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Regolamento 29 Marzo 2017 n.6

  • BUR 30 Marzo 2017 n.26
  • Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale
  • Articolo 1

    (Definizioni)

     

    1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
      1. “Pubbliche amministrazioni”: Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti nonché gli enti ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche.
      2. “Contributo”: L'erogazione di una somma di denaro ovvero l’attribuzione di un vantaggio economico - quale beneficio diverso dall’erogazione di denaro, anche sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa - a sostegno di attività, iniziative e progetti, da realizzarsi in favore della collettività e rientranti nel quadro della programmazione e delle attribuzioni istituzionali della Giunta regionale.
      3. “Contributi per attività con pianificazione annuale”: Sono i contributi destinati ad iniziative, per attività di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, pianificati su un orizzonte temporale annuale e soggette ad avviso pubblico.
      4. “Contributi per accordi con altre pubbliche amministrazioni”: Sono i contributi destinati ad iniziative di rilevante interesse regionale, da attuare previo accordi ex articolo 15 della legge 241/90, con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, di significativo rilievo per la valorizzazione delle attività rientranti negli ambiti di cui all’articolo 3 del presente provvedimento per le quali la Giunta regionale ne dichiara la rilevanza, tenuto conto del programma di governo regionale. Le iniziative possono essere non programmate e/o non programmabili, ma devono comunque essere in linea con i programmi strategici e/o le finalità istituzionali della Regione Lazio.
      5. “Ente promotore”: La pubblica amministrazione che richiede alla Regione un contributo di cui alla lettera d) per una iniziativa che sarà eseguita e realizzata direttamente e/o da un altro soggetto attuatore. La pubblica amministrazione richiedente resta responsabile in solido con il soggetto attuatore rispetto alla rendicontazione delle attività.
      6. “Soggetto attuatore”: Soggetto che realizza direttamente e/o con l’ente promotore, le attività per le quali è stato richiesto il contributo di cui alla lettera d), da parte del medesimo ente promotore.
      7. “Scontrino parlante”: scontrino fiscale che viene rilasciato dal venditore al momento dell’acquisto con indicazione del tipo di prodotto acquistato ed al quale sono associati dati identificativi del cliente.

     

    Articolo 2

    (Oggetto)

     

    1. La Regione, in attuazione dei principi generali dello Statuto, favorisce, valorizza e sostiene le iniziative, di rilevante interesse, promosse in favore del territorio regionale anche mediante l’erogazione di contributi economici.
    2. I contributi sono concessi secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, in attuazione dell’articolo 51 dello Statuto e dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare equità e trasparenza all'azione amministrativa, nonché il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali.
    3. L'erogazione dei contributi si realizza anche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base di specifici accordi con altre pubbliche amministrazioni.
    4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, gli stessi accordi disciplinano analiticamente criteri, modalità e termini di erogazione del contributo. La somma corrisposta può comunque al massimo coprire l’80% delle spese sostenute.  

    Articolo 3

    (Ambiti di realizzazione delle iniziative)

    1. Fermo restando le opportunità di finanziamento offerte dalla programmazione delle Direzioni Regionali, la Regione concede contributi per la realizzazione di iniziative in linea con le proprie politiche.
    2. In particolare, la Regione concede contributi nei seguenti ambiti e per il perseguimento delle sottoelencate finalità:
      1. assistenza e sicurezza sociale;
      2. iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei diritti umani, con particolare riferimento alle attività di volontariato a favore di giovani, anziani e persone svantaggiate;
      3. istruzione, formazione e cultura, contrasto alla dispersione scolastica;
      4. promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero;
      5. sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
      6. tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di visite istituzionali o  di eventi di particolare rilevanza pubblica;
      7. valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esistenti;
      8. promozione e diffusione dei valori e dei principi: della democrazia, pari opportunità, solidarietà, integrazione tra i popoli, partecipazione e della condivisione dei beni comuni, da realizzarsi anche mediante o in occasione di incontri istituzionali con autorità;
      9. turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni, comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell'artigianato, le rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie;
      10. salvaguardia della salute, con particolare riferimento alle iniziative volte alla divulgazione scientifica.
    3. Sono ammesse a contributo le iniziative che si svolgono sul territorio della Regione Lazio ovvero, in via eccezionale realizzate in altro territorio, purché abbiano come fine la valorizzazione e promozione del territorio regionale del Lazio.
    4. Sono esclusi dal contributo i soggetti già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti.
    5. Il presente regolamento non si applica alla concessione dei Patrocini da parte della Regione Lazio.

     

     

    Articolo 4

    (Soggetti beneficiari)

    1. Possono beneficiare dei contributi, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro. L’iscrizione agli Albi e Registri regionali per il Terzo Settore è condizione obbligatoria per accedere ai contributi in favore delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali. Relativamente alle cooperative sociali è richiesta anche l’iscrizione all’albo nazionale.
    2. Per i contributi diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve comprovare di essere costituito da non meno di sei mesi.
    3. Sono esclusi dal beneficio dei contributi persone fisiche, partiti o movimenti politici ed organizzazioni sindacali.

     

    Articolo 5

    (Tipologia di contributi erogati)

     

    1. La Regione Lazio assegna i contributi secondo le seguenti tipologie:
      1. Contributi per attività con pianificazione annuale;
      2. Contributi per accordi con altre pubbliche amministrazioni.
    2. I contributi sono erogati nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

    Articolo 6

    (Programmazione e limite alla contribuzione finanziaria)

     

    1. La Giunta regionale, all'inizio dell’esercizio finanziario delibera, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio, la ripartizione delle risorse economiche da destinare al finanziamento dei contributi disciplinati dalle presenti disposizioni, suddividendoli per le tipologie di cui all’articolo 5.
    2. Per le iniziative inerenti “Contributi per attività con pianificazione annuale”, è ammesso finanziamento di un contributo in misura non superiore al 80% del costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di euro 20.000,00.
    3. I “Contributi per accordi con altre pubbliche amministrazioni” sono concessi sulla base di accordi fra la Regione e le pubbliche amministrazioni. La Giunta, previa istruttoria delle competenti Direzioni Regionali sulla congruità della spesa, delibera valutando preventivamente la conformità degli obiettivi di valorizzazione territoriale della Regione Lazio nei diversi settori di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, tenendo anche conto degli eventuali soggetti pubblici e/o privati promotori ed interessati all’iniziativa.
    4. I contributi di cui al comma precedente possono essere erogati anche mediante accordi con altre pubbliche amministrazioni, che assumano il ruolo di “ente promotore” come definito all’articolo 1, comma 1 lettera e), del presente provvedimento.
    5. I contributi di cui al procedente comma 3, sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa europea in tema di appalti pubblici e, dunque, dalla necessità di esperire qualsiasi procedura ad evidenza pubblica e/o di selezione o manifestazione di interesse. Con la delibera della Giunta di approvazione della proposta progettuale sono anche disciplinati criteri, modalità, ammontare e termini di erogazione del contributo nonché la rendicontazione, se semplificata rispetto a quanto previsto all’articolo 8 del presente regolamento, che dovranno essere contenuti nell’accordo.
    6. Il contributo di cui al comma 3, non può superare l’80% delle spese rendicontate e comunque il limite massimo di 50.000,00 euro. La verifica della rendicontazione delle spese è svolta in maniera congiunta dalla struttura Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali e dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti.

     

    Articolo 7

    (Procedura per l’erogazione di “contributi per attività con pianificazione annuale”)

    1. Le iniziative inerenti attività con pianificazione annuale, da finanziare attraverso i contributi di cui al presente articolo, sono selezionate attraverso avviso pubblicato a cura dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti con cadenza trimestrale.
    2. L’avviso pubblico di selezione contiene:
      1. l’importo disponibile per l’erogazione dei contributi;
      2. i requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere per la presentazione della domanda;
      3. le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo;
      4. gli ambiti di intervento e i settori di attività per i quali è possibile presentare richiesta;
      5. i criteri di valutazione delle richieste;
      6. le modalità di rendicontazione e liquidazione delle spese sostenute;
      7. l'entità massima riconoscibile per i singoli contributi;
      8. i casi in cui la richiesta di contributo sia irricevibile o inammissibile;
      9. i casi di decadenza e revoca;
      10. le spese ammissibili.
    3. La richiesta di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall’avviso pubblico di cui al precedente comma, deve contenere:
      1. copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;
      2. relazione illustrativa del programma che si intende realizzare, con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell'iniziativa;
      3. il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese;
      4. l’importo del contributo richiesto;
      5. l'eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati;
      6. l'impegno ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo della Regione Lazio";
      7. la copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale;
      8. la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
      9. la dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n.445di non essere beneficiario, nell’esercizio finanziario di riferimento, di contributi/finanziamenti erogati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio e/o dalle Direzioni regionali in attuazione di specifiche previsioni  disposizioni e/o leggi di settore;
      10. la dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n.445sulla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
      11. la dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n.445ad assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2013 n. 136
    4. La richiesta di contributo sottoscritta dal legale rappresentante dovrà inoltre contenere la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n.445 di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
      1. aver ottenuto, per la medesima iniziativa, un contributo in esito ad una procedura attuata dalle Direzioni Regionali o Enti dipendenti (causa di esclusione ai sensi dell’articolo 3, c. 4);
      2. aver partecipato, per la medesima iniziativa,  ad una procedura attuata dalle Direzioni Regionali o Enti dipendenti, senza aver ottenuto il finanziamento ovvero con esito da indicare (esclusione, vincitore non finanziato, ecc.);
      3. aver partecipato, per la medesima iniziativa,  ad una procedura attuata dalle Direzioni Regionali o Enti dipendenti ancora in itinere.
    5. Le richieste di finanziamento sono valutate da una Commissione unica annuale composta da tre componenti, di cui uno con qualifica di funzionario ed almeno uno con qualifica di dirigente, individuati dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria "C", individuato dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti.
    6. I criteri di valutazione sono enunciati nell’avviso pubblico ed attengono:
      1. chiarezza e completezza descrittiva dell'evento (da 0 a 5 punti);
      2. rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziativa, nonché coerenza delle finalità della stessa con gli obiettivi regionali (da 0 a 25 punti);
      3. significatività storica, istituzionale e sociale dell'iniziativa (da 0 a 25 punti);
      4. carattere originale e innovativo del progetto (da 0 a 5 punti);
      5. eventuale concorso di altri soggetti pubblici ovvero riconoscimento del patrocinio da parte di altri soggetti pubblici (da 0 a 10 punti);
      6. percentuale di contributo richiesto rispetto al costo complessivo del progetto (da 0 a 5 punti);
      7. capacità tecnico-organizzativa del soggetto esecutore dell'iniziativa, anche in relazione alle attività precedentemente svolte (da 0 a 5 punti);
      8. tradizione pluriennale dell'evento (da 0 a 10 punti);
      9. rilevanza mediatica dello stesso (da 0 a 10 punti).
    7. La Commissione valuta le richieste di contributo pervenute nel trimestre di riferimento, indicato nel comma 17 del presente articolo.
    8. Sono dichiarate ammissibili le istanze che abbiano raggiunto un punteggio complessivo di almeno 50 punti.
    9. Le richieste “non ammissibili” sono rigettate dalla Commissione e non possono essere iscritte a finanziamento.
    10. Le richieste “ammissibili”, sono ordinate in apposita graduatoria, sulla base del punteggio attribuito. Per ciascuna richiesta verrà indicato l’importo del contributo finanziabile entro i limiti previsti negli avvisi pubblici, fermo restando quelli definiti all’articolo 6, comma 2 del presente regolamento, e comunque in misura non superiore al 80% del costo complessivo dell’iniziativa. Le richieste meritevoli di contributo sono finanziate secondo l’ordine della graduatoria, sino all’esaurimento delle somme disponibili nel trimestre di riferimento.
    11. Le richieste “ammissibili” possono risultare “finanziabili” o “non finanziabili” sulla base di quanto sopra stabilito. Le richieste “ammissibili non finanziabili” possono accedere ai contributi con lo scorrimento della graduatoria solo ed esclusivamente nei casi di decadenza o revoca delle richieste che le precedono in graduatoria ovvero per le cause indicate negli avvisi pubblici.
    12. La Giunta regionale ripartisce, ai sensi di quanto indicato all’articolo 5, per ciascun trimestre dell’anno solare le somme stanziate annualmente, nei relativi specifici capitoli del bilancio regionale, per la concessione dei contributi.
    13. Le somme non assegnate nel trimestre di riferimento incrementano la disponibilità del trimestre successivo.
    14. L’erogazione dei contributi è subordinata all’apposita rendicontazione ai sensi dell’articolo 8.
    15. Il richiedente, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, produce dichiarazione di accettazione del contributo regionale. Si procede alla liquidazione, nei previsti limiti del contributo regionale, solo al termine delle attività previste, entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi del successivo articolo 8.
    16. Su motivata istanza del richiedente, la Regione può concedere un’anticipazione, nella misura massima del 20% del contributo assegnato, previa presentazione di polizza fideiussoria (bancaria o di primaria compagnia assicurativa) o garanzia personale o del legale rappresentante. La polizza fideiussoria non è richiesta quando il contributo è erogato a favore di enti pubblici.
    17. La domanda di concessione del contributo, pena la sua irricevibilità, deve pervenire alla Regione per le attività riferite all’anno solare di riferimento, prima dello svolgimento dell’iniziativa e precisamente:
      • entro il 31 dicembre precedente, per le iniziative che iniziano nei mesi di febbraio, marzo e aprile;
      • entro il 31 marzo precedente, per le iniziative che iniziano nei mesi di maggio, giugno e luglio;
      • entro il 30 giugno precedente, per le iniziative che iniziano nei mesi di agosto, settembre e ottobre;
      • entro il 30 settembre precedente, per le iniziative che iniziano nei mesi di novembre, dicembre e gennaio.
      In fase di prima applicazione le domande dovranno pervenire secondo le indicazioni di cui all’articolo 12.

    Articolo 8

    (Rendicontazione)

    1. Ai fini dell’erogazione dei contributi, entro il termine di novanta giorni dalla data di conclusione del progetto, i beneficiari di contributo devono produrre la rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con idonea documentazione giustificativa delle spese, scontrini fiscali, documentazione fotografica, unitamente ad una relazione descrittiva finale che evidenzi, in maniera analitica, i seguenti elementi:
      1. l'effettiva attuazione del progetto finanziato;
      2. il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
      3. le ricadute positive sulla realtà territoriale interessata.
    2. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse all'iniziativa approvata e realizzata, conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali, effettivamente sostenute dai beneficiari e a loro intestate, nei tre mesi precedenti la data prevista per l’inizio dell'evento e nei tre mesi successivi alla conclusione del medesimo, opportunamente documentate a mezzo di fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa:
      1. retribuzioni di personale assunto a progetto;
      2. retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato solo se imputate in quota parte;
      3. noleggio di beni e fornitura di servizi;
      4. concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o bandi di concorso e corrisposti da giuria;
      5. utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
      6. canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
      7. carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti che tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione finanziata;
      8. compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella descrizione dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica autorizzazione da parte del competente ufficio regionale;
      9. spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento;
      10. spese per l’acquisto di beni mobili funzionali all’iniziativa, solo ed esclusivamente nel caso in cui venga dimostrato che l’acquisto risulti economicamente più conveniente rispetto al noleggio;
    3. Al termine dell’iniziativa, i beni di cui al comma 2 lettera j) diventano di proprietà dell’amministrazione regionale. È onere del beneficiario del contributo provvedere alla consegna dei beni di cui trattasi, con conseguente presa in carico da parte dell’Amministrazione regionale;
    4. Non sono ammissibili a contributo le spese:
      1. giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario;
      2. recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
      3. relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
      4. relative all'acquisto di beni mobili, registrati e non, non conformi alla natura, al contenuto e alla finalità dell'iniziativa.
    5. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto delle percentuali massime di contribuzione regionale previste nei precedenti articoli.
    6. La mancata, carente o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate. Il beneficiario che rinuncia, decade dal contributo.
    7. Per i contributi superiori a 10.000,00 euro, oltre ai documenti giustificativi di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, è presentata, a pena di decadenza, una certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto all’albo tenuto presso il Ministero dell’Economia e Finanze, di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39, nella quale è indicato l'effettivo costo del progetto con la descrizione analitica dei costi e l'entità delle spese e degli eventuali finanziamenti di altri enti pubblici, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento. La spesa sostenuta per tale certificazione può essere conteggiata tra quelle rimborsabili.
    8. La liquidazione dei contributi da parte della Regione Lazio è completata entro il termine massimo dell’esercizio finanziario successivo a quello nel quale sono riconosciuti.

     

    Articolo 9

    (Obblighi dei soggetti beneficiari)

     

    1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti disposizioni, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.
    2. In caso di distrazione, anche parziale, dei contributi dalla finalità di concessione, la Regione procede alla revoca totale del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.
    3. In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere conoscibile mediante appropriata comunicazione l’assenza di qualsiasi responsabilità da parte della Regione.

     

    Articolo 10

    (Controlli e decadenza)

    1. La Direzione regionale Centrale Acquisti cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.
    2. La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
    3. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data dell’erogazione del contributo.
    4. Decadono dal beneficio del contributo assegnato anche i destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero, senza previa autorizzazione della Regione, modifichino sostanzialmente il programma presentato.
    5. Nel caso di attività con pianificazione annuale, le eventuali variazioni al Piano finanziario o ad aspetti organizzativi rilevanti connessi allo svolgimento delle iniziative ammesse al contributo sono approvate dall’Amministrazione almeno 30 gg. prima della realizzazione dell’evento e comunque non potranno modificare gli elementi essenziali del progetto approvato dalla Commissione di valutazione di cui al presente regolamento.

     

    Articolo 11

    (Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione)

     

    1. Gli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, dei provvedimenti inerenti l’assegnazione dei contributi, previsti dalla vigente normativa, sono a carico del Responsabile del procedimento.
    2. Gli avvisi contengono la modulistica necessaria per presentazione delle richieste, la valutazione e la rendicontazione.

     

    Articolo 12

    (Entrata in vigore)

     

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili ed in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2009 n. 369, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
    2. Le richieste di contributo presentate fino alla pubblicazione del primo avviso inerente contributi di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del presente provvedimento verranno valutate secondo la precedente procedura.
    3. Le richieste di contributo di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente provvedimento.
    4. In fase di prima applicazione del presente regolamento le domande soggette ad avviso saranno riferite ad un semestre.
    5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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