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Regolamento regionale 10 febbraio 2020, n. 6

  • BUR 11 Febbraio 2020, n. 12
  • Regolamento dei lavori della Giunta regionale
  • Art. 1

    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Giunta della Regione Lazio e le procedure per l’adozione degli atti di competenza.

    Art. 2

    (Funzioni del Presidente)

    1. Il Presidente dirige la politica della Giunta, ne è responsabile ed emana, a tal fine, le opportune direttive.

    Art. 3

    (Nomina componenti della Giunta)

    1. Ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto della Regione Lazio il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina, con proprio decreto, i componenti della Giunta, fra i quali il Vice Presidente.
    2. Il Presidente, preliminarmente alla nomina dei componenti della Giunta non consiglieri, verifica che non sussista nei loro confronti alcuna delle situazioni previste quali cause di ineleggibilità o incompatibilità. A tal fine acquisisce da parte degli interessati una dichiarazione in merito all’inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità ovvero l’impegno a rimuovere eventuali cause di incompatibilità esistenti entro dieci giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione. Nell’ipotesi in cui l’interessato non vi provveda il Presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto.
    3. Dell’avvenuta nomina dei componenti della Giunta è data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina stessa.
    4. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una situazione ostativa alla medesima, il Presidente invita il componente della Giunta non consigliere a rimuoverla entro dieci giorni. Nell’ipotesi in cui l’interessato non vi provveda il Presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto.
    5. Nel caso in cui il consigliere regionale, nominato componente della Giunta, decada dalla carica elettiva il Presidente ne dichiara la decadenza anche dalla carica di Assessore.

    Art. 4

    (Assegnazione e revoca degli incarichi)

    1. Qualora non vi abbia provveduto con il decreto di nomina di cui all’art. 3, comma 1, il Presidente, nella prima riunione della Giunta, con proprio decreto assegna al Vice Presidente ed agli Assessori i rispettivi incarichi.
    2. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta o modificarne gli incarichi dandone tempestiva comunicazione al Consiglio regionale.

    Art. 5

    (Collegialità dei lavori)

    1. L’attività della Giunta è informata a criteri di collegialità operativa e di confronto propositivo ai fini del perseguimento degli interessi pubblici cui è tesa la complessiva azione della Regione, nel rispetto delle norme dello Statuto e con l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
    2. Il Vice Presidente e gli Assessori collaborano con il Presidente e lo informano delle iniziative e delle attività inerenti ai rispettivi incarichi, anche con riferimento all’andamento dei lavori consiliari.

    Art. 6

    (Funzioni della Giunta)

    1. La Giunta esercita le funzioni previste dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
    2. La Giunta è l’organo esecutivo della Regione e, in quanto tale, realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico ed amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale.
    3. La Giunta esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di competenza mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa.
    4. La Giunta svolge la funzione regolamentare regionale nelle materie di competenza legislativa, concorrente o esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali.

    In particolare, adotta:

    - i regolamenti esecutivi di leggi regionali;

    - i regolamenti di attuazione ed integrazione di leggi regionali;

    - i regolamenti autorizzati da apposita legge regionale;

    - i regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

    5. I regolamenti autorizzati da apposita legge regionale sono adottati previo parere del Comitato di garanzia statutaria.

    6. La Giunta, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente in vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all’aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio regionale. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l’iniziativa all’esame del Consiglio sotto forma di proposte di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

    7. La Giunta può altresì adottare regolamenti per l’attuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell’art. 11, comma 4, dello Statuto.

    8. La Giunta esercita le funzioni amministrative concernenti:

    - l’adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti di programmazione economico – sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale;

    - le direttive per la raccolta e per l’elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all’esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;

    - la verifica complessiva dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa nell’ambito del territorio regionale, in relazione al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziari della Regione;

    - l’adozione degli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative;

    - l’adozione di programmi annuali di attività dell’amministrazione regionale, che costituiscono atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l’attività di loro competenza;

    - la fissazione dei criteri per la formazione e l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l’imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa;

    - l’assegnazione ai dirigenti degli obiettivi e dei progetti da realizzare nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali per il loro conseguimento;

    - la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e gestionale agli indirizzi ed alle direttive impartite;

    - la definizione degli indirizzi, delle direttive e dei criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli organismi, delle agenzie o degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché la vigilanza su di essi;

    - l’adozione di ogni atto amministrativo alla Giunta espressamente riservato da leggi o regolamenti.

    Art.7

    (Segretario della Giunta)

    1. Il Segretario della Giunta partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
    2. Il Segretario, nominato ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal Vice Segretario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dalla Segreteria della Giunta e, funzionalmente, anche dalla struttura regionale competente in materia di attività istituzionali.
    3. Il Segretario, in particolare:

    - assiste il Presidente nella predisposizione dell’ordine del giorno e ne cura l’inoltro al vice Presidente, agli Assessori, al Capo di Gabinetto ed al Segretario Generale;

    - assicura la legittimità formale degli atti amministrativi sottoposti all’esame della Giunta;

    - cura il regolare svolgimento dei lavori della Giunta e fornisce assistenza durante le sedute;

    - cura la stesura dei processi verbali;

    - assicura, d’intesa con le direzioni regionali proponenti, la coerenza degli atti con le eventuali modifiche introdotte dalla Giunta;

    - custodisce gli originali dei verbali delle deliberazioni, attesta la conformità all’originale delle copie delle deliberazioni e ne cura la restituzione agli uffici proponenti; apporta ai testi delle deliberazioni, prima della loro pubblicazione, eventuali correzioni di errori formali o materiali.

    Art. 8

    (Convocazione delle sedute)

    1. La Giunta si riunisce presso la sede della Presidenza della Giunta, di norma, una volta alla settimana, in un giorno prestabilito.
    2. La Giunta è convocata dal Presidente, tramite la Segreteria della Giunta, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’ora fissata per la riunione.
    3. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta dal Presidente anche per la stessa giornata, mediante posta elettronica.
    4. Per esaminare lo stato di avanzamento dell’attuazione del programma di governo, anche con riferimento agli atti normativi e di programmazione, la Giunta si riunisce almeno ogni sei mesi in seduta straordinaria.

    Art. 9

    (Presidenza delle sedute)

    1. Il Presidente presiede la Giunta e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, pone ai voti la proposta su cui si è aperta la discussione e proclama l’esito della votazione.
    2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
    3. Nell’eventualità che il Presidente ed il Vice Presidente siano entrambi assenti o impediti, la Giunta è presieduta dall’Assessore più anziano di età presente alla riunione; nel caso in cui vi siano più Assessori di pari anzianità anagrafica, la Giunta è presieduta dal componente più anziano per carica.
    4. In ogni caso, il componente della Giunta che presiede la seduta non può esercitare le relative funzioni tramite collegamento in videoconferenza.

    Art. 10

    (Partecipazione alle sedute)

    1. Il Vice Presidente e gli Assessori hanno l’obbligo di partecipare alle sedute della Giunta, salvo casi di motivato impedimento.
    2. L’assenza dalle sedute è comunicata alla Segreteria della Giunta con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio della seduta stessa.
    3. Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Giunta.
    4. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori hanno l’obbligo di allontanarsi dalla riunione durante l’esame e la votazione di proposte che riguardino affari di interesse proprio, del coniuge, del convivente in rapporto di coppia, di parenti e affini fino al quarto grado.

    Art. 11

    (Sedute in modalità telematica)

    1. Nel caso in cui sussistano ragioni di motivato impedimento, comunicate formalmente ai sensi dell’art. 10, comma 2, è possibile l’intervento dei componenti della Giunta tramite collegamento in videoconferenza, autorizzato dal presidente della seduta e previo accertamento dell’identità dei partecipanti da parte del Segretario, che assicura la continuativa interazione tra i membri nelle fasi di discussione e di votazione. La regolarità dello svolgimento della partecipazione in videoconferenza è attestata nel processo verbale della seduta della Giunta.
    2. L’intervento dei componenti della Giunta tramite collegamento in videoconferenza è possibile solo nel caso in cui siano presenti almeno un quarto dei componenti della Giunta e il Segretario verbalizzante nella sede da cui viene attivato il video collegamento.
    3. I partecipanti da remoto sono computati ai fini della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi di cui all’art. 10, comma 3, e all’art. 19, comma 2. Prima di interrompere il collegamento da remoto, i partecipanti ne danno informazione al Segretario, che ne annota l’uscita nel processo verbale.
    4. I partecipanti da remoto assicurano il rispetto della segretezza e della riservatezza della seduta, in conformità a quanto previsto dall’art. 12, comma 1. Al fine di consentire nel corso della seduta la trasferibilità dei documenti fra tutti i partecipanti, è possibile l’utilizzo della posta elettronica di cui il componente collegato da remoto garantisca di fare uso esclusivo e protetto.

    Art. 12

    (Presenza alle sedute di soggetti esterni)

    1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e ad esse non possono partecipare estranei, salvo il Segretario ed il Vice Segretario della Giunta, il Capo di Gabinetto ed il Segretario Generale.
    2. Con riferimento a specifici argomenti o nel caso in cui sia opportuno acquisire ulteriori elementi conoscitivi o valutazioni tecniche, il Presidente, anche su proposta di un Assessore, può autorizzare, per il tempo necessario, la presenza di dipendenti regionali o di esperti esterni. Di tale circostanza è fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

    Art. 13

    (Ordine del giorno)

    1. L’ordine del giorno delle sedute è costituito dagli argomenti, suddivisi in proposte di deliberazione, di decisione e comunicazioni, da sottoporre alle determinazioni della Giunta.
    2. Sono oggetto di deliberazioni:

    a) le proposte di legge;

    b) le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale;

    c) ogni altro atto espressamente previsto da norme di legge.

    3. Sono adottati con decisioni:

    a) gli atti di indirizzo per le attività delle strutture organizzative;

    b) le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi regionali, previste dalle relative clausole valutative;

    c) le proposte di deliberazione per le quali sia prevista l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

    4. L’ordine del giorno è definito dal Presidente con l’assistenza del Segretario della Giunta ed è predisposto e comunicato, per il tramite della Segreteria della Giunta, di norma unitamente all’avviso di convocazione, al Vice Presidente, agli Assessori, al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale ed ai direttori regionali.

    5. Per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno è indicato il nome dell’Assessore incaricato di relazionare su di esso.

    6. L’esame e l’adozione dei provvedimenti avviene nella seduta in cui i relativi argomenti sono iscritti all’ordine del giorno, salvo che si concordi sul rinvio ad una seduta successiva.

    7. Nessuna proposta di deliberazione o argomento può essere trattato, salvo i casi di assoluta urgenza e previo assenso del Presidente, se non preventivamente iscritto all’ordine del giorno.

    Art.14

    (Formazione dell’ordine del giorno)

    1. Le proposte di deliberazione e gli atti di competenza della Giunta sono proposti dagli Assessori competenti per materia, che si avvalgono per la loro predisposizione dei relativi uffici.
    2. Le proposte di deliberazione sono sottoscritte, oltre che dall’Assessore competente, dal responsabile unico del procedimento, ove previsto, e dal direttore regionale competente e, ove necessario, riportano il visto del direttore regionale competente in materia di bilancio.
    3. Le sottoscrizioni di cui al precedente comma attestano, rispettivamente, la conformità della proposta all’indirizzo politico, la regolarità tecnica e la legittimità della proposta stessa. Il visto apposto dal direttore regionale competente in materia di bilancio attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della stessa.
    4. Le proposte di deliberazione e gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno sono trasmessi alla Segreteria della Giunta almeno quattro giorni lavorativi prima della seduta prevista per il suo esame, al fine di garantire i riscontri di legittimità formale da parte della Segreteria della Giunta, prima della loro iscrizione all’ordine del giorno.
    5. Nel caso in cui l’istruttoria faccia emergere profili di illegittimità formale, le proposte sono iscritte all’ordine del giorno della seduta dopo che le stesse sono state adeguatamente modificate dai competenti uffici.
    6. La trattazione urgente di proposte di deliberazione o di argomenti non iscritti all’ordine del giorno è richiesta al Presidente entro e non oltre le ore 14:00 dell’ultimo giorno lavorativo prima della seduta. Il Presidente, valutate le circostanze, decide al riguardo, impartendo le opportune disposizioni alla Segreteria della Giunta.
    7. Le proposte di legge e di regolamento sono trasmesse, almeno dieci giorni prima della loro sottoposizione alle determinazioni della Giunta, alla Segreteria della Giunta complete di ogni allegato e corredate del parere dell’Ufficio Legislativo in ordine all’unità e alla coerenza dell’indirizzo normativo regionale. Le proposte di legge sono corredate, altresì, della relazione tecnica redatta dalla Direzione regionale competente in materia di bilancio ai sensi dell’art. 35 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
    8. Il rispetto dei termini di cui ai commi 4 e 7 costituisce parametro di valutazione per l’erogazione dell’indennità di risultato al personale di qualifica dirigenziale.

    Art. 15

    (Ordine dei lavori)

    1. All’inizio di ogni seduta il Presidente stabilisce l’ordine di svolgimento dei lavori.

    2. La discussione degli argomenti è, di norma, preceduta da una relazione illustrativa da parte del proponente.

    3. Nel caso in cui non sia presente l’Assessore designato come relatore dell’argomento o della proposta di deliberazione sottoposto all’esame della Giunta, può riferire il Presidente medesimo o altro Assessore o il Segretario della Giunta.

    4. Della sostituzione nella funzione di relatore è dato espressamente atto nel verbale della seduta.

    5. Nel caso in cui la proposta di deliberazione sottoposta all’esame della Giunta debba essere adottata, a norma di Statuto o di legge regionale, previo parere di una o più Commissioni consiliari, il Presidente trasmette, per il tramite della Segreteria della Giunta, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la proposta adottata dalla Giunta quale decisione assicurando, altresì, la disponibilità dell’Assessore e dell’ufficio competente a fornire tempestivamente le informazioni e gli ulteriori elementi istruttori che dovessero eventualmente rendersi necessari.

    6. L’Assessore competente informa periodicamente la Giunta sull’andamento dei lavori della Commissione incaricata dell’esame della proposta di deliberazione.

    7. La Giunta delibera definitivamente sugli atti di cui al precedente comma 5, dopo l’acquisizione del parere della commissione o una volta scaduto il termine assegnato alla stessa per l’esame.

    Art. 16

    (Emendamenti)

    1. Ogni componente della Giunta può presentare emendamenti scritti alle proposte di deliberazione.
    2. Il testo delle proposte, emendato dalla Giunta e così adottato, è coordinato dal Segretario della Giunta d’intesa con la direzione regionale competente.

    Art. 17

    (Comunicazioni ed informative)

    1. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori comunicano alla Giunta le eventuali iniziative che intendano assumere, in un arco di tempo programmato, in ordine alla politica di governo ovvero che costituiscono le premesse di future decisioni per il perseguimento degli obiettivi generali.
    2. Il testo delle comunicazioni e delle informative è consegnato al Presidente ed alla Segreteria della Giunta in tempo utile per la loro iscrizione all’ordine del giorno.
    3. Le comunicazioni e le informative sono oggetto di presa d’atto da parte della Giunta.

    Art. 18

    (Ritiro o rinvio di argomenti iscritti all’ordine del giorno)

    1. Ciascun Assessore ha facoltà di chiedere, per ulteriori approfondimenti, il rinvio o il ritiro di una proposta di deliberazione o di un argomento iscritto all’ordine del giorno. Sulla richiesta decide il Presidente.
    2. Il Presidente può sempre disporre il rinvio o il ritiro di argomenti iscritti all’ordine del giorno.

    Art.19

    (Votazione)

    1. Terminata la discussione il Presidente pone in votazione le singole proposte.
    2. La Giunta adotta gli atti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
    3. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.
    4. Il componente della Giunta che intende astenersi lo dichiara espressamente.
    5. Il Presidente proclama l’esito della votazione e l’adozione della deliberazione.
    6. Le deliberazioni riportano il risultato della votazione, specificando i voti favorevoli, i contrari e i nominativi degli astenuti.
    7. Ogni componente della Giunta può chiedere che le motivazioni della propria astensione ovvero della propria contrarietà siano inserite a verbale.

    Art. 20

    (Processo verbale delle adunanze)

    1. I processi verbali delle riunioni della Giunta sono redatti a cura del Segretario della Giunta o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Segretario.
    2. I verbali recano l’indicazione della data e del luogo della riunione, l’ora di inizio e di chiusura dei lavori, i nominativi dei presenti e degli assenti, l’oggetto delle deliberazioni, i punti salienti delle eventuali discussioni ed il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché il nominativo di quelli che si sono astenuti.
    3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono sottoposti all’approvazione della Giunta, di norma, nella seduta successiva. A tal fine, i processi verbali sono messi a disposizione degli Assessori presso la sede della Giunta, trenta minuti prima dell’inizio della riunione.
    4. Di eventuali chiarimenti o precisazioni richieste dagli Assessori è dato atto nel verbale di approvazione.
    5. Gli originali degli atti adottati dalla Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.
    6. Le copie conformi dei processi verbali e degli estratti sono rilasciati a cura del Segretario o del Vice Segretario della Giunta.
    7. L’elenco degli atti adottati dalla Giunta è trasmesso a cura della Segreteria della Giunta alle direzioni regionali e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

    Art. 21

    (Disposizioni finali)

    1. L’interpretazione e l’applicazione delle norme del presente regolamento spettano al Presidente acquisito, ove ritenuto necessario, il parere del Segretario della Giunta.

    Art. 22

    (Abrogazioni)

    1. Il regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 12 concernente “Regolamento dei lavori della Giunta regionale” è abrogato.

    Art. 23

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

           Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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