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Regolamento regionale 14 Ottobre 2019 n. 18

  • BUR 17 Ottobre 2019, n. 84
  • Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)
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    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

     

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento reca disposizioni relative ai requisiti e alle modalità per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti indicati all’articolo 2 nell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominato Elenco, comprese le modalità di gestione del medesimo Elenco, in attuazione dell’articolo 10, commi 5 e 6 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche, nonché nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile).

    2. Il presente regolamento stabilisce, in particolare: 

    a)  l’articolazione dell’Elenco;

    b) i requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa ed i requisiti specifici per l’iscrizione all’Elenco;

    c) le modalità di gestione e le modalità di iscrizione nell’Elenco;

    d)  le cause di cancellazione dall’Elenco.

    3.L’iscrizione nell’Elenco costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l’attivazione e l’impiego dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio, anche ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e successive modifiche.

    4. I soggetti iscritti nell’Elenco possono operare anche per attività o eventi di rilievo nazionale


    Art. 2
    (Ambito soggettivo di applicazione)

    1. I soggetti iscrivibili nell’Elenco sono:

    a) organizzazioni di volontariato costituite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, aventi carattere locale;

    b) organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria, aventi  carattere locale; 

    c) gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile; 

    d) articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle lettere a) e b) aventi diffusione sovraregionale o nazionale, dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; 

    e) coordinamenti territoriali;

    2. Ai fini del presente regolamento per coordinamenti territoriali si intendono  organizzazioni di volontariato di secondo livello che raccolgono più gruppi od organizzazioni indicate al comma 1, lettere a), b) c) e d), di cui l’Agenzia regionale di protezione civile istituita ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 2/2014, di seguito denominata Agenzia, può avvalersi a supporto del sistema regionale di protezione civile per  finalità di collaborazione nelle attività organizzative, tecniche e di coordinamento operativo degli associati.

     


    CAPO II

    ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO


    Art. 3
    (Classi e sezioni specialistiche)

    1. L’Elenco è articolato nelle seguenti classi e sezioni specialistiche.

    2. Le organizzazioni, i gruppi e le articolazioni individuati all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, al momento dell’iscrizione nell’Elenco, sono suddivisi nelle seguenti classi: 

    a) classe A, che comprende i soggetti che svolgono attività prevalente di protezione civile, in possesso dei requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa nonché degli specifici requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2;

    b) classe B, che comprende i soggetti che svolgono attività prevalente di protezione civile in possesso dei requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa nonché degli specifici requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 3;

    c) classe C, che comprende i soggetti che svolgono attività prevalente di protezione civile, in possesso dei requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa nonché degli specifici requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 4;

    d) classe D, che comprende i soggetti, in possesso dei requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa nonché degli specifici requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 5;

    e) classe E, che comprende i soggetti, in possesso dei requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa nonché degli specifici requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 6;

    3. Sono inseriti nella classe F i coordinamenti territoriali individuati all’articolo 2, comma 1, lettera e) del presente regolamento in possesso, al momento dell’iscrizione nell’Elenco, dei requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e degli specifici requisiti indicati al comma 7 del medesimo articolo 5.

    4. Il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nelle classi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è attestata al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione all’Elenco, secondo le modalità indicate all’articolo 9.

    5. Le organizzazioni, i gruppi e le articolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), possono, inoltre, richiedere l’inserimento in una o più delle sezioni specialistiche di cui al successivo comma 6.

    6. Le sezioni specialistiche dell’Elenco sono:

    a) antincendio boschivo e/o d’interfaccia;

    b) idraulica;

    c) alluvionale e soccorso in superficie;

    d) soccorso in acque interne;

    e) idrogeologica;

    f) neve;

    g) unità cinofile da ricerca in superficie, soccorso e salvataggio;

    h) cucine per assistenza alla popolazione;

    i) tele - radiocomunicazioni;

    l) ricerca e soccorso (sar);

    m) beni culturali e storici in emergenza;

    n) assistenza agli animali d’affezione e non;

    o) assistenza psicosociale;

    p) continuità amministrativa e assistenza tecnica;

    q) logistica d'emergenza.

    7. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 12, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione alle sezioni specialistiche del presente Elenco.

    8. Il soggetto non iscritto ad una sezione specialistica di cui al comma 6, può essere attivato a supporto delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e degli altri soggetti iscritti nelle sezioni specialistiche, a condizione che le relative attività siano svolte nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

     

     

    Art. 4
    (Dati e informazioni contenuti nell’Elenco)

     

    1. L'Elenco contiene i seguenti dati indicati dai soggetti di cui al'articolo 2 nell'istanza di iscrizione:

    a) denominazione sociale, indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative del soggetto qualora differenti dalla sede legale; 

    b) codice fiscale del soggetto; 

    c) nominativo e dati anagrafici del rappresentante legale;

    d) contatti del soggetto;

    e) classe ed eventuali sezioni specialistiche di appartenenza;

    f) dotazione di mezzi.

    2.  Il trattamento dei dati contenuti nell’Elenco è effettuato nel rispetto dei presupposti e dei limiti dettati dalla normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia.

     

     

     

     


    CAPO III
    REQUISITI PER L’ISCRIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELL’ELENCO

    Art. 5
    (Requisiti per l’iscrizione)

    1. Al fine dell'iscrizione nell'Elenco le organizzazioni, i gruppi e le articolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono possedere i seguenti requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa:

    a) presenza della sede operativa nel territorio regionale;

    b) previsione nell’atto costitutivo o istitutivo e nello statuto, delle seguenti caratteristiche:

    1) svolgimento di attività di protezione civile, anche in misura non prevalente; 

    2) assenza di fini di lucro; 

    3) assenza di finalità politiche sotto forma di sostegno a partiti o movimenti politici o loro esponenti;

    4) presenza prevalente della componente volontaria; 

    5) democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche qualora il soggetto sia un’organizzazione di volontariato costituita ai sensi del decreto legislativo 117/2017;

    6) modalità di nomina e durata delle cariche direttive, ad eccezione dei gruppi comunali ai quali si applica il regolamento comunale vigente in materia;

    7) criteri di ammissione ed esclusione degli associati o aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti;

    8) gratuità e volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli associati o aderenti; 

    9) obbligatorietà del rendiconto contabile da sottoporre annualmente alla approvazione della base associativa con le modalità stabilite dal proprio statuto. 

    c) assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi e direttivi. Per i gruppi comunali e intercomunali il requisito di cui alla presente lettera è riferito ai volontari appartenenti al gruppo titolari di incarichi operativi e direttivi; 

    d) non essere stati destinatari di provvedimenti esecutivi per mancata restituzione di somme e/o beni ottenuti dalla Regione. Il presente requisito si intende riferito ai rappresentanti legali ed ai titolari di incarichi operativi e direttivi. Per i gruppi comunali e intercomunali il requisito di cui alla presente lettera è riferito ai volontari appartenenti al gruppo stesso che siano titolari di incarichi operativi e/o direttivi;

    e) non essere stati cancellati dall'Elenco negli ultimi cinque anni per una delle cause di cui al successivo articolo 11. Il presente requisito si intende riferito ai rappresentanti legali ed ai titolari di incarichi operativi e direttivi. Per i gruppi comunali e intercomunali il requisito di cui alla presente lettera è riferito ai volontari appartenenti al gruppo stesso che siano titolari di incarichi operativi e/o direttivi;

    f) iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio), qualora il soggetto sia un’organizzazione costituita ai sensi del decreto legislativo 117/2017;

    g) polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile in favore di tutti i volontari associati impegnati in attività di protezione civile nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 12;

    h) osservanza degli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria sui propri volontari impegnati in attività di protezione civile;

    i) essere in regola con la rendicontazione dei contributi economici concessi dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 2/2014 e del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 (Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile) e successive modifiche e, in particolare, non essere stati destinatari di provvedimenti esecutivi per mancata restituzione di somme e/o beni ottenuti dalla Regione Lazio;

    h) ad eccezione dei casi di prima iscrizione, aver realizzato nel precedente triennio attività di protezione civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi enti di riferimento.

    2. Le organizzazioni, i gruppi e le articolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), al fine dell’iscrizione nella classe A dell’Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

    a)                  numero minimo di volontari associati operativi, come definiti al comma 12, non inferiore a trenta unità relativamente ad ogni singola organizzazione di volontariato, alle singole articolazioni locali ed alle singole sezioni, nuclei, delegazioni o raggruppamenti delle associazioni nazionali;

    b)                  disponibilità operativa di intervento in attività di protezione civile sette giorni su sette, per ventiquattro ore al giorno, su tutto il territorio regionale e nazionale, attestata da un atto unilaterale d’obbligo sottoscritto del legale rappresentante;

    c)                   iscrizione minima alle tre sezioni specialistiche dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 5, lettere a), b) ed f), ovvero antincendio boschivo, idraulica e neve;

    d)                 disponibilità continuativa per le esigenze della colonna mobile regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 2/2014, di almeno un mezzo antincendio boschivo con cisterna di capacità non inferiore a tremilacinquecento litri;

    e)                  disponibilità continuativa per le esigenze della colonna mobile regionale di almeno una delle seguenti dotazioni:

    1)      una o più motopompe/idrovore che abbiano una capacità complessiva di aspirazione non inferiore a cinquemila litri al minuto, con autonoma capacità di movimentazione;

    2)      insacchettatrice con capacità minima di seicento sacchi all’ora, con autonoma capacità di movimentazione.

     3.  Le organizzazioni, i gruppi e le articolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), al fine dell’iscrizione nella classe B dell’Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

    a)                  numero minimo di volontari associati operativi, come definiti al comma 12, non inferiore a venti unità relativamente ad ogni singola organizzazione di volontariato, alle singole articolazioni locali ed alle singole sezioni, nuclei, delegazioni o raggruppamenti delle associazioni nazionali;

    b)                 disponibilità operativa di intervento in attività di protezione civile sul territorio regionale sette giorni su sette per almeno dodici ore al giorno, attestata da un atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal legale rappresentante;

    c)                  iscrizione minima alle due sezioni specialistiche dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 5, lettere a) e b), ovvero antincendio boschivo ed idraulico.

    4. Le organizzazioni, i gruppi e le articolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), al fine dell’iscrizione nella classe C dell’Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

    a) numero minimo di volontari associati operativi, come definiti al comma 12, non inferiore a dieci unità relativamente ad ogni singola organizzazione di volontariato, alle singole articolazioni locali ed alle singole sezioni o raggruppamenti delle associazioni nazionali;

    b)  disponibilità operativa di intervento in attività di protezione civile in ambito territoriale almeno comunale, sette giorni su sette per almeno dodici ore al giorno, attestata da un atto unilaterale d’obbligo del legale rappresentante;

    c) iscrizione ad almeno una sezione specialistica dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 5, lettere a), b) e f), ovvero tra antincendio boschivo, idraulico e neve.

    5. Le organizzazioni, i gruppi e le articolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), al fine dell’iscrizione nella classe D dell’Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

    a)      numero minimo di volontari associati operativi, come definiti al comma 12, non inferiore a dieci unità relativamente ad ogni singola organizzazione di volontariato, alle singole articolazioni locali ed alle singole sezioni o raggruppamenti delle associazioni nazionali;

    b)      disponibilità operativa di intervento in attività di protezione civile sette giorni su sette, per ventiquattro ore al giorno, su tutto il territorio regionale e nazionale, attestata da un atto unilaterale d’obbligo sottoscritto del legale rappresentante;

    c)      iscrizione ad almeno una sezione specialistica dell’Elenco, di cui all’articolo 3, comma 5, diverse da quelle indicate alle lettere a), b) ed f) del medesimo comma.

    6. Le organizzazioni, i gruppi e le articolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), ai fini dell’iscrizione nella classe E dell’elenco territoriale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

    a)      numero minimo di volontari associati operativi, come definiti al comma 13, non inferiore a dieci unità relativamente ad ogni singola organizzazione di volontariato, alle singole articolazioni locali ed alle singole sezioni o raggruppamenti delle associazioni nazionali;

    b)      disponibilità operativa di intervento in attività di protezione civile sette giorni su sette, per dodici ore al giorno, in ambito territoriale almeno comunale, attestata da un atto unilaterale d’obbligo sottoscritto del legale rappresentante.

    7. Al fine dell’iscrizione nella classe F dell’Elenco, i coordinamenti territoriali di cui all’articolo 2, comma 1 lettera e) devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente articolo, nonché di uno dei seguenti requisiti specifici:

    a)  essere composti da articolazioni locali di organizzazioni di volontariato di protezione civile di livello nazionale, iscritte all’Elenco centrale del Volontariato di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 da almeno tre   anni, costituite da almeno dieci distaccamenti, nuclei o sezioni dei quali:

    1) almeno due organizzazioni iscritte nella classe B dell’Elenco;

    2) almeno quattro organizzazioni iscritte nella classe C dell’Elenco;

    3) almeno quattro organizzazioni iscritte nella classe D dell’Elenco;

          b) essere composti da almeno venticinque soggetti appartenenti ad organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi carattere locale iscritte all’Elenco territoriale regionale, aventi ciascuna una anzianità di iscrizione non inferiore a tre anni.

     8. I coordinamenti territoriali di cui al precedente comma 7, lettera b), sono suddivisi nelle seguenti sottoclassi:

    a)         sottoclasse F.1.: comprende i coordinamenti territoriali che, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal comma precedente, sono costituiti complessivamente da:

    1)           almeno 5 organizzazioni iscritte nella classe A;

    2)           almeno 10 organizzazioni iscritte nella classe B;

    3)           almeno 5 organizzazioni iscritte nella classe C;

    b)  sottoclasse F.2.: comprende i coordinamenti territoriali che, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal comma precedente, sono costituiti complessivamente da:

    1)           almeno 3 organizzazioni iscritte nella classe B;

    2)           almeno 7 organizzazioni iscritte nella classe C.

    9. I coordinamenti territoriali al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione nell’Elenco, presentano apposito registro con l’indicazione di tutte le organizzazioni iscritte al coordinamento e la relativa classe di iscrizione nonché la sottoscrizione dei rappresentanti legali delle organizzazioni relativa all’adesione al coordinamento.

    10. Non possono essere iscritti all’Elenco i soggetti le cui uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni siano riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, agli organi della protezione civile, ad altri corpi dello Stato o ad altre organizzazioni di volontariato, o che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali.

    11. Non possono essere iscritti all’Elenco i soggetti le cui attività di volontariato di protezione civile possano generare confusione nell’opinione pubblica rispetto alle attività dei corpi di polizia, anche locali, delle forze armate, degli altri corpi dello Stato.

    12. I requisiti per l’iscrizione all’Elenco previsti nel presente articolo devono sussistere all’atto della presentazione dell’istanza e permanere per tutto il periodo di iscrizione, a pena di cancellazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera b). I requisiti per l’inserimento nelle sezioni specialistiche devono sussistere all’atto della richiesta e costituiscono il presupposto per la permanenza nella classe o nella sezione specialistica.

    13. Ai fini del presente regolamento, sono volontari operativi gli associati ad uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 che:

    a) abbiano compiuto la maggiore età per gli interventi operativi di protezione civile; 

    b) siano assicurati ai sensi della normativa vigente; 

    c) abbiano partecipato ad attività di formazione e di addestramento secondo i piani e programmi definiti dall’Agenzia e ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;

    d) non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato e per le quali non sia intervenuta la riabilitazione, per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio commessi nell’esercizio dell’attività di protezione civile;

    e) abbiano adempiuto agli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria; 

    f) siano dotati di dispositivi di sicurezza individuale idonei alle attività svolte, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

    14. I volontari privi dei requisiti previsti dal comma 13, possono svolgere esclusivamente funzioni non operative.

    15. Ogni socio volontario può ricoprire incarichi di rappresentante legale, amministratore e incarichi direttivi presso un solo soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) iscritto nell’Elenco.

    16. Ogni socio volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo presso un solo soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, iscritto nell’Elenco.

     


    Art. 6
    (Diritti e obblighi derivanti dall’iscrizione nell’Elenco)

    1.  Le organizzazioni ed i soggetti iscritti nell'Elenco, possono accedere nel limite delle risorse disponibili, alle misure contributive ed ai benefici previsti dalla legge regionale n. 2/2014 e dal regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 recante “Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile” e successive modifiche. In particolare, l’iscrizione nell’Elenco è condizione necessaria per accedere:

    a) a contributi regionali per la gestione delle organizzazioni, per la manutenzione, per le spese di gestione delle attrezzature e per gli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;

    b)  a contributi finalizzati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché al miglioramento della preparazione tecnica degli aderenti alle organizzazioni di volontariato;

    c) al concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile, regolarmente autorizzati dal direttore dell’Agenzia;

     d)  al concorso al rimborso delle spese nell’ambito di accordi convenzionali;

     e)  alla concessione in comodato di uso di mezzi e attrezzature appartenenti al patrimonio regionale;

    f) allo svolgimento delle attività formative e addestrative di protezione civile finanziate e organizzate dalla Regione a favore dei volontari;

    g)          ai benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 1/2018;

    h)         alla stipula di convenzioni con l’Agenzia;

    i)         alla stipula di convenzioni con i Comuni dove hanno la sede legale e/o operativa, o con altri comuni sulla base di accordi intercomunali, secondo linee guida definite dalla Direzione regionale competente in materia di protezione civile.

    2. I soggetti iscritti nell’Elenco sono tenuti a:

    a) intervenire tempestivamente nell'emergenza esclusivamente su richiesta degli organi istituzionalmente competenti;

    b)  garantire la costante operatività del sistema regionale di protezione civile su attivazione della Sala Operativa Regionale;

    c) tenere in efficienza mezzi e attrezzature, anche a tutela della salute e della sicurezza dei volontari e delle persone affidatarie;

    d) utilizzare i mezzi e le attrezzature acquistati con contributi regionali o concessi in comodato d’uso gratuito dalla Regione, esclusivamente per le finalità di protezione civile;

    e) non trasferire a terzi, per un periodo di dieci anni consecutivi dalla data di acquisizione, la proprietà di mezzi e attrezzature di natura durevole acquistati con contributi regionali finalizzati ad attività di protezione civile;

    f)  ottenere il preventivo nulla osta del direttore dell’Agenzia per l’alienazione dei   mezzi e attrezzature di cui alla lettera e), decorsi i dieci anni dall’acquisto;

    g) non trasferire a terzi, senza il preventivo assenso dell’Agenzia, mezzi e attrezzature concessi a titolo di comodato d’uso gratuito dalla Regione;

    h) utilizzare per le attività di protezione civile i propri mezzi e attrezzature, nonché quelli concessi a titolo di comodato d’uso gratuito da altri enti pubblici, nel rispetto dei relativi atti di concessione;

    i) comunicare tempestivamente, e comunque, entro e non oltre trenta giorni, eventuali variazioni dei requisiti di iscrizione, nonché dei dati e delle informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 4 o forniti in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione;

    l) utilizzare il logo della protezione civile regionale di cui all’allegato A del regolamento;

    m) adottare comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e collaborazione nei confronti delle istituzioni;

    n) svolgere la propria attività nell’osservanza della normativa vigente;

    o) assicurare che i propri associati non utilizzino uniformi, distintivi emblemi, simboli, altri       segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia,   anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, ad altri corpi dello Stato o ad altre organizzazioni di protezione civile, o che contengano riferimenti a partiti o movimenti       politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private;

    p) assicurare che i propri associati non utilizzino l’immagine del volontario di protezione civile a fini elettorali nel corso dello svolgimento dei propri compiti;

    q) presentare ogni anno, la documentazione indicata all’articolo 7, comma 2;

    r) assicurare ai volontari impegnati nell’attività di protezione civile condizioni di sicurezza  adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fornite dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

    s)  garantire la reperibilità telefonica e l’operatività nelle modalità e tempi richiesti nella classe di appartenenza;

    t) assicurare la partecipazione dei volontari alle attività di formazione di base e specialistica,  di addestramento ed aggiornamento, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza, periodicamente programmate ed organizzate dalla Regione nel limite delle risorse disponibili    a legislazione vigente;

    u) assicurare la disponibilità allo svolgimento da parte dell’Agenzia dei sopralluoghi previsti dall’articolo 7, comma 5.

    3. Al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione all’Elenco, le articolazioni locali delle organizzazioni di volontariato a diffusione sovraregionale o nazionale, comunicano all’Agenzia e ai Comuni ove hanno sede operativa, la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione dell’organizzazione di appartenenza, nell’ambito della rispettiva colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, o subisca variazioni, l’articolazione locale ne dà comunicazione entro e non oltre trenta giorni, all’Agenzia e ai Comuni dove ha la sede operativa.

    4. Ciascun volontario operativo appartenente ad uno dei soggetti iscritti nell’Elenco espone un tesserino di riconoscimento personale che deve essere utilizzato esclusivamente durante le operazioni e le esercitazioni promosse dall’Autorità di protezione civile. Il tesserino riporta la foto, i dati anagrafici, il soggetto di appartenenza e il numero di iscrizione dello stesso nell’Elenco, in conformità a quanto previsto sulla diffusione dei dati personali dall’articolo 19, comma 3, del d.lgs. 196/2003.

    5. Al fine di cui al comma 4, l’Agenzia adotta un modello di tessera di riconoscimento che i soggetti iscritti nell’Elenco rilasciano, a loro cura e spese, ai volontari operativi previa vidimazione da parte dell’Agenzia stessa.


    Art.  7
    (Revisione periodica)

    1. L’Elenco è soggetto a revisione periodica, non superiore a tre anni, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 5.

    2. I soggetti iscritti nell’Elenco trasmettono all’Agenzia, entro il 31 maggio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dalla stessa:

     a)   documento di sintesi del bilancio consuntivo dell’organizzazione;

     b)  l’attestazione, mediante autocertificazione, relativa all’adempimento di quanto previsto in materia di controllo sanitario dei volontari e, laddove applicabile, in materia di sorveglianza sanitaria.

    c) un report sulle attività a carattere locale svolte nell’anno precedente recante l’attestazione da parte dell’amministrazione comunale che ha disposto le relative attivazioni, sulla base di un apposito format predisposto dall’Agenzia.

    3. L’Agenzia, entro il 30 giugno di ogni anno, predispone un report sull’attività operativa delle organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco.

    4. Al fine di un impiego adeguato delle organizzazioni nelle attività di protezione civile, l’Agenzia verifica le dotazioni di automezzi e attrezzature, nonché gli aspetti legati alla sicurezza degli operatori, anche attraverso sopralluoghi nelle sedi legali e/o operative dei soggetti iscritti nell’Elenco, ubicate nel territorio regionale.

     

    CAPO IV
    GESTIONE DELL’ELENCO


    Art. 8
    (Gestione dell’Elenco)

    1. L’Agenzia provvede alla predisposizione, alla gestione ed all’aggiornamento dell’Elenco, in conformità ai criteri ed alle modalità previste dal presente regolamento, favorendo nell’ambito della propria autonomia organizzativa l’accesso e la fruibilità delle relative informazioni in modalità digitale in applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche.

    2. L’Agenzia provvede all’aggiornamento dei dati e delle informazioni riportati nell’Elenco entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera i).

    3. L’Elenco aggiornato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e, annualmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

    4. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni dei dati contenuti nell’Elenco sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Lazio e comunicate, oltre che alle organizzazioni richiedenti, ai comuni interessati affinché i sindaci, in qualità di autorità comunali di protezione civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.

     

     

     

    Art. 9
    (Presentazione delle istanze d’iscrizione)

    1. L’istanza di iscrizione all’Elenco è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed è presentata secondo le indicazioni e le modalità fornite dalla Agenzia nel rispetto delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

    2. L’istanza contiene i seguenti elementi:

    a) i dati di cui all’articolo 4, comma 1;

    b) gli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla l.r. 29/1993, per le organizzazioni costituite ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

    c) le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per l’iscrizione previsti all’articolo 5;

    d) gli estremi della deliberazione di costituzione e del regolamento comunale, per i gruppi comunali e intercomunali;

    e) la eventuale indicazione della sezione o delle sezioni specialistiche nelle quali si richiede l’inserimento.

    3. All’istanza di iscrizione è allegata la seguente documentazione:

    a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto stesso, attestante l’operatività, anche in maniera non prevalente, nell’ambito della protezione civile;

    b) copia del verbale di nomina del legale rappresentante, se non risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto;  

    c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche direttive con l’indicazione dell’incarico conferito;

    d) autocertificazione del rappresentante legale e dei titolari di incarichi direttivi attestante l’assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;  

    e) relazione dettagliata che evidenzi:

    1) gli ambiti prevalenti di protezione civile in cui intende operare il soggetto;

    2) l’operatività in protezione civile, la presenza e il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;

    3) l’eventuale attività svolta dal soggetto anche a favore di terzi;

    4) la disponibilità a svolgere qualsiasi attività di protezione civile richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza specificando l’ambito territoriale comunale/regionale/nazionale/internazionale, nonché il regime giornaliero e orario;

    f) copia delle polizze assicurative per infortunio e responsabilità civile dei volontari ai sensi della normativa vigente;

    g) registro dei volontari redatto ai sensi della normativa vigente;

    h) scheda informativa individuale dei volontari, nella quale sono indicati, per ogni iscritto, qualità di volontario operativo o non operativo, professionalità, mansioni e/o specializzazioni operative con allegata copia dei documenti o delle relative certificazioni;

    i) copia dei certificati di proprietà e libretti di circolazione dei veicoli e macchine operatrici intestati all’organizzazione richiedente o, eventualmente disponibili in comodato d’uso; in quest’ultimo caso deve essere allegato anche il contratto di comodato;

    l) copia delle fatture di acquisto, o di titolo di proprietà equivalente se ricevuto in donazione o per cessione tra Organizzazioni, delle attrezzature di proprietà dell’organizzazione o eventualmente disponibili in comodato d’uso; in quest’ultimo caso deve essere allegato anche il contratto di comodato;

    m) schede tecniche e manuali d’uso delle attrezzature di cui alla precedente lettera l);

    n) copia delle fatture di acquisto e scheda tecnica del fabbricante, dei dispositivi di protezione individuale destinati ai volontari operativi e corrispondenti alla classe di protezione prevista per la sezione specialistica per la quale si richiede l’iscrizione;

    o) fotografie dei veicoli, delle attrezzature e delle divise dell’organizzazione richiedente, che dimostrino la conformità dell’impiego delle insegne e dei distintivi dell’Agenzia Regionale di protezione civile alle disposizioni e ai regolamenti vigenti;

    p) atto unilaterale di impegno del rappresentante legale a garantire la reperibilità richiesta per la propria classe di iscrizione ai sensi dell’articolo 5.

    4. I coordinamenti territoriali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, commi 6 e 7, presentano istanza di iscrizione nell’Elenco ai sensi del comma 2 e producono, oltre alla documentazione indicata al comma 3, apposito registro contenente l’indicazione delle organizzazioni iscritte al coordinamento, della relativa classe di iscrizione all’Elenco nonché la sottoscrizione di adesione da parte dei rappresentanti legali delle organizzazioni.


    Art.10
    (Istruttoria e decisione)

     

    1. L’Agenzia provvede all’esame della richiesta d’iscrizione e alla verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente e adotta il provvedimento conclusivo con atto del direttore dell’Agenzia, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.

    2. L’istruttoria di cui al comma 1 è volta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti minimi tecnico-operativi e dei requisiti specifici per l’inserimento nelle classi, nonché le competenze specifiche necessarie all’eventuale inserimento nelle sezioni specialistiche ai sensi dell’articolo 3.

    3. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora l’Agenzia richieda l’integrazione della documentazione presentata.

    4. Qualora al termine dell’istruttoria di cui al comma 1 sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione, o non sia integrata entro trenta giorni la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in caso di esito negativo, alla cancellazione dall’Elenco ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento.

     

     

     

    Art. 11
    (Cancellazione dall’Elenco)

     

    1. La cancellazione dall’Elenco è disposta con atto motivato del Direttore dell’Agenzia e comunicata ai sensi dell’articolo 8, comma 4.

    2. Sono cause di cancellazione dall’Elenco:

    a)                  istanza del soggetto iscritto;

    b)                 perdita di uno o più requisiti, di cui all’articolo 5, accertata dall’Agenzia anche sulla base di controlli a campione effettuati, per quanto di propria competenza, dalla struttura regionale di protezione civile e dai comuni territorialmente competenti;

    c)                  violazione da parte del soggetto iscritto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento;

    d)                 gravi disfunzioni nello svolgimento dell’attività o cessazione di operatività nell’ambito della protezione civile;

    e)                  ripetuti episodi di irreperibilità o rifiuto di intervenire quando richiesto, senza giustificato motivo;

    f)                  mancata restituzione, entro i termini previsti, delle somme dovute a seguito dall’avvenuta notifica della revoca del contributo per mancata rendicontazione dei fondi concessi dall’amministrazione regionale;

    g)                 accertata falsità nelle dichiarazioni, nella documentazione o nei report annuali presentati ai sensi del presente regolamento;

    h)                 il mancato svolgimento di attività di protezione civile per un triennio consecutivo;

    i)                   utilizzo per fini diversi da quelli di protezione civile di mezzi e attrezzature di proprietà del soggetto iscritto o finanziate o ricevute in comodato d’uso dalla Regione, nonché la mancata apposizione sugli stessi dello stemma della protezione civile regionale;

    l) utilizzo del logo della protezione civile regionale su mezzi privati destinati ad attività diverse da quelle di protezione civile.

    3. L’Agenzia, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 2, comunica l’avvio del procedimento di cancellazione al legale rappresentante del soggetto iscritto ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della legge 241/1990, sospendendo quest’ultimo da ogni attività di protezione civile. Ove consentito dalla natura della causa di cancellazione, assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni ai fini della rimozione della causa contestata e per la presentazione di eventuali osservazioni secondo quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 241/1990.

    4. L’Agenzia procede alla cancellazione del soggetto dall’Elenco, decorso inutilmente il temine di cui al comma 3, o qualora le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l’inadempienza rilevata.

    5. Il rappresentante legale, gli amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi di soggetti cancellati dall’Elenco non possono ricoprire per un quinquennio incarichi in altri soggetti iscritti nell’Elenco, ad eccezione dell’ipotesi prevista dal comma 2, lettera a).

     

     

     CAPO V

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

     

    Art. 12
    (Disposizioni transitorie)

    1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva i requisiti per l’iscrizione alle sezioni specialistiche dell’Elenco, nonché, nel rispetto della normativa statale in materia, specifici requisiti delle polizze per assicurazione infortuni e responsabilità civile di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), individuati in apposita proposta formulata dall’Agenzia.

    2. L’Agenzia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, definisce ed aggiorna le modalità di gestione informatizzata dell’Elenco.

    3. In fase di prima attuazione, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i soggetti già iscritti nell’Elenco territoriale ai sensi del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile), presentano apposita istanza, con le modalità previste all’articolo 9, per:

    a) l’adeguamento ai requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa ed ai requisiti  specifici, per l’iscrizione nelle singole classi, previsti nel presente regolamento;

    b) l’eventuale iscrizione ad una o più delle sezioni specialistiche di cui all’articolo 3, comma 6, ove in possesso dei requisiti individuati nella delibera di cui al comma 1.

    4.  I soggetti che non provvedono ad adeguare i propri requisiti secondo le modalità ed entro il termine di centoventi giorni ai sensi del comma 3, sono iscritte d’ufficio dall’Agenzia in una delle classi previste dal presente regolamento, ove risultanti già in possesso di tutti i requisiti previsti, o cancellate d’ufficio.

     

    Art. 13

    (Abrogazione)

    1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile).

     
    Art. 14
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

           Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

     

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