Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 12
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BUR 14 Luglio 2016 n.56
- Regolamento regionale della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi.
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Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 30, comma 6, della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche, l’attività della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi, di seguito denominata Commissione.
Art. 2
(Articolazione interna della Commissione)
1. La Commissione è articolata, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della l.r. 2/2014 in sezioni ivi individuate con riferimento alle diverse tipologie di rischio.
2. Presidente della Commissione è il Presidente della Regione, vicepresidente il direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile. In caso di assenza del presidente, la Commissione è presieduta da un suo delegato ovvero dal vicepresidente.
3. Ogni sezione è composta dai membri di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 2/2014 e dall’esperto, di cui alla lettera b) del medesimo comma, specifico del settore di rischio della sezione.
4. Qualora vi sia necessità di disporre di ulteriori contributi-tecnico scientifici, il Presidente della Commissione può invitare a partecipare alle riunioni, a titolo gratuito e senza diritto di voto, esperti esterni.
Art. 3
(Compiti)
1. La Commissione, quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnicoscientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale, fornisce all’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, pareri di carattere tecnico-scientifico, su temi sottoposti dal direttore della Agenzia.
2. In relazione alle problematiche affrontate nell’ambito della propria attività, la Commissione può dare indicazioni all’Agenzia finalizzate al miglioramento delle capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.
3. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e all’Agenzia.
4. Il Presidente della Commissione, in base alle esigenze rappresentate dal direttore dell’Agenzia, può dare mandato alle sezioni o ad alcuni componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini sui cui risultati presentano specifica relazione.
Art. 4
(Organizzazione e funzionamento)
1. La Commissione si riunisce, di regola, nelle singole sezioni. Per questioni che coinvolgono più settori di rischio o di particolare rilevanza, la Commissione può riunirsi a sezioni congiunte o in seduta plenaria. La Commissione, inoltre, si riunisce in seduta plenaria, almeno una volta l’anno, per la verifica delle attività svolte.
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente della Commissione, anche su richiesta del direttore dell’Agenzia, tramite apposito avviso di convocazione, a mezzo di posta elettronica, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e degli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviare ai componenti almeno sette giorni lavorativi antecedenti a quello stabilito per la seduta, salvo i casi di esposizione al pericolo di rischi nei settori di competenza delle diverse sezioni, per i quali si procede alla convocazione in via d’urgenza.
3. La Commissione o, se del caso, le sezioni si riuniscono di norma presso la sede dell’Agenzia, operano con almeno la metà dei componenti e deliberano a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica.
4. La Commissione dura in carica cinque anni e la partecipazione dei componenti alle sedute è a titolo gratuito.
5. Un funzionario dell’Agenzia, individuato dal Direttore della stessa, svolge le funzioni di segretario della Commissione e delle sezioni.
6. Di ciascuna seduta è redatto un apposito verbale, da inviare al direttore dell’Agenzia e a tutti i componenti e partecipanti, con l’urgenza del caso e, comunque, non oltre la settimana dalla data della riunione.
7. Il segretario di cui al comma 5 cura le convocazioni, l’invio dell’ordine del giorno e la verbalizzazione delle sedute.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021