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Regolamento regionale 12 aprile 2023 n. 1

  • BUR Lazio 18 aprile 2023 n. 31
  • Modalità di erogazione e criteri di ripartizione del contributo straordinario alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui all'articolo 23, comma 3- bis, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche

  • Art. 1
    (Oggetto e finalità)

    1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 23, comma 3-ter, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, disciplina le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del contributo  straordinario concesso, ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 23,  alle ASP, al fine di garantire la continuità dei servizi socio-assistenziali destinati ai soggetti a rischio di esclusione sociale gestiti dalle stesse ASP.


    Art. 2
    (Ambito d’applicazione)

    1. I soggetti beneficiari del contributo straordinario di cui al presente regolamento sono le ASP costituite ai sensi della l. r. n. 2/2019, con sede legale nel territorio della Regione.
    2. Il contributo straordinario ha ad oggetto la copertura totale o parziale di perdite nella gestione, riferite alle annualità 2020 e 2021, derivanti dalle passività pregresse delle IPAB oggetto delle procedure di trasformazione di cui alla l. r. n. 2/2019 o dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale disposta dal Governo per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
    3. Possono accedere al contributo straordinario le ASP che abbiano già esperito la procedura di cui all’articolo 16, comma 8-bis, della l. r. n. 2/2019, nelle ipotesi in cui il piano di dismissione adottato risulti insufficiente a coprire i disavanzi pregressi, ovvero la procedura di alienazione abbia avuto esito infruttuoso attraverso almeno due incanti.
    4. Possono, altresì, accedere al contributo straordinario le ASP per le quali la procedura di cui all’articolo 16, comma 8-bis, della l. r. n. 2/2019 non possa trovare applicazione. 


    Art. 3
    (Modalità e criteri di concessione del contributo straordinario)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 4, il contributo straordinario è concesso tramite riparto proporzionale delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’articolo 25, comma 1-ter, della l. r. n. 2/2019, in relazione al risultato di gestione indicato nel conto economico del bilancio di esercizio 2021 di ciascuna ASP, nonché alle passività pregresse evidenziate nella relazione trasmessa ai sensi del comma 3, lettera c).
    2. Le domande per l’ammissione al contributo sono presentate dalle ASP sulla base di appositi avvisi pubblici adottati annualmente dalla Direzione regionale competente in materia, ai sensi dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche.
    3. Alle domande di cui al comma 2 sono allegati i seguenti documenti: 
    a) i dati identificativi dell’Azienda;
    b) la copia del conto economico del bilancio d’esercizio riferito all’annualità 2021 corredato delle relazioni dell’organo di amministrazione e dell’organo di revisione legale dei conti, attestanti la riconducibilità delle perdite di esercizio alle casistiche di cui all’articolo 23, comma 3-bis, della l. r. 2/2019;
    c) una relazione contenente la descrizione delle perdite di esercizio derivanti dalle passività pregresse delle IPAB trasformate o dallo stato di emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da COVID-19, già rilevate al termine dell’esercizio finanziario 2020, come risultanti nel bilancio di esercizio 2021, distinte per tipologia;
    d) una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ASP e corredata da adeguata documentazione illustrativa, attestante che la richiesta di contributo è presentata a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 3 o comma 4.
    4. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 possono prevedere ulteriore documentazione da inviare a corredo della domanda di ammissione al contributo.


    Art. 4
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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