Regolamento regionale 12 Maggio 2016 n. 11
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BUR 17 Maggio 2016, n. 39
- Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
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Art. 1
(Introduzione degli articoli 26-bis e 26-ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni)
1. Dopo l’art. 26 sono inseriti i seguenti:
Art. 26-bis
(Responsabile della prevenzione della corruzione)
“1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, l’Area “Anticorruzione”, struttura a responsabilità dirigenziale, opera in autonomia, al di fuori delle direzioni regionali, e alla sua titolarità è preposto il Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della medesima legge n. 190 del 2012.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dalla Giunta regionale.
3. All’Area è assegnato un congruo contingente di personale non inferiore a 10 unità;
Art. 26-ter
(Individuazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)
1. Gli organi deputati a sostituire i titolari del potere di conferire incarichi nel caso di interdizione ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono i seguenti:
a) il Presidente della Giunta nel caso di interdizione della Giunta regionale;
b) il Vice Presidente della Giunta nel caso di interdizione del Presidente della Giunta;
c) il dirigente più anziano delle Strutture del Segretariato generale in caso di interdizione del Segretario generale;
d) il Direttore regionale ad interim, se nominato, ovvero il dirigente più anziano della medesima Direzione regionale in caso di interdizione del Direttore regionale;
e) l’Avvocato cassazionista anziano nel caso di interdizione dell’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale.
Art. 2
(Modifiche all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni)
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, nell’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, è inserita la seguente Area con la relativa declaratoria:
“AREA ANTICORRUZIONE
Cura l’adozione di procedure volte all’attuazione della normativa in materia di contrasto alla corruzione, monitorando il relativo stato di attuazione, coordinando a tale fine le Strutture interne della Direzione e garantendo il raccordo con le altre Direzioni e con le Strutture competenti del Segretariato Generale della Giunta; collabora con il responsabile del procedimento per l’elaborazione della proposta di piano della prevenzione previsto dalla legge 190/2012, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico dell’amministrazione (art.1, comma 8); definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; collabora con il responsabile del procedimento per la verifica dell’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità in relazione all’attività dell’amministrazione; propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione; verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità”.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, nell’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, la declaratoria della Direzione è sostituita con la seguente:
2. DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA’ DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA
In attuazione degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, definisce ed aggiorna il modello di controllo analogo sulle società controllate, in coordinamento con la direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, con le singole direzioni utenti del servizio e con la direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi, rispettivamente, per la parte di competenza di ciascuna direzione.
Svolge, assistendo e supportando gli organi di governo regionale, funzioni di supervisione sulla programmazione delle società controllate, in funzione del coordinamento con la programmazione della Regione Lazio. Costituisce il punto unico di raccordo con le società regionali fornitrici di servizi amministrativi, informatici e logistici.
Supporta gli organi di governo nell’individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società e ne verifica lo stato di attuazione, così come individuati dalla Regione Lazio.
Verifica e provvede alla validazione delle risultanze degli obiettivi così come definiti dalla rendicontazione trasmessa annualmente dalle società controllate.
Le suddette attività sono svolte in coordinamento con la direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, con le singole direzioni utenti del servizio e con la direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi, rispettivamente, per la parte di competenza di ciascuna direzione.
Riferisce alla Giunta in ordine alla corretta attuazione degli obiettivi strategici e sulla realizzazione di programmi e piani operativi delle società controllate.
Esercita, in coordinamento con le direzioni regionali competenti, attività di indirizzo in ordine alla mission istituzionale degli enti strumentali della Regione Lazio.
Cura tutti gli adempimenti relativi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) presenti sul territorio regionale, anche di carattere finanziario, ispettivo e di vigilanza.
Provvede alle attività connesse al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e fondazioni, ivi compresi la tenuta del relativo Registro e l’esercizio delle attività ispettive.
Art. 3
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021