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Regolamento regionale 10 marzo 2009, n. 2

  • BUR 14 marzo 2009, n. 10
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di  organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
  • ART. 1
    (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Dopo l’articolo 553 del r.r. 1/2002 è inserito il seguente:

    “Art. 553 bis
    (Avvocatura regionale)

    1. In attesa della adozione di una organica disciplina dell’organizzazione e delle funzioni dell’Avvocatura regionale, è istituita presso la Direzione regionale “Protezione civile-Attività della Presidenza” la struttura organizzativa denominata “Avvocatura regionale”.

    2. L’Avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali, svolge, altresì, attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione e degli enti da essa dipendenti.

    3. L’Avvocatura regionale, nell’espletamento delle attività di cui al comma 2 è autonoma. Il Presidente della Regione, quale rappresentante legale dell’ente, conferisce direttamente agli avvocati regionali il mandato a difendere o rappresentare la Regione nelle sedi giurisdizionali.”.

    2. All’allegato B del r.r. 1/2002 e successive modifiche, nell’ambito del Dipartimento Istituzionale, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)         nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Organizzazione e personale”, al quarto periodo, le parole: “l’attività di avvocatura e consulenza giuridico-legale, nonché” sono soppresse;
    b)         nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Protezione civile-Attività della Presidenza”, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: ”Assicura, su indirizzo del Presidente della Regione, l’attività di avvocatura e di consulenza giuridico-legale; svolge l’attività di supporto amministrativo all’Avvocatura regionale.”.

    ART. 2
    (Entrata in vigore )

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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