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Regolamento regionale 12 ottobre 1998, n. 3

  • BUR 30 Ottobre 1998, n. 30
  • Modifica al Regolamento 6 settembre 1994, n. 1 "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali - art. 9 - legge regionale concernente: "Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali"
  • Art. 1

    1. La lettera d) del comma 1 dell’art. 2 del Regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1, è sostituito alla seguente:

    “d) persone adulte con lunga storia di istituzionalizzazione psichiatrica la cui patologia attuale prevalente è di tipo geriatrico, psicogeriatrico e di disabilità (cerebropatie, insufficienze mentali gravi e gravissime), per le quali è esclusa la possibilità di utilizzare le strutture residenziali territoriali del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.), destinate esclusivamente a pazienti psichiatrici, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (Approvazione del progetto obiettivo “Tutela della Salute Mentale 1994-1996”) e dall’allegato B della deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 1997, n. 159 (approvazione linee guida attuative “Progetto obiettivo tutela della salute mentale”)”.

    Art. 2

    1. Il comma 2 dell’ art. 5 del Regolamento regionale n. 1 del 1994 è sostituito dal seguente:

    “2. Le R.S.A. non possono essere riservate esclusivamente, neppure attraverso l’istituzione di aree, moduli, nuclei, al ricovero di persone affette da disturbi psichici cronicizzati: I pazienti psichiatrici, per i quali sono previste strutture riabilitative residenziali territoriali del D.S.M., non possono essere accolti nelle R.S.A.”.

    Art. 3

    1. Al comma 2 dell’art. 14 del Regolamento regionale n. 1 del 1994 le parole: “Per le persone affette da disagio mentale, le funzioni dell’unità valutativa territoriale sono svolte dal Servizio Dipartimentale di Salute Mentale”, sono sostituite dalle seguenti:

    “L’Unità valutativa territoriale si avvale della consulenza del D.S.M. territorialmente competente per l’inserimento in R.S.A. di persone affette da disturbi psichici cronicizzati di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) e per tutto quanto previsto ai commi 3 e 4”.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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