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Regolamento regionale 14 Febbraio 2017 n. 4

  • BUR 16 Febbraio 2017 n.14
  • Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
  •  

    Art. 1

    (Modifiche all’articolo 4 de regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni)

    1.      All’articolo 4 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a)   al comma 1 la lettera b) è soppressa;

    b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    “1-bis In attuazione della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017), fino alla fine della X legislatura, rientrano tra le strutture di diretta collaborazione, anche le seguenti, ivi incluse le eventuali articolazioni interne:

    a)  segreteria operativa;
    b)  ufficio legislativo;
    c)  rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato, l’Unione europea;
    d)   struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo;
    e)  coordinamento delle politiche territoriali;
    f)  cabina di regia del Servizio sanitario regionale;
    g)  programmazione strategica, armonizzazione delle banche dati e agenda digitale;
    h)  comunicazione, relazioni esterne e istituzionali;
    i)   portavoce del Presidente;
    l)   consigliere diplomatico;
    m)   autorità di audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione europea;
    n)  ufficio conferenze di servizi.”

    c)   il comma 9 è sostituito dal seguente:
    “9. Le strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1, nonché le relative declaratorie di funzioni sono definite nell’allegato “A”. Le strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1- bis, nonché le relative declaratorie di funzioni sono definite nell’allegato “A bis”.” 

     

    Art. 2

    (Abrogazione dell’articolo 7 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1.   L’articolo 7 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

      

    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 9 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)   al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    “a) massimo n. 17 unità per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, di cui n. 15 per l’Ufficio di Gabinetto”;

    b)   dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

    “a bis) massimo n. 83 unità per le strutture di cui all’articolo 4 , comma 1-bis”;

    c)   Il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. All’Ufficio di gabinetto del Presidente possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettera c), nella misura massima del 60% dei rispettivi contingenti di cui al comma 1, lettera a). Alle strutture di cui all’articolo 4, comma 1-bis, possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) nella misura massima del 60% del contingente di cui al comma 1, lettera a bis);”

     

    Art. 4

    (Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre, n.1, e successive modificazioni)

     1.      All’articolo 10 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a)   la rubrica è sostituita dalla eguente: "Criteri, requisiti e modalità per il conferimento dell'incarico di capo dell'ufficio di Gabinetto, di segretario di Giunta, nonché di responsabile delle strutture di cui all'articolo 4, comma  1-bis;

    b)  al comma 2, le parole “organizzate nel Segretariato generale” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 4, comma 1-bis”;

    c)    al comma 3-bis, le parole “assegnato dal Segretariato generale” sono sostituite dalle seguenti: “individuato nell’ambito delle strutture di diretta collaborazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis”;
    d)   al comma 8, le parole “organizzate nel Segretariato” sono sostituite dalle seguenti: “di diretta collaborazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis”.

     

    Art. 5

    (Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni) 

    1.   La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del regolamento regionale n. 1/2002 è soppressa.

     

    Art. 6

    (Modifiche all’articolo 19-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni)

    1.      Al comma 1 dell’articolo 19-bis del regolamento regionale 1/2002, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e garantisce la conformità dell’azione amministrativa agli indirizzi formulati dagli organi di indirizzo politico.”

    2.      Al comma 2, lett. s), dell’articolo 19-bis del regolamento regionale 1/2002, sono soppresse le parole: “sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo”.

     

    Art. 7

    (Modifiche all’articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e successive modificazioni)

    1.  Al comma 1 dell’articolo 20, i numeri 5) e 13) sono sostituiti dai seguenti:

    “5) Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”;

    13) Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

     

    Art. 8

    (Modifiche all’articolo 87 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. Al comma 1 dell’articolo 87 del regolamento regionale 1/2002, le parole “organizzata nel Segretariato Generale” sono soppresse.


     

    Art. 8 bis

    (Modifiche all’art.329 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni)

     1.     All’articolo 329 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    "1-bis. L'invio in trasferta del personale appartenente alle strutture di diretta collaborazione è autorizzato rispettivamente dal Responsabile della Segreteria, dell'Ufficio o della Struttura di appartenza. L'invio in trasferta al di fuori del territorio nanzionale del suddetto personale è, inoltre, comunicato tempestivamente al Capo di Gabinetto. 

    L'invio in trasferta dei Responsabili delle Strutture e degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e delle Segreterie degli Assessori è autorizzato dal Presidente e dall'Assessore competente".

    "1-ter. L'autorizzazione alla missione, prima della sua effettuazione, è comunicata tempestivamente al Direttore della Direzione regionale competente in materia di Personale, al fine della verifica della disponibilità finanziaria". 

     

     

    Art. 9

    (Modifiche all’allegato “A” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e successive modificazioni)

    1.  L’allegato “A” del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

                                                                                                                                                                                                   ALLEGATO "A"

     

     

                                                                                                                                                                                                                             

     UFFICIO DI GABINETTO

    Competenze: 

    Assiste il Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione; supporta l’attività istituzionale del Presidente e della Giunta; assiste il Presidente nelle funzioni di Presidente della conferenza di coordinamento; cura l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del Presidente.

    Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Capo ufficio di gabinetto è coadiuvato da un Vice-capo dell’Ufficio di gabinetto che svolge, tra l’altro, le funzioni vicarie in sua assenza e si avvale di una segreteria posta alle sue dirette dipendenze e coordinata da un responsabile, scelto tra i dipendenti assegnati, nei limiti del contingente fissato dall’art. 9, comma 1, lettera a).

     

     SEGRETERIA DELLA GIUNTA

    Competenze:

    Assicura il regolare funzionamento della Giunta, curando in particolare: la verifica della regolarità formale delle proposte di deliberazione trasmesse per l’iscrizione all’ordine del giorno; la diramazione degli avvisi di convocazione della Giunta; la predisposizione dell’ordine del giorno; l’assistenza al Presidente ed agli Assessori durante le sedute della Giunta; la verbalizzazione dei lavori collegiali; l’immissione nel sistema informatico regionale dei dati relativi alle deliberazioni adottate; la restituzione delle deliberazioni alle strutture proponenti, in copia conforme, per l’esecuzione; la diramazione di eventuali disposizioni della Giunta; i rapporti con le strutture della Presidenza, degli Assessorati e del Consiglio regionale relativamente agli adempimenti di competenza  conseguenti  alle  decisioni  della  Giunta;  la  gestione  dell’archivio  dei  verbali  e dell’archivio delle delibere, anche in riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi; ogni altro adempimento connesso alle funzioni svolte.

    Per lo svolgimento dell'attività, l’ufficio si avvale di una struttura con compiti di segreteria operativa composta da personale di varie categorie, assegnate dal segretariato generale nell'ambito del contingente di personale di diretta collaborazione.

      

    Art. 10

    (Inserimento dell’allegato “A bis” al regolamento regionale  6 settembre 2001, n.1 e successive modificazioni)

    1.    Dopo l’allegato “A” al regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

                                                                                                                                                                                                   ALLEGATO "A BIS"

     
     

     1.  SEGRETERIA OPERATIVA

     Assiste l’organo di governo nella sua attività. Cura in particolare il raccordo con le altre strutture di diretta collaborazione, prive di una propria segreteria, assicurando tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento delle stesse.

     

    2.  UFFICIO LEGISLATIVO

    Supporta il  Presidente  e la Giunta  regionale nelle attività di iniziativa statutaria, legislativa  e regolamentare e nelle fasi dell’iter legislativo regionale, garantendo il coordinamento dell’attività normativa alla luce dell’ordinamento statale e comunitario e delle iniziative poste in essere dalle strutture regionali incaricate di svolgere supporto legislativo e normativo e l’Avvocatura regionale. Al fine di garantire l’unità e la coerenza dell’indirizzo normativo regionale, l’ufficio legislativo si raccorda con le strutture organizzative, anche al fine di realizzare l’analisi e la verifica dell’impatto della regolamentazione (AIR e VIR), il Test PMI, nonché la promozione delle iniziative di razionalizzazione e semplificazione del corpus normativo. La struttura si avvale della collaborazione dell’Istituto di Studi giuridici del Lazio “Jemolo”.

    3.  RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, LE REGIONI, LO STATO, L’UNIONE EUROPEA

    Supporta il Presidente nei compiti di rappresentanza della Regione nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza unificata, del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato delle regioni e delle strutture di raccordo e collaborazione di tipo istituzionale ed associativo con gli enti locali, lo Stato, le altre regioni e l’Unione europea previsti dalla normativa nazionale (in particolare dalla legge 2009, n. 42), regionale e europea. Cura i rapporti istituzionali con gli enti territoriali autonomi, con le associazioni degli enti locali (Anci, Upi), con Stati e enti territoriali autonomi nazionali ed altri Stati nonché con le altre Regioni e l’Unione Europea, avvalendosi della collaborazione della struttura regionale avente sede in Bruxelles. Coadiuva il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale nell’analisi delle tematiche di pertinenza delle autonomie locali.”

     

    4.  STRUTTURA TECNICA PERMANENTE PER LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO

    Fornisce il supporto tecnico all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all’articolo 14 della L.R. 1/2011 nella verifica dell’attuazione da parte dei direttori regionali dei programmi strategici impartiti dalla Giunta ed il conseguimento degli obiettivi, conformemente agli indirizzi e alle scelte politiche, ai fini della formulazione della proposta di valutazione dei direttori regionali da parte dell’OIV. Verifica la congruenza sia tra gli indirizzi politici e gli obiettivi stabiliti, sia tra i comportamenti e le misure organizzative adottate, rispetto ai risultati e alle finalità dell’azione amministrativa. Svolge l’attività di monitoraggio rispetto all’andamento degli obiettivi assegnati ai direttori di dipartimento. Fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo di lavoro un supporto tecnico-metodologico alla valutazione dei dirigenti da parte dei direttori regionali. Fornisce elementi di valutazione sul funzionamento degli enti e delle società regionali e sulla realizzazione degli obiettivi specifici derivanti dagli indirizzi di livello strategico emanati dagli organi politici competenti. Ha altresì compiti di verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e dei processi gestionali rispetto all’economia di impiego delle risorse e all’efficacia e all’efficienza dell’azione amministrativa, ai sistemi o specifici programmi di verifica della rispondenza dei risultati operativi con gli obiettivi prefissati.
     

    5.  COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI

    Supporta  il  Presidente  nella  materia  delle  politiche  regionali  aventi  riflessi,  diretti  o  indiretti, sull’attività e sull’organizzazione degli altri enti territoriali (Province e Comuni). In tale ottica l’Ufficio realizza un momento di coordinamento e di sintesi dei molteplici punti di cointeressenza tra la Regione e gli Enti locali tra le diverse direzioni regionali sotto il profilo operativo, al fine di individuare un approccio strategico e programmatico unitario.

    Coadiuva il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale nell’analisi dell’impatto delle politiche locali, con particolare riguardo alla finanza regionale sulle autonomie locali, in raccordo con la struttura “Rapporti con gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato e l’Unione Europea”.

     

    6.  CABINA DI REGIA SSR

    Verifica l’attuazione delle politiche regionali e del programma di governo, in raccordo con le competenti direzioni, ai fini del miglioramento della qualità e dell’efficacia degli interventi posti in essere per la razionalizzazione e la riqualificazione delle spese per il Servizio Sanitario Regionale. In  particolare,  effettua  il  monitoraggio  della  realizzazione  degli  interventi,  previsti  da  leggi  e regolamenti regionali e dagli atti di carattere generale adottati dalla Giunta, nei termini e nei modi stabiliti dagli atti stessi, nonché l’analisi successiva del loro impatto sulle dinamiche e sull’evoluzione delle spese per l’erogazione dei servizi di pertinenza del Servizio Sanitario Regionale, verificando se ed in quale misura gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti e i risultati attesi sono stati raggiunti. Presenta periodicamente alla Giunta un rapporto articolato sulle risultanze dell’analisi effettuata, con l’indicazione delle criticità più significative emerse.

     

    7.     PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, ARMONIZZAZIONE DELLE BASI DATI E AGENDA DIGITALE

    Opera a supporto dell’organo politico per la programmazione regionale e per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi strategici, in linea con le compatibilità economico-finanziarie del bilancio regionale e della programmazione europea.

    Predispone, in collaborazione con i vertici amministrativi, gli strumenti per il monitoraggio dell’attuazione delle politiche e degli interventi, in una logica di piena trasparenza, misurabilità e verificabilità.

    Supporta l’organo politico nelle tematiche della partecipazione e dello sviluppo delle smart cities e communities, in coerenza con gli obiettivi europei dell’Agenda digitale.

    Favorisce la valorizzazione dell’intelligenza collettiva promuovendo la massima accessibilità e facilità d’uso dei dati, garantendo l’armonizzazione delle basi informative e degli osservatori regionali.

    Coordina le attività di produzione, accumulazione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e geostatistici su base cartografica digitale.

    Promuove intese interistituzionali e accordi di collaborazione con organismi scientifici per lo sviluppo di programmi sperimentali finalizzati all’analisi e al monitoraggio del territorio regionale.
    Elenco delle strutture:
    •      Agenda digitale regionale ed internet governance.
     

    8.  COMUNICAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E ISTITUZIONALI

    Svolge, quali funzioni principali, quelle di selezione, filtro e veicolo del flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’ente verso gli organi di informazione.

    Ha rapporti con i mass media: quotidiani, radio, tv, riviste ai quali fornisce le informazioni sull’attività svolta dall’Ente e le indicazioni utili a creare una buona immagine dello stesso. Tale attività avviene attraverso un flusso continuo di informazioni che prevede la redazione di comunicati stampa e l’organizzazione e lo svolgimento di conferenze stampa ed eventi.

    Compiti dell’Ufficio Stampa sono quelli di monitorare globalmente l’informazione riguardante l’ente in modo diretto e indiretto attraverso diverse forme e modalità: rassegna stampa cartacea, radiofonica, televisiva e via web e analisi dei lanci delle agenzie di stampa. Cura il rapporto quotidiano con gli operatori dell’informazione.
    Elenco delle strutture:
    •          Ufficio stampa
    •          Cerimoniale
    •          Social   media   manager,   web   content   manager,   coordinamento   contenuti   newsletter istituzionali
    •          Comunicazione e relazione digitale con i cittadini

     9.  PORTAVOCE DEL PRESIDENTE

    Coadiuva il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

     10.  CONSIGLIERE DIPLOMATICO

    Svolge attività di consulenza diplomatica in tema di relazioni nazionali e internazionali; assiste il Presidente nell’attività di internazionalizzazione della Regione. Effettua, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, studi e proposte per fornire l’interscambio culturale anche nelle aree non europee della politica regionale, anche attraverso lo scambio di visite con l’estero del Presidente e delegazioni straniere in Italia.

    11.        AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI FERS E FSE COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA

    L’Autorità di Audit della Regione Lazio (AdA) designata dalla Regione per i Programmi Operativi dell’obiettivo convergenza della Programmazione 2007-2013 POR FESR e POR FSE (PO), è una struttura gerarchicamente e funzionalmente indipendente ed autonoma sia dall’Autorità di Gestione, sia dall’Autorità di Certificazione.
    L’AdA riferisce della sua attività ai vertici dell’Amministrazione in modo da assicurare in ogni momento la conoscenza da parte dei vertici stessi del livello di rischio/criticità riguardanti l’attuazione dei PO per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.
    L’indipendenza dell’Autorità di Audit nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all’art. 58 del Reg (CE) n. 1083/2006, è garantita dalla dotazione delle risorse strumentali e finanziarie idonee ad esercitare le funzioni di audit in autonomia.
    L’Autorità di Audit è responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
    L’Autorità di Audit adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.
    In particolare, essa è incaricata dei compiti seguenti:
    a)   garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
    b)   garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
    c)   presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione;
    d)  entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

    1.    presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del Programma Operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del Programma;

    2.    formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;

    3.  presentare, nei casi previsti dall'articolo 88 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione;

    e)   presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese accompagnata da un rapporto di controllo finale.
    L’Autorità di Audit assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione internazionalmente riconosciuti.

     

    12. UFFICIO CONFERENZE DI SERVIZI

    Realizza  il  coordinamento  delle  strutture  organizzative  della  Giunta  e  delle  amministrazioni riconducibili alla Regione limitatamente allo svolgimento della conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell’amministrazione regionale in seno alle conferenze di servizi convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tale scopo, l’Ufficio svolge le seguenti funzioni:
    a)   acquisisce le convocazioni, inviate da amministrazioni statali e locali, alle conferenze di servizi che si tengono in forma simultanea e gli inviti della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle riunioni indette per il superamento dei dissensi, rivolti alle strutture organizzative della Giunta nonché alle amministrazioni riconducibili alla Regione;
    b)    verifica gli interessi coinvolti nelle conferenze di servizi convocate in forma simultanea dalle amministrazioni statali e locali al fine dell’adeguato coinvolgimento delle strutture regionali competenti a rilasciare autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente;
    c)   indice la conferenza di servizi interna, gestendone la prima riunione finalizzata all’individuazione del rappresentante unico regionale e alla definizione dei tempi e delle modalità di acquisizione degli atti richiesti dall’amministrazione procedente nella conferenza di servizi in forma simultanea, comunicandone gli esiti al Segretario generale;
    d)  trasmette eventuali comunicazioni all’amministrazione procedente quali, ad esempio, le richieste di integrazione documentale;
    e)   supporta il rappresentante unico regionale nel prosieguo della conferenza interna e nella redazione del parere unico regionale, assicurando lo scambio di informazioni tra tutte le strutture regionali coinvolte;
    f)   verifica la restituzione degli atti richiesti entro i termini concordati nella conferenza di servizi interna e assicura la conclusione entro la data della prima riunione della conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e a cui partecipa il rappresentante unico regionale;
    g)  acquisisce, dal rappresentante unico regionale, l’intenzione di esercitare il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le determinazioni motivate di conclusione delle conferenze di servizi svolte in forma simultanea;
    h)    supporta le strutture organizzative della Giunta, nonché le amministrazioni riconducibili alla Regione, nelle convocazioni delle amministrazioni statali e locali alle riunioni, da tenersi in forma simultanea, delle conferenze di servizi indette dalle stesse strutture regionali.

     

     

    Art. 11

    (Modifica dell’allegato “B” al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     1.  Nell’allegato “B” del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      La denominazione e la declaratoria relativa alla direzione regionale Governo del ciclo dei rifiuti sono sostituite dalle seguenti:

    “DIREZIONE REGIONALE VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

    Svolge le attività tecnico-amministrative propedeutiche all’espressione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Verifica di assoggettabilità a V.I.A per i progetti di competenza regionale. Predispone le linee guida per le attività di bonifica di aree inquinate. Cura le istruttorie tecniche e gli adempimenti amministrativi per il rilascio del parere regionale nell'ambito delle procedure di V.I.A di competenza statale (ai sensi del decreto legislativo n.152/2006). Predispone il Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, nonché le linee guida per la redazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate e per l'individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione; cura gli adempimenti amministrativi connessi con le funzioni amministrative, nel caso di bonifica di sito contaminato compreso nel territorio di più comuni.

    Coordina e gestisce le procedure di Valutazione d'incidenza con riferimento alla Direttiva Europea 92/43/CEE del 21/05/1992, articolo 6, comma 3, e 2009/147/CE del 30/11/2009, e al D.P.R. 357/97, del DPR 12 marzo 2003, n. 120 art. 6, e s.m.i., anche in ambito di procedure VAS.

    Cura la definizione delle istruttorie riguardanti i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) afferenti le pratiche in corso di istruttoria precedenti all'entrata in vigore del r.r. n. 11 del 26/06/2013.

    Promuove i Contratti di fiume e i relativi contratti di lago, di costa, di foce, disciplinati dall’art 68- bis del d.lgs. n. 152/2006; provvede agli adempimenti previsti dalla “Carta nazionale dei contratti di Fiume” (DGR n. 787/2014); predispone l’Atlante degli Obiettivi dei Contratti di fiume ed avvia studi per l’individuazione di linee guida sui Contratti; promuove l’istituzione e provvede alla gestione dell’Assemblea regionale dei Contratti e del relativo Osservatorio; collabora con le strutture/enti regionali competenti in materia di fiumi, laghi, costa e foci e di sviluppo territoriale ecocompatibile; provvede alla sensibilizzazione ed alla formazione in materia di Contratti; promuove forme integrate di partecipazione interregionale per le aree ricadenti in più Regioni; provvede alla verifica dei presupposti e del raggiungimento di obiettivi e risultati inseriti nella programmazione dei Contratti; si coordina con il Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume; promuove i Contratti in aree interessate da inquinamento delle matrici ambientali.”

    b)  La denominazione e la declaratoria relativa alla direzione regionale Risorse idriche e difesa del suolo sono sostituite dalle seguenti:  

    "DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI 

    Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione in materia di rifiuti, di impianti di recupero e smaltimento, incluse quelle relative agli impianti di recupero e smaltimento e alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Predispone  il piano regionale dei rifiuti. Svolge le funzioni affidate dalla legislazione vigente alla Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità dei Bacini regionali. Pianifica, programma e coordina gli interventi per la difesa del suolo e la tutela della costa, e provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'attuazione dei programmi di intervento per opere di bonifica ed irrigazione, svolgendo altresì le compenze trasferite dallo Stato in materia di dighe e invasi artificiali. Pianifica e controlla la gestione delle risorse idriche nonché le concessioni di derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche, le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali. Esercita lea vigilanza sul demanio regionale e statale assegnato in gestione e le funzioni di Autorità idraulica. Gestisce la pianificazione e programmazione energetica regionale per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, per le reti di trasporto di energia e per le reti oleodotti e gasdotti. Cura la pianificazione in materia di risorse energetiche, con particolare riferimento all'uso delle fonti rinnovabili, e promuove gli interventi e i comportamenti  a favore dell'efficienza energetica. Pianifica e controlla le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi".  

     

    Art. 12

    (Norma transitoria) 

    1. Fino al termine della x legislatura, in caso di vacanza, assenza e impedimento dei responsabili delle strutture di cui all'art.4, comma 1-bis, del regolamento regionale n.1/2002, la gestione delle risorse umane e strumentali è assicurata dal responsabile della struttura "Rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato, l'Unione europea".

    Art. 13 (Entrata in vigore)  

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


           l testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

     

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