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Regolamento regionale 11 febbraio 1983, n. 1

  • BUR 10 marzo 1983, n. 7.
  • Regolamento per la gestione e l'uso degli automezzi della Regione Lazio
  • Art. 1
    (Istituzione autoparco)

    È istituito presso la Regione Lazio un autoparco comprendente tutti gli automezzi ed i motoveicoli regionali destinati ai servizi degli uffici della Giunta regionale e delle strutture periferiche regionali.

    Art. 2
    (Determinazione consistenza autoparco)

    La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al demanio sentita la commissione consiliare competente, determina il numero ed il tipo degli autoveicoli costituenti l'autoparco, in relazione alle effettive esigenze dei vari servizi.

    Art. 3
    (Assegnazione autoveicoli)

    Su proposta dell'Assessore al demanio e patrimonio, il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, alla assegnazione degli autoveicoli costituenti l'autoparco regionale.

    Le autovetture sono assegnate:
    1)         al Presidente della Giunta regionale;
    2)         a ciascuno degli assessori regionali;
    3)         alla Presidenza della Giunta, ai singoli assessorati e agli uffici periferici regionali.

    È consentita l'assegnazione di autovetture di riserva per i destinatari di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma.

    Art. 4
    (Uso automezzi)

    Gli autoveicoli dell'autoparco devono essere utilizzati esclusivamente per l'assolvimento di compiti istituzionali. Possono altresì essere adibiti anche per servizi di rappresentanza.

    In nessun caso è consentito l'impiego degli automezzi per motivi di carattere personale fatta eccezione per le autovetture di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo 3, che possono essere utilizzate anche per il trasporto da e al luogo di residenza del Presidente e degli assessori.

    È vietato trasportare sugli automezzi persone estranee all'Amministrazione, salvo che il predetto trasporto non sia giustificato dall'adempimento di incombenze istituzionali.

    Il Presidente della Giunta e gli assessori non possono concedere ad altri l'uso delle autovetture loro assegnate se non in caso di assoluta urgenza e previa autorizzazione scritta.

    L'uso delle autovetture degli uffici di Presidenza della Giunta e dei singoli assessorati deve essere autorizzato di volta in volta dal responsabile della competente unità tecnico-strumentale o di altro ufficio competente e sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

    L'uso delle autovetture assegnate agli uffici periferici regionali deve essere autorizzato dal funzionario responsabile dell'ufficio o altro all'uopo delegato.

    In casi eccezionali e, comunque, per un periodo di tempo determinato, le autovetture di cui al punto 3) del precedente articolo 3 possono essere messe a disposizione di singoli funzionari, per l'adempimento di speciali compiti inerenti il conseguimento di fini istituzionali.

    Art. 5
    (Personale adibito alla conduzione degli auto mezzi regionali)

    Alla guida degli automezzi dell'autoparco sono addetti i dipendenti della Regione in possesso degli specifici requisiti richiesti per la conduzione dei mezzi, nonché il personale comandato da altri enti con il fine precipuo della conduzione di automezzi.

    Per motivate ed inderogabili esigenze di servizio e nel caso in cui l'uso dell'automezzo sia pregiudiziale all'espletamento di specifiche funzioni possono altresì essere autorizzati alla guida di automezzi regionali anche dipendenti che siano di regola addetti allo svolgimento di mansioni impiegatizie.

    Ogni autista ed altro personale, autorizzato alla conduzione di autovetture regionali ai sensi del successivo articolo 6, deve essere munito di uno speciale tesserino (allegato A) rilasciato dall'Assessorato al demanio, contenente la fotografia, le generalità, la qualifica, la sede di servizio ed il gruppo sanguigno.

    Art. 6
    (Autorizzazione alla conduzione di automezzi regionali)

    Nelle more della definizione delle procedure per il riconoscimento e l'attribuzione dello specifico profilo professionale, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 5 è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

    Il personale di cui al secondo comma del richiamato articolo 5 può essere abilitato alla conduzione di automezzi regionali previa autorizzazione con scadenza 31 dicembre di ciascun anno rilasciata dall'Assessorato al personale il quale provvede contestualmente ad attivare la prevista assicurazione INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

    L'Assessorato al personale provvede altresì a comunicare al competente ufficio gestione autoparco l'avvenuta autorizzazione alla conduzione dell'autoveicolo.

    Art. 7
    (Servizio autoparco)

    Il servizio dell'autoparco è affidato all'Assessorato al demanio - ufficio gestione autoparco.

    Il funzionario preposto al servizio dell'autoparco è responsabile della manutenzione e dell'amministrazione degli automezzi.

    Alla fine di ogni trimestre egli deve redigere una relazione con la statistica delle spese di consumo, di manutenzione e di riparazione di ogni singolo automezzo, indicando i chilometri percorsi.

    Detta relazione deve essere presentata al competente Assessore al demanio e patrimonio il quale può impartire le opportune necessarie istruzioni per un miglior funzionamento del servizio in rapporto all'economicità della gestione.

    Entro il 31 gennaio di ogni anno il funzionario responsabile del servizio dell'autoparco deve compilare una statistica riassuntiva riferita all anno precedente, dei consumi e dei costi di tutti gli automezzi dell'Amministrazione regionale, nonché una relazione sullo stato di usura di ogni automezzo.

    I funzionari responsabili degli uffici periferici regionali - cui sono state assegnate autovetture - devono trasmettere in copia conforme all'originale all'Assessorato al demanio e patrimonio - ufficio gestione autoparco, alla fine di ogni trimestre e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, la documentazione delle spese sostenute per la gestione di ogni singolo automezzo, nonché copia dei fogli di viaggio debitamente compilati.

    Art. 8
    (Consegna automezzi)

    Gli autoveicoli regionali vengono consegnati dall'ufficio gestione autoparco ai conducenti mediante apposito verbale contenente le caratteristiche dell'automezzo e l'indicazione dell'assegnatario.

    Ogni autista consegnatario di autovetture o altro personale all'uopo autorizzato è munito di apposito «foglio di viaggio mensile» conforme all'allegato B sul quale deve essere annotata giornalmente la data, l'ora di partenza e dell'arrivo, la denominazione della località o delle località raggiunte seguendo gli itinerari più brevi agibili, i chilometri percorsi, i rifornimenti di carburante effettuati, i lubrificanti sostituiti, la firma di riscontro dell'assessore o del funzionario all'uopo delegato.

    Alla fine di ogni mese, e non oltre il decimo giorno del mese successivo, ciascun autista deve consegnare il proprio foglio di viaggio all'ufficio gestione autoparco, il quale provvede ad effettuare i necessari riscontri ed alla loro successiva archiviazione.

    Art. 9
    (Contrassegno)

    Gli automezzi dell'autoparco di norma devono essere muniti di uno speciale contrassegno numerato - progressivamente.

    Il contrassegno - di cui all'allegato C - è applicato sulla parte - posteriore dell'autoveicolo e deve contenere, in modo chiaramente visibile, la dicitura Regione Lazio - Servizio.

    Per motivi di sicurezza il Presidente della Giunta regionale può autorizzare in singoli casi la eliminazione del contrassegno di cui al precedente comma del presente articolo.

    Art. 10
    (Libretto auto)

    Ogni autoveicolo e motoveicolo dell'autoparco è dotato di un libretto di macchina sul quale vengono annotati:
    1)         le caratteristiche dell'automezzo;
    2)         le generalità del conducente consegnatario;
    3)         il chilometraggio giornaliero;
    4)         i prelevamenti del carburante e dei materiali di consumo;
    5)         le riparazioni eseguite.

    Il conducente è responsabile della regolare tenuta del libretto, che deve essere settimanalmente vistato dall'assegnatario o dal funzionario preposto al servizio cui l'automezzo è destinato.

    Ai fini statistici il conducente consegnatario deve trasmettere, entro il giorno 5 di ogni mese, all'ufficio gestione autoparco, un estratto del libretto di macchina riferito al mese precedente.

    Art. 11
    (Autorimessa)

    La Giunta regionale con propria deliberazione individua, nell'ambito dell'edificio della sede in via C. Colombo, 212, i locali da adibire ad autorimessa regionale per il ricovero degli automezzi assegnati ad amministratori o funzionari residenti nel capoluogo della Regione o ad altri uffici aventi la propria sede nel capoluogo stesso.

    Gli autisti residenti fuori Roma o con domicilio distante dall'autorimessa regionale oltre quindici chilometri possono, su autorizzazione dell'assessore competente, ricoverare la macchina di servizio in garage privato sulla base delle vigenti tariffe.

    Gli automezzi assegnati agli amministratori o agli uffici periferici, sono ricoverati in autorimesse gestite da privati con i quali la Giunta regionale con proprio provvedimento autorizzerà la stipula di un'apposita convenzione per la disciplina della custodia e dell'ordinaria manutenzione degli automezzi da affidare.

    Art. 12
    (Personale addetto all'autorimessa regionale)

    Presso le autorimesse regionali prestano servizio i dipendenti individuati, secondo le specifiche esigenze, con apposita deliberazione di Giunta.

    Le medesime deliberazioni devono altresì individuare un dipendente ed un suo sostituto, ambedue con la qualifica non inferiore al quinto livello, ai quali è affidata la responsabilità dell'autorimessa.

    Art. 13
    (Mansioni dei responsabili dell'autorimessa)

    I responsabili di cui al secondo comma del precedente articolo 12 dipendono funzionalmente ed amministrativamente dall'ufficio gestione autoparco.

    Devono provvedere a registrare su apposito registro di controllo l'ora di uscita e di rientro degli automezzi. Devono, altresì, provvedere al controllo della normale manutenzione, delle riparazioni e delle revisioni degli autoveicoli dell'autoparco, eseguite dal personale addetto alla autorimessa regionale nonché al controllo delle riparazioni effettuate presso officine private.

    Art. 14
    (Manutenzione e riparazione automezzi)

    Gli automezzi debbono essere tenuti in perfetta efficienza a cura dei conducenti consegnatari e sotto il controllo del funzionario responsabile del servizio dell'autoparco.

    Le riparazioni, il lavaggio, la normale manutenzione e le revisioni degli autoveicoli dell'autoparco sono eseguite dal personale addetto all'autorimessa regionale.

    È previsto all'uopo l'istituzione presso l'autorimessa stessa di una officina per la normale manutenzione ed i piccoli interventi sugli autoveicoli dell'autoparco nonché di una stazione di servizio per i lavaggi.

    Quando risulti impossibile o non conveniente la riparazione degli automezzi nell'officina della Regione, l'Assessore al demanio e patrimonio può disporre che i lavori occorrenti siano eseguiti dalla casa costruttrice o, in via del tutto eccezionale, da officina privata con la quale l'amministrazione avrà stipulato idonea convenzione anche per eventuali soccorsi stradali, ricorrendone la necessità.

    Si applicano in tal caso le disposizioni contemplate nella legge e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

    Art. 15
    (Assicurazione)

    Gli automezzi di proprietà della Regione debbono essere coperti da assicurazione per i seguenti rischi:
    a)         infortuni del conducente e delle persone trasportate;
    b)         responsabilità civile verso terzi;
    c)         furto ed incendio;
    d)         «Kasco». La polizza assicurativa «Kasco» deve essere stipulata per la copertura dei danni riportati per fatti non imputabili al conducente.

    I massimali relativi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

    La scelta della compagnia assicuratrice viene effettuata con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

    All'assicurazione degli automezzi, al pagamento dei premi ed all'eventuale rinnovo delle polizze nonché alla denuncia alla compagnia assicuratrice di ogni sinistro in cui sia coinvolto un automezzo della Regione provvede l'ufficio gestione autoparco.

    In caso di sinistro in cui sia coinvolto un automezzo della Regione, il conducente deve tempestivamente trasmettere una dettagliata relazione sulla dinamica del sinistro stesso all'Assessorato demanio e patrimonio - ufficio gestione autoparco, ai fini della denuncia nei termini contrattuali previsti dalla compagnia di assicurazione.

    Art. 16
    (Rifornimento carburante e lubrificante - Pedaggi autostradali)

    Il rifornimento di carburante e di lubrificante si effettua presso l'autorimessa regionale.

    È prevista all'uopo l'installazione delle relative strutture e l'istituzione di registri di carico e scarico di materiale di consumo, dai quali il responsabile dell'autorimessa deve trarre mensilmente i dati trascritti e comunicarli all'ufficio gestione autoparco.

    In caso di comprovata necessità - ed in particolare per i servizi fuori della cerchia urbana - può consentirsi il rifornimento nelle stazioni di servizio gestite da privati a mezzo di appositi «buoni benzina», che vengono, dietro richiesta scritta dell'assegnatario o del funzionario preposto al servizio cui l'automezzo è destinato, consegnati al conducente da parte dell'ufficio gestione autoparco. I buoni non utilizzati devono essere restituiti al termine del viaggio.

    In presenza delle particolari necessità di cui ai commi precedenti possono essere acquistati piccoli quantitativi di carburante il cui rimborso viene effettuato dietro esibizione della relativa ricevuta di pagamento.

    L'Assessorato demanio e patrimonio - ufficio gestione autoparco, provvede, altresì, all'acquisizione ed assegnazione ai conducenti degli automezzi regionali di tessere di accesso e di percorribilità della rete autostradale italiana. Dello smarrimento o della sottrazione di tali tessere deve essere data immediata comunicazione all'ufficio gestione autoparco.

    Art. 17
    (Acquisto, permuta e alienazione automezzi)

    Con deliberazione della Giunta regionale viene istituita una commissione con l'incarico di formulare i parere in merito a proposte di acquisto, permuta e alienazione di automezzi regionali.

    La commissione è composta da:
    l'Assessore al demanio e patrimonio;
    l'Assessore al bilancio;
    il coordinatore settore provveditorato;
    il responsabile dell'ufficio gestione autoparco;
    il perito meccanico.

    Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato demanio e patrimonio.

    La Giunta regionale, sentita la commissione di cui ai precedenti commi e sentita la competente commissione consiliare, delibera l'acquisto, la permuta, l'alienazione degli automezzi, in relazione alle esigenze dei vari servizi.

    Si applicano al riguardo le disposizioni contemplate nella legge e nel regolamento sulla contabilità dello Stato.

    Il carico e lo scarico degli automezzi della Regione e il relativo movimento sono rilevati in apposito registro dell'ufficio inventario dei beni mobili.

    Art. 18
    (Norme transitorie)

    Nelle more della individuazione dei locali da adibire ad autorimesse regionali, l'assessore competente può autorizzare il ricovero degli automezzi dell'Amministrazione regionale presso autorimesse gestite dai privati.

    Fino a quando non sarà stata impiantata l'autofficina regionale, i lavori di manutenzione e di riparazione degli autoveicoli possono essere affidati a ditte private con la modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 14.

    Nell'attesa dell'installazione degli impianti di cui al precedente articolo 16, la fornitura del carburante e lubrificazione può essere affidata con apposita convenzione, a stazioni di servizio gestite da privati. Il prelievo del carburante avviene, a mezzo appositi buoni di benzina, richiesti dai consegnatari delle autovetture all'ufficio gestione autoparco.

    Art. 19
    (Disposizioni finali)

    Contro coloro che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento viene avviato procedimento disciplinare ai sensi della normativa vigente, fatti salvi la rifusione delle spese occasionate da fatto proprio nonché l'eventuale azione penale di quanto configurabile.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

    Allegato A (1)
    Allegato B (2)
    Allegato C (3)

    (1) L'allegato A, che si omette, riproduce il tesserino di cui deve essere munito ogni autista o altro personale, autorizzato alla conduzione di autovetture regionali.

    (2) L'allegato B, che si omette, riproduce il foglio di viaggio mensile di cui deve essere munito ogni autista o altro personale all'uopo autorizzato, consegnatario di autovetture regionali.

    (3) L'allegato C, che si omette, riproduce il contrassegno di cui debbono essere munite le autovetture regionali.

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