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Regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3

  • BUR 28 Maggio 2010, n. 20

     
  • Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura) relative alla concessione di contributi per le attivita' di pesca e di acquacoltura in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato.

  • CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

     

    Art. 1
    Oggetto

    1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), di seguito denominata legge, relative alla concessione di contributi per le attività di pesca e di acquacoltura, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed, in particolare, disciplina:

    a) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge e le condizioni per l'eventuale cumulabilità con altri contributi pubblici;

    b) le cause di revoca della concessione dei contributi e le procedure per il recupero delle somme erogate.

     

    CAPO II
    CONTRIBUTI

    Art. 2
    Contributi per le organizzazioni di produttori

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 201 del 30 luglio 2008 e, in particolare, dell'articolo 17, concede contributi per istituire organizzazioni di produttori nonché per la relativa ristrutturazione e per l'attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualità, purché tali organizzazioni siano riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

     

    Art. 3
    Contributi per la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse acquatiche

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'articolo 18, concede contributi per misure di interesse comune finalizzate a salvaguardare e sviluppare le risorse acquatiche.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per:

    a) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a salvaguardare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche;

    b) il recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie;

    c) la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente inerenti alle attività di pesca, esclusi i costi operativi.

    3. Il piano annuale previsto all'articolo 3 della legge individua il soggetto o i soggetti che devono realizzare le misure di interesse comune di cui al presente articolo secondo le indicazioni dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

     

    Art. 4
    Contributi per progetti pilota

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'articolo 21, concede, quali misure di interesse comune, contributi per progetti pilota finalizzati all'acquisizione ed alla diffusione di nuove conoscenze tecniche.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per:

    a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata;

    b) elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;

    c) sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

    3. Il piano annuale previsto all'articolo 3 della legge individua il soggetto o i soggetti che devono realizzare le misure di interesse comune di cui al presente articolo secondo le indicazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1198/2006.

     

    Art. 5
    Contributi per assistenza tecnica

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193 del 25 luglio 2007, concede contributi per l'assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione di interventi per:

    a) migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore, con particolare riferimento alla prevenzione e alla sicurezza a bordo delle navi da pesca;

    b) sviluppare la multifunzionalità delle imprese;

    c) valorizzare i prodotti ittici regionali e tutelare la qualità degli stessi;

    d) applicare modelli di produzione sostenibile, di riduzione di impatti negativi sull'ambiente e di nuove tecnologie;

    e) favorire processi di internazionalizzazione.

     

    Art. 6
    Contributi per la promozione e la pubblicità dei prodotti ittici

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'articolo 20, concede contributi per misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione e di sviluppo di nuovi mercati, di campagne promozionali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riguardo ai prodotti regionali di qualità riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per:

    a) la realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali e transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

    b) la fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate, che solitamente sono rigettate in mare o che non rivestono interesse commerciale;

    c) l'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

    d) la promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;

    e) la promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 510/2006;

    f) la certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

    g) le campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;

    h) la realizzazione di indagini di mercato.

     

    Art. 7
    Contributi per investimenti nella trasformazione e commercializzazione

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'articolo 16, concede contributi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici finalizzati alla costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento delle imprese.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per:

    a) migliorare le condizioni di lavoro;

    b) migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti;

    c) produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;

    d) ridurre l'impatto negativo sull'ambiente;

    e) migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;

    f) produrre o commercializzare nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;

    g) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali, anche attraverso la realizzazione da parte dei produttori ittici di punti di vendita diretta e di banchi di assaggio al fine di realizzare la filiera corta.

     

    Art. 8
    Contributi per investimenti destinati a porti di pesca, luoghi di sbarco e ripari

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'articolo 19, concede contributi per gli investimenti relativi ai porti di pesca, pubblici e privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a migliorare i servizi offerti.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per investimenti finalizzati a:

    a) il miglioramento delle condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio nei porti della pesca e dell'acquacoltura, e della loro messa all'asta;

    b) la fornitura di carburante, ghiaccio, acqua e energia elettrica;

    c) l'attrezzatura per la riparazione e manutenzione dei pescherecci;

    d) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle banchine, migliorando la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;

    e) la gestione informatizzata dell'attività di pesca;

    f) il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

    g) il deposito e il trattamento degli scarti;

    h) le misure per ridurre i rigetti in mare;

    i) la costruzione o l'ammodernamento di piccoli ripari di pesca, nei limiti degli investimenti per la sicurezza dei pescatori.

     

    Art. 9
    Contributi per la pesca nelle acque interne

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'articolo 15, concede contributi per le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per investimenti finalizzati alla costruzione, estensione, potenziamento e ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso.

     

    Art. 10
    Contributi per investimenti nell'acquacoltura

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'articolo 11, concede contributi per la costruzione, l'ampliamento, l'armamento e l'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per:

    a) la diversificazione finalizzata alla produzione di specie per le quali la produzione mediante acquacoltura è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato, purché si tratti di allevamento di specie già presenti nelle acque regionali;

    b) l'applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;

    c) il sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;

    d) il sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;

    e) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;

    f) investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura.

    3. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'articolo 12, concede contributi specifici per incentivare l'acquacoltura biologica, come individuata dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) 1198/2006.

     

    Art. 11
    Contributi per interventi socio-economici, limitatamente alla riconversione
    o alla diversificazione delle attività professionali

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera h), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'articolo 10, concede contributi per le misure socioeconomiche per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per:

    a) la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori;

    b) l'aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori;

    c) i regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima.

     

    Art. 12
    Contributi per la pescaturismo e l'ittiturismo

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 della legge e nel rispetto del regolamento de minimis (CE) 875/2007 , al fine di promuovere la multifunzionalità delle imprese del settore, concede contributi per incentivare le attività di ospitalità e ricezione, ricreative, didattiche e culturali della pescaturismo e dell'ittiturismo, come definite dall'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni.

    2. I contributi per la pescaturismo sono concessi per l'adeguamento tecnico delle imbarcazioni da pesca destinate alla pescaturismo e delle relative dotazioni di sicurezza nonché per l'acquisto di attrezzature per le attività di pescaturismo.

    3. I contributi per l'ittiturismo sono concessi per il recupero e la riqualificazione funzionale di edifici ed alloggi nonché per la sistemazione di aree attrezzate destinati all'attività.

    4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi in favore dell'imprenditore ittico a condizione che l'impresa rientri nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

     

    Art. 13
    Contributi per l'incremento dell'occupazione nel settore
    della pesca e dell'acquacoltura

    1. La Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge e nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008, incentiva l'assunzione di lavoratori svantaggiati e l'assunzione e il mantenimento nel posto di lavoro delle persone diversamente abili, al fine di favorire l'incremento dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a tutte le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle pesca e dell'acquacoltura per:

    a) aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazione salariale, come disciplinati in particolare all'articolo 40 del regolamento (CE) 800/2008;

    b) aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali, come disciplinati in particolare all'articolo 41 del regolamento (CE) 800/2008;

    c) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili, come disciplinati in particolare all'articolo 42 del regolamento (CE) 800/2008.

     

    Art. 14
    Contributi per la promozione della cooperazione, dell'associazionismo
    e delle attività in favore dei lavoratori dipendenti

    1. La Regione, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), e dell'articolo 10, comma 2, della legge e nel rispetto della specifica normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, concede contributi alle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, alle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, alle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonché alle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme a tutela dell'utente e del consumatore).

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di progetti predisposti dai soggetti interessati e sono finalizzati a:

    a) lo sviluppo della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse in forma cooperativa;

    b) la promozione dell'associazionismo tra imprese di pesca, di acquacoltura e delle attività connesse;

    c) la promozione di attività in favore dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse.

    3. I progetti devono essere articolati in modo da:

    a) concorrere al perseguimento delle specifiche finalità indicate nel piano annuale;

    b) assicurare la ricaduta territoriale delle iniziative;

    c) consentire la misurabilità degli impatti e dei risultati delle iniziative mediante idonei indicatori.

     

    CAPO III
    CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

     

    Art. 15
    Rispetto della politica comune della pesca

    1. Ai sensi del paragrafo 5, dell'articolo 3, del regolamento (CE) 736/2008, i beneficiari dei contributi concessi ai sensi del medesimo regolamento devono rispettare, durante il periodo di concessione dell'aiuto, le norme della politica comune della pesca. Nell'ipotesi in cui durante tale periodo si accerti il mancato rispetto di dette norme, il contributo percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

     

    Art. 16
    Intensità massime e cumulabilità dei contributi

    1. Le intensità massime dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono quelle previste nel Programma operativo FEP per il settore pesca in Italia relativo al periodo di programmazione 2007-2013, e successive modifiche, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007.

    2. Le intensità massime dei contributi di cui all'articolo 13, in relazione alle diverse tipologie ivi elencate, sono quelle previste rispettivamente negli articoli 40, 41 e 42 del regolamento (CE) 800/2008.

    3. I contributi previsti dal presente regolamento sono cumulabili nei limiti previsti dai singoli regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, in materia di aiuti di Stato, quando citati negli articoli di cui al Capo II.

     

    Art. 17
    Bandi pubblici

    1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al capo II, la Giunta regionale, nell'ambito degli obiettivi strategici e delle risorse finanziarie individuate nel Piano annuale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 della legge, approva, con propria deliberazione, sentite le commissioni consultive per la pesca e l'acquacoltura, ove costituite, appositi bandi pubblici nei quali sono individuati in particolare:

    a) gli interventi ammessi a contributo e le condizioni di ammissibilità;

    b) i criteri e le modalità nonché le priorità per la selezione delle domande;

    c) l'entità dei contributi, i costi ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi stessi.

    Art. 18
    Esame delle domande di contributo e approvazione della graduatoria

    1. La struttura regionale competente in materia di pesca provvede all'esame istruttorio delle domande di contributo e alla approvazione della relativa graduatoria, nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle priorità previsti dai bandi di cui all'articolo 17.

     

    Art. 19
    Controlli, riduzione e revoca del contributo

    1. La struttura regionale competente in materia di pesca effettua controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

    2. I contributi sono ridotti in proporzione, qualora si accerti che le spese sostenute sono inferiori a quelle preventivate ed ammesse o che la documentazione è inidonea a giustificare l'intero importo del rendiconto presentato.

    3. La struttura regionale competente in materia di pesca procede alla revoca della concessione dei contributi nei seguenti casi:

    a) qualora venga realizzato un intervento difforme da quello ammesso a contributo o in caso di mancata realizzazione dell'intervento stesso entro i termini previsti;

    b) qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, vengano accertate violazioni nell'adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari o la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari.

    4. La revoca della concessione del contributo comporta il recupero di quanto già erogato con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

     

    CAPO IV
    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 20
    Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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