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Regolamento regionale 9 Novembre 2017 n. 26

  • BUR Lazio 14 Novembre 2017, n.91
  • Testo vigente al:
  • Regolamento regionale di Contabilità.
  • CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina i profili dell’ordinamento contabile regionale, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dei principi della legislazione statale vigente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Art. 2
    (Principi contabili)

    1. In attuazione dell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, la Regione adotta i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 del medesimo decreto legislativo.


    CAPO II
    PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

    Art. 3
    (Programmazione regionale)

    1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, nonché mediante: 
    a) il documento strategico di programmazione (DSP);
    b) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento;
    c) i piani, i programmi e gli altri strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell’Unione europea, statale e locale, previsti dalla legislazione regionale vigente.

    Art. 4
    (Documento strategico di programmazione)

    1. Il documento strategico di programmazione (DSP) definisce le linee di indirizzo della programmazione regionale per l’intera durata della legislatura.
    2. Il DSP è approvato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla proclamazione del Presidente della Regione ed è trasmesso tempestivamente al Consiglio regionale.
    3. Il DSP ha validità per l’intera legislatura regionale e può essere modificato dalla Giunta regionale qualora sopraggiungano significativi scostamenti dei dati macroeconomici di riferimento, ovvero eventi non prevedibili all’atto della sua adozione, tali da mutare gli obiettivi fondamentali di legislatura e le relative priorità di intervento.
    4. Il DSP fornisce, in particolare:
    a) l’analisi dei principali fattori strutturali dello sviluppo regionale;
    b) l’indicazione delle macro aree di intervento, degli obiettivi e delle azioni, previsti dalle linee di indirizzo programmatiche;
    c) l’indicazione dei piani e dei programmi funzionali alla realizzazione della programmazione regionale;
    d) l’indicazione dei fabbisogni finanziari necessari al raggiungimento degli obiettivi programmati ed il quadro finanziario per la relativa copertura.

    Art. 5
    (Documento di economia e finanza regionale)

    1. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale per l’anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
    2. Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo, ivi compresi gli indirizzi per la definizione delle scelte strategiche degli enti strumentali e delle società controllate, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del DSP e degli altri strumenti di programmazione regionale.
    3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, adotta la proposta di DEFR e la presenta, per l’approvazione, al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

    Art. 6
    (Nota di aggiornamento al DEFR)

    1. Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica statale e con gli indirizzi eventualmente espressi dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento del DEFR e la presenta al Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale e, comunque, non oltre la data di adozione della proposta di legge di bilancio da parte della Giunta regionale.
    2. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti di cui all’articolo 5, tra cui, in particolare:
    a) lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento e l’andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali;
    b) l’eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale da realizzare o in fase di realizzazione.


    Art. 7
    (Quadro strategico e finanziario di programmazione)

    1. Il Quadro strategico e finanziario di programmazione della spesa della Regione individua le risorse disponibili del bilancio regionale, al netto delle risorse vincolate, di quelle destinate al finanziamento del settore sanitario ed alle partite tecniche e, in coerenza con le linee di indirizzo definite nel DSP, illustra le previsioni di spesa riferite a ciascuna struttura regionale.
    2. Il Quadro strategico e finanziario di programmazione è adottato nell’ambito della nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario.


    CAPO III
    BILANCIO DI PREVISIONE, LEGGE DI STABILITÀ E LEGGI COLLEGATE

    Art. 8
    (Quantificazione delle risorse finanziarie)

    1. Entro il 30 settembre di ogni anno, d’intesa con l’Assessore competente per materia, ciascuna Direzione e Agenzia regionale, con riferimento alle materie di propria competenza, trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio e alla Cabina di regia di cui all’articolo 28 la quantificazione delle entrate che si prevede di accertare nel corso dei tre esercizi successivi e delle risorse occorrenti alla realizzazione delle attività programmate nei medesimi esercizi, proponendo l’allocazione dei relativi stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio.
    2. La Cabina di regia di cui all’articolo 28 valuta la rispondenza delle proposte formulate dalle Direzioni e dalle Agenzie regionali con gli obiettivi della programmazione economico-finanziaria regionale e la Direzione regionale competente in materia di bilancio verifica la coerenza tra gli stanziamenti richiesti e le risorse disponibili. In caso di incongruenza, la Cabina di regia e la Direzione regionale competente in materia di bilancio attivano il confronto con la Direzione o l’Agenzia regionale richiedente al fine di concordare le modifiche necessarie.
    3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascuna Direzione e Agenzia regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio, l’elenco delle disposizioni legislative regionali vigenti recanti oneri a carico della finanza regionale, con l’indicazione puntuale delle autorizzazioni di spesa, nonché delle missioni, dei programmi, dei capitoli e delle tipologie degli interventi ivi previsti.


    Art. 9
    (Procedimento di adozione della legge regionale di bilancio di previsione finanziario e della legge di stabilità regionale)

    1. Entro il 31 ottobre, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, adotta, in coerenza con le previsioni del DSP, del DEFR e della relativa nota di aggiornamento, la proposta di legge di bilancio e la proposta di legge di stabilità e le presenta al Consiglio regionale.


    Art. 10
    (Leggi collegate)

    1. In conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 dello stesso d.lgs. n. 118/2011, contestualmente alla presentazione delle proposte di legge di cui all’articolo 9, comma 1, la Giunta regionale può presentare al Consiglio uno o più proposte di legge regionale collegate alla manovra di bilancio, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme, non inseribili nella legge di stabilità, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio.
    2. La Giunta regionale può presentare, altresì, proposte di leggi regionali collegate alla manovra di assestamento del bilancio di cui all’articolo 25.

    Art. 11
    (Bilancio di previsione finanziario)

    1. Il bilancio di previsione finanziario è redatto in conformità al principio applicato della programmazione previsto dall’allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, secondo gli schemi di cui all’allegato n. 9 del medesimo decreto.
    2. Ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegato:
    a) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 7 della presente legge;
    b) il prospetto relativo alla previsione triennale delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie;
    c) il prospetto relativo alla previsione triennale delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli; 
    d) il prospetto recante il riepilogo generale delle entrate redatto per titoli;
    e) il prospetto recante il riepilogo generale delle spese redatto per titoli;
    f) il prospetto recante il riepilogo generale delle spese redatto per missioni;
    g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
    h) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
    i) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio;
    l) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
    m) il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
    n) il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
    o) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
    p) l’elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie;
    q) l’elenco concernente le spese impreviste che possono essere finanziate con il fondo di cui all’articolo 16;
    r) l’elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante il primo esercizio del bilancio di previsione finanziario;
    s) l’elenco delle spese relative al personale, disaggregate per missioni e programmi;
    t) l’elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito oltre le annualità considerate nel bilancio di previsione;
    u) l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione o alienazione, di cui all’articolo 1, comma 31, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio);
    v) la nota informativa di cui all’articolo 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
    z) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
    3. Al bilancio di previsione finanziario è allegato, altresì, ogni altro atto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.


    Art. 12
    (Documento tecnico di accompagnamento)

    1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all’approvazione della legge di bilancio di previsione da parte del Consiglio, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, approva il documento tecnico di accompagnamento di cui all’articolo 39, comma 10, del d.lgs. n. 118/2011.
    2. Il documento tecnico di accompagnamento, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, reca le entrate ripartite in titoli, tipologie e categorie e le spese ripartite in missioni, programmi e macroaggregati.


    Art. 13
    (Bilancio finanziario gestionale)

    1. Contestualmente all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, approva il Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli.
    2. I capitoli riguardano l’oggetto dell’entrata o della spesa e sono raccordati, rispettivamente, al quinto e al quarto livello del piano dei conti di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 118/2011.
    3. I capitoli di entrata sono articolati in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione.
    4. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.
    5. Il bilancio finanziario gestionale provvede all’assegnazione delle risorse finanziarie, stanziate nei pertinenti capitoli di spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
    6. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, codici di quarto livello del piano dei conti e capitoli.

    Art. 14
    (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

    1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce, la gestione finanziaria della Regione si svolge nel rispetto dell’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e dei relativi principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
    2. Ai sensi dell’articolo 58, comma 6, dello Statuto, l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere autorizzato, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

    Art. 15
    (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

    1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.
    2. Le richieste di prelevamento dal fondo sono predisposte ai sensi dell’articolo 24 e illustrano dettagliatamente le ragioni dell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi predeterminati a causa di necessità sopravvenute.
    3. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, secondo le modalità previste dall’articolo 24.
    4. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.


    Art. 16
    (Fondo di riserva per spese impreviste)

    1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 118/2011, nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all’articolo 15, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
    2. Le richieste di prelevamento dal fondo, predisposte ai sensi dell’articolo 24, illustrano dettagliatamente le necessità di eseguire le spese inderogabili e non procrastinabili.
    3. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale, secondo le modalità previste dall’articolo 24.
    4. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.


    Art. 17
    (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

    1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 118/2011, nel bilancio regionale è iscritto, per la sola parte di cassa, un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
    2. I prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, previa verifica delle effettive disponibilità di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 24.


    Art. 18
    (Fondo di riserva per la copertura delle perdite reiterate)

    1. Ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, è iscritto il fondo di riserva per la copertura delle perdite reiterate degli organismi partecipati.
    2. I prelevamenti dal fondo di riserva per il pagamento delle perdite reiterate sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, secondo le modalità previste dall’articolo 24.


    Art. 19
    (Fondi di riserva per il pagamento delle perdite potenziali)

    1. Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, sono iscritti i seguenti fondi di riserva:
    a) Fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti;
    b) Fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale.
    2. I prelevamenti dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, secondo le modalità previste dall’articolo 24.

    Art. 20
    (Fondi di riserva per il pagamento dei residui perenti)

    1. Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi di riserva:
    a) Fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione;
    b) Fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione;
    c) Fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali;
    d) Fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali.
    2. I prelevamenti dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, secondo le modalità previste dall’articolo 24.
    3. Ai fini della reiscrizione in bilancio dei residui perenti ricogniti, il Direttore regionale competente per materia trasmette apposita richiesta al Direttore regionale competente in materia di bilancio, corredata della documentazione necessaria per la relativa liquidazione.

    Art. 21
    (Fondi di riserva per il pagamento dei cofinanziamenti regionali)

    1. Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi di riserva:
    a)  Fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente;
    b)  Fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale.
    2. I prelevamenti dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, secondo le modalità previste dall’articolo 24.


    Art. 22
    (Fondo rischi per le spese legate al contenzioso)

    1. Ai sensi del punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il fondo rischi per le spese legate al contenzioso.
    2. Nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso sono accantonate le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze non definitive e non esecutive ovvero da contenziosi in cui la Regione ha significative probabilità di soccombere.
    3. Il Direttore dell’Avvocatura regionale, con propria determinazione, provvede alla ricognizione del contenzioso esistente a carico della Regione al momento dell’entrata in vigore della presente legge e, con cadenza almeno semestrale, quantifica puntualmente gli ulteriori oneri di cui al comma 2 relativi agli esercizi considerati nel bilancio di previsione ed a quelli successivi, in base alla prevista data di conclusione di ciascun procedimento.
    4. Il Direttore regionale competente in materia di bilancio, sulla base degli oneri determinati ai sensi del comma 3, provvede all’accantonamento delle risorse a tal fine necessarie e determina la dotazione complessiva del fondo rischi per le spese legate al contenzioso con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
    5. Il Collegio dei revisori dei conti, nel corso dell’esame della proposta di legge di bilancio di previsione, verifica la congruità degli stanziamenti previsti nell’ambito del fondo rischi per le spese legate al contenzioso.


    Art. 23
    (Fondi speciali)

    1. Ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa i seguenti fondi speciali:
    a)  Fondo speciale per le spese di parte corrente;
    b)  Fondo speciale per le spese in conto capitale.
    2. Alla proposta di legge di bilancio di previsione è allegato l’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali articolato in specifiche partite, per ciascuna delle quali è indicato l’oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione.
    3. Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura.
    4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

    Art. 24
    (Variazioni di bilancio)

    1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 48, comma 2, e 51 del d.lgs. n. 118/2011, le variazioni del bilancio di previsione sono autorizzate con legge regionale. Le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, ovvero con determinazione dirigenziale, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
    2. Con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
    a) diverse categorie nell’ambito delle medesime tipologie di entrata e diversi macroaggregati nell’ambito del medesimo programma di spesa;
    b) capitoli appartenenti ai medesimi macroaggregati, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 4;
    c) l’attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa;
    d) il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.
    3. Con determinazione dirigenziale del Direttore regionale competente in materia di bilancio sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
    a) capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato, ad esclusione di quelli di cui al comma 3, lettera b);
    b) capitoli appartenenti ai medesimi piani dei conti finanziari fino al IV livello, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;
    c) il prelievo dai fondi di cui agli articoli 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
    4. Le richieste di variazione di bilancio sono motivatamente formulate dal Direttore regionale competente per materia e, acquisito il visto dell’Assessore competente per materia, sono trasmesse al Direttore regionale competente in materia di bilancio per la verifica della fattibilità economico-finanziaria nonché alla Cabina di regia per la verifica ai sensi dell’articolo 28.
    5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, variazioni di bilancio tra capitoli di spesa inclusi in elenchi, anche diversi, concernenti gli interventi in conto capitale finanziati con il ricorso al debito, le dismissioni patrimoniali ed il surplus di parte corrente, purché restino invariate le rispettive fonti di finanziamento.
    6. La Giunta regionale ed il Direttore regionale competente in materia di bilancio provvedono all’adozione dei provvedimenti di variazione ai sensi del presente articolo, previa verifica delle effettive disponibilità di competenza e di cassa e tenuto conto degli esiti della verifica da parte della Cabina di regia.
    7. Le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono trasmesse alla Cabina di regia e all’Assessore competente in materia di bilancio, che provvede a darne comunicazione al Presidente della Regione.
    8. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere secondo le modalità previste dall’articolo 51, comma 9, del d.lgs. n. 118/2011.

    Art. 25
    (Assestamento del bilancio)

    1. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio precedente, adotta la proposta di legge di assestamento del bilancio e lo trasmette al Consiglio regionale ai fini della sua approvazione, secondo quanto previsto dall’articolo 50 del d.lgs. n. 118/2011.

    Art. 26
    (Ricorso al debito)

    1. Fermo restando il rispetto della normativa regionale, statale ed europea vigente in materia, il ricorso al debito da parte della Regione è orientato ai principi di prudenza e sostenibilità, nell’ottica di una tendenziale riduzione dei livelli complessivi di debito posti a carico del bilancio regionale e di contenimento dei rischi di natura finanziaria connessi ai contratti derivati sottoscritti dalla Regione, anche attraverso la loro estinzione anticipata.
    2. Il ricorso al debito avviene ordinariamente previo espletamento di gara, salvo che indagini di mercato preliminari evidenzino che le condizioni offerte siano meno convenienti, sotto il profilo finanziario, di quelle ottenibili presso la Cassa depositi e prestiti.

    Art. 27
    (Governo e gestione dell’indebitamento regionale)

    1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 28, la struttura regionale competente in materia di governo e gestione dell’indebitamento regionale provvede:
    a) al costante monitoraggio, nel corso dell’esercizio finanziario, delle condizioni di mercato che incidono sui livelli effettivi dell’indebitamento regionale, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica posti a carico della Regione;
    b) alla proposizione alla Giunta Regionale, sulla base dell’attività di cui alla lettera a), di iniziative volte a valutare, d’intesa con le controparti bancarie, l’estinzione anticipata di contratti derivati sottoscritti dalla Regione, anche alla luce di eventuali condizioni favorevoli di mercato;
    c) alla ricorrente pubblicazione, all’interno del portale regionale, dei dati relativi ai livelli complessivi di indebitamento regionale, alle singole operazioni in corso di ammortamento nonché ai singoli contratti derivati posti in essere.
    2. Ai fini della gestione unitaria dell’indebitamento complessivo regionale, ogni operazione di finanziamento a medio o lungo temine posta in essere dalla Regione, dagli enti e organismi strumentali della Regione nonché dalle società controllate dalla Regione, suscettibile di essere contabilizzata come debito in conformità ai regolamenti comunitari e nazionali sulla contabilità pubblica, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Regionale, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di governo e gestione dell’indebitamento regionale.

    CAPO IV
    GESTIONE CONTROLLATA DEL BILANCIO

    Art. 28
    (Cabina di regia)

    1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale nonché il rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio da parte della Regione, è istituita una Cabina di regia di cui fanno parte il Segretario generale della Regione, il Direttore regionale competente in materia di bilancio e gli altri soggetti eventualmente individuati con atto di organizzazione del Segretario generale.
    2. La Cabina di regia verifica preventivamente le proposte di atti concernenti la gestione del bilancio con specifico riferimento a:
    a) la fattibilità economico-finanziaria;
    b) la congruenza con il documento strategico di programmazione di cui all’articolo 4 e con il quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all’articolo 7;
    c) la permanenza degli equilibri di bilancio della Regione;
    d) il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale vigente.
    3. Gli esiti delle deliberazioni della Cabina di regia sono tempestivamente trasmessi all’Assessore competente in materia di bilancio, che provvede periodicamente a darne comunicazione al Presidente della Regione.
    4. La Cabina di regia, con cadenza semestrale, trasmette a ciascuna Direzione e Agenzia regionale il prospetto del budget ad esse attribuito per ciascun capitolo di spesa, con la sola esclusione di quelli concernenti le spese a carattere vincolato, elaborato in funzione dell’ultimo aggiornamento disponibile delle previsioni di accertamento delle entrate nell’esercizio in corso e che tiene conto della capacità di assorbimento delle risorse disponibili attribuita con la classificazione dei capitoli di bilancio di cui all’articolo 29.
    5. Entro 15 giorni dalla ricezione del budget di cui al comma 4, ciascuna Direzione e Agenzia regionale trasmette alla Cabina di regia una scheda di programmazione, redatta nel rispetto del budget attribuito, recante l’indicazione puntuale delle esigenze concernenti:
    a) la conferma degli impegni pluriennali già registrati sul bilancio di esercizio in corso;
    b) la conferma degli impegni reiscritti dagli esercizi precedenti e coperti dal fondo pluriennale vincolato o da avanzo di amministrazione;
    c) la reiscrizione in competenza di residui perenti;
    d) l’assunzione di nuovi impegni.
    6. Con deliberazione della Giunta regionale, in armonia con quanto previsto dal regolamento regionale di organizzazione, sono definite le modalità funzionamento della Cabina di regia e le procedure di raccordo con le strutture regionali interessate nella gestione del bilancio.

    Art. 29
    (Monitoraggio del pareggio di bilancio)

    1. Ai fini del monitoraggio del pareggio di bilancio, la Regione, in armonia con il quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all’articolo 7, redige il bilancio reticolare.
    2. Il bilancio reticolare definisce la capacità di assorbimento delle risorse regionali, in funzione delle previsioni di accertamento delle entrate nell’esercizio in corso, del grado di rigidità della spesa e delle priorità programmatiche individuate nel DSP e nel DEFR, indicando la corrispondente classificazione dei capitoli di spesa che non hanno carattere vincolato.
    3. Il bilancio reticolare è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’approvazione del DSP ed è aggiornato entro trenta giorni dall’approvazione delle leggi regionali recanti il bilancio di previsione finanziario e l’assestamento del bilancio.


    Art. 30
    (Gestione delle entrate e delle spese)

    1. Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.
    2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti.
    3. Gli atti deliberativi che non comportano l’immediata assunzione di impegno, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, sono trasmessi al Direttore regionale competente in materia di bilancio, che vi appone un visto attestante la copertura finanziaria e provvede all’accantonamento delle relative somme, rendendo le medesime indisponibili per altri fini nel corso dell’esercizio.

    Art. 31
    (Regole per l’esecuzione dei pagamenti)

    1. Nel caso di carenza momentanea di fondi di cassa, l’emissione di mandati di pagamento è determinata secondo il seguente ordine di priorità:
    a) spese obbligatorie tra cui, in primo luogo, spese per stipendi del personale ed oneri accessori;
    b) spese finanziate con entrate vincolate;
    c) imposte e tasse;
    d) rate di ammortamento dei mutui, prestiti ed altre forme d’indebitamento;
    e) obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità per la Regione;
    f) spese necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni;
    g) altre spese individuate con deliberazione della Giunta regionale tenendo conto dell’intensità dell’interesse pubblico coinvolto.
    2. Fatto salvo il criterio di cui al comma 1, le strutture regionali competenti provvedono all’emissione dei mandati di pagamento secondo un criterio cronologico, relativo alla data di adozione dei rispettivi atti di liquidazione.
    3. La Direzione regionale competente in materia di bilancio comunica tempestivamente ai rispettivi beneficiari i dati relativi ai pagamenti eseguiti, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.


    Art. 32
    (Crediti di modesta entità)

    1. Ferma restando la diversa disciplina in materia tributaria, con provvedimento del dirigente competente in materia di entrate è disposto il non accertamento dei crediti della Regione di importo complessivamente non eccedente quello determinato con la legge regionale di bilancio e, comunque, di quelli il cui importo risulti inferiore al costo delle operazioni necessarie alla loro riscossione. Con lo stesso provvedimento è disposta la cancellazione dal conto dei residui di tali crediti eventualmente già accertati.


    Art. 33
    (Servizio di tesoreria)

    1. Il servizio di tesoreria della Regione è affidato, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 69 del d.lgs. n. 118/2011, mediante procedure di evidenza pubblica, a imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, esercenti attività nel territorio della Regione e che abbiano sportelli in tutte le province della Regione.
    2. Il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di tesoreria è approvato dalla Giunta regionale e disciplina, in particolare:
    a) la prestazione di idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
    b) il ricorso alle anticipazioni di cassa;
    c) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di quello debitore sulle anticipazioni.
    3. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, conforme al capitolato speciale di cui al comma 2 e sottoscritta dal Direttore regionale competente in materia di bilancio.
    4. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, al fine di rendicontare la gestione di cassa, il tesoriere regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio il conto della gestione del servizio svolto, redatto ai sensi dell’allegato n. 17 al d.lgs. n. 118/2011.
    5. La verifica di cassa è effettuata, con cadenza trimestrale, dal Collegio dei revisori dei conti.

    CAPO V
    COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI REGIONALI

    Art. 34
    (Deliberazioni della Giunta regionale concernenti proposte di leggi regionali)

    1. Gli effetti finanziari derivanti dalle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono valutati preliminarmente dalle strutture proponenti, le quali redigono una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.
    2. Il Direttore regionale competente per materia, acquisito il visto dell’Assessore competente, trasmette la proposta di legge, corredata dalla relazione di cui al comma 1, alla Direzione regionale ed all’Assessorato competenti in materia di bilancio.
    3. La Direzione regionale competente in materia di bilancio, sulla base della relazione di cui al comma 1:
    a) verifica la congruità tra gli oneri previsti dalla proposta di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio;
    b) redige le disposizioni finanziarie necessarie per garantire la copertura finanziaria della proposta di legge, ovvero redige una disposizione recante apposita clausola di non onerosità.
    c) redige la relazione tecnica di cui all’articolo 35.
    d) trasmette il testo della proposta di legge, integrato dalle necessarie disposizioni finanziarie e corredato dalla relativa relazione tecnica, alla Segreteria della Giunta regionale per l’esame da parte di quest’ultima.
    4. Non possono essere iscritte all’ordine del giorno della Giunta regionale le proposte di legge regionale sprovviste della relazione tecnica di cui all’articolo 35, o la cui relazione tecnica non indichi i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari ovvero non fornisca sufficienti elementi di valutazione.


    Art. 35
    (Relazione tecnica)

    1. Le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie sono corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.
    2. La Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio può richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte legislative e gli emendamenti sottoposti al proprio esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa nel termine indicato dalla medesima Commissione in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori del Consiglio regionale e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta regionale non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalla Commissione ne indica le ragioni.
    3. La relazione tecnica:
    a) esplicita le metodologie seguite ed i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione;
    b) indica le fonti dei dati impiegati per il calcolo e fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;
    c) specifica l’ammontare delle spese a carattere continuativo derivanti dall’attuazione di ciascuna disposizione e, per le spese in conto capitale, la modulazione degli oneri tra gli anni compresi nel bilancio pluriennale nonché la quantificazione dell'onere complessivo per la completa realizzazione degli interventi previsti;
    d) indica, nel caso di proposte di legge che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l’ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l’attuazione delle finalità perseguite.


    Art. 36
    (Copertura finanziaria delle leggi regionali)

    1. Ciascuna legge regionale indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri, secondo le modalità previste dal comma 2.
    2. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente mediante:
    a) l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
    b) la modifica o la soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, da cui derivino risparmi di spesa;
    c) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
    d) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
    3. I mezzi di copertura sono indicati:
    a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;
    b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.
    4. Le proposte di legge regionale, per le quali non è previsto un limite massimo di spesa ai sensi del comma 1, dispongono le modalità di monitoraggio dell’andamento della spesa, al fine di prevenire il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni, e individuano le eventuali modalità per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni.
    5. Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.
    6. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l’onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura.


    Art. 37
    (Rapporti con la Corte dei conti)

    1. II Direttore regionale competente in materia di bilancio trasmette alla Corte dei Conti gli atti necessari a consentire il regolare controllo sulla gestione finanziaria della Regione, ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.


    CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 38
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    S O M M A R I O

    CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 – Oggetto
    Art. 2 – Principi contabili

    CAPO II – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

    Art. 3 – Strumenti della programmazione regionale
    Art. 4 – Documento strategico di programmazione
    Art. 5 – Documento di economia e finanza regionale
    Art. 6 – Nota di aggiornamento al DEFR
    Art. 7 – Quadro strategico e finanziario di programmazione

    CAPO III – BILANCIO DI PREVISIONE, LEGGE DI STABILITÀ E LEGGI COLLEGATE

    Art. 8 – Quantificazione delle risorse finanziarie
    Art. 9 – Procedimento di adozione della legge regionale di bilancio di previsione       finanziario e della legge di stabilità regionale
    Art. 10 – Leggi collegate
    Art. 11 – Bilancio di previsione finanziario
    Art. 12 – Documento tecnico di accompagnamento
    Art. 13 – Bilancio finanziario gestionale
    Art. 14 – Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
    Art. 15 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie
    Art. 16 – Fondo di riserva per spese impreviste
    Art. 17 – Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
    Art. 18 – Fondo di riserva per il pagamento delle perdite reiterate
    Art. 19 – Fondi di riserva per il pagamento delle perdite potenziali
    Art. 20 – Fondi di riserva per il pagamento dei residui perenti
    Art. 21 – Fondi di riserva per il pagamento dei cofinanziamenti regionali
    Art. 22 – Fondo rischi per le spese legate al contenzioso
    Art. 23 – Fondi speciali
    Art. 24 – Variazioni di bilancio
    Art. 25 – Assestamento del bilancio
    Art. 26 – Ricorso al debito
    Art. 27 – Gestione dell’indebitamento regionale


    CAPO IV – GESTIONE CONTROLLATA DEL BILANCIO

    Art. 28 – Cabina di regia
    Art. 29 – Monitoraggio del pareggio di bilancio
    Art. 30 – Gestione delle entrate e delle spese
    Art. 31 – Regole per l’esecuzione dei pagamenti
    Art. 32 – Crediti di modesta entità
    Art. 33 – Servizio di tesoreria

    CAPO V – COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI REGIONALI

    Art. 34 – Deliberazioni della Giunta regionale concernenti proposte di leggi regionali
    Art. 35 – Relazione tecnica
    Art. 36 – Copertura finanziaria delle leggi regionali
    Art. 37 – Rapporti con la Corte dei conti

    CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 38 – Entrata in vigore


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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