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Regolamento regionale 12 Giugno 2018 n. 15

  • BUR 14 Giugno 2018, n.49
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 553 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’articolo 553 ter del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
    “f bis) in caso di ingiustificati ritardi, negligenze o omissioni nella trattazione delle cause o dei pareri assegnati, può avocare a sé l’incarico o affidarlo ad altro avvocato;”
    2) alla lettera l) le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2 e all’articolo 553 quater 1), comma 1”;
    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    “1 bis. L’avvocato coordinatore procede all’assegnazione delle cause agli avvocati nel rispetto delle norme di deontologia forense e secondo i principi di parità di trattamento ed equa ripartizione dei carichi di lavoro, tenendo anche conto:
    a) del possesso di un titolo di specializzazione da parte dell’avvocato nelle materie oggetto di contenzioso;
    b) delle conoscenze professionali specifiche acquisite dall’avvocato nella materia oggetto della controversia in ragione dei precedenti trattati nella stessa materia;
    c) del numero di affari già assegnati, ivi compresi quelli affidati per la partecipazione ad altre attività istituzionali dell’ente;
    d) della complessità degli affari da assegnare.
     

    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 553 quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. L’articolo 553 quater del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

    “Art. 553 quater
    (Compensi professionali in caso di recupero delle spese legali a carico delle controparti)

    1. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale svolgono la propria attività secondo i criteri di libertà, autonomia ed indipendenza propri della professione forense e sono iscritti all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati previsto dall’ordinamento della professione forense. Nello svolgimento dell’attività legale gli avvocati non sono ordinati gerarchicamente.
    2. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale, che svolgono attività legale, hanno diritto alla corresponsione dei compensi professionali ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal presente articolo, nelle ipotesi di sentenze favorevoli alla Regione, per le quali ci sia stata rappresentanza in giudizio da parte dell’Avvocatura stessa, emanate a far data dal 1 gennaio 2015, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, una volta che le stesse siano state effettivamente recuperate.
    3. L’avvocato coordinatore è escluso dalla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento. È ammesso alla ripartizione dei compensi professionali l’avvocato dell’Avvocatura regionale che sia temporaneamente incaricato di svolgere le funzioni di coordinamento delle attività legali, attribuite all’Avvocato coordinatore, nei casi di vacanza dell’incarico, assenza od impedimento.
    4. L’Avvocatura regionale cura la esazione dei compensi professionali che sono posti con provvedimento giudiziale a carico delle controparti al momento della pubblicazione della sentenza, nei giudizi in cui ci sia stata rappresentanza in giudizio da parte dell’Avvocatura stessa. Le somme a tale titolo spettanti alla Regione confluiscono integralmente, previo accertamento delle stesse da parte dell’Avvocatura regionale,  in un apposito capitolo  di entrata del bilancio e  sono stanziate su un apposito capitolo di spesa di pertinenza dell’Avvocatura stessa nella misura dell’80 per cento delle risorse accertate, al netto degli importi qualificati come spese od anticipazioni e delle spese generali ove riscosse, ai fini della successiva erogazione, previa verifica del relativo incasso e previo impegno delle risorse da parte della medesima Avvocatura, a favore degli avvocati dell’Avvocatura regionale e comunque in misura non superiore al trattamento economico percepito da ognuno dei medesimi; mentre il restante 20 per cento  resta introitato a favore della Regione. La Direzione regionale competente in materia di entrate fornisce all’Avvocatura regionale un monitoraggio periodico delle somme a tale titolo incassate.
    5. La ripartizione dei compensi professionali avviene, secondo le modalità di cui al comma 8, tenendo conto del rendimento individuale dell’avvocato nella trattazione e gestione degli affari legali, come risultante da un apposito report semestrale predisposto dall’Avvocato coordinatore, ovvero, nel caso di avvocato dell’Avvocatura regionale eventualmente incaricato di svolgere temporaneamente le funzioni dell’Avvocato coordinatore, come valutato dal Segretario Generale della Giunta regionale e secondo i criteri di seguito elencati:
    a) diligenza nella trattazione degli affari contenziosi assegnati. La trattazione si considera diligente quando siano state svolte tutte le attività defensionali, consistenti, tra le altre, nella assistenza legale agli uffici competenti per la materia oggetto di attività giurisdizionale, nel deposito di atti defensionali e documenti e nella partecipazione alle udienze, che siano necessarie o opportune al fine di assicurare la migliore tutela della Regione. Sono considerate, esemplificativamente, ipotesi di assenza di diligenza la mancata costituzione in giudizio, ove richiesta dalla struttura interessata, o uno scarso apporto defensionale stigmatizzato nella sentenza. La diligenza viene valutata da parte dell’avvocato coordinatore anche tenendo conto della performance e del carico di lavoro quantitativo e qualitativo sostenuto complessivamente dall’avvocato nell’anno solare di riferimento, dell’inadempienza o della pubblicazione della sentenza. Il riscontro della mancata diligenza, fatte salve eventuali conseguenze sul piano disciplinare, comporta una decurtazione nella redistribuzione dei compensi professionali di cui al presente articolo per l’anno solare in cui la stessa è riscontrata, anche se il fatto oggetto della mancata diligenza è riferibile a diverso periodo temporale. La decurtazione prevista è pari al 10 per cento della somma da attribuire all’avvocato;
    b) adozione di provvedimenti di avocazione o riassegnazione di fascicoli ai singoli avvocati, ai sensi dell’articolo 553 ter, comma 1, lettera f bis). Tale evenienza comporta una decurtazione pari al 5 per cento della somma da attribuire per provvedimento, fino ad un massimo del 20 per cento, nella redistribuzione dei compensi professionali di cui al presente articolo per l’anno solare di avocazione o riassegnazione, anche se il ritardo o la negligenza è maturato in diverso periodo temporale;
    c) trattazione di un numero minimo di affari giudiziari e consultivi non inferiore alla media delle assegnazioni, decurtata del 20 per cento. Eventuali minori trattazioni, non giustificate da assenze per maternità o per malattia, ovvero dal particolare e specifico peso professionale dei fascicoli assegnati all’avvocato, determinano una decurtazione pari al 5 per cento della somma da attribuire nell’anno di riferimento della minore trattazione;
    d) redazione della relazione annuale da parte degli avvocati sull’attività svolta, che attesti il diligente adempimento degli affari assegnati. La mancanza o la non congruità della relazione rispetto allo scopo suddetto determina una decurtazione pari al 5 per cento della somma da attribuire nell’anno di riferimento della mancata o incongrua relazione;
    e) abilitazione alla difesa dinanzi alle magistrature superiori: una quota pari al 15 per cento dell’80 per cento delle risorse accertate, fatte salve le decurtazioni di cui alle lettere da a) a d), è ripartita esclusivamente tra gli avvocati cassazionisti, iscritti presso il relativo albo professionale, in aggiunta alla quota loro spettante nella ripartizione complessiva del restante 65 per cento delle risorse.
    6. Ogni avvocato non può percepire somme per compensi professionali superiori al proprio trattamento economico annuale complessivo, ai sensi dell’articolo 9 comma 7 del D.L. 90/2014 o all’eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo.
    7. Tutti i compensi sono liquidati al netto degli oneri riflessi dovuti per legge, da richiedere alle parti soccombenti. Gli oneri riflessi non sono computabili ai fini della determinazione del limite retributivo di cui all’articolo 9, comma 1 del decreto legge 90/2014.
    8. I compensi professionali sono liquidati all’avvocato regionale con cadenza semestrale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata e vengono ripartiti tra gli avvocati in servizio al momento della pubblicazione della sentenza. Le somme non ripartite, a seguito delle decurtazioni di cui al comma 5, costituiscono economia di bilancio e sono destinate al miglioramento dei saldi finanziari.
    9. Ciascun avvocato dell’Avvocatura regionale trasmette all’Area competente in materia di Affari generali ed amministrativi della stessa Avvocatura le sentenze che riformano, in fasi o gradi successivi a quello in cui la liquidazione a favore della Regione è disposta, il capo sulle spese di lite, onde disporre, anche attraverso l’istituto della compensazione, la restituzione di quelle eventualmente già corrisposte.
    10. Per gli avvocati regionali, con qualifica non dirigenziale, il contratto collettivo integrativo disciplina la correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato ai sensi dell’articolo 27 del C.C.N.L. 14 settembre 2000. 
    11. Per gli avvocati regionali con qualifica dirigenziale, al momento della corresponsione della retribuzione di risultato si tiene conto di quanto già corrisposto a titolo di compensi professionali per la stessa annualità di riferimento, ai sensi dell’articolo 37 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999. La retribuzione di risultato è erogata per la sola quota eventualmente eccedente l’importo dei compensi professionali complessivamente erogati, relativamente all’anno di competenza.


    Art. 3
    (Inserimento dell’art. 553 quater 1) del r.r. 1/2002)

    1. Dopo l’art. 553 quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

    “Articolo 553 quater 1)
        (Compensi professionali in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite)

    1. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale, individuati ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 553 quater,  in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese a seguito di giudizi, anche extragiudiziali, che abbiano avuto un esito totalmente favorevole per la Regione ed all’esito del passaggio in giudicato della decisione, qualora ci sia stata rappresentanza in giudizio da parte dell’Avvocatura stessa, partecipano alla corresponsione semestrale dei compensi professionali, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 90/2014 e successive modificazioni, entro lo stanziamento specificamente previsto e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, per tutti i provvedimenti emanati a far data dal 1 gennaio 2015 . A mero titolo esemplificativo e non esaustivo i compensi sono liquidati a seguito di sentenze, ordinanze, decreti, lodi e provvedimenti similari, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole; è invece esclusa l’erogazione di compensi in caso di provvedimenti quali la perenzione o estinzione del giudizio.
    2. I compensi di cui al presente articolo vengono determinati attraverso la redazione di parcelle sottoscritte dagli avvocati in conformità ai criteri e ai parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni, e ridotti del 15 per cento.
    3. La ripartizione dei compensi avviene semestralmente in base al rendimento individuale nella trattazione e gestione degli affari secondo i criteri, i limiti e le modalità di cui all’articolo 553 quater in quanto compatibili.

    Art. 4
    (Entrata in vigore)

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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