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Regolamento regionale 1 giugno 2007, n. 5

  • BUR 9 giugno 2007, n. 16
  • Norme relative alla gestione del fondo per l’assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA di cui all’articolo 62 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
  • Indice

    Art. 1 - Oggetto
    Art. 2 - Soggetti beneficiari
    Art. 3 - Gestione del fondo
    Art. 4 - Accordi con istituti finanziari ai fini dell’anticipo del rimborso del credito IVA- Convenzione-quadro aperta
    Art. 5 - Condizioni   minime della convenzione quadro
    Art. 6 - Nucleo di valutazione, monitoraggio e controllo
    Art. 7 - Modalità per l’ammissione all’ anticipo del rimborso del credito IVA
    Art. 8 - Rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato
    Art. 9 - Disposizioni transitorie
    Art.10 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Oggetto)

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, detta norme relative alla gestione del “fondo per l’assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA”, di seguito denominato fondo, disciplinando, in particolare:
    a)         le modalità per la gestione del fondo, affidata alla Finanziaria laziale di sviluppo - Filas S.p.A, mediante stipula di apposita convenzione tra la stessa e la Regione, ivi incluse le attività di assistenza e consulenza sulle tematiche fiscali concernenti l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a favore dei produttori esteri del settore dell’audiovisivo;
    b)         i criteri e le modalità per la definizione degli accordi con istituti finanziari ed assicurativi al fine di anticipare ai produttori esteri del settore dell’audiovisivo il rimborso del credito IVA nonché di sostenere il costo finanziario dell'operazione e delle relative garanzie sul credito;
    c)         le modalità, mediante l’istituzione di un apposito nucleo, per la valutazione dei programmi di produzione audiovisiva da realizzare prevalentemente nel territorio laziale, proposti da produttori esteri, ai fini della relativa ammissione all’anticipo del rimborso del credito IVA, nonché per il monitoraggio e il controllo in ordine alla gestione del fondo.

    Art. 2
    (Soggetti beneficiari)

    1. Possono beneficiare delle risorse del fondo i produttori esteri operanti nel settore dell’audiovisivo, non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che realizzino produzioni audiovisive nella Regione Lazio, relativamente alla fase di produzione o post-produzione.

      

    Art. 3
    (Gestione del fondo)

     1. Il fondo è affidato in gestione alla Filas S.p.A. mediante stipula di apposita convenzione con la Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, della l.r.  4/2006.

    2. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, il direttore regionale competente in materia e il legale rappresentante della Filas S.p.A. stipulano la convenzione di cui al comma 1, la quale disciplina i reciproci diritti ed obblighi al fine dello svolgimento delle attività finanziate con le risorse del fondo.

    3. Il fondo è utilizzato sulla base di uno specifico programma annuale di attività, elaborato dalla Filas S.p.A. e approvato dalla Giunta regionale entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello cui il programma stesso si riferisce. Il programma indica, in particolare:
    a)      le attività di promozione, nei confronti dei produttori esteri, del complesso delle iniziative connesse alla gestione del fondo;
    b)    le attività di assistenza e consulenza, a favore degli stessi produttori esteri, in ordine alle tematiche fiscali concernenti l’IVA;
    c)     il numero, le tipologie e i criteri di valutazione dei programmi di produzione audiovisiva da ammettere alle soluzioni di anticipo del rimborso del credito IVA nonché le previsioni economiche dei relativi costi;
    d)     le previsioni economiche degli oneri accessori.

    4. La Filas S.p.A. redige, entro il mese di marzo di ciascun anno, un rapporto consuntivo in ordine alle attività realizzate, agli obiettivi raggiunti e ai costi sostenuti nella gestione del fondo relativa all’anno precedente. Tale rapporto è trasmesso alla direzione regionale competente, ai fini della verifica e del controllo sulla gestione del fondo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6.

    5. Eventuali rendimenti generati dalle attività svolte incrementano il fondo.

     

     Art. 4
    (Accordi con istituti finanziari ai fini dell’anticipo del rimborso del credito IVA-
    Convenzione-quadro aperta)

     1. La Filas S.p.A. definisce una convenzione-quadro aperta, a cui possono aderire tutti gli istituti finanziari autorizzati, nazionali ed internazionali, che ritengono di accettare le condizioni minime indicate nell’articolo 5, ai fini dell’offerta ai soggetti beneficiari individuati dall’articolo 2 di una soluzione di anticipo del rimborso del credito IVA vantato nei confronti dell’Erario.

    2. La convenzione-quadro ha una durata limitata a dodici mesi al fine di recepire, negli eventuali rinnovi, le variazioni dei tassi di interesse e di assicurare che la remunerazione degli istituti convenzionati avvenga a condizioni economiche di mercato.

    3. Tutti i costi connessi a ciascuna operazione di anticipo del rimborso del credito IVA sono coperti con le risorse del fondo, secondo quanto previsto dalla convenzione-quadro di cui al presente articolo.


    Art. 5
    (Condizioni   minime della convenzione quadro)

     1. La convenzione-quadro disciplina gli accordi tra la Filas S.p.A. e gli istituti finanziari interessati alle operazioni di anticipo del rimborso del credito IVA, prevedendo le seguenti condizioni minime:
    a)         l’istituto convenzionato offre al beneficiario una soluzione di cessione del credito IVA annuale chiesto a rimborso, applicando un tasso corrispondente all' Interest rate swap (I.R.S.) a sei anni maggiorato di uno spread pari all’1%;
    b)         gli interessi maturati e pagati dall’Erario al momento del rimborso del credito IVA devono essere restituiti dall’istituto convenzionato alla Filas S.p.A, nei termini stabiliti nella convenzione-quadro, e vanno ad incrementare il fondo;
    c)         il beneficiario conferisce all’istituto convenzionato apposito mandato, secondo un modello predefinito dall’istituto stesso di concerto con la Filas S.p.A, per tutti gli adempimenti necessari ad assicurare l’effettivo incasso del credito IVA rimborsato anticipatamente;
    d)         è riconosciuta a favore dell’istituto convenzionato, nel caso in cui lo stesso ottenga dall’Erario il rimborso dell’IVA prima dei sei anni, una penale sulla quota di interessi non incassata a causa della anticipata estinzione dell’operazione, di volta in volta negoziata dalla Filas S.p.A e comunque in linea con le migliori condizioni di mercato;
    e)         è prevista, nel caso limite in cui l’istituto convenzionato ottenga dall’Erario il rimborso dell’IVA oltre i sei anni, una clausola di rinegoziazione del tasso applicato all’operazione nell’ambito delle risorse del fondo disponibili ovvero di ulteriori risorse appositamente stanziate ad incremento del fondo stesso.

      Art. 6
    (Nucleo di valutazione, monitoraggio e controllo)

     1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito nucleo di valutazione, monitoraggio e controllo per le attività di anticipo del rimborso del credito IVA, di seguito denominato nucleo, composto:
    a)     dal direttore regionale competente in materia di spettacolo o da un suo delegato;
    b)     dal direttore della Filas S.p.A. o da un suo delegato;
    c)      da un rappresentante designato dal Comune di Roma.

    2. Il nucleo può essere integrato da esperti con specifiche competenze nel settore dell’audiovisivo e svolge i seguenti compiti:
    a)      effettua la valutazione dei programmi di produzione audiovisiva proposti dai produttori esteri ed esprime il parere in ordine all’ammissibilità degli stessi all’anticipo del rimborso del credito IVA;
    b)     effettua eventuali controlli sulle attività poste in essere in seguito all’adesione degli istituti finanziari alla convenzione quadro;
    c)      effettua un monitoraggio periodico sull’utilizzo e la disponibilità delle risorse stanziate;
    d)     svolge eventuali attività di verifica, tramite la Filas S.p.A., dei programmi di produzione ritenuti ammissibili ai sensi della lettera a), in corso di realizzazione.

    3. La Filas S.p.A. provvede a fornire rapporti periodici al nucleo in merito alla gestione del fondo e al suo andamento finanziario, nonché alle ricadute economiche nel territorio regionale e agli effetti sullo sviluppo dell’impresa cinematografica ed audiovisiva.


     Art. 7
    (Modalità per l’ammissione all’ anticipo del rimborso del credito IVA)

    1. I soggetti di cui all’articolo 2 che intendano accedere all’anticipo del rimborso del credito IVA ed alla relativa convenzione-quadro presentano alla Filas S.p.A. apposita domanda corredata da un programma di produzione, secondo il sistema a sportello. Alla domanda è attribuito un numero di protocollo, di cui si tiene conto ai fini dell’ammissione all’anticipo stesso.

    2. La Filas S.p.A. provvede ad effettuare le verifiche istruttorie da sottoporre al nucleo per la valutazione di cui al comma 3.

    3. Il nucleo effettua una valutazione del programma di produzione e, verificata l’esistenza di sufficienti disponibilità nel fondo, esprime un parere in ordine all’ammissibilità o all’inammissibilità all’anticipo del rimborso del credito IVA.

    4. Sulla base del parere di cui al comma 3, la Filas S.p.A comunica agli interessati l’esito delle rispettive domande.

    5. I richiedenti ritenuti ammissibili, dopo aver realizzato la produzione programmata, inviano alla Filas S.p.A la documentazione attestante il diritto al rimborso del credito IVA, nonché l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla stessa Filas S.p.A o dalla convenzione-quadro.

    6. Terminata l’istruttoria ai sensi del comma 5 e verificata la rispondenza della documentazione al programma di produzione di cui al comma 3, la Filas S.p.A attiva la convezione-quadro per offrire la soluzione di anticipo del rimborso del credito IVA.

       

    Art. 8
    (Rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato)

     1. Le agevolazioni connesse alle operazioni di anticipo del rimborso del credito IVA di cui al presente regolamento sono concesse in coerenza con la normativa comunitaria vigente concernente gli aiuti di Stato.

     

      Art. 9
    (Disposizioni transitorie)

    1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
    a)      il programma annuale di attività di cui all’articolo 3, comma 3, è approvato entro quarantacinque giorni dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 2 dello stesso articolo;
    b)     può essere riconosciuta alla Filas S.p.A., previa rendicontazione, una quota delle spese sostenute per l’avvio del fondo e per una prima azione di promozione dello stesso antecedentemente alla stipula della suddetta convenzione.

     

     Art. 10
    (Entrata in vigore)

     1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

     

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