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Regolamento regionale 13 agosto 2024, n. 8

  • BUR Lazio 16 agosto 2024, n. 66
  • Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.

  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1.    Al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, dopo la parola: “Cerimoniale” sono aggiunte le seguenti: “e sicurezza”.


    Art. 2
    (Modifica all’articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, dopo parole: “gli incarichi” sono inserite le seguenti: “di posizione individuale e”;
    b) al comma 3, le parole: “di cui ai commi 1 e 2”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1, nonché gli incarichi di Vice Segretario della Giunta, di Capo dell’Ufficio Legislativo, di Capo dell’Ufficio stampa, di portavoce del Presidente, di Vice capo dell’Ufficio legislativo e di Vice capo dell’Ufficio stampa”.


    Art. 3
    (Inserimento dell’articolo 21 bis al regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Dopo l’articolo 21 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

    “Art. 21 bis
    (Organizzazione della Direzione regionale “Ragioneria generale”)

    1. La Direzione regionale “Ragioneria generale”, ferma restando l’organizzazione interna definita ai sensi dell’articolo 22, è articolata, altresì, in strutture decentrate a responsabilità non dirigenziale, denominate “Unità decentrate di bilancio”, incardinate all’interno dell’area della Direzione medesima, a tal fine preposta. 
    2. Le Unità decentrate di bilancio provvedono, presso le strutture organizzative di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a ter), b), b bis) e b ter), alle attività inerenti ai processi di natura contabile e, in particolare: 
    a) supportano l’analisi delle esigenze finanziarie di ciascuna struttura, anche al fine dell’istruttoria per la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, dell’assestamento al bilancio annuale e pluriennale, del Rendiconto di gestione; 
    b) provvedono al controllo preliminare di regolarità contabile delle deliberazioni e delle determinazioni di pertinenza di ciascuna struttura; 
    c) assicurano la diffusione all’interno di ciascuna struttura delle indicazioni di natura amministrativo contabile impartite dalla Ragioneria, la corretta predisposizione delle richieste di variazione di bilancio, il monitoraggio dei processi di spesa e delle riscossioni, il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, l’analisi dei residui attivi, passivi e perenti; 
    d) assicurano l’applicazione della contabilità economico patrimoniale Accrual, secondo le tempistiche fissate dalle norme nazionali, nonché la diffusione all’interno di ciascuna struttura delle indicazioni della Ragioneria relative ai nuovi principi e standard contabili (IPSAS/EPSAS).”.


    Art. 4
    (Modifiche all’articolo 505 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1.    Il comma 5, dell’art. 505, del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: 
    “5.  I dipendenti delle strutture e degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione regionale cui sono stati assegnati i mezzi, alla fine di ogni trimestre e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, devono trasmettere al responsabile della struttura di cui all’articolo 499, comma 2 e al responsabile della struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 11, la documentazione delle spese sostenute per la gestione di ogni singolo mezzo, nonché copia dei fogli di viaggio debitamente compilati.”


    Art. 5
    (Modifiche all’allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. Al numero 1, della lettera A, dell’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:  
    a) alla fine della rubrica, sono aggiunte le parole: “E SICUREZZA”;
    b) alla fine, sono aggiunte le parole: “Assicura, coordinandosi con le segreterie particolari del Presidente e degli Assessori, nonché con i soggetti a cui è affidato il servizio di vigilanza delle sedi regionali, l’efficace predisposizione delle misure di sicurezza necessarie per la tutela del Presidente e della Giunta regionale nell’esercizio delle relative attività istituzionali.”.


    Art. 6
    (Sostituzione dell’allegato M BIS del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. L’allegato M BIS del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dall’allegato A del presente regolamento.


    Art.7
    (Modifiche all’allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’allegato BB del r.r. 1/2002, dopo le parole: “Responsabile Cerimoniale” sono inserite le seguenti: “e Sicurezza”;


    Art. 8
    (Disposizione transitoria)

    1. Per garantire l’immediata operatività delle Unità decentrate di bilancio di cui all’articolo 21 bis del r.r. 1/2002, in sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale di comparto delle strutture organizzative di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a ter), b), b bis) e b ter), del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, destinato alla gestione delle attività inerenti ai processi di natura contabile di competenza delle singole strutture, è assegnato, previo consenso del medesimo personale, alle predette Unità decentrate di bilancio. 
    2. Per i fini di cui al comma 1, a ogni Unità decentrata di bilancio è assegnata almeno una unità dell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.


    Art. 9 
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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