Regolamento regionale 12 gennaio 2024, n. 1
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BUR Lazio 16 gennaio 2024 n. 5
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Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni)1. Al numero 3 ter) della lettera a) del comma 1 dell’art. 4 del r.r. n.1/2002, le parole: “Attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario – posizione individuale” sono sostituite dalle seguenti: “Coordinamento attività strategiche spesa farmaceutica – posizione individuale”.
Art. 2
(Modifiche all’Allegato A al regolamento regionale n.1/2002 e successive modificazioni)1. Il numero 6 ter, della lettera A, dell’allegato A al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“6 ter. COORDINAMENTO ATTIVITÀ STRATEGICHE SPESA FARMACEUTICA
Assiste e supporta il Presidente nelle attività strategiche derivanti dall’attuazione delle norme in tema di spesa farmaceutica regionale correlata allo studio ad al monitoraggio della situazione epidemiologica del territorio della Regione Lazio.
Supporta il Presidente nella definizione di proposte strategiche finalizzate all’efficientamento del consumo farmaceutico regionale ed allo sviluppo e all’accesso a farmaci innovativi.”.
Art. 3
(Modifiche all’Allegato BB al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni)1. All’allegato BB del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “Responsabile Attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario – posizione individuale” sono sostituite dalle le seguenti: “Responsabile Coordinamento attività strategiche spesa farmaceutica – posizione individuale”.
Art. 4
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
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