativi.

    Art. 9
    (Sperimentazione)

    1. In fase di prima applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per un periodo non superiore a due anni, il test MPMI è effettuato, in via sperimentale, anche al di fuori della procedura AIR di cui all’articolo 71 quater del r.r. 1/2002, mediante il modello operativo di cui all’Allegato A e sulla base delle procedure e delle modalità di cui all’articolo 6.


    Art.10
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


    SOMMARIO


    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto
    Art. 2 Principi generali
     

    Capo II
    Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese

    Art. 3 Garante regionale
    Art. 4 Funzioni e compiti


    Capo III
    Procedure e modalità per l’effettuazione
    del Test MPMI

    Art. 5 Test MPMI
    Art. 6 Procedure e modalità
    Art. 7 Modello operativo


    Capo IV
    Disposizioni finali

    Art. 8 Formazione del personale
    Art. 9 Sperimentazione
    Art.10 Entrata in vigore

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

  • File allegati:
  • All_A_reg_5_2018.pdf ( pdf 748.75 KB)

Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021

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