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Regolamento regionale 14 Ottobre 2019 n. 19

  • BUR 17 Ottobre 2019, n 84
  • Modifiche al regolamento 7 agosto 2015, n. 9 (Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)
  •  

    Art. 1

    (Modifica all’articolo 1 del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 recante “Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile”)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 1 del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 recante “Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile”, dopo le parole: “protezione civile,” sono inserite le seguenti: “al fine di garantirne la piena e costante operatività del Sistema integrato di protezione civile e di favorire il perseguimento delle finalità della Protezione Civile regionale,”.

     

    Art. 2

    (Modifiche all’articolo 2 del r.r. 9/2015)

     

    1. Al comma 1, dell’articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      alla lettera b) le parole: “, anche attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale,” sono soppresse;

    b)      alla lettera c), le parole: “dalla Sala operativa unificata permanente (di seguito “SOUP”)” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore dell’Agenzia”;

    c)      dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

     “c bis) concorso al rimborso delle spese nell’ambito di accordi convenzionali ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 2/2014 e dell’articolo 18 bis del presente regolamento;”;

     “c ter) concessione in comodato di uso di mezzi e attrezzature appartenenti al patrimonio regionale;”;

    “c quater) definizione di apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali al fine di garantire ai volontari operativi delle Organizzazioni iscritte nell'Elenco la gratuità delle prestazioni sanitarie necessarie al rilascio di certificati di idoneità allo svolgimento delle attività di protezione civile, ivi compreso lo spegnimento degli incendi boschivi.”.


    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 9/2015)

     

    1. alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, le parole: “della SOUP” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Agenzia, nonché su attivazione dei Comuni nei quali hanno la propria sede legale e/o operativa o in ragione di accordi intercomunali”.

    2. Il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     “3. I mezzi acquistati con i contributi di cui al presente regolamento vengono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione Lazio con provvedimento del Direttore dell’Agenzia qualora l’Organizzazione non ne garantisca la pronta operatività, senza giustificato motivo, per un periodo di mesi sei o a seguito di mancata risposta a tre richieste di attivazione consecutive da parte della Sala Operativa Regionale.”.

    3. Il comma 4 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    “4. I mezzi di proprietà regionale concessi in comodato d’uso gratuito rientrano nella disponibilità della Regione Lazio con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, a seguito di risoluzione unilaterale del contratto, qualora l’Organizzazione non ne garantisca la pronta operatività, senza giustificato motivo, per un periodo di mesi tre o a seguito di mancata risposta a tre richieste di attivazione consecutive da parte della Sala Operativa Regionale.”

     

     

    Art. 4

    (Sostituzione dell’articolo 5 del r.r. 9/2015)

     

    1. L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 5

    (Cause di esclusione)

     

    1. Non possono beneficiare dei contributi e dei rimborsi le Organizzazioni che:

    a)      siano state destinatarie di provvedimenti di revoca dei contributi;

    b)      siano state destinatarie di provvedimenti esecutivi per mancata restituzione di somme e/o beni ottenuti dalla Regione Lazio;

    c)      abbiano in corso provvedimenti di cancellazione dall'Elenco;

    d)      non rispettino gli obblighi di cui all'art. 4. ".

     

     

    Art. 5

    (Modifiche all’articolo 6 del r.r. 9/2015)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

    “c bis) spese per il reintegro e l’acquisto di attrezzature minute e scorte di materiali di consumo;”;

    “c ter) iniziative di divulgazione della cultura di protezione civile e di informazione alla popolazione;”;

    b)      alla lettera e), dopo le parole: “dei volontari”, sono aggiunte le seguenti: “e corsi di formazione obbligatori, preventivamente autorizzati dall’Agenzia”.

     

     

     

     

    Art. 6

    (Modifiche all’articolo 7 del r.r. 9/2015)

     

    1. Il comma 1 dell’articolo 7, è sostituito dal seguente:

    “1. La concessione dei contributi per la gestione e manutenzione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), tiene conto dei seguenti criteri:

    a)  classe ed eventuale sezione specialistica di iscrizione dell’Organizzazione nell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 2/2014 e del relativo regolamento di attuazione;

    b) capacità da parte dell’Organizzazione di fornire personale operativo in grado di intervenire sul territorio in caso di attivazione da parte della Sala Operativa Regionale/Sala Operativa Unificata Permanente;

    c) effettiva capacità di risposta alle richieste di attivazione della Sala Operativa Regionale;

    d) dotazione di mezzi ed attrezzature operative.”.

    2. Al comma 2 dell’articolo 7, le parole: “I bandi per la concessione dei contributi” sono sostituite dalle seguenti: “I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili, attraverso bandi che”.

     

     

    Art. 7

    (Modifica all’articolo 8 del r.r. 9/2015)

     

    1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente:

    “b) corsi di formazione non obbligatori ed esercitazioni preventivamente autorizzati dalla competente struttura dell’Agenzia;”.

     

     

    Art. 8

    (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 9/2015)

     

    1. All’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      al comma 1:

          1) alla lettera b), dopo le parole: “di protezione civile” sono inserite le seguenti: “e capacità di impatto sulla popolazione e sulle istituzioni,”;

          2) alla lettera c), dopo le parole: “anche in base” sono inserite le seguenti: “alla classe di iscrizione nell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e”;

          3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

    “e bis) misura della compartecipazione dell’organizzazione richiedente agli oneri di progetto;”.

    b) al comma 2, le parole “I bandi per la concessione dei contributi” sono sostituite dalle seguenti: “I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili, attraverso bandi che”.

     

     

     

    Art. 9

    (Modifiche all’articolo 10 del r.r. 9/2015)

     

    1. Il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

    “1. Al fine dell’erogazione dei contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) e nell’ambito delle voci di spesa ammissibili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente regolamento, l’Agenzia emana appositi bandi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.”.

    2. Al comma 2 dell’articolo 10, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:

     “a bis) i beneficiari ed i requisiti minimi di partecipazione, nonché le cause di esclusione;”.

    3. Dopo il comma 5 dell'articolo 10, è inserito il seguente:

    “5 bis. La gestione associata delle attività di protezione civile costituisce criterio prioritario nell'accesso ai contributi previsti dai bandi di cui al presente articolo.".

     

     

    Art. 10

    (Modifiche all’articolo 11 del r.r. 9/2015)

     

    1. All’articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “2. Alle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Organizzazione, relative ai contributi per la gestione e manutenzione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono allegati:

    a) l’elenco delle risorse umane, dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione della Colonna Mobile Regionale con le modalità previste dai singoli bandi;

    b) eventuali ulteriori risorse operative oggetto di convenzione con altre autorità di protezione civile, con le modalità previste dai singoli bandi.”;

    b)  al comma 3, dopo le parole: “finalizzati al potenziamento” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),”.

     

     

    Art. 11

    (Modifiche all’articolo 12 del r.r. 9/2015)

     

    1. All’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)  al comma 1:

    1) dopo le parole: “pervenute” sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 11”;

    2) dopo le parole: “La Commissione” sono inserite le seguenti: “predispone l’elenco delle istanze ammesse a contributo e”;

    b) al comma 2, dopo le parole: “alla pubblicazione” sono inserite le seguenti: “dell’elenco delle Organizzazioni ammesse a contributo e”.

     

    Art. 12

    (Sostituzione dell’articolo 13 del r.r. 9/2015)

     

    1. L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 13 

    (Attribuzione ed erogazione dei contributi) 

     

    1. Sulla base delle risultanze di cui all’articolo 12, comma 1, viene ripartita la somma stanziata tra le Organizzazioni ammesse a contributo, secondo le modalità stabilite da ciascun bando ai sensi dell’articolo 10.

    2. L’erogazione dei contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), avviene con provvedimento dirigenziale e, salvo diverse indicazioni previste dai singoli bandi di cui all’articolo 10, in due soluzioni che comprendono un acconto all’atto di approvazione della graduatoria ed il saldo finale previa presentazione della rendicontazione delle spese ai sensi dell’art. 14. Per particolari esigenze, determinate anche in riferimento alla natura delle spese ammesse a contributo, l’erogazione può avvenire in un’unica soluzione.”.

     

     

    Art. 13

    (Modifiche all’articolo 14 del r.r. 9/2015)

     

    1. All’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: “corredate da” è inserita la parola: “eventuali”;

    b)      dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

    “1 bis. La documentazione di cui al comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione del legale rappresentate con la quale si attesta che i giustificativi prodotti a rendicontazione delle spese sostenute non sono stati presentati a corredo della rendicontazione di ulteriori contributi.”

     

     

    Art. 14

    (Modifica all’articolo 16 del r.r. 9/2015)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 16, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

    “b bis) iniziative di rilevante impatto sul sistema regionale di protezione civile connesse all’attività di prevenzione non strutturale dei rischi.”.

     

     

    Art. 15

    (Modifiche all’articolo 17 del r.r. 9/2015)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 17, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      le parole: “dalla SOUP” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore dell’Agenzia”;

    b)      alla lettera e), le parole: “autorizzati dalla SOUP” sono sostituite dalle seguenti: “disposti dalla Sala Operativa Regionale/Sala Operativa Unificata Permanente”;

    c)      la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     “f) ogni altra spesa preventivamente autorizzata dal Direttore dell’Agenzia, per far fronte alle esigenze di cui all’art. 16, comma 1.”.

     

     

    Art. 16

    (Inserimento dell’articolo 18 bis)

     

    1. Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente articolo:

     

    Art. 18 bis

    (Convenzioni)

     

    1. L’Agenzia, nel limite delle risorse disponibili, per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi, di emergenza e, più in generale, per attività di protezione civile, può stipulare apposite convenzioni con:

    a) i coordinamenti territoriali iscritti nella apposita classe dell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 11 della l.r. 2/2014 e del relativo regolamento di attuazione;

     b) le organizzazioni iscritte nelle classi A e B dell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 11 della l.r. 2/2014 e del relativo regolamento di attuazione, con una anzianità di iscrizione di almeno tre anni.

    2. Le convenzioni di cui al precedente comma 1 definiscono le finalità, la durata, le attività e gli obiettivi da conseguire, nonché le risorse finanziarie e le modalità di erogazione delle stesse, le risorse strumentali, umane ed organizzative reciprocamente messe a disposizione.

    3. La sottoscrizione di convenzioni di cui al precedente comma 1 preclude l’accesso ai contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

    4. Le risorse finanziarie eventualmente concesse dall’Agenzia nell’ambito delle convenzioni di cui al presente articolo sono soggette a rendicontazione con le medesime modalità individuate all’art. 14.

    5. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono adeguate modalità di monitoraggio e verifica delle stesse in ordine al corretto perseguimento degli obbiettivi ed al conseguimento degli stessi.”.

     

     

    Art. 17

    (Inserimento del Capo III bis)

     

    1. Dopo l’articolo 18 bis è inserito il seguente Capo:

     

    “CAPO III BIS

    CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI MEZZI ED ATTREZZATURE”

     

     

    Art. 18

    (Inserimento dell’articolo 18 ter)

     

    1. Dopo l’articolo 18 bis, nell’ambito del Capo III bis, è inserito il seguente articolo:

     

    “Art. 18 ter

    (Criteri per la concessione in comodato d’uso di mezzi ed attrezzature)

     

    1. L’Agenzia può concedere in comodato d’uso, alle Organizzazioni iscritte nell’Elenco Territoriale, beni, mezzi e attrezzature appartenenti al patrimonio regionale.
    2. La concessione in comodato d’uso di cui al presente articolo può avvenire:

    a) nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 18 bis del presente regolamento;

    b) sulla base di manifestazioni di interesse da parte delle Organizzazioni in esito a specifici avvisi emessi dall’Agenzia che indichino caratteristiche dei beni, mezzi ed attrezzature da concedere in comodato, eventuali requisiti specifici per l’utilizzo, nonché i criteri di assegnazione delle stesse;

    c) in via diretta e temporanea ad Organizzazioni che ne facciano richiesta per esigenze straordinarie e contingenti volte a garantire il contrasto a rilevanti ed indifferibili situazioni emergenziali e fino al superamento delle stesse;

    3. L’Agenzia, in esito agli avvisi di cui al precedente comma 2, lett. b), valutata la coerenza della manifestazione di interesse con la funzionalità del complessivo sistema regionale di contrasto alle emergenze, l’adeguato e sufficiente possesso dei requisiti per l’utilizzo e l’efficace articolazione territoriale delle risorse, procede all’assegnazione in comodato d’uso.
    4. Gli oneri manutentivi e di esercizio dei beni, mezzi ed attrezzature sono a carico dei comodatari.
    5. Il comodato d’uso di mezzi e/o attrezzature è revocato dall'Agenzia nei seguenti casi:

    a)      sopravvenute esigenze operative che richiedano una diversa assegnazione dei mezzi e/o attrezzature;

    b)      richiesta dell'organizzazione assegnataria;

    c)      mancata restituzione di contributi a seguito di provvedimento di revoca degli stessi;

    d)      indisponibilità ad intervenire, senza giustificato motivo, su attivazione dell'Agenzia per tre volte, anche non consecutive, nel corso di un anno civile con i mezzi e/o attrezzature concesse in comodato. 

     

     

    Art. 19

    (Abrogazione dell’articolo 19 del r.r. 9/2015)

     

    1. L’articolo 19 è abrogato.

     

     

    Art. 20

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

     

     

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