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Regolamento regionale 1 Luglio 2019 n. 12

  • BUR 2 Luglio 2019, n. 53
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche.
  • Art. 1

    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

     

    1. Al comma 1 dell’art. 4 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

    e bis) “Ufficio per l’attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario 2019-2021” 

     

     

    Art. 2

    (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

     

    All’art. 9 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, dopo le parole “lettera a) 11”, sono aggiunte le seguenti parole “e della lettera e bis)”;
    2. dopo il comma 3, è inserito il seguente:

    “3 bis) alla struttura di cui all’articolo 4, lettera e bis), possono essere assegnati, nell’ambito del contingente determinato dal comma 3 ed in numero comunque non superiore a 7 unità:

    a)      dipendenti regionali o delle Aziende od Enti del SSR, anche con qualifica dirigenziale;

    b)      dipendenti e dirigenti di altre pubbliche Amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;

    c)      collaboratori esterni alla pubblica Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, disciplinati dalle norme di diritto privato, in numero non superiore al 30% del contingente complessivamente previsto per la struttura.”.

     

    Art. 3

    (Modifiche all’allegato “A” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    All’allegato “A” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. Dopo la lettera e) è inserita la seguente:

    f) UFFICIO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO  2019-2021

    Collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali, dello Stato e delle altre Regioni. Si interfaccia con i responsabili identificati per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma Operativo di riqualificazione per assicurare la trasmissione delle informazioni, della documentazione e della modulistica atta a certificare l’adempimento delle azioni previste, garantendo il rispetto delle tempistiche stabilite. Relaziona al Presidente e all’Assessore competente in materia di Sanità in merito allo stato di avanzamento dei lavori e degli interventi previsti, ed all’eventuale inadempimento nella trasmissione delle informazioni richieste in corrispondenza di ogni scadenza prevista nel Programma. Verifica, in raccordo con la Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria, la pianificazione di interventi atti ad assicurare a livello operativo: il controllo ed il monitoraggio della corretta attuazione di quanto previsto dal programma operativo, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di rientro; il puntuale aggiornamento dei dati contabili e statistici in materia sanitaria, anche mediante apposite verifiche e la predisposizione di specifici piani di audit;  gli interventi e le manovre correttive da attivare a fronte del rilevamento di mancati adempimenti o disallineamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti.  Monitora, in raccordo con la Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria, l’operato delle singole aziende sanitarie con riferimento all’attuazione degli interventi previsti dal Programma Operativo ovvero dai Piano di Rientro aziendali approvati ai sensi dell’art.1, commi 528 e seguenti della legge di stabilità 2016. Monitora, in raccordo con la Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria, le strutture del SSR o che comunque esercitino per conto della Regione funzioni ad esso correlate.

     

    Art 4

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

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