Regolamento regionale 11 Luglio 2018 n. 18
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BUR 12 Luglio 2018, n.57
- Regolamento per l’organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative. Abrogazione del Regolamento regionale 16 dicembre 2011, n. 12 (Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)
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SOMMARIO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
CAPO II
RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
Art. 2 Riconoscimento
Art. 3 Requisiti
Art. 4 Domanda
CAPO III
RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
Art. 5 Riconoscimento
Art. 6 Requisiti
Art. 7 Domanda
CAPO IV
VERIFICHE E SANZIONI
Art. 8 Verifica del mantenimento dei requisiti
Art. 9 Sospensione, revoca del riconoscimento ed ulteriori sanzioni
CAPO V
PROGRAMMAZIONE
Art. 10 Programmi operativi
Art. 11 Fondo di esercizio
Art. 12 Presentazione, approvazione e modifica dei programmi operativi
Art. 13 Aiuto finanziario comunitario e nazionale
Art. 14 Gestione e prevenzione delle crisi
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 Disposizioni transitorie
Art. 16 Modifiche agli allegati B e C
Art. 17 Abrogazione
Art. 18 Entrata in vigore
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2018, n. 1 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive modifiche. Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative, disciplina l’organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo.
CAPO II
RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
Art. 2
(Riconoscimento)
1. La Regione riconosce le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di seguito denominate OP, che perseguono una finalità specifica che include almeno uno degli obiettivi di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che hanno come attività principale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 del 13 marzo 2017 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali sono riconosciute e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3.
Art. 3
(Requisiti)
1. La Regione riconosce le OP che:
a) assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38);
b) soddisfano i requisiti di cui agli articoli 153 e 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui agli articoli 5, 7 ,11, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;
c) soddisfano gli ulteriori requisiti di cui agli articoli 3 e 10 del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5927 del 18 ottobre 2017 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi), di seguito denominato decreto MIPAAF;
d) raggiungono i livelli di valore minimo di produzione commercializzata e numero di soci con riferimento ai parametri di riconoscimento regionale indicati nell’allegato A;
e) hanno la sede operativa nel territorio regionale;
f) realizzano, all’interno del territorio regionale, il prodotto o i prodotti che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata;
g) operano, con riferimento al prodotto o ai prodotti, precisati nella domanda di riconoscimento, sulla base dell’elenco di prodotti contenuto nell’allegato A.
2. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura regionale competente, comunica al Ministero delle Politiche agricole ambientali e forestali e, in qualità di organismo pagatore, all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, i livelli di valore minimo di produzione commercializzata ed il numero di soci di cui all’allegato A.
Art. 4
(Domanda)
1. La OP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta secondo quanto previsto dall’allegato B. La OP inserisce la domanda presentata alla Regione nel sistema informatizzato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera b) del decreto MIPAAF.
2. La struttura regionale competente, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, sulla base della documentazione pervenuta e attraverso accertamenti sul posto, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e nella parte A dell’allegato al decreto MIPAAF, riconosce la OP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali e ad Agea entro i trenta giorni successivi.
CAPO III
RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
Art. 5
(Riconoscimento)
- La Regione riconosce le associazioni di organizzazioni di produttori, di seguito denominate AOP, che sono costituite, ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, su iniziativa di OP riconosciute e che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6.
- Le AOP possono svolgere qualsiasi attività e funzione propria delle OP già riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013.
Art. 6
(Requisiti)
- La Regione riconosce le AOP che:
a) assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38);
b) soddisfano i requisiti di cui all’articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) soddisfano gli ulteriori requisiti di cui agli articoli 8 e 10 del decreto MIPAAF;
d) hanno sede legale nel territorio regionale e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013;
e) realizzano all’interno del territorio regionale il prodotto o i prodotti che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata.
Art. 7
(Domanda)
- La AOP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta secondo quanto previsto dall’allegato C. La AOP inserisce la domanda presentata alla Regione nel sistema informatizzato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera b) del decreto MIPAAF.
- La struttura regionale competente, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda:
a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 6, sulla base della documentazione presentata, e di quella già in possesso dell’amministrazione regionale riguardante le singole OP socie;
b) effettua accertamenti a campione con riferimento ai dati anagrafici e catastali dichiarati e alle superfici, secondo quanto previsto dall’articolo 24, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892
e nella parte A dell’allegato al decreto MIPAAF;
c) riconosce la AOP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e ad Agea entro i trenta giorni successivi.
CAPO IV
VERIFICHE E SANZIONI
Art. 8
(Verifica del mantenimento dei requisiti)
- La verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento delle OP e delle AOP di cui agli articoli 3 e 6 sono effettuati dall’organo delegato da Agea, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
- La verifica di cui al comma 1 può essere effettuata, qualora necessario, dalla struttura regionale competente, secondo le modalità di cui alla parte A dell’allegato al decreto MIPAAF.
- Le OP e le AOP che non hanno presentato il programma operativo di cui all’articolo 10 sono sottoposte obbligatoriamente a verifica, una volta ogni cinque anni, dalla struttura regionale competente.
Art. 9
(Sospensione, revoca del riconoscimento ed ulteriori sanzioni)
1. Qualora, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 8, si accerti l’inosservanza di uno dei requisiti per il riconoscimento previsti agli articoli 3 e 6, si applicano le sanzioni stabilite all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891.
2. Le ulteriori sanzioni e le relative modalità applicative sono disciplinate dall’articolo 26 del decreto MIPAAF e dalle circolari Agea in materia.
CAPO V
PROGRAMMAZIONE
Art. 10
(Programmi operativi)
- I programmi operativi perseguono, in conformità all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013,
a) almeno due dei seguenti obiettivi:
1) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
2) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
3) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
4) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
5) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
6) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
7) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
8) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
9) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
10) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n.1308/2013 e all'articolo 36 del regolamento (UE) n.1305/2013;
11) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.
b) ovvero due dei seguenti obiettivi:
1) pianificazione della produzione, compresi la stima ed il monitoraggio della produzione e del consumo;
2) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;
3) incremento del valore commerciale dei prodotti;
4) promozione dei prodotti freschi o trasformati;
5) misure ambientali, in particolare quelle relative all’acqua, e metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;
6) prevenzione e gestione delle crisi;
2.I programmi operativi di cui al comma 1 sono coerenti con la “Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018 – 2022”, adottata con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 29 agosto 2017, n. 4969, di seguito denominata Strategia nazionale, e, in via alternativa, comprendono:
a) due o più azioni ambientali;
b) una o più azioni ambientali la cui spesa è pari almeno al 10 per cento della spesa complessiva del programma operativo.
3. I programmi operativi, che hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque, sono redatti in coerenza con quanto previsto dalle parti B, C e D dell’allegato al decreto MIPAAF.
Art. 11
(Fondo di esercizio)
- Le OP e le AOP costituiscono un fondo di esercizio, destinato esclusivamente a realizzare gli obiettivi dei programmi operativi e finanziato, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013, attraverso:
a) i contributi finanziari degli aderenti alla OP e/o dell’organizzazione stessa, secondo le modalità di cui all’articolo 25, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 ovvero i contributi delle AOP attraverso gli aderenti a tali associazioni, secondo le modalità previste dall’articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;
b) un aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) l’eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo di cui all’articolo 13, comma 1.
2. Il fondo di esercizio è gestito secondo le modalità di cui all’articolo 15 del decreto MIPAAF.
3. Le OP e le AOP comunicano alla Regione le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 24, comma 2 del decreto MIPAAF.
Art. 12
(Presentazione, approvazione e modifica dei programmi operativi)
- Le OP presentano, ai sensi del decreto MIPAAF, alla struttura regionale competente i programmi operativi entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello della loro attuazione. Se il programma operativo è presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento o successivamente, nel corso della sua istruttoria, l’approvazione del programma è subordinata al riconoscimento.
- Le AOP sono autorizzate a presentare un programma operativo, su delega delle OP aderenti, in conformità all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto MIPAAF.
- Le OP e le AOP, contestualmente alla presentazione dei programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche, comunicano, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, alla struttura regionale competente, l’importo dei contributi e degli aiuti, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
- Il contenuto dei programmi operativi, le azioni ammissibili, nonché la relativa documentazione sono stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892.
- La struttura regionale competente, effettuati i controlli di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, adotta, secondo quanto previsto dall’articolo 33 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 uno o più dei seguenti provvedimenti:
a) approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a quelle del Capo II del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;
b) approva i programmi operativi a condizione che la OP o la AOP accetti le modifiche prescritte;
c) non approva i programmi operativi o parti dei medesimi.
6. La struttura regionale competente adotta, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto MIPAAF, i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione del programma operativo, salvo diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891.
7. In caso di approvazione dei programmi operativi entro il medesimo termine di cui al comma 6, la struttura regionale competente comunica alle OP e alle AOP tale decisione ai sensi dell’articolo 33 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e comunica l’importo dell’aiuto approvato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892.
8. Le OP e le AOP possono presentare alla struttura regionale competente domanda di modifica dei programmi operativi ai sensi dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, con le modalità previste alla parte B dell’allegato al decreto MIPAAF.
Art. 13
(Aiuto finanziario comunitario e aiuto finanziario nazionale)
- L’aiuto finanziario comunitario e l’aiuto finanziario nazionale che possono essere concessi alle OP e alle AOP per ciascuno dei programmi operativi e le relative percentuali di calcolo sono disciplinati dagli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- Le OP e le AOP presentano ad Agea, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 ed entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata attuata l’annualità del programma operativo, la domanda di aiuto o del relativo saldo. Le rispettive modalità di presentazione sono definite dalle apposite circolari Agea.
- Le OP e le AOP possono chiedere il versamento di un anticipo, con cadenza quadrimestrale alle condizioni e con le modalità previste dall’articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, dalla parte B dell’allegato al decreto MIPAAF e dalle circolari Agea in materia.
- Le OP e le AOP possono chiedere pagamenti parziali dell’aiuto corrispondente alle spese inerenti al programma operativo già sostenute, con le modalità e i limiti previsti dall’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892.
- L’aiuto finanziario nazionale di cui al comma 1 è concesso nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto MIPAAF.
- All’aiuto di cui al comma 5 non si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Art. 14
(Gestione e prevenzione delle crisi)
- Al fine di prevenire e gestire le crisi dei mercati ortofrutticoli, i programmi operativi delle OP e delle AOP possono prevedere una o più delle misure stabilite dall’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- Le misure di cui al comma 1 e le relative modalità applicative sono disciplinate dal Capo III del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e dal Titolo IV del decreto MIPAAF.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
(Disposizioni transitorie)
1. Le OP già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente regolamento che possiedono alla data del 20 ottobre 2017 i criteri minimi di riconoscimento di cui all’allegato D, entro il 30 settembre 2020 si adeguano ai criteri di riconoscimento previsti dall’allegato A.
2. Le OP e le AOP, che alla data del 17 maggio 2014 abbiano già in corso un programma operativo, si adeguano al requisito della percentuale massima delle quote societarie secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto MIPAAF.
Art. 16
(Modifiche agli allegati B e C)
- Gli allegati B e C del presente regolamento, aventi natura strettamente tecnica, possono essere modificati con determinazione del direttore regionale competente in materia di agricoltura.
Art.17
(Abrogazioni)
1. Il regolamento regionale 16 dicembre 2011, n.12 (Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative) è abrogato.
Art. 18
(Entrata in vigore)- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
- All_A_B_C_D_r_18_2018.pdf ( pdf 207.76 KB)
Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021