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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 1 dicembre 2005, n. 19

  • BUR 10 dicembre 2005, n. 34
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.
  • Indice

    Art. 1 - Modifica all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni
    Art. 2 - Modifica all’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art. 3 - Modifica all’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art. 4 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Modifica all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

    1. All’articolo 17, comma 1, lettera b), del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: “in ventuno” sono sostituite dalle seguenti: “in ventidue”.

    Art. 2
    (Modifica all’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

    1. All’articolo 20, comma 1, lettera a), del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

    “2 bis) Direzione regionale “Protezione civile”.”.

    Art. 3
    (Modifica all’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

    1. All’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, dopo la direzione regionale “Affari giuridici e legislativi”, è inserita la seguente direzione regionale con le relative competenze:

    “Protezione civile.

    Provvede alle attività di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo della protezione civile.
    Gestisce la Sala operativa regionale della protezione civile.
    Gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso.
    Cura i rapporti con il Dipartimento nazionale della protezione civile e il coordinamento dei centri operanti nel Sistema integrato di protezione civile regionale.
    Gestisce e coordina le attività inerenti gli eventi calamitosi, gli stati di calamità e gli stati di emergenza.
    Provvede all’effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi.
    Predispone piani e programmi per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi .
    Cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le Prefetture, con le amministrazioni locali, con i Vigili del fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con altri enti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio.
    Provvede a favorire lo sviluppo delle attività di protezione civile delle amministrazioni operanti sul territorio regionale.
    Provvede all’acquisizione di tutti i materiali necessari per la gestione delle attività di protezione civile”.

    Art. 4
    (Entrata in vigore )

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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