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Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 2

  • BUR 19 maggio 2001, n. 14, s.o. n. 10
  • Regolamento di attuazione dell'art. 22, comma 8, della L.R. 1 luglio 1996, n. 25.
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    1. Il personale destinatario dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, può richiedere la revisione del proprio inquadramento secondo i criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15 e con le modalità di attuazione indicate nei successivi commi.

    2. La domanda di revisione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente regolamento e potrà essere integrata, ai sensi della legge 241/1990 per lo snellimento delle procedure amministrative, da quanto altro ritenuto utile.

    3. Ai fini del nuovo inquadramento viene presa in considerazione la posizione giuridica posseduta alla data del 31 gennaio 1981, presso la Regione Lazio ai sensi della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, ovvero presso l'Ente di provenienza.

    4.Sono valutati i titoli posseduti alla data del 15 gennaio 1983. Il punteggio massimo conseguito da ciascun dipendente non può comportare più di due passaggi di livello e non più di un passaggio di carriera, rispetto alla posizione giuridica rivestita alla data del 31 gennaio 1981.

    5. L'Amministrazione, a seguito dell'esame dei fascicoli personali degli interessati procede, per il periodo dall'1.02.1981 e sino al nuovo inquadramento, alla ricostruzione virtuale della carriera, secondo quanto disposto dai precedenti commi ed in base al punteggio riportato da ciascun dipendente.

    6. Il nuovo inquadramento, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 ed economici dalla data di attribuzione delle nuove funzioni.

    7. L'Amministrazione conferisce le funzioni previste dal vigente C.C.N.L. per il personale non dirigente e dall'articolo 14 della Legge Regionale 1 luglio 1996, n.25, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza dei posti in organico, per il personale Dirigente.

    8. Al fine di comporre il contenzioso esistente in materia di perequazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente regolamento in deroga al comma 2 dello stesso, il dipartimento competente riesamina in sede di autotutela per l'applicazione del presente regolamento le determinazioni dirigenziali adottate il 3 agosto 1999.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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