Regolamento regionale 10 novembre 2025 n. 19
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BUR Lazio 13 novembre 2025, n. 94
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Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche.
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Art. 1
(Modifica dell’Allegato “A” del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura” e successive modificazioni)1. Il punto 5 “Concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole (UMA)” dell’allegato “A” del r.r. 17/2013, è sostituito dal seguente:
“5. CONCESSIONE DI CARBURANTE AGEVOLATO AGLI UTENTI DI MACCHINE AGRICOLE (UMA)
1) Principale normativa di riferimento
Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” e successive modifiche; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” e successive modifiche; legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche; Deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2003, n. 843 “Approvazione tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle produzioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa. Approvazione Linee guida sulle procedure per la concessione delle agevolazioni fiscali in materia di carburanti per impieghi agricoli (UMA)”; Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa” e successive modifiche.
2) Adempimenti istruttori dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)
Possono svolgere gli adempimenti istruttori propedeutici alla presentazione delle istanze di concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole (“Istanze UMA”), esclusivamente i CAA previsti nell’articolo 5, comma 1, ed esclusivamente in favore di utenti che hanno conferito agli stessi CAA mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.
Ferma restando la responsabilità esclusiva dell’impresa agricola istante sulla veridicità e sulla correttezza dei dati riportati nelle dichiarazioni alla stessa direttamente o indirettamente ascrivibili, i CAA suddetti provvederanno ad effettuare le seguenti attività:
- identificazione del richiedente;
- compilazione della modulistica prevista dalle disposizioni regionali;
- verifica della completezza e adeguatezza degli allegati e della documentazione previsti dalle disposizioni regionali e nazionali in materia;
- verifica della coerenza delle lavorazioni per cui è richiesta l’assegnazione di carburanti agevolati con il parco macchine a disposizione della ditta richiedente e con la tecnica colturale plausibile per le coltivazioni cui tali lavorazioni si riferiscono;
- verifica della coerenza dei quantitativi di carburante richiesto con quanto previsto nelle tabelle ettaro-coltura vigenti, tenuto conto del piano colturale indicato nel fascicolo aziendale;
- inserimento della domanda, completa degli allegati e della documentazione necessaria, nel sistema informativo regionale UMA.
In ogni caso non può essere attribuito carburante per terreni ubicati fuori dal territorio della Regione Lazio.
3) Termine di adozione del provvedimento finale
Il Comune capofila, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal rilascio nel sistema informativo regionale UMA della domanda istruita dal CAA, approva o rigetta la concessione di carburante agevolato.
Il CAA, il giorno successivo all’approvazione da parte del Comune oppure il giorno successivo alla scadenza del termine di 7 giorni previsto per l’approvazione o il rigetto della suddetta domanda di concessione, provvede all’emissione del libretto dematerializzato UMA, riportante il quantitativo di carburante agevolato, corrispondente alla richiesta certificata dal CAA, come risultante dall’esito dell’attività istruttoria.
I termini previsti per l’adozione del provvedimento finale sono sospesi in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali da parte del competente Comune capofila.”
Art. 2
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari - File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 24/11/2025